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UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"
Procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore
universitario presso la facolta' di giurisprudenza per il settore
scientifico-disciplinare n. N18X.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.69 del 31/8/1999 |
Ente: | UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA" |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 099E6784 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 30/9/1999 |
Tags: | Ricercatori |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n
686;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122, di realizzazione della II
Universita' degli studi di Roma, ed in particolare la tabella A, con
cui sono stati determinati i posti di ruolo del personale insegnante;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al
Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione, nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n.
116;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 28 febbraio 1990, n. 37;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6
maggio 1994, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto
1994, con i quali sono stati individuati i settori
scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi
dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1997;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, relativo alla
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo 1999 relativo alla
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il decreto rettorale del 23 marzo 1999, n. 739 con il quale
e' stato adottato il regolamento sulle procedure e criteri di
reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, ai sensi del
comma 2 dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Accertata la vacanza e la disponibilita' nell'organico di questo
Ateneo dei posti messi a valutazione comparativa;
Decreta:
Art. 1.
E' indetta procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario presso la Facolta' di
giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" per
il seguente settore scientifico-disciplinare:
N18X - diritto romano e diritto dell'antichita'
diritti dell'antico oriente mediterraneo
diritti greci
diritto bizantino
diritto commerciale romano
diritto penale romano
diritto pubblico romano
diritto romano
epigrafia giuridica
esegesi delle fonti del diritto romano
filologia giuridica
istituzioni di diritto romano
organizzazione amministrativa romana
papirologia giuridica
storia del diritto romano
storia della costituzione romana.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduti dai candidati.
Per la partecipazione alla valutazione comparativa sono richiesti,
pena l'esclusione, i seguenti requisiti:
1) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non
essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
2) di godere dei diritti civili e politici;
3) di aver rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 1998, di seguito
riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta"... "Il candidato e' escluso dalla procedura,
successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di
partecipazione entro l'anno solare di riferimento, ai fini
dell'esclusione fa fede la data e l'ora della consegna della domanda
all'ufficio competente";
4) di non essere professore ordinario, associato, nonche'
ricercatore inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare
relativo al posto per il quale e' indetta la procedura.
I cittadini stranieri non appartenenti all'unione europea dovranno
essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4.
I requisiti per ottenere l'ammissione alla valutazione comparativa
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Domande di ammissione - Termini e modalita'
A) Domanda di ammissione.
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato compila
il modulo della domanda fornito per posta elettronica
(http://www.uniroma2.it/concorsi) ed allegato al presente decreto
(allegato A per i cittadini dell'Unione europea ed allegato B per i
cittadini non appartenenti all'Unione europea), indicando
obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice
fiscale). La domanda, redatta in carta semplice e debitamente
firmata, dovra' essere consegnata a questa Universita' (ufficio
protocollo) - via Orazio Raimondo 18 - Roma, sesto piano, entro il
seguente termine perentorio, a pena di esclusione: ore 12 del
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale. La domanda di ammissione alla
valutazione comparativa puo' anche essere spedita a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, in ogni caso dovra' pervenire
a questa Universita' entro il termine suddetto. Ai fini
dell'accertamento di tale termine quindi non fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Non si terra' conto delle domande pervenute successivamente al
termine stabilito dal presente articolo.
Il candidato dovra' indicare con chiarezza la facolta' ed il
settore scientifico-disciplinare per il quale intende essere ammesso
alla valutazione comparativa.
Nel rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 2, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 1998, i candidati
che intendono partecipare a valutazioni comparative per piu' settori
scientifico-disciplinari, dovranno presentare distinte domande di
ammissione, ciascuna di esse corredate da eventuali documenti, titoli
e pubblicazioni, con le modalita' di presentazione previste dal
presente articolo.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali, telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
I candidati riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104
del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda
di partecipazione alla valutazione comparativa, in relazione al
proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai
sensi della legge suddetta.
Nella domanda dovra' essere indicato il domicilio che il candidato
elegge ai fini del valutazione comparativa. Ogni eventuale variazione
dovra' essere comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata
l'istanza di partecipazione.
Ai sensi dell'art. 3, punto 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
non e' richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli dovranno
allegare alla domanda:
a) curriculum della propria attivita' scientifica e didattica;
b) elenco di tutti i documenti e titoli che si ritengono utili ai
fini della valutazione comparativa, che saranno presentati con le
modalita' di cui al successivo punto B);
c) elenco delle pubblicazioni, che saranno presentati con le
medesime modalita' di cui al successivo punto B).
