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UNIVERSITA' "LUIGI BOCCONI" DI MILANO

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.83 del 24/10/2000
Ente:UNIVERSITA' "LUIGI BOCCONI" DI MILANO
Località:-
Codice atto:000E9816
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/11/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visti gli articoli 2 e 25 dello statuto dell'Universita' Bocconi
emanato con decreto rettorale n. 4545 del 9 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Visto il regolamento per la disciplina dei corsi di dottorato di
ricerca istituiti presso l'Universita' Bocconi emanato con decreto
rettorale n. 4820 del 23 agosto 1999;
Vista la delibera del consiglio di facolta' del 17 aprile 2000;
Visti i regolamenti emanati con decreti rettorali nuneri 5099,
5102 e 5103 del 21 luglio 2000;
Vista la delibera del comitato esecutivo del 25 settembre 2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Presso l'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" e' istituito
il XVI ciclo dei dottorati di ricerca aventi sede amministrativa
presso l'Ateneo.
Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca in diritto commerciale e in diritto
internazionale dell'economia.
E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in storia economica e
sociale.
Di ciascuno dei corsi di dottorato suddetti vengono indicati il
settore disciplinare, le sedi consorziate, la durata, i posti messi a
concorso, il numero delle borse di studio e degli esoneri previsti.
Diritto commerciale:
settore disciplinare: N04X; sedi consorziate: Bologna, Modena,
Pavia e Torino; durata: tre anni; posti: sei; borse di studio:
quattro; esoneri: due.
Diritto internazionale dell'economia:
settori disciplinari: N14X, N05X e P01G; sedi consorziate:
Bergamo, Milano, Modena e Torino; durata: tre anni; posti: sei; borse
di studio: quattro Bocconi, una Universita' degli studi di Milano;
esoneri: uno.
Storia economica e sociale:
settori disciplinari: P03X; sedi consorziate: Bologna, Brescia,
Cattolica di Milano, Pavia e Venezia; durata: tre anni; posti: sei;
borse di studio: quattro; esoneri: due.
Le borse di studio potranno essere aumentate a seguito di
finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo l'emanazione
del presente bando e prima dell'espletamento dei relativi concorsi,
fermi restando comunque i termini di scadenza previsti dal bando per
la presentazione delle domande.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente articolo i
cittadini italiani o stranieri che siano in possesso di diploma di
laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro
i quali conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data
del 31 dicembre 2000. In tal caso, l'ammissione verra' disposta con
riserva e il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di
decadenza, il relativo certificato di laurea entro il successivo mese
di gennaio 2001.

                               Art. 3.
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto
agli effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'Universita' e
redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando
(allegato 1), va presentata direttamente o spedita a mezzo di
raccomandata postale con avviso di ricevimento all'Universita'
commerciale "Luigi Bocconi", via Sarfatti n. 25 - 20136 Milano, con
il riferimento "Ufficio dottorati di ricerca" e con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico).
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini stranieri, un
recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia,
eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende
partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita'
straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza stessa;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
L'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in diritto
commerciale e diritto internazionale dell'economia avviene mediante
un concorso per esami.
Gli esami di ammissione consistono in una prova scritta (unica)
ed in un colloquio, intesi ad accertare l'attitudine del candidato
alla ricerca scientifica e le sue conoscenze nelle discipline oggetto
del dottorato.
Nel colloquio per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
in diritto commerciale il candidato deve dimostrare la conoscenza di
una lingua a scelta tra francese, inglese e tedesco.
Nel colloquio per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
in diritto internazionale dell'economia il candidato deve dimostrare
la conoscenza della lingua inglese.
I candidati stranieri devono altresi' dimostrare la buona
conoscenza della lingua italiana.

