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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso pubblico, per titoli, per l'accesso ai Centri Sportivi
Agonistici della Marina Militare di sei volontari in ferma prefissata
quadriennale, in qualita' di atleta.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.53 del 14/7/2006 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 06E04682 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 14/8/2006 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il personale
militare
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Vista legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla
cittadinanza e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa, come modificato dal decreto
ministeriale 24 novembre 2004, n. 326;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in materia di autonomia didattica degli atenei e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni,
che prevede, tra l'altro, l'emanazione ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, di un regolamento per disciplinare le modalita' per il
reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta
inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi
sportivi delle Forze di polizia e delle Forze Armate;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della Sanita' Militare che delinea il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con
direttiva del 10 aprile 2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, modificato con decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005,
n. 113, concernente il regolamento per il reclutamento e il
trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle
Forze Armate;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197 recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a norma
dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226;
Visto il decreto dirigenziale 6 dicembre 2005 recante adozione
delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle
imperfezioni ed infermita', di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, e i criteri per delineare
il profilo sanitario nel reclutamento dei militari atleti e
istruttori;
Visto il foglio n. ISC/4/559 in data 5 maggio 2006 con cui la
Marina Militare Ispettorato delle Scuole ha rappresentato la
necessita' di reclutare, per l'anno 2006, volontari in ferma
prefissata quadriennale in qualita' atleti per l'accesso ai Centri
Sportivi Agonistici della Marina Militare;
Fatta riserva di esercitare la facolta' di revocare il presente
bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare il numero dei posti disponibili, di sospendere
l'ammissione alla ferma prefissata quadriennale dei vincitori in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in ragione di disposizioni o di ulteriori disposizioni
relative al contenimento della spesa pubblica;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'accesso ai
Centri Sportivi Agonistici della Marina Militare di n. 6 (sei)
volontari in ferma prefissata quadriennale, in qualita' di atleta,
ripartiti nelle discipline e nelle specialita' di seguito indicate:
a) «CANOTTAGGIO»:
n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' olimpica di
«2000 metri»;
b) «KAYAK»:
n. 2 atleti di sesso femminile nelle specialita' olimpiche
«di velocita»;
n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' «discesa
fluviale spinti e classica»;
c) «TIRO A SEGNO»:
n. 1 atleta di sesso femminile nelle specialita' olimpiche
«carabina aria compressa C 10 e carabina libera tre posizioni CL3P»;
d) «NUOTO»:
n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' «nuoto di
fondo 10 km».
2. Qualora non dovessero essere ricoperti i posti per una o piu'
delle discipline/specialita' tra quelle sopra indicate,
l'Amministrazione della Difesa si riserva la facolta' di devolvere
gli stessi ad altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al
precedente comma 1.
3. L'Amministrazione della Difesa si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in
applicazione di disposizioni contenute nella legge finanziaria per
l'anno 2006 o di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, i concorrenti che, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore
a trenta anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) assenza di sentenze penali di condanna per delitti non
colposi, anche ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di
procedura penale, di procedimenti disciplinari conclusi con il
licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni;
f) assenza di procedimenti penali pendenti per delitti non
colposi;
g) assenza di provvedimenti di proscioglimento d'autorita' o
d'ufficio da precedenti arruolamenti nelle Forze Armate, secondo le
normative vigenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
h) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
Armate in qualita' di volontario in servizio permanente, ad eccezione
di quella prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.C.M.
22 luglio 1987, n. 411;
i) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
j) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Gli aspiranti atleti, oltre ai suddetti requisiti ed a quelli
indicati al precedente art. 1, comma 1, del bando, devono avere
conseguito, entro la data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, nella
disciplina/specialita' prescelta, risultati agonistici almeno di
livello nazionale certificati dal CONI o dalle Federazioni Sportive
Nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate
al CONI, dal Comitato sportivo militare.
3. Nei confronti dei candidati che, a seguito di accertamenti
anche successivi, risultassero in difetto di uno o piu' requisiti tra
quelli previsti dal presente decreto sara' disposta, con
provvedimento adottato dalla Direzione generale per il Personale
Militare, l'esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza
dalla ferma, se gia' presentatisi presso gli Enti all'uopo designati
dalla Forza Armata.
4. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e
mantenuti, fatta eccezione per il requisito dell'eta', fino alla data
di effettiva immissione nella ferma prefissata quadriennale nella
Marina Militare.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere:
a) redatta in carta semplice secondo il modello riportato in
allegato «A»;
b) firmata per esteso ed in forma autografa dall'aspirante (la
firma non richiede autenticazione); la mancata sottoscrizione della
domanda determina il non accoglimento della medesima;
c) presentata o fatta pervenire, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana:
per i candidati civili e per quelli in congedo, personalmente
o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della
Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, I Reparto, 4ª
Divisione, via XX settembre n. 123/A - 00187 Roma. La data di
presentazione coincide con la data di spedizione comprovata dal
timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante;
i candidati che, alla data di presentazione della domanda, si
trovino gia' in servizio a qualsiasi titolo nella Marina Militare, ad
eccezione del personale appartenente ai ruoli del servizio permanente
delle Forze Armate, dovranno presentare la domanda di partecipazione
al concorso presso il proprio Comando di appartenenza il quale dovra'
provvedere a trasmettere la stessa nei successivi cinque giorni alla
Direzione Generale per il Personale Militare corredata dalle
certificazioni di cui al successivo comma 6.
2. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, o da mancata ovvero tardiva
comunicazione di eventuali variazioni del recapito indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
3. I concorrenti residenti all'estero possono inoltrare la
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando entro
il suddetto termine di presentazione tramite l'Autorita' diplomatica
o consolare.
4. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze derivanti da falsita' in atti e da dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
dovra' dichiarare:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) di essere cittadino italiano;
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
residenza;
f) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria
di primo grado;
g) recapito presso il quale trasmettere le comunicazioni
relative al concorso. Eventuali variazioni del suddetto recapito
dovranno essere segnalate tempestivamente alla Direzione Generale per
il Personale Militare, I Reparto - 4ª Divisione - 2ª Sezione, numero
fax 06/47354458;
h) assenza di sentenze penali di condanna per delitti non
colposi, anche ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di
procedura penale, di procedimenti disciplinari conclusi con il
licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni;
i) assenza di provvedimenti di proscioglimento d'autorita' o
d'ufficio da precedenti arruolamenti nelle Forze Armate, secondo le
normative vigenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali o disciplinari pendenti a proprio carico;
k) eventuali titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni;
l) di essere, altresi', consapevole che in caso di
dichiarazioni mendaci rilasciate nel contesto della presente domanda
e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle
sanzioni penali richiamate dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, oltre che nella decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non
veritiere.
5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso e mantenuti, ad eccezione del limite di eta', fino alla
data di prevista presentazione.
6. Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati
dovranno allegare, anche ai fini della valutazione dei titoli:
certificazione rilasciata dal CONI ovvero dalle federazioni
sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o
affiliate al CONI, dal Comitato sportivo militare, relativa al :
conseguimento, nella disciplina prescelta, di risultati
agonistici almeno di livello nazionale;
possesso dei titoli riportati al successivo art. 5, comma 1.
7. Gli aspiranti sono tenuti a segnalare tempestivamente
eventuali variazioni del recapito presso cui intendono ricevere le
comunicazioni relative al concorso alla Direzione Generale per il
Personale Militare, I Reparto - 4ª Divisione - 2ª Sezione, via
XX settembre n. 123/A - 00187 ROMA. Per gli aspiranti in servizio, i
Comandi/Enti di appartenenza dovranno comunicare alla Direzione
Generale per il Personale Militare ogni variazione/evento relativo ai
militari stessi.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
1. Alla valutazione dei titoli relativi agli aspiranti al
concorso, provvede una commissione esaminatrice nominata dalla
Direzione generale per il Personale Militare composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello o
grado corrispondente, nominato su proposta dello Stato Maggiore della
Marina, Presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di
vascello o grado corrispondente, nominato su proposta dello Stato
Maggiore della Marina, membro;
c) un impiegato dell'Area C designato dalla Direzione generale
per il Personale Militare, membro;
d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli della
Marina Militare, segretario senza diritto di voto.
