Mininterno.net - Bando di concorso CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Concorso pubblico, per titoli e col...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione con
contratto a tempo indeterminato di settantuno unita' di personale con
profilo di primo ricercatore secondo livello professionale, presso
organi di ricerca o strutture del Consiglio nazionale delle ricerche.
(Bando n. 310.2.86).

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.63 del 11/8/2000
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Località:Nazionale
Codice atto:000E6883
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:71
Scadenza:15/9/2000
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
 
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme d'esecuzione del testo unico citato;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, integrazione sociale e i diritti dei portatori di
handicap;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 12 ottobre 1993, n. 413, sulla obiezione di
coscienza alla sperimentazione animale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, con cui e' stato emanato il regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme d'assunzione nei pubblici impieghi e successive
integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente
"Nuove disposizioni in materia d'organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, ed in
particolare l'art. 13, recante "Ulteriori disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80";
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 recante
"Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche" ed, in particolare,
l'art. 13, comma 2, lettera e);
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, entrata in vigore il
18 gennaio 2000, riguardante norme per il diritto al lavoro dei
disabili;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
istituzione ed enti di ricerca e sperimentazione;
Visto il Regolamento del Consiglio nazionale delle ricerche che
disciplina le procedure di selezione ai diversi livelli del
personale, emanato con decreto del presidente del Consiglio nazionale
delle ricerche in data 14 gennaio 2000;
Viste le delibere del consiglio direttivo del Consiglio nazionale
delle ricerche del 24 febbraio 2000, del 9 marzo 2000, dell'11 maggio
2000, dell'8 giugno 2000 e del 6 luglio 2000,
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto il concorso pubblico per titoli e colloquio per la
copertura di complessivi settantuno posti di secondo livello
professionale, profilo di primo ricercatore, da assegnare ad organi
di ricerca o strutture del Consiglio nazionale delle ricerche,
secondo la ripartizione di cui all'allegato A) che costituisce parte
integrante del bando.
2. A pena di esclusione, la partecipazione e' consentita per un
solo settore nell'ambito dello stesso organo di ricerca o struttura
del Consiglio nazionale delle ricerche.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. La partecipazione al concorso e' libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
2. Per l'ammissione al concorso sono richiesti:
a) il possesso del diploma di laurea come indicato nella
ripartizione per settori di cui all'allegato A). Sono altresi'
ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Universita'
straniera una laurea dichiarata "equipollente" da una Universita'
italiana o dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica secondo la normativa vigente. E' cura del candidato
dimostrare la equipollenza mediante la produzione del provvedimento
che la riconosca pena l'esclusione;
b) capacita' acquisita, nel settore di cui all'allegato A),
maturata da almeno otto anni alla data di scadenza del termine di cui
al successivo art.4, comma 1, presso Universita' od enti di ricerca
pubblici e privati, italiani e stranieri; tale capacita' dovra'
essere comprovata da elementi oggettivi nel determinare autonomamente
avanzamenti significativi nelle conoscenze nel settore predetto
(allegato A);
c) la conoscenza della/e lingua/e straniera/e, come richiesta
nella ripartizione per settori di cui all'allegato A), da valutarsi
ai sensi dell'art. 7, comma 1;
d) la conoscenza della lingua italiana per i candidati di
cittadinanza straniera, da valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1;
e) la conoscenza di elementi di informatica di base da
valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda pena
l'esclusione dal concorso.

                               Art. 3.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
c) la cui domanda non contenga tutti i dati richiesti all'art.
4, comma 2, lettere f), m);
d) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati all'art.
2 del presente bando;
e) che abbiano presentato domanda di partecipazione a piu'
settori dello stesso Organo di ricerca o struttura Consiglio
nazionale delle ricerche nell'ambito del presente bando;
f) che siano gia' dipendenti del Consiglio nazionale delle
ricerche con contratto a tempo indeterminato, inquadrati nel medesimo
livello di quello stabilito dal presente bando.
2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il
presidente del Consiglio nazionale delle ricerche puo' disporre in
qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano
accertati dopo l'espletamento del concorso il presidente del
Consiglio nazionale delle ricerche dispone la decadenza da ogni
diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sara'
ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non
veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di
partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di
autocertificazione.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione
 
