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UNIVERSITA' DEL MOLISE

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca di durata triennale, con inizio nell'anno accademico
2003/2004.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.54 del 11/7/2003
Ente:UNIVERSITA' DEL MOLISE
Località:Campobasso  (CB)
Codice atto:03E03956
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/7/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382
dell'11 luglio 1980, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l'art. 4;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca emanato
con decreto ministeriale n. 324 del 30 aprile 1999;
Visto il regolamento in materia di dottorati di ricerca
dell'Universita' degli studi del Molise, emanato con decreto
rettorale n. 1590 del 5 ottobre 1999, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;
Vista la legge n. 476 del 13 agosto 1984, e successive modifiche;
Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989, e successive
modifiche;
Visto il D.I. del 19 aprile 1990, in relazione al limite di
reddito per usufruire delle borse di studio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del
26 luglio 2001;
Vista la legge n. 191 del 16 giugno 1998;
Vista la legge n. 315 del 3 agosto 1998, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1998;
Viste le delibere del senato accademico del 9 aprile 2003;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione del 16 aprile
2003;
Visto il parere favorevole espresso dal Nucleo di valutazione
interno in data 25 giugno 2003;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Dottorati istituiti
 
Sono indetti, presso l'Universita' degli studi del Molise -
Campobasso, concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca, di durata triennale, con inizio nell'anno
accademico 2003/2004, indicati nell'accluso elenco (allegato A), che
forma parte integrante del presente bando.
Il numero delle borse di studio e, in proporzione, il numero dei
posti senza borsa, puo' essere aumentato a seguito di finanziamenti
ottenuti da enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture
private, fermi restando, comunque, i termini di scadenza previsti dal
presente bando per la presentazione delle domande.

                               Art. 2.
 
Domanda di partecipazione
 
Possono produrre domanda per accedere al dottorato di ricerca,
senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che, alla data di
scadenza del presente bando, siano in possesso di diploma di laurea
conseguito secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica,
ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita';
qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, sara' il collegio
dei docenti del dottorato di ricerca a deliberare sull'equipollenza
del titolo accademico conseguito all'estero, ai soli fini
dell'ammissione ai corsi.
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in lingua
italiana, secondo lo schema allegato al presente bando, indirizzate
al rettore dell'Universita' degli studi del Molise - Servizio
dottorati assegni e borse di studio, via De Sanctis - 86100
Campobasso, devono essere spedite o consegnate direttamente presso
l'ufficio protocollo dell'Universita', entro venti giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per il rispetto dei termini fara' fede:
in caso di spedizione: il timbro dell'ufficio postale da cui la
domanda viene spedita;
in caso di consegna diretta: il timbro dell'ufficio protocollo
dell'Universita' degli studi del Molise.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di domande per motivi non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
Le domande, pervenute o spedite oltre i termini indicati, saranno
considerate nulle.
Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita':
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso;
l'esatta denominazione del corso di dottorato cui intende
partecipare. In caso il candidato voglia concorrere per piu' di un
corso, dovra' produrre, a pena di esclusione, apposite, singole,
domande;
di essere/non essere titolare di assegno per collaborazione ad
attivita' di ricerca ex legge n. 449/1997;
di avere o non aver frequentato precedentemente altro corso di
dottorato, beneficiando o non beneficiando della relativa borsa di
studio;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta, con la data e l'universita' presso cui e'
stata conseguita, ovvero il titolo accademico conseguito presso una
universita' straniera;
di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di
dottorato, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
la lingua straniera scelta per la prova orale;
di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai fini del
concorso.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla domanda i
documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza (certificato di laurea con esami e votazioni e
dichiarazione di valore). I documenti di cui sopra dovranno essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane
all'estero, secondo la normativa vigente in materia di ammissione
degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita'
italiane.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 3.
 
Esami di ammissione e calendario delle prove scritte e orali
 
Gli esami di ammissione consistono in una prova scritta e in un
colloquio. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione,
la capacita' e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica,
nonche' la conoscenza di almeno una lingua straniera.
La commissione dispone di 60 punti per ciascuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con un punteggio non inferiore a 40/60. Il colloquio si
intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno
40/60. Al termine delle prove di esame, la commissione compila la
graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei voti
riportati dai candidati nelle singole prove. La graduatoria e'
approvata con apposito decreto rettorale e i candidati sono ammessi
al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza
dei posti disponibili.
In caso di rinuncia, mancata o tardiva accettazione, da parte
degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Il calendario delle prove scritte e delle prove orali, con
l'indicazione della sede, del giorno, del mese e dell'ora in cui le
medesime avranno luogo, e' indicato nell'accluso elenco (allegato B),
che forma parte integrante del presente bando e che costituisce
convocazione ufficiale per le prove stesse. senza ulteriore avviso.
Pertanto, si intendono convocati per la prova scritta di ciascun
dottorato tutti coloro che avranno prodotto in tempo utile la
relativa domanda di partecipazione. Si intendono convocati per la
prova orale di ciascun dottorato tutti coloro che riporteranno nella
prova scritta una votazione non inferiore a punti 40/60. Il punteggio
riportato nella prova scritta verra' notificato dalla commissione
esaminatrice, tramite affissione dei risultati presso la medesima
sede in cui la prova verra' espletata.
Sara' la commissione stessa a comunicare a tutti i candidati
presenti alla prova scritta il giorno e l'ora in cui tali risultati
verranno affissi.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
Eventuali informazioni di carattere scientifico relative ai
dottorati o alle prove di ammissione potranno essere richieste ai
coordinatori presso i dipartimenti ove hanno sede i dottorati, i cui
recapiti sono indicati nell'allegato A.