2. La commissione esaminatrice procedera' alla valutazione dei
titoli secondo i criteri di cui al successivo articolo 5 del presente
bando ed ai criteri definiti preventivamente dalla stessa Commissione
esaminatrice.
Art. 5.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente art. 4 provvedera' a
definire preventivamente i criteri di valutazione dei sottoindicati
titoli attenendosi, nell'assegnazione del relativo punteggio, ai
valori a fianco di ciascuno indicati:
medaglia ai giochi olimpici: fino a punti 30;
record olimpico: punti 30;
medaglia ai campionati mondiali: fino a punti 25;
record mondiale: punti 25;
vincitore coppa del mondo: punti 20;
medaglia ai campionati europei: fino a punti 15;
record europeo: punti 15;
vincitore coppa europea: punti 12;
medaglia alle universiadi, ai giochi del mediterraneo od in
competizioni di livello similare: fino a punti 10;
medaglia ai campionati italiani: fino a punti 12;
record italiano: punti 12;
vincitore di coppa italiana assoluto: punti 10;
vincitore di campionato di categoria: fino a punti 7;
campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza
internazionale: fino a punti 3;
campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza
nazionale: fino a punti 1,5;
vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio
internazionale dello Sport Militare): fino a punti 3;
vincitore campionato regionale C.I.S.M. (Consiglio
internazionale dello Sport Militare): fino a punti 1,5.
2. I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso.
Art. 6.
Accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale
1. Gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica-attitudinale
stabilita dal DM 4 aprile 2000, n. 114 e dalla direttiva tecnica di
cui al decreto dirigenziale 6 dicembre 2005, si svolgeranno presso il
Centro di selezione Volontari della Marina Militare sito presso il
Comprensorio della Marina Militare di Piano S. Lazzaro in via della
Marina n. 1 - Ancona.
2. Ai suddetti accertamenti, cui sono preposte commissioni
nominate dalla Direzione Generale per il Personale Militare, saranno
sottoposti tutti i candidati, che a tal fine riceveranno la relativa
convocazione a mezzo lettera raccomandata e/o telegramma/messaggio a
cura del Centro di Selezione sulla base degli elenchi predisposti
dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
a) accertamenti sanitari:
1a) Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di:
valido documento di identificazione rilasciato da
Amministrazioni dello Stato in corso di validita';
originale o copia conforme del referto, rilasciato da
struttura pubblica o privata convenzionata in data non anteriore ai
tre mesi precedenti la visita, dei seguenti esami del sangue:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridi e colesterolo;
bilirubina totale e frazionata;
gammaGT, ALT e AST;
markers dell'epatite B (sia antigeni che anticorpi);
markers dell'epatite C;
G6PDH (metodo quantitativo).
originale o copia conforme del certificato medico, in corso
di validita', attestante «l'idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica» rilasciata da un medico dello sport ovvero da struttura
sanitaria pubblica normativamente deputata al suo rilascio;
radiografia del torace, completa di referto in originale o
copia conforme, effettuata presso struttura sanitaria pubblica o
privata convenzionata in data non anteriore ai sei mesi precedenti la
visita.
I concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in aggiunta
a quanto sopra:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica
eseguita presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata
in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza
con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica o
privata convenzionata in data non anteriore ai cinque giorni
precedenti la visita;
2a) la Commissione effettua una visita medica generale
preliminare, comprensiva della rilevazione dei dati antropometrici.
