Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Procedura di selezione, a domanda, per il reclutamento di 5 allievi
finanzieri riservata ai congiunti del personale delle Forze di
Polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio -
Anno 2013.
Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.
Fonte: | Gazzetta ufficiale n.92 del 22/11/2013 |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 13E05052 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 23/12/2013 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti";
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale";
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici", come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi";
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo";
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante "Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica";
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127";
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
"Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali";
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, contenente
"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509";
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008 e successive modificazioni e
integrazioni registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio - presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Codice dell'ordinamento
militare";
Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 23
settembre 2013, registrato presso la Corte dei Conti in data 18
ottobre 2013, reg. n. 8, foglio 244, con il quale sono state
autorizzate le assunzioni di personale per l'anno 2013,
Determina:
Art. 1
Posti disponibili
1. E' indetta, per l'anno 2013, una procedura di selezione, a
domanda, per il reclutamento di 5 allievi finanzieri del contingente
ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge ed ai figli
superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle, qualora unici
superstiti, del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso
permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore
all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza
delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate ovvero per
effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di
polizia o di soccorso pubblico.
2. Lo svolgimento della procedura comprende:
a) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) valutazione dei titoli.
3. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti
dal Comando Generale della Guardia di finanza.
4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare la procedura, di sospendere o rinviare le prove, di
modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica di
merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di
formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni
complessivamente autorizzate dall'autorita' di Governo, nonche' di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura
1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani, anche
se residenti all'estero, che:
a) godano dei diritti civili e politici;
b) alla data del 1° gennaio 2014, abbiano compiuto il
diciottesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo, cioe'
siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 1°
gennaio 1996, estremi compresi. Il limite massimo di eta' e' elevato
di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e,
comunque, non superiore a tre anni;
c) abbiano, se minorenni all'atto della presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la patria
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non colposi ne' sottoposti a misure di
prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
h) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi
militarmente o civilmente organizzati ne' destituiti dai pubblici
uffici;
i) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni;
l) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati
riformati in quell'occasione o successivamente ad essa;
m) appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni.
2. I suddetti requisiti, se non diversamente indicato, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto
per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di
inizio del corso, pena l'esclusione dalla procedura.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, entro trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione della presente determinazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
Speciale.
2. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione:
a) idonea documentazione, rilasciata dall'Amministrazione di
appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido
al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'art.
2, comma 1, lettera m);
b) se hanno prestato servizio militare, autocertificazione del
foglio di congedo, per fruire dell'elevazione del limite di eta',
prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b);
c) se minorenni alla data di presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura, atto di assenso, in carta semplice,
conforme all'allegato 1, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno
solo, in caso di impedimento dell'altro, o dal tutore, in caso di
mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato
da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui
manca l'assenso dell'altro genitore. Sono esonerati dalla
presentazione del suddetto atto gli aspiranti, anche se minorenni,
che rivestano la qualifica di militare alle armi.
3. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito
modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 2)
e disponibile presso tutti i Reparti del Corpo nonche' sul sito
internet www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi.
4. Le domande di partecipazione alla procedura si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine di cui al comma 1. A tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le
domande spedite non a mezzo raccomandata sono accettate soltanto se
pervenute al Centro di Reclutamento entro il suindicato termine.
5. Non sono prese in considerazione quelle domande che, pur
inoltrate nei termini indicati, dovessero pervenire al Centro di
Reclutamento oltre la data di inizio delle selezioni. Le stesse
verranno archiviate.
6. Le domande di partecipazione alla procedura sottoscritte e
prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di
talune delle dichiarazioni prescritte all'art. 4, sono restituite
agli interessati, per essere successivamente regolarizzate ovvero
integrate con le dichiarazioni precedentemente omesse, entro il
termine perentorio di 5 giorni dal momento della restituzione
dell'istanza.
7. Alle incombenze di cui al comma 6 provvede il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
8. Le domande non sottoscritte e quelle non regolarizzate entro
il termine di cui al comma 6 sono archiviate.
