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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Concorso, per esami, a 500 posti di magistrato ordinario indetto con
decreto ministeriale 27 febbraio 2008

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.23 del 21/3/2008
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Località:Nazionale
Codice atto:08E02177
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:21/4/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato
con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento
giudiziario, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei
concorsi per le carriere statali e successive modifiche;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche,
concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio Superiore della Magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1958, n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di
attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e
successive modifiche;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le
amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente
la nuova disciplina dell'accesso in magistratura e successive
modifiche;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle
norme sull'ordinamento giudiziario;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 23 gennaio 2008;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
E 'indetto un concorso, per esami, a 500 posti di magistrato
ordinario.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante:
a. sia cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
b. abbia l'esercizio dei diritti civili;
c. sia di condotta incensurabile;
d. sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
e. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva
al quale sia stato eventualmente chiamato;
f. non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel
concorso per esami alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda;
g. rientri, senza possibilita' di cumulare le anzianita' di
servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle
seguenti categorie:
g) 1) magistrati amministrativi e contabili;
g) 2) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
g) 3) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o
appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con
almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica, che abbiano
costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale
era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di
un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che
non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
g) 4) gli appartenenti al personale universitario di ruolo
docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
g) 5) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti
alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti
pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano
costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale
era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di
un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con
almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica o, comunque, nelle
predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
g) 6) gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
g) 7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato
onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice
procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni
senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
g) 8) i laureati in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di
specializzazione per le professioni legali previste dall'art. 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;
g) 9) i laureati che hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza, al termine di un corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea,
ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
g) 10) i laureati che hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea,
ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina
giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore
a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
g) 11) i laureati che hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di
laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999;
h) sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi
vigenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di 30
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».

                               Art. 3.
Domanda di ammissione e termine per la presentazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
compilando l'apposito modulo (modello A) predisposto
dall'amministrazione, reperibile presso tutte le Procure della
Repubblica, e sul sito internet www.giustizia.it alla rubrica
concorsi.
La domanda di partecipazione deve essere presentata o spedita,
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario
il candidato e' residente, entro il termine di trenta giorni
decorrente dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande sono state presentate o spedite oltre il termine indicato nel
comma precedente.
I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato
possono presentare la domanda all'autorita' consolare competente per
il successivo inoltro al Procuratore della Repubblica di Roma.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto
dall'Ufficio postale accettante.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1. il proprio cognome e nome;
2. la data e il luogo di nascita;
3. il codice fiscale, allegando fotocopia della tessera
rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
4. di essere cittadini italiani;
5. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (in caso
di mancata iscrizione o di cancellazione dalle liste medesime
l'aspirante dovra' compilare la dichiarazione sostitutiva di cui al
modello B, allegando la fotocopia del suo documento di identita);
6. di non aver riportato condanne penali e di non avere in
corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione (in caso positivo l'aspirante
dovra' compilare il modello B con le modalita' previste al n. 5);
7. di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (in caso positivo l'aspirante
dovra' compilare il modello B con le modalita' previste al n. 5);
8. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini
preliminari (in caso positivo l'aspirante dovra' compilare il modello
B con le modalita' previste al n. 5);
9. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico
attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e'
stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' non sanabile (in caso positivo l'aspirante dovra'
compilare il modello B con le modalita' previste al n. 5);
10. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio
di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
11. di essere fisicamente idonei ad esercitare l'impiego cui
aspirano;
12. se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in
caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Tali
richieste sono da documentare allegando alla domanda di
partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente
struttura sanitaria;
13. il luogo di residenza (indirizzo, comune, C.A.P.,
telefono);
14. il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza. In
assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al
luogo di residenza;
15. l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea
in giurisprudenza e la data del conseguimento;
16. la categoria di appartenenza di cui all'art. 2, lettera g.,
nn. 1 - 11;
17. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova
orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese,
spagnolo e tedesco.
In calce alla domanda ed alle dichiarazioni sostitutive di cui al
modello B l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso,
dichiarando di essere consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci.
Alla domanda debbono essere allegate due fotografie recenti e
identiche del candidato (formato tessera), di cui una deve essere, a
cura del candidato, applicata su apposito cartoncino, da ritirare
presso la Procura della Repubblica.
Sul lato anteriore di tale cartoncino deve essere apposta la foto
e la firma del candidato, sul lato posteriore deve essere apposta
l'autenticazione.
Il candidato che presenti personalmente la domanda alla Procura
della Repubblica, puo' far autenticare il cartoncino con generalita',
firma e fotografia, a cura dell'ufficio ricevente.
Per coloro che inoltrano la domanda a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, l'autentica posta a tergo del cartoncino,
relativa alle generalita', alla firma ed alla fotografia, puo' essere
apposta da un dipendente incaricato dal sindaco o da un notaio.
Tale autentica non deve essere anteriore a tre mesi dalla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda.
L'altra identica fotografia del candidato deve riportare, sul
retro, il nome e cognome del candidato medesimo.
I modelli A e B sono allegati al presente decreto.
Il modello B, ove prodotto, fa parte integrante della domanda di
partecipazione.
Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero
della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del
personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio
III Concorsi, via Arenula n. 70, 00186 Roma.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva
segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
Cause di esclusione dal concorso
Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui
all'art. 2 del presente decreto;
b) coloro le cui domande di partecipazione sono state
presentate o spedite oltre il termine indicato nell'art. 3, comma 2,
del presente decreto;
c) coloro che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre
concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del candidato
dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad
inidoneita'. Produce inoltre gli stessi effetti dell'inidoneita'
l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa
abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte
copiato da quello di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero
quando l'elaborato sia stato reso riconoscibile;
d) coloro che per le informazioni raccolte, non risultino,
secondo il giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, di
condotta incensurabile;
e) coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo,
nonche' coloro che sono stati destituiti o dispensati, ovvero
licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero sono stati dichiarati
decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che
l'impiego stesso e' stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
Non si terra' conto delle domande di partecipazione prive della
sottoscrizione dell'aspirante.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato,
puo' escludere da uno o piu' concorsi successivi chi, durante lo
svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per
comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare
informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che
comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
L'ammissione al concorso per ciascun candidato e' deliberata dal
Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in
magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di
concorso.