Ove dalla visita medica preliminare non risultino cause di
inidoneita', la Commissione dispone l'effettuazione dei seguenti
accertamenti:
visita cardiologica con elettrocardiogramma;
esame optometrico;
esame audiometrico;
radiografia del torace, nel caso non sia stato prodotto il
referto stesso;
valutazione psichiatrica (con somministrazione di test di
personalita' e visita psichiatrica);
ricerca nelle urine di eventuali cataboliti, di oppiacei,
cocaina, cannabinoidi e anfetamine; in caso di positivita' disporra'
sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con
spettrometria di massa);
verifica dell'abuso di alcool, dell'uso di sostanze
stupefacenti anche saltuario od occasionale nonche' dell'utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
3a) la Commissione potra', qualora ritenuto necessario e
prima del giudizio finale, procedere ad ulteriori accertamenti
diagnostici, anche presso altre strutture sanitarie della F.A.,
ritenuti utili per la formulazione del giudizio di idoneita';
4a) al termine degli accertamenti sanitari potranno accedere
agli accertamenti attitudinali di cui alla successiva lettera b. i
candidati riconosciuti:
esenti dalle imperfezioni-infermita' previste dalle vigenti
normative quali causa di non idoneita' al servizio militare nonche'
da quelle che, seppure non contemplate, siano da ritenersi
incompatibili con l'espletamento del servizio quale atleta volontario
in ferma prefissata quadriennale;
in possesso del coefficiente «1» o «2» nella caratteristica
somato-funzionale «PS» del profilo sanitario.
5a) qualora durante la visita preliminare o durante uno degli
accertamenti di cui ai precedenti punti 2a) e 3a), il candidato
risulti affetto da una delle imperfezioni e infermita' richiamate al
precedente punto 4a), la Commissione, senza procedere agli ulteriori
accertamenti, adotta il giudizio di non idoneita' comunicandone
immediatamente al candidato le motivazioni e sottoponendo alla firma
dell'interessato apposito foglio di notifica;
b) accertamenti attitudinali.
Agli accertamenti attitudinali saranno sottoposti i candidati che
hanno sostenuto con esito favorevole gli accertamenti sanitari di cui
alla precedente lettera a), come da direttive tecniche della Forza
Armata, tendenti a valutare l'attitudine dell'aspirante al fine di un
positivo inserimento in Forza Armata, nello specifico profilo di
impiego e tale da assicurare un corretto e continuo svolgimento dei
compiti previsti per gli atleti. Tale valutazione si articola
nell'effettuazione di test, questionari, prove di performance,
colloquio individuale, ripartiti nelle seguenti aree d'indagine:
area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
tipo di pensiero prevalente (astratto e concreto), elasticita' del
pensiero, capacita' di attenzione/concentrazione, progettazione,
apprendimento;
area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di
modulare la sfera affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di
autostima, capacita' relazionali e prevalenti modalita' di
rapportarsi con gli altri, con il gruppo, con l'autorita' e con il
ruolo istituzionale;
area della produttivita': livelli di attivita', di rendimento,
di iniziativa e di aspirazione, tolleranza allo stress, capacita' di
lavorare per obiettivi;
area motivazionale: aspettative professionali, livello di
partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattativa,
disponibilita' a sviluppare le proprie competenze professionali nello
specifico processo di formazione.
3. Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali di cui
alle lettere a) e b), le Commissioni formulano un giudizio di
idoneita' quale atleta militare.
4. Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti sara'
comunicato al candidato, sottoponendo alla firma di ciascuno apposito
foglio di notifica.
5. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti e'
definitivo e, nel caso di non idoneita', comporta l'esclusione dal
concorso.
6. L'esclusione dal concorso per effetto del suddetto giudizio di
non idoneita' avviene su delega della Direzione Generale per il
Personale Militare alle predette Commissioni. Avverso i suddetti
giudizi di non idoneita' che comportano l'esclusione dal concorso
l'aspirante puo' proporre i ricorsi previsti dalle disposizioni
vigenti.
7. I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell'ora
stabiliti per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali saranno
considerati rinunciatari al concorso.
8. Ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti,
certificato dalle suddette Commissioni, comporta l'esclusione dal
concorso ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000,
n. 114, qualora detto stato persista oltre il decimo giorno
successivo alla data ultima programmata per l'effettuazione dei
predetti accertamenti presso il Centro di Selezione.