9. I provvedimenti di archiviazione delle domande di cui ai commi
5 e 8 sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento e
notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo
ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, nel termine di 30 giorni dalla
data della notificazione o della comunicazione dell'atto o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo,
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita, nonche' luogo di residenza ed indirizzo, completo del numero
di codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero
telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
d) di non essere imputato e di non aver subito condanne per
delitti non colposi ne' di essere sottoposto a misura di prevenzione;
e) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a
carico;
f) il titolo di studio di cui e' in possesso;
g) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni;
h) la posizione nei riguardi del servizio militare;
i) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dai corpi
militarmente o civilmente organizzati, ne' destituito dai pubblici
uffici;
l) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni;
m) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio;
n) l'indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico;
o) di appartenere alle categorie di cui all'art. 6, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni.
2. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
3. I candidati devono segnalare ogni variazione di indirizzo
direttamente, e nel modo piu' celere, al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido
di Ostia, il quale non assume alcuna responsabilita' circa possibili
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di
variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Lo stesso
Centro di Reclutamento, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in
caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere
tempestivamente comunicata allo stesso Centro di Reclutamento ogni
variazione che dovesse intervenire, procedura durante, nella
posizione del candidato ai fini del servizio militare.
Art. 5
Istruttoria delle domande
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi alla procedura, con riserva, in attesa dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'inizio del
corso di formazione.
Art. 6
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o
dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale
generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali e' presieduta da un ufficiale
superiore del Corpo:
a) sottocommissione per la valutazione dei titoli e la
formazione della graduatoria finale di merito, composta da due
ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza periti selettori,
membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali medici,
membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici
della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque,
con anzianita' superiore), membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico
nonche' di personale di sorveglianza individuato dal Centro di
Reclutamento. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), puo'
avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali,
dell'ausilio di psicologi.
4. Le sottocommissioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d),
compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
5. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
Art. 7
Documentazione
1. Il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede,
tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere
nei confronti dei candidati:
a) il rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari
o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed
annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle
note caratteristiche o di qualifica;
b) la copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) la dichiarazione del casellario giudiziale.
2. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti di
cui agli articoli 10 e 11 devono presentare direttamente o far
pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione
allievi finanzieri, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido
di Ostia, entro la data comunicata all'atto della visita medica
preliminare, i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su
carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi
previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che
conferiscono i titoli preferenziali, stabiliti dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro la data indicata dal Centro di Reclutamento.
Art. 8
Esclusione dalla procedura
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dalla procedura dei candidati non in possesso
dei requisiti di cui all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, nel termine di 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 9
Documento di identificazione
1. Ad ogni prova o visita i candidati devono esibire la carta di
identita' in corso di validita' oppure un documento di riconoscimento
rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di
fotografia recente.
Art. 10
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. I candidati in possesso dei prescritti requisiti sono
convocati, a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale.
2. L'idoneita' attitudinale dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera b),
secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del
Comandante Generale della Guardia di finanza, e tende a verificare il
possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi
per la valutazione degli stessi.
5 I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali
sono ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non
idonei sono esclusi dalla procedura.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso l'esclusione di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di
120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione
dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai
sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 11
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma
1, lettera c), mediante visita medica preliminare, presso il Centro
di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di
Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica gli aspiranti
devono risultare:
a) di statura non inferiore a m. 1,65, per gli uomini, e m.
1,61, per le donne;
b) in possesso del profilo sanitario di cui al decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e al decreto del Comandante
Generale della Guardia di Finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003,
e successive modificazioni e integrazioni.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica sono
eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine ed ematochimici;
c) visita odontostomatologica;
d) visita neurologica;
e) visita oculistica;
f) visita ginecologica;
g) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
h) visita otorinolaringoiatrica con audiometria;
i) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative.
4. Sono inoltre, eventualmente, effettuati ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per
una migliore valutazione del quadro clinico.
In particolare, sono svolte indagini radiologiche laddove le
stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso.
5. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di
cui al comma 6.
La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve
essere presentata al presidente della sottocommissione di cui al
comma 1, lettera a), al momento della comunicazione di non idoneita'.
Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle.
6. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) mancato raggiungimento dell'altezza minima di cui al comma
2, lettera a);
b) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
c) uso di sostanze psico-attive, accertato anche mediante test
tossicologici;
d) malocclusioni dentarie gravi, anche se non alterano la
funzione;
e) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1 dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e'
sottoposto ad ulteriori visite o esami.
7. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del 15°
giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita
medica preliminare.
8. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 6, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione
per la visita medica preliminare.
9. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
10. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
11. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere c) e d),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 12
Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare
1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per
sostenere la visita medica preliminare devono presentare la seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta:
a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale;
c) certificato (fac-simile in allegato 3), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche;
(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno
allergiche;
(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti.
2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera c), comportano
l'esclusione dal concorso.
3. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 1
comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le
modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento.
4. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento.
5. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo
stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data comunicata
all'atto della visita medica preliminare.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 13
Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove
selettive
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente bando, non si
presenta, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica previsti, rispettivamente, dagli articoli
10 e 11 e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla
procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui
all'art. 6, comma 1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato,
esclusivamente per documentate cause di forza maggiore - di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse.
L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanzieri, via delle
Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, deve essere
anticipata, via fax, al n. 06/564912365.
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento
della prova ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dalla procedura.
3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
Art. 14
Graduatoria finale di merito
1. Al termine degli accertamenti, la sottocommissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera a), procede, secondo il punteggio
riportato da ciascun candidato, alla formazione della graduatoria
finale di merito.
2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti
attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato
4.
3. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191.
4. La graduatoria finale di merito e' approvata con
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e
resa nota con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it,
sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni
con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55,
Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti per tutti
i candidati e, dalla data di pubblicazione dello stesso, decorrono i
termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art.
10.
Art. 15
Ammissione al corso di formazione
1. Sono dichiarati vincitori della procedura e ammessi al corso
di formazione, in qualita' di allievi finanzieri, i candidati
iscritti nella graduatoria di cui all'art. 14, nei limiti dei posti
previsti dalla procedura, secondo l'ordine risultante dalla
graduatoria stessa e previo superamento della visita medica di
incorporamento da parte del Dirigente il Servizio Sanitario del
Reparto di istruzione.
2. Entro 20 giorni dall'inizio del corso, l'Amministrazione puo'
dichiarare vincitore della procedura di selezione altro candidato
idoneo, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi,
comunque, disponibili, tra i candidati precedentemente dichiarati
vincitori, in base alle disposizioni vigenti.
3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario
del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati
agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso secondo
le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 3.
Art. 16
Mancata presentazione al corso
1. Il candidato, regolarmente convocato per la frequenza del
corso, e' considerato rinunziatario al corso stesso qualora non si
presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono
essere comunicati a mezzo fax, al massimo entro 24 ore dall'inizio
del corso, al Comandante del Reparto di Istruzione che li valuta e,
se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire
un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati
sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal
corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate
al candidato tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti
ovvero dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per i
residenti all'estero.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni
dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 17
Spese di partecipazione alla procedura
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per la
partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
Art. 18
Trattamento economico degli allievi finanzieri
1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.
2. Gli allievi finanzieri fruiscono del vitto, dell'alloggio e
della vestizione, le cui spese sono a carico dell'Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
a) per la manutenzione del vestiario;
b) di carattere personale e straordinario.
Art. 19
Assegnazione al termine del corso
1. Al termine del corso di formazione di cui all'art. 16, i
finanzieri sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di
servizio lo richiedono, con obbligo di permanenza secondo le
disposizioni interne del Corpo.
Art. 20
Sito internet ed informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sulla procedura possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi.
2. Parimenti, e' pubblicata sul citato sito internet la
graduatoria finale.
Art. 21
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per le finalita' selettive e sono trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo della selezione, ai soggetti di carattere
previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della
Guardia di finanza.
Roma, 18 novembre 2013
Gen. C.A. Saverio Capolupo
Clicca qui per leggere gli ALLEGATI
Ti stai preparando per un concorso?
Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:
Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsiAvere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare
Scaricala subito GRATIS!
Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!