Nella domanda l'interessato dovra' inoltre dichiarare, sotto la
propria responsabilita':
1) cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine
cognome da nubile, quello del marito ed il nome);
2) luogo e data di nascita;
3) codice di identificazione personale (codice fiscale);
4) la cittadinanza posseduta;
5) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
elettorali medesime. I candidati stranieri devono dichiarare di
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
6) di essere immune da condanne penali o le eventuali condanne
penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente a
proprio carico;
7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
9) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
10) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
11) di non essere professore ordinario, associato, nonche'
ricercatore inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare
per il quale presenta la domanda di partecipazione o in uno dei
settori affini indicati all'art. 2;
12) di aver rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 1998;
13) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale
dichiarazione dovra' essere resa solo dai cittadini stranieri).
I cittadini non appartenenti all'Unione europea non dovranno
rendere le dichiarazioni di cui ai punti 7), 9) e 10) del presente
articolo.
B) Titoli valutabili e pubblicazioni.
Le pubblicazioni, nonche' i documenti e i titoli posseduti e
ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa, unitamente ai
due elenchi degli stessi firmati ed identici a quelli allegati alla
domanda, vanno inviati con un apposito plico raccomandato (separato
dalla domanda), o consegnati a mano presso la sede dell'Universita',
entro lo stesso termine perentorio per la presentazione della
domanda.
Non saranno presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni
consegnati o spediti dopo il termine di cui al precedente comma.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni ed i titoli deve essere
riportata la dicitura "pubblicazioni e titoli: valutazione
comparativa a posti di ricercatore universitario" e devono essere
indicati chiaramente la facolta', la sigla ed il titolo del settore
scientifico-disciplinare per il quale l'interessato intende
partecipare, nonche' il cognome, nome, indirizzo del candidato e
codice di identificazione personale (codice fiscale).
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
in possesso di questa Universita'.
I documenti, i titoli, nonche' le pubblicazioni possono essere
presentati in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi e
per gli effetti delle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, 15 maggio 1997, n.
127, i documenti, ed i titoli, nonche' le pubblicazioni possono
essere presentati dai cittadini della Unione europea anche con
dichiarazioni sostitutive con le modalita' e nei casi previsti dagli
articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403. I cittadini non appartenenti all'Unione europea
residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento
anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 possono avvalersi
delle suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui
si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani mentre i cittadini non appartenenti all'Unione europea non
residenti in Italia non possono avvalersi di tali dichiarazioni
sostitutive.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' devono essere
sottoscritte in presenza del personale addetto oppure se vengono
richiamate nell'istanza deve essere allegata a queste fotocopia di un
documento di riconoscimento.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I cittadini
appartenenti alla Unione europea possono allegare alla traduzione in
lingua italiana una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
che ne attesti la conformita' al testo straniero.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; l'assolvimento di tali
obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita al
lavoro stesso che attesti l'avvenuto deposito, oppure la
autocertificazione del candidato sotto la propria responsabIlita', ai
sensi delle leggi n. 15/1968 e n. 127/1997.
Art. 4.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione dalla valutazione comparativa per difetto dei
requisiti puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento
motivato del rettore.
Art. 5.
Responsabile del procedimento
Con provvedimento rettorale, e' stato nominato, ai sensi degli
articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile
del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto
della normativa vigente.
Il responsabile del procedimento assicura in ogni fase la
pubblicita' degli atti del procedimento concorsuale, nonche', a
richiesta del presidente della commissione giudicatrice, ogni altro
adempimento amministrativo.
Art. 6.
Valutazione dei titoli e prove di esame
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri generali e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento, il quale
ne assicura la pubblicita' presso la sede del Rettorato e della
facolta' che ha richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati
almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della
commissione.
Il criterio della personalita' scientifica del candidato come
risulta dal curriculum e dai titoli, ferma la congruenza delle
pubblicazioni e dei titoli con il settore scientifico-disciplinare
per il quale e' bandita la valutazione comparativa, ha in assoluto
valore preminente e costituisce il parametro di ammissione alle
successive fasi della valutazione.
Per il fine di cui sopra la commissione fara' anche ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l'attivita' dl ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenze;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche e' previsto lo svolgimento di due prove scritte, una
delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale.
Le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'Universita'
riterra' di stabilire; il diario delle prove scritte (o della prova
scritta e di quella pratica), con l'indicazione del mese, del giorno
e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sara' notificato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non meno
di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Del
diario delle prove e' dato avviso nello stesso termine nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara'
data comunicazione con l'indicazione del giudizio espresso dalla
commissione riportato in ciascuna delle prove scritte (o della prova
scritta e di quella pratica). L'avviso per la presentazione alla
prova orale sara' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima
di quello in cui essi debbono sostenerla.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del giudizio da ciascuno riportato che sara' affisso
nella sede degli esami.