                               Art. 5.
L'ammissione al corso di dottorato di ricerca in storia economica
e sociale avviene mediante un concorso per titoli ed esami.
Gli esami di ammissione consistono in una prova scritta (unica)
ed in un colloquio, intesi ad accertare l'attitudine del candidato
alla ricerca scientifica e le sue conoscenze nelle discipline oggetto
del dottorato.
Nel colloquio il candidato deve dimostrare la conoscenza della
lingua inglese.
I candidati stranieri devono dimostrare altresi' la buona
conoscenza della lingua italiana.

                               Art. 6.
Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in storia
economica e sociale i candidati che siano in possesso di eventuali
titoli dovranno allegare alla domanda di ammissione:
a) un dettagliato curriculum con particolare riferimento al
piano di studi seguito nel corso di laurea;
b) un elenco in duplice copia delle pubblicazioni degli ultimi
cinque anni (dal 1996 al 2000).
Le pubblicazioni, unitamente ad un elenco in duplice copia
identico a quello allegato alla domanda, devono essere inviate a
mezzo di apposito plico raccomandato, o consegnate a mano, al
medesimo indirizzo a cui deve essere presentata o spedita la domanda
di ammissione ed entro lo stesso termine perentorio.
Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni consegnate o
spedite dopo il termine di cui al comma precedente.
Sul plico contenente le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni - concorso per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca (denominazione del dottorato)", nonche' il
cognome, nome e indirizzo del candidato.
Le pubblicazioni presentate e non richieste entro sessanta giorni
dalla conclusione del concorso non verranno piu' restituite.
I cittadini comunitari possono presentare le pubblicazioni in
originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono avvalersi delle suddette dichiarazioni sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
Alle pubblicazioni redatte in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I cittadini
appartenenti alla Comunita' europea possono allegare alla traduzione
in lingua italiana una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' che ne attesti la conformita' al testo straniero.
Ai fini della valutazione del curriculum complessivo del
candidato e delle pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in
considerazione i seguenti criteri:
rigore metodologico;
apporto individuale del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nell'attivita' di ricerca del dottorato;
rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica.
Per i fini di cui sopra la commissione puo' far anche ricorso,
ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.

                               Art. 7.
Gli esami di ammissione previsti dagli articoli 4 e 5 del bando
si svolgeranno presso l'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di
Milano, nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui ai
commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata almeno quindici giorni prima
della data fissata per la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in
sede concorsuale da parte della commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

                               Art. 8.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alla normativa vigente.

                               Art. 9.
Per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in diritto
commerciale e diritto internazionale dell'economia ogni commissione,
per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti
per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Al termine delle prove, la commissione formula un'apposita
graduatoria sulla base della somma dei voti conseguiti da ciascun
candidato nelle singole prove.
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
In corrispondenza di eventuali rinunce dei vincitori prima
dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I vincitori del concorso saranno nominati con decreto rettorale.
La comunicazione dell'esito del concorso verra' effettuata dal
rettore con raccomandata con avviso di ricevimento.

                              Art. 10.
Per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in storia
economica e sociale, la commissione dispone di cento punti
attribuibili al candidato come segue:
a) valutazione dei titoli: fino a 15 punti;
b) prova scritta: fino a 45 punti;
c) prova orale: fino a 40 punti.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione delle prove mediante affissione
all'albo dell'ufficio post-laurea dell'Universita' presso la sede di
via Sarfatti, 25.
Al termine delle prove d'esame, la commissione formula
un'apposita graduatoria sulla base della somma dei punteggi
conseguiti da ciascun candidato nelle singole prove e nella
valutazione dei titoli.
Sono ammessi al corso di dottorato, secondo l'ordine della
graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso, i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo
non inferiore a sessantasei punti.
In corrispondenza di eventuali rinunce dei vincitori prima
dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria, purche' abbiano conseguito un punteggio
complessivo non inferiore a sessantasei punti.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I vincitori del concorso saranno nominati con decreto rettorale.
La comunicazione dell'esito del concorso verra' effettuata dal
rettore con raccomandata con avviso di ricevimento.

