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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Avviso di indizione per l'anno 2000 di una sessione di esami per
l'iscrizione nel registro dei revisori contabili
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.91 del 16/11/2001 |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 01E10767 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 17/12/2001 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
Vista la legge 13 maggio 1997, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99;
Decreta:
Art. 1.
1. E indetta per l'anno 2001 una sessione di esami per
l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero della giustizia.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
19 febbraio 2002 verranno indicate le materie oggetto delle prove
scritte, e verra' data comunicazione delle date, dell'ora e della
sede in cui le suddette prove avranno luogo.
Art. 2.
1. La domanda di ammissione all'esame (v. fac-simile in calce),
presentata in carta semplice e corredata dei documenti indicati al
comma 3 del presente articolo, e' indirizzata alla commissione
esaminatrice per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili
presso il Ministero della giustizia, ed e' presentata al reparto
revisori contabili del Ministero della giustizia, via Tronto n. 2 -
c.a.p. 00198 Roma, entro le ore di ufficio e nel termine di decadenza
di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente decreto. Si considerano prodotte in tempo utile anche le
domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine sopracitato. A tal fine fa fede il
timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
b) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati
all'art. 3, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 88/1992;
c) di aver compiuto il tirocinio triennale previsto all'art. 3,
comma 2, lettera b) o all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo
n. 88/1992;
d) eventualmente, di aver diritto all'esonero parziale
dall'esame, indicando le materie per le quali ritiene di dover essere
esonerato;
e) domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni
relative all'esame.
3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti in carta
semplice:
a) diploma relativo ad uno dei titoli di studio indicati
nell'art. 3, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 88/1992;
b) dichiarazione di compiuto tirocinio espletato a norma
dell'art. 3, comma 2, lettera b) o, comma 3, del decreto legislativo
n. 88/1992, rilasciata, a seconda dei casi, da un revisore contabile
ovvero da un pubblico funzionario iscritto nel registro dei revisori
contabili; puo' anche indicarsi, se del caso, che i dati relativi al
tirocinio risultano dal registro presso il reparto dei revisori
contabili;
c) eventualmente, certificazione relativa al superamento di uno
degli esami indicati all'art. 5 del decreto legislativo n. 88/1992 al
fine dell'esonero per quelle delle materie previste dall'art. 4 dello
stesso decreto legislativo, oggetto dell'esame stesso;
d) attestazione di pagamento del contributo di L. 50.000
corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale n. 871012
intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma,
con imputazione all'apposito capitolo 3525, capo XI, dell'entrata del
bilancio dello Stato.
4. I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(dichiarazioni sostitutive) per la documentazione richiesta alle
lettere a) e c) del comma 3, e di quello di cui all'art. 47 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica per la documentazione
richiesta alla lettera b) del comma 3;
5. La sottoscrizione apposta in calce alla domanda e' esente da
autenticazione.
6. Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato alla
commissione esaminatrice, sessione 2001, presso il reparto revisori
contabili del Ministero della giustizia, via Tronto n. 2 - c.a.p.
00198 Roma, con lettera raccomandata.
7. La comunicazione produrra' effetto dal momento in cui essa
perverra' al suddetto ufficio.
Art. 3.
1. Salvo quanto previsto dal comma seguente, i requisiti di
ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
2. Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 99/1998, il tirocinio deve essere completato almeno
trenta giorni prima del termine per la presentazione delle domande.
3. Non saranno prese in considerazione le domande presentate
oltre il termine indicato all'art. 2, comma 1, o risultate carenti
della documentazione indicata nell'art. 2, comma 3.
4. I candidati non ammessi e quelli che non hanno diritto
all'esonero parziale richiesto riceveranno apposito provvedimento
motivato della commissione esaminatrice.
5. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara'
data alcuna comunicazione; pertanto, coloro che non abbiano avuto
notizia della non ammissione all'esame, sono tenuti a presentarsi,
nei giorni, nell'ora e nel luogo indicati ai sensi dell'art. 1 comma
2.
6. E ammessa la consultazione di testi legislativi non
commentati, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 99/1998, che i candidati presenteranno
dalle ore 9 alle ore 13 del giorno precedente l'inizio delle prove
scritte, curando che su ciascuno dei testi sia indicato il cognome,
il nome, il luogo e la data di nascita del candidato cui si
riferiscono.
Art. 4.
1. I candidati portatori di handicap debbono indicare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 5.
1. La commissione esaminatrice sara' costituita con successivo
decreto emesso ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1998, n. 99.
Art. 6.
1. Ai candidati ammessi alla prova orale sara' data comunicazione
ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 99/1998.
Art. 7.
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente decreto si
applica quanto previsto negli articoli da 15 a 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 - serie generale.
Roma, 9 novembre 2001
Il Ministro: Castelli
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