9. Gli aspiranti presentatisi per i suddetti accertamenti
fisio-psico-attitudinali devono considerarsi ammessi con riserva fin
quando l'Amministrazione della Difesa non abbia provveduto ad
accertare il possesso di tutti i requisiti di partecipazione.
Art. 7.
Graduatorie
1. La commissione esaminatrice di cui al comma 1 dell'art. 4,
redige le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle
discipline/specialita' indicate all'art. 1 del bando, sulla base del
punteggio ottenuto da ciascun candidato nella valutazione dei titoli
di cui al precedente art. 5.
2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati
in possesso dei titoli di preferenza indicati nell'art. 5, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In
caso di ulteriore parita' e' data precedenza al candidato di piu'
giovane eta'.
3. Le suddette graduatorie sono approvate, con decreto
dirigenziale, dalla Direzione Generale per il Personale Militare e
pubblicate sul sito internet www.persomil.difesa.it
>
Art. 8.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al
precedente art. 7, sono convocati dalla Direzione Generale per il
Personale Militare presso l'Ente all'uopo designato dalla Forza
Armata per la frequenza di uno specifico corso formativo indirizzato
a fornire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti
militari di base, relativi al proprio status giuridico.
2. All'atto della presentazione i candidati vincitori sono
sottoposti da parte del Dirigente del Servizio Sanitario dell'Ente o
da parte di un Ufficiale Medico del Servizio Sanitario di
riferimento, ad una visita medica al fine di verificare il
mantenimento dei requisiti fisici richiesti. Qualora emergano
possibili motivi di inidoneita' sono immediatamente inviati presso il
Centro di Selezione Volontari della Marina Militare sito presso il
Comprensorio della Marina Militare di Piano S. Lazzaro in via della
Marina n. 1, Ancona - al fine di verificarne l'idoneita' quale VFP4.
Nel caso di giudizio di permanente inidoneita' o di temporanea
inidoneita' superiore a 20 giorni per infermita' non dipendente da
causa di servizio, gli aspiranti sono immediatamente esclusi
dall'ammissione alla ferma prefissata quadriennale con provvedimento
della Direzione Generale per il Personale Militare. Qualora, alla
data di prevista presentazione, il militare in servizio sia in
licenza di convalescenza, scadente nei 20 giorni successivi alla
suddetta data di prevista presentazione, e' escluso dall'ammissione
alla ferma prefissata quadriennale con provvedimento della Direzione
Generale per il Personale Militare. Tali provvedimenti di esclusione
sono definitivi.
3. I candidati convocati che non si presenteranno all'Ente di
assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno
considerati rinunciatari e ad insindacabile giudizio
dell'Amministrazione della Difesa, i posti eventualmente non coperti,
potranno essere ripianati, in base all'ordine di merito, con gli
idonei della graduatoria relativa alla stessa specialita' o, in
assenza di ulteriori candidati idonei, con altri candidati idonei
relativi a graduatorie di altra disciplina/specialita' secondo le
esigenze definite dalla Forza Armata e nei tempi consentiti dalle
esigenze di immissione.
4. L'ammissione alla ferma prefissata quadriennale decorre, per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso
l'Ente designato e, per gli effetti amministrativi, dalla data di
effettiva presentazione presso l'Ente medesimo.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti sono
raccolti presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il
Personale Militare - I Reparto - 3ª Divisione, per le finalita'
istituzionali di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati, ai fini della partecipazione al
concorso, e' obbligatorio. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ufficiale o funzionario nominato responsabile del trattamento ai
sensi del citato decreto legislativo.
5. Il titolare del trattamento e' il Direttore Generale per il
Personale Militare che nomina, ognuno per la parte di propria
competenza, responsabile del trattamento dei dati personali:
i responsabili degli Enti/Comandi di appartenenza dei militari
in servizio;
il Presidente della commissione esaminatrice di cui al
precedente art. 4;
i Presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali;
il Direttore della 4ª Divisione della Direzione Generale per il
Personale Militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 6 luglio 2006
Ammiraglio di Squadra: Mario Lucidi
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