                               Art. 4.
 
Commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente bando
nominate dal rettore, sentito il collegio dei docenti, sono composte
ciascuna da tre membri scelti tra professori e ricercatori
universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due
esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle
strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti
e' obbligatoria nei casi di convenzioni od intese con piccole e medie
imprese.

                               Art. 5.
 
Documentazione da produrre in caso di ammissione
 
I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire al Servizio dottorati assegni e borse di studio, via De
Sanctis - 86100 Campobasso, entro il termine perentorio di giorni
quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno
ricevuto il relativo invito, la domanda di iscrizione al dottorato,
in cada legale, compilata sull'apposita modulistica che verra'
inviata dall'amministrazione.

                               Art. 6.
 
Borsa di studio e contributo per l'accesso e la frequenza
 
Le borse di studio sono assegnate, previa valutazione comparativa
del merito, secondo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento
delle borse bandite. A parita' di merito, prevale la situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001. Per usufruire gli interessati
dovranno dichiarare, tramite apposita autocertificazione, di non
usufruire di un reddito personale complessivo annuo lordo superiore a
Euro 7.746,85, con riferimento all'anno solare di effettivo godimento
della borsa.
Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine
patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi
carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura
occasionale o derivanti da servizio militare di leva.
L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54
lordi, assoggettati ai contributi di legge.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso. Per confermare il diritto al godimento
della borsa anche negli anni successivi al primo, i beneficiari
dovranno produrre, entro il mese di gennaio di ciascun anno, apposite
autocertificazioni da cui risulti il mantenimento del requisito
reddituale.
Il pagamento dei ratei di borsa avverra' con cadenza bimestrale.
L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del
50 % per eventuali periodi di soggiorno all'estero per motivi di
studio inerenti al dottorato.
Coloro che si classifichino in posizione utile nella graduatoria
di merito, ma non siano in possesso dei requisiti per usufruire della
borsa di studio, di cui al precedente art. 7, dovranno pagare il
contributo per l'accesso ai corsi di dottorato e la frequenza degli
stessi.
L'ammontare annuo di tale contributo va calcolato secondo la
seguente tabella, pertanto l'importo da pagare sara' di:
Euro 500,00, se il reddito non supera i limiti massimi;
Euro 750,00, se il reddito supera i limiti massimi.
=====================================================================
Numero componenti nucleo | |
familiare |Soglia di equivalenza|Limiti massimi (Euro)
=====================================================================
1 |1,00 |16.432,00
---------------------------------------------------------------------
2 |1,57 |25.798,24
---------------------------------------------------------------------
3 |2,04 |33.521,28
---------------------------------------------------------------------
4 |2,46 |40.422,72
---------------------------------------------------------------------
5 |2,85 |46.831,20
---------------------------------------------------------------------
6 |3,2 |52.582,40
---------------------------------------------------------------------
7 |3,55 |58.333,60
---------------------------------------------------------------------
Per ogni componente in | |
piu' |+0,35 |
La situazione economica del nucleo familiare deve essere
autocertificata dal capofamiglia e/o dal candidato utilizzando
apposita modulistica. L'anno di riferimento per il calcolo del
reddito e' l'anno solare precedente a quello della iscrizione (es.
per iscriversi all'anno accademico 2003-2004 l'anno di riferimento e'
il 2002).
Il versamento dei contributi deve essere effettuato in due rate
annue di pari importo sul conto corrente postale dell'Universita'
n. 11267861, con le seguenti modalita':
per coloro che nell'anno accademico 2003/2004, si iscrivono al
primo anno:
la prima rata all'atto dell'iscrizione;
la seconda rata entro il 30 giugno 2004 senza mora, entro il
31 luglio 2004 con una mora di Euro 50,00;
per gli anni successivi al primo:
la prima rata entro il 30 novembre senza mora, entro il
31 dicembre con una mora di Euro 50,00;
la seconda rata entro il 30 giugno senza mora, entro il
31 luglio con una mora di Euro 50,00.
Coloro che, entro i termini sopra indicati, non effettueranno i
versamenti del contributo e non comunicheranno eventuali interruzioni
delle attivita' saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla
frequenza del corso. L'esclusione in corso di anno comporta la
restituzione di tutte le rate di borsa di studio percepite nell'anno
accademico di riferimento.
Tutti i dottorandi dovranno, inoltre, versare, per ciascun anno
di durata del corso, la tassa regionale prevista dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, il cui
importo e' di Euro 61,97 annui da versare sul c/c n. 169862,
intestato alla regione Molise, servizio tesoreria.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
dei corsi.
Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi
dei contributi previdenziali, non coperti dai fondi ripartiti dai
decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio
1998, n. 210, possono essere coperti dall'Universita' anche mediante
convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria.