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
semplice, devono essere inoltrate direttamente all'indirizzo
dell'Organo di ricerca o struttura del Consiglio nazionale delle
ricerche indicato nell'allegato A), entro il termine perentorio del
15 settembre 2000. Si considerano prodotte in tempo utile le domande
spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine
suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante. Non si terra' conto, comunque, delle domande che
perverranno in data successiva all'inizio dei lavori della
commissione giudicatrice, anche se inoltrate in tempo utile.
2. Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema
allegato al presente bando (allegato B), gli aspiranti dovranno
dichiarare sotto la propria personale responsabilita':
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) numero del bando ed esatto riferimento del codice del
settore scelto e del settore scientifico-disciplinare di cui
all'allegato A ed esatto indirizzo del relativo Organo di ricerca o
struttura del Consiglio nazionale delle ricerche;
e) la cittadinanza posseduta;
f) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti a proprio carico oppure indicare le
eventuali condanne penali riportate nonche' i procedimenti penali
eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di
condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o
del perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va
resa in ogni caso anche se negativa;
h) di possedere il titolo di studio specifico richiesto
dall'art. 2, comma 2, lettera a) ed il requisito richiesto dal
medesimo articolo, lettera b);
i) di conoscere la lingua straniera;
j) di conoscere l'informatica di base;
k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per
gli uomini);
l) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente
rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico degli
impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n .3, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile, nonche' di non essere stato interdetto dai pubblici
uffici in base a sentenza passata in giudicato;
n) l'eventuale posizione di dipendente Consiglio nazionale
delle ricerche con contratto a tempo indeterminato con l'indicazione
del livello professionale, profilo di inquadramento e sede di lavoro;
o) di non avere presentato domanda di partecipazione,
nell'ambito del presente bando, ad altro settore presso il medesimo
Organo di ricerca o struttura del Consiglio nazionale delle ricerche;
p) gli eventuali titoli di riserva ai sensi della legge
n. 68/1999 e dei titoli di precedenza e preferenza posseduti, da far
valere a parita' di valutazione previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, per come modificato
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996,
dei predetti titoli deve essere fatta espressa menzione pena la non
valutazione dei medesimi;
q) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
r) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le
comunicazioni inerenti il concorso (in Italia per i cittadini
stranieri);
s) di conoscere ed accettare il vincolo, in caso di vincita del
concorso, a permanere almeno cinque anni presso la sede di
destinazione;
t) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
3. La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione.
4. Alla domanda devono essere allegati:
a) curriculum firmato in cinque copie nel quale il candidato
indichera' gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni
e/o rapporti tecnici, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli
incarichi ricoperti ed ogni altra attivita' scientifica, didattica
eventualmente esercitata che il candidato ritiene utile produrre ai
fini della valutazione;
b) tra tutti quelli indicati nel curriculum e nel numero
massimo di dieci, le pubblicazioni e/o rapporti tecnici, scelti dal
candidato e da lui ritenuti i piu' significativi ai fini della
valutazione. Di tali dieci pubblicazioni e/o rapporti tecnici dovra'
essere allegata una copia originale o una fotocopia autenticata
ovvero una fotocopia unita ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', con la quale il candidato attesti la conformita' della
copia all'originale, unitamente alla fotocopia del documento di
identita' del candidato sottoscrittore. Tale dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' puo' essere unica per tutte e
dieci le pubblicazioni e/o rapporti tecnici;
c) tutti i documenti e titoli di cui al curriculum, escluse le
pubblicazioni, che il candidato ritiene utile produrre ai fini della
valutazione, devono essere presentati in originale, o in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 (vedi schema allegato), corredata di fotocopia di un documento
di identita' in corso di validita' del candidato sottoscrittore. E'
possibile altresi' produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione
sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 1 del
citato decreto o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica, da rendersi secondo lo schema allegato. Le
dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo
analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili
ai fini della selezione, affinche' la commissione esaminatrice possa
utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Le
autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai
cittadini dell'Unione europea (art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998). I cittadini extracomunitari residenti
in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani. Il Consiglio nazionale delle ricerche
potra' procedere in qualunque momento ad idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive;
d) elenco dettagliato in cinque copie di tutti i documenti e
titoli di cui al precedente punto c);
e) elenco in cinque copie delle pubblicazioni e/o rapporti
tecnici di cui al precedente punto b).
5. Ai documenti e ai titoli, redatti in lingua straniera, ed alle
pubblicazioni, se in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese,
deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve
essere certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
6. Non e' consentito il riferimento a titoli, documenti o
pubblicazioni presentati presso il Consiglio nazionale delle ricerche
o altre amministrazioni o a documentazione allegata ad altre
procedure concorsuali.
7. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle
comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente
segnalata dal candidato. Il Consiglio nazionale delle ricerche non
assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
8. I portatori di handicap devono, altresi', specificare nella
domanda di ammissione la natura della menomazione fisica, psichica o
sensoriale, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
della prova concorsuale.