La prova orale e' pubblica.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento
provvisto di fotografia.
Art. 7.
Commissioni esaminatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione
di un componente da parte del consiglio della facolta' che ha
richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.
Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i
professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori
associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori
confermati.
Il componente designato e' scelto, prima dello svolgimento delle
elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione del consiglio di
facolta', fra i professori ordinari o associati confermati e deve
afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando
ovvero, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 6,
ultimo periodo, dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, a settori affini indicati dal
Consiglio universitario nazionale.
La componente elettiva e' costituita da un professore ordinario se
la facolta' ha designato un professore associato confermato, ovvero
da un professore associato confermato se la facolta' ha designato un
ordinario, e da un ricercatore confermato, eletti fra i professori e
ricercatori non in servizio presso questo Ateneo dalla corrispondente
fascia dei professori di ruolo e dai ricercatori confermati. A
parita' di voti prevale il piu' anziano nel ruolo di appartenenza. A
parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'.
L'elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni sono
regolati dall'art. 3, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine - e comunque dopo l'insediamento della
commissione - non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Art. 8.
Termine di conclusione del procedimento
La commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla
data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore
puo' prorogare per una sola volta e per non piu' di quattro mesi il
termine per la conclusione della procedura per comprovati ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel
caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il
rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la
sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.
Art. 9.
Verifica degli atti concorsuali
Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei
quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e
collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore.
Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati. Con successivo decreto nomina il vincitore della
valutazione comparativa.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il
predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
Il rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione
delle procedure di valutazione comparativa nonche' i nominativi dei
candidati nominati in ruolo. La relazione riassuntiva, con annessi i
giudizi individuali e collegiali, e' pubblicata nel Bollettino
ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica e resa pubblica anche per via telematica.
Art. 10.
Documenti di rito
Il vincitore, nel termine che gli verra' assegnato, da considerarsi
perentorio, dovra' presentare il certificato medico, rilasciato
dall'Unita' sanitaria locale competente per territorio o da un medico
militare, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo
all'impiego di ricercatore universitario ed e' esente da imperfezioni
che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con
l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi
dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Dovra' inoltre
comprovare il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al
pubblico impiego di cui all'art. 2 del presente bando, con le
modalita' di seguito indicate: ai sensi della legge 15 maggio 1997 n.
127 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n.
403, il cittadino italiano o appartenente alla Unione europea potra'
comprovare tali requisiti con autocertificazioni, su moduli
predisposti da questo Ateneo; il cittadino non appartenente
all'Unione europea residente in Italia potra' avvalersi delle
suddette autocertificazioni limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani; il
cittadino non appartenente all'Unione europea non residente in Italia
dovra' comprovare i suddetti requisiti con certificazioni rilasciate
dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e'
cittadino.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore della valutazione comparativa.
Ai soggetti riconosciuti handicappati al sensi della legge n. 104
del 5 febbraio 1992 saranno applicate le disposizioni di cui all'art.
22 della legge stessa.
Art. 11.
Nomina dei vincitori
L'assunzione in servizio del vincitore della valutazione
comparativa e' subordinata al finanziamento della spesa destinata a
consentire il pagamento degli emolumenti da attribuire al vincitore
della valutazione stessa.
Le assunzioni avranno decorrenza 1 novembre.
Con decreto rettorale il vincitore del valutazione comparativa e'
nominato ricercatore universitario.
Ad esso spetta il trattamento economico previsto dalle norme
vigenti.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo esso sara' sottoposto ad un
giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta,
per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di
cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su un numero
triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale,
tra i docenti del settore scientifico-disciplinare.
La commissione valuta l'attivita' scientifica e didattica
integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di
una motivata relazione del consiglio di facolta' e dell'istituto o
del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore e' assegnato.
A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sara' immesso
nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetta il
trattamento economico previsto al secondo comma del presente
articolo.
Nel caso l'attivita' del ricercatore sia valutata sfavorevolmente
il medesimo puo' essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un
biennio. Se anche il secondo giudizio e' sfavorevole, il ricercatore
cessa di appartenere al ruolo.
Art. 12.
Rinvio di norme
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione, in quanto compatibile.
Il presente decreto sara' acquisito alla raccolta nell'apposito
registro di questa amministrazione e successivamente inoltrato al
Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale "Concorsi ed esami".
Roma, 11 agosto 1999
Il rettore: Finazzi Agro'
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