                               Art. 7.
 
Obblighi degli iscritti ai corsi di dottorato
 
1. Gli iscritti hanno l'obbligo, secondo le modalita' fissate dai
rispettivi collegi dei docenti, di frequentare i corsi di dottorato
presso l'Universita' degli studi del Molise, o nelle eventuali sedi
consorziate, ferma restante la possibilita' di effettuare periodi di
studio presso altre sedi, come previsto dal regolamento.
2. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni
possono essere concessi dal rettore, su proposta del collegio dei
docenti, nei casi di maternita', grave e documentata malattia,
servizio militare, gravi e documentati motivi. In tali casi
l'interessato potra' chiedere:
il «congelamento» per un anno, in tal caso terminera' le
proprie attivita' con un anno di ritardo;
una «proroga» o «una interruzione temporanea», in tale caso i
mesi di assenza potranno essere recuperati con l'autorizzazione del
collegio dei docenti. Qualora la proroga o l'interruzione riguardino
un periodo superiore al quadrimestre, si considera rinviato l'intero
anno.
3. Il collegio dei docenti, previa verifica dei risultati
conseguiti, puo' deliberare la «sospensione» o «l'esclusione» dal
corso, anche nei casi di assenze prolungate, reiterate ed
ingiustificate. Il collegio dei docenti puo' consentire ai dottorandi
esclusi o sospesi lo svolgimento di attivita' per un ulteriore anno
senza godimento della borsa.
4. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni,
ovvero di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di
studio e devono essere restituiti i ratei di borsa indebitamente
percepiti.
5. Agli studenti dei dottorati di ricerca puo' essere affidata,
su proposta del collegio dei docenti, una limitata attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, che non deve, in ogni caso,
compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca e non puo'
superare le 60 ore annue. Tale attivita', facoltativa e senza oneri
per il bilancio dello Stato, non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli delle universita'. Possono altresi', su loro
richiesta e previo parere favorevole del consiglio di facolta',
partecipare alle commissioni di esame in qualita' di cultori della
materia.
6. Alla fine di ciascun anno accademico gli iscritti ai corsi di
dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata
relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei
docenti, che ne cura la conservazione e che, previa valutazione
dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso,
propone al rettore il proseguimento del dottorato, ovvero
l'esclusione.
7. Previo il superamento delle prove, possono frequentare i corsi
di dottorato, senza borsa di studio, anche i ricercatori
universitari, nonche' i beneficiari di assegni per collaborazione ad
attivita' di ricerca, conferiti dall'Universita' del Molise o da
altri atenei ai sensi della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 anche
in soprannumero rispetto ai posti banditi. Il numero dei titolari di
assegni ammessi ai corsi di dottorato non potra' complessivamente
superare la meta' dei posti istituiti, con arrotondamento all'unita'
per eccesso. I corsi di dottorato, cui gli assegnisti possono essere
ammessi, possono riguardare le stesse aree scientifico-disciplinari
della ricerca per la quale sono detentori di assegni. E 'necessario,
in ogni caso, l'assenso del responsabile della ricerca e del collegio
dei docenti, circa la compatibilita' nello svolgimento delle due
attivita'.
8. I dottorandi iscritti a corsi con sede amministrativa presso
l'Universita' del Molise sono assicurati, ai sensi della vigente
normativa, per tutta la durata del corso ed in qualunque sede,
italiana o straniera, essi si trovino per svolgere le proprie
attivita' formative, purche' regolarmente autorizzati, secondo le
modalita' indicate nel precedente art. 4, punto 5.

                               Art. 8.
 
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
 
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' del Molise, si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Per l'esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il
collegio dei docenti, una apposita commissione, composta da tre
docenti di ruolo, qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifiche a cui si riferisce il corso. Per comprovati motivi che
non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il
rettore, su proposta del collegio dei docenti, puo' ammettere il
candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati.
Per quanto non compreso nel presente bando, fa fede il
regolamento in materia di dottorato di ricerca, emanato con decreto
rettorale n. 1590 del 5 ottobre 1999, consultabile sul sito Internet
dell'Universita' del Molise, all'indirizzo http://www.unimol.it/, sul
quale e' possibile consultare anche il presente bando.

                               Art. 9.
Il presente decreto sara' sottoposto a ratifica da pade del
consiglio di amministrazione ai fini dell'approvazione di tutte le
clausole contenute.
Campobasso, 30 giugno 2003
Il rettore: Cannata

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