                               Art. 5.
 
Commissioni giudicatrici
 
1. Nell'ambito del presente bando le commissioni giudicatrici
sono nominate, per ogni settore di cui all'allegato A, con decreto
del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e sono
costituite da cinque membri effettivi e due supplenti; le
composizioni delle commissioni sono pubblicate sul sito Internet del
Consiglio nazionale delle ricerche: www.urp.cnr.it (vedere sezione
Lavoro). Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale "Concorsi ed esami".
2. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un
obbligo inderogabile per i commissari.
3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente,
nell'ordine indicato nel decreto di nomina della commissione. Alla
sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso
del presidente la funzione sara' esercitata dal primo tra i membri
effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.
4. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello
stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di commissario.
5. Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti
della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art.51 del codice di procedura
civile, devono essere proposte al presidente del Consiglio nazionale
delle ricerche nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell'avviso di cui al precedente comma 1. Decorso tale
termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il
rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come
causa di successiva ricusazione.
6. Ciascuna commissione conclude la procedura concorsuale entro
centoventi giorni dalla data della prima riunione di cui al
successivo art. 6, comma 1. Con proprio decreto il presidente del
Consiglio nazionale delle ricerche puo' prorogare il predetto termine
per una sola volta e per non piu' di sessanta giorni; decorso
inutilmente quest'ultimo termine, il presidente del Consiglio
nazionale delle ricerche procede allo scioglimento della commissione
ed alla sua ricostituzione.

                               Art. 6.
 
Valutazione dei titoli
 
1. Dopo il trentesimo ed entro il sessantesimo giorno dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'avviso di cui all'art. 5, ciascuna commissione tiene la sua
prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i
criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati,
tenendo presente, per quanto applicabili, le indicazioni contenute
nell'art. 2, commi 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998.
2. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone
complessivamente di 60 punti. I titoli valutabili ed i relativi
punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
a) il curriculum, di cui all'art. 4, comma 4, lettera a),
massimo punti 30. Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da
valutare specificamente l'attivita' di ricerca, di cui all'art. 2,
comma 2, lettera b), le pubblicazioni, rapporti tecnici, brevetti non
compresi nella successiva lettera b);
b) le pubblicazioni ed i rapporti tecnici di cui all'art. 4,
comma 4, lettera b), massimo punti 30 con un massimo di punti 3 per
ciascuna pubblicazione e/o rapporto tecnico.

                               Art. 7.
 
Colloquio
 
1. Il colloquio consiste nella discussione su aspetti scientifici
del settore di cui all'allegato A prescelto dal candidato, nonche'
sul curriculum e sulle pubblicazioni scientifiche. Il colloquio e'
diretto anche ad accertare la conoscenza della/e lingua/e straniera/e
e dell'informatica, e la conoscenza della lingua italiana per i
candidati stranieri.
2. La commissione dispone, per la valutazione del colloquio, di
40 punti.
3. Il giorno ed il luogo del colloquio sara' comunicato ai
candidati mediante lettera raccomandata con almeno venti giorni di
preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere la predetta
prova.
4. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 30/50 nell'esame dei titoli.
5. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio e' data
comunicazione del punteggio riportato nell'esame dei titoli.
6. Il colloquio s'intende superato dai candidati che abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 35/50 ed un giudizio almeno
sufficiente in ordine alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e e
dell'informatica.
7. Al termine della seduta relativa al colloquio la commissione
esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione
della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.
8. Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare
un valido documento di identita' personale, i candidati che non si
presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato, saranno
dichiarati decaduti dal concorso.
9. Il Consiglio nazionale delle ricerche non prevede il rimborso
di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione al
concorso.
10. La commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di
merito ed indica il/i vincitore/i, in numero pari a quello dei posti
messi a concorso, nella/e persona/e del/i candidato/i che ha/hanno
conseguito il piu' elevato punteggio finale, non inferiore a 70/100,
dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli
e nel colloquio.