                              Art. 11.
I vincitori dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, al medesimo indirizzo di cui
all'art. 3 del bando, entro il termine perentorio di giorni quindici
a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della
comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti in carta
libera:
a) domanda di iscrizione rivolta al magnifico rettore
dell'Universita' Bocconi secondo il fac-simile allegato al bando
(allegato 2);
b) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
c) certificato di cittadinanza o relativa autocertificazione;
d) certificato di laurea con la votazione finale o relativa
autocertificazione;
e) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi a corsi di laurea, di perfezionamento o ad altri corsi di
dottorato;
f) dichiarazione di non essere iscritto a scuole di
specializzazione o, in caso affermativo, di sospenderne la frequenza;
g) dichiarazione di non avere goduto in passato di altre borse
di studio di dottorato (dichiarazione a cui sono tenuti solo i
vincitori delle borse di studio);
h) tre foto-tessera firmate sul retro.
I cittadini comunitari devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Nei casi previsti dal presente articolo, l'autocertificazione e'
resa dai cittadini comunitari ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo universitario straniero, che non sia gia' stato
dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno consegnare i
documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza ai soli fini dell'ammissione al dottorato, tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di
laurea delle universita' italiane.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 12.
I contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato
di ricerca sono stabiliti in L. 3.500.000 annue, pagabili in due rate
di L. 1.750.000 l'una.
I dottorandi titolari di borse di studio sono esonerati
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei
corsi.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera A della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' di L. 20.450.000 (al
lordo degli oneri previdenziali).
L'importo della borsa e' aumentato del 50% in relazione e in
proporzione all'eventuale periodo autorizzato di soggiorno
all'estero, la cui durata complessiva non puo' essere superiore alla
meta' della durata del corso.
Le borse di studio sono assegnate ai vincitori con punteggio piu'
elevato nella graduatoria di ammissione in rapporto al numero delle
borse disponibili e sono confermate automaticamente per gli anni
successivi.
Ai rimanenti vincitori, qualora autocertifichino di avere
conseguito un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore
a lire quindici milioni nell'anno solare 2000, e' concesso l'esonero
dai contributi di accesso e frequenza dei corsi.
Negli anni successivi gli esoneri sono confermati
automaticamente, fermo restando il requisito del mancato superamento
del reddito personale complessivo annuo lordo di lire quindici
milioni nell'anno solare precedente.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato e' collocato
a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo
straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il dottorando che abbia gia' usufruito di una borsa di studio per
un dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.

                              Art. 13.
I dottorandi possono essere autorizzati a svolgere periodi
all'estero e stage presso enti pubblici e privati secondo le
modalita' e i tempi stabiliti dal coordinatore del corso, tenendo
conto delle linee stabilite dal collegio dei docenti.
Ai dottorandi puo' essere affidata, nel limite orario stabilito
dal consiglio di facolta', una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa. Tale attivita' non deve in ogni caso
compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.
Il collegio dei docenti procede annualmente alla valutazione
dell'attivita' svolta dai dottorandi mediante l'approvazione di una
relazione particolareggiata da questi predisposta alla fine di
ciascun anno di corso.
Il collegio dei docenti puo' sospendere o escludere i dottorandi
dal corso con delibera motivata, previa verifica dei risultati
conseguiti e dei comportamenti tenuti. Sono fatti salvi i casi di
maternita' o di grave e documentata malattia e di servizio militare o
civile.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero
di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio.
L'esclusione dal dottorato e' comunicata all'interessato con
lettera del rettore.
L'esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa
di studio relativa all'anno in corso.

                              Art. 14.
Il titolo di dottore di ricerca e' rilasciato dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere
ripetuto una sola volta con la commissione nominata per la sessione
d'esami successiva.
Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca hanno per oggetto la valutazione della tesi del dottorando.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in
altra sede.

                              Art. 15.
L'amministrazione universitaria, con riferimento alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti,
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo
per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure
concorsuali.

                              Art. 16.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa
riferimento alla normativa vigente in tema di dottorato.
Milano, 10 ottobre 2000
Il rettore: Ruozi

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