                               Art. 5.
Prove concorsuali
L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati
teorici vertenti su:
a. diritto civile;
b. diritto penale;
c. diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno
a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale verte su:
a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b. procedura civile;
c. diritto penale;
d. procedura penale;
e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f. diritto commerciale e fallimentare;
g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h. diritto comunitario;
i. diritto internazionale pubblico e privato;
l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento
giudiziario;
m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti:
inglese, spagnolo, francese e tedesco.
Le prove si svolgeranno secondo le procedure previste dall'art. 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche e
dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

                               Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione di esame e' nominata con decreto del Ministro
della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova
scritta, ed e' composta da un magistrato il quale abbia conseguito la
sesta valutazione di professionalita', che la presiede, da venti
magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di
professionalita', da cinque professori universitari di ruolo titolari
di insegnamenti nelle materie oggetto di esame e da tre avvocati
iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature
superiori.
Non possono essere nominati componenti della commissione di
concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che
nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e
modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al concorso
per magistrato ordinario.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei
componenti della commissione, il Consiglio Superiore della
Magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il
loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati
i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli
ultimi tre concorsi.
Il presidente della commissione e gli altri componenti possono
essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non piu' di due
anni ed i professori universitari a riposo da non piu' di cinque anni
che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei
requisiti per la nomina.
Con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del
Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione
degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione
esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati
ammessi alla prova orale.
Le attivita' di segreteria della commissione e delle
sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area
C, in servizio presso il Ministero della Giustizia e sono coordinate
dal titolare dell'Ufficio competente per il concorso.

                               Art. 7.
Diario delle prove scritte
Le prove di esame si svolgeranno in Milano.
Il diario contenente la disciplina delle prove scritte sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 10 giugno 2008.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale verra' data notizia di eventuali
differimenti.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi,
senza alcun preavviso, nella sede d'esame, nei giorni e nelle ore
stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo
svolgimento delle prove medesime.

                               Art. 8.
Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale
sara' data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in
cui dovranno sostenere detta prova.
Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10
in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di
sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e
comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a
108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

                               Art. 9.
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso: i
documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla
fotocopia del proprio documento di identita', devono essere
presentate, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, al
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei
Magistrati - Ufficio III Concorsi - via Arenula n. 70, 00186 Roma,
entro il giorno in cui si sostiene la prova orale.

                              Art. 10.
Titoli di preferenza a parita' di merito
ed a parita' di merito e titoli
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parita'
di merito, i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della Giustizia;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19. gli invalidi e i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
a. dal numero dei figli a carico;
b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva;
c. dalla minore eta'.

                              Art. 11.
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il
numero totale dei punti riportati, con l'osservanza, in caso di
parita', delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.
La commissione esaminatrice del concorso per magistrato
ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che e'
immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio Superiore
della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della
Giustizia.
Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria
e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla
ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di
nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia entro
dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria e'
pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli
eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati
entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura.

                              Art. 12.
Nomina a magistrato ordinario
I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami
sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e,
nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale,
magistrati ordinari in tirocinio nei limiti dei posti messi a
concorso.
I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva
la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita'
da parte dell'organo di controllo.

                              Art. 13.
Termini per la presentazione dei documenti di rito
Entro il primo mese di servizio, i vincitori, nominati sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge, dovranno presentare i documenti di rito, attestanti il
possesso dei requisiti stessi, che saranno richiesti, anche con
riferimento alle modalita', con l'invito ad assumere servizio.

                              Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei
Magistrati - Ufficio III Concorsi - per le finalita' di gestione del
concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
I predetti dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di cui agli
artt. 8 e 9 del predetto decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei
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Roma, 27 febbraio 2008
Il Ministro: Luigi Scotti

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