                               Art. 8.
 
Titoli di precedenza e preferenza
 
1. I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendono
far valere i titoli di precedenza e preferenza a parita' di merito,
devono far pervenire al responsabile del procedimento di cui
all'art. 13 del presente bando entro il termine perentorio di
quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto il suddetto colloquio, i documenti in carta semplice
attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza, a
parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali
risulti altresi' il possesso del requisito alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso. I documenti si considerano prodotti in tempo utile se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suddetto.

                               Art. 9.
 
Regolarita' degli atti e nomina dei vincitori
 
1. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 13, accerta
con proprio provvedimento. entro trenta giorni dalla consegna degli
atti da parte della commissione, la regolarita' formale degli atti
medesimi, dandone comunicazione al presidente del Consiglio nazionale
delle ricerche il quale con l'osservanza della vigente normativa, con
proprio decreto, nomina il/i vincitore/i. Il/i nominativo/i del/i
vincitore/i saranno pubblicati sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche e di tale pubblicazione sara' data notizia,
mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
da tale data decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile del
procedimento, entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con
provvedimento motivato gli atti alla commissione per la
regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato al secondo livello professionale profilo di primo
ricercatore, con il trattamento economico iniziale previsto dal
vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
istituzione ed enti di ricerca e sperimentazione, previo superamento
di un periodo di prova della durata di sei mesi.
4. I vincitori dovranno rimanere in servizio presso l'organo di
ricerca o struttura del Consiglio nazionale delle ricerche per un
periodo non inferiore a cinque anni.
5. I vincitori nominati che nel termine stabilito non avranno
preso servizio, senza giustificato motivo, saranno dichiarati
decaduti dall'impiego.

                              Art. 10.
 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
 
1. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'avviso di cui all'art. 9, comma 1, i candidati possono chiedere
all'organo di ricerca o struttura del Consiglio nazionale delle
ricerche presso il quale hanno inoltrato la domanda di partecipazione
al concorso la restituzione, con spese di spedizione a loro carico,
dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione e'
effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale
contenzioso in atto.
2. Trascorso il suddetto termine il Consiglio nazionale delle
ricerche non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione
della documentazione.

                              Art. 11.
 
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
 
1. Il/i vincitori/e devono presentare entro il primo mese di
servizio, a pena di decadenza, la seguente documentazione:
a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita,
cittadinanza, godimento dei diritti politici, posizione nei confronti
degli obblighi militari, titolo di studio (nel caso di titolo di
studio conseguito all'estero deve essere presentata copia della
dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorita'
scolastica italiana );
b) certificato di sana e robusta costituzione fisica, in bollo,
rilasciato dall'Azienda sanitaria locale di appartenenza o da un
medico militare;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', in carta
semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, ovvero
espressa dichiarazione di opzione per il Consiglio nazionale delle
ricerche;
d) fotocopia del tesserino di codice fiscale.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le
finalita' di gestione del presente bando e per la successiva
eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Consiglio nazionale delle ricerche.

                              Art. 13.
 
Responsabile del procedimento
 
1. Il responsabile del procedimento relativo al concorso di cui
al presente bando e' la dottoressa Rosanna Guernieri responsabile del
gruppo operativo per la gestione straordinaria del piano di
assunzioni ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera e) del decreto
legislativo n. 19/1999,, via Tiburtina n. 770 - Roma
(tel. 06/49932532, fax 06/49932447).

                              Art. 14.
 
Pubblicita'
 
1. Il presente bando e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
2. Il bando puo' essere consultato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito Internet del Consiglio nazionale delle
ricerche: www.urp.cnr.it (vedere sezione Lavoro).

                              Art. 15.
 
Disposizioni finali
 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla
normativa citata nelle premesse del presente bando, nonche' le leggi
vigenti in materia.
Roma, 19 luglio 2000
Il presidente: Bianco

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!