Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO Concorso pubblico, per esami, per ...
 
 
 

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UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unita' di
personale, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di
un anno e regime di impegno orario a tempo pieno, da inquadrare nella
categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica e di elaborazione dati, per le esigenze del
centro di eccellenza sulle tecnologie del software. (Codice concorso
09/2005).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.77 del 27/9/2005
Ente:UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
Località:Benevento  (BN)
Codice atto:05E05491
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:27/10/2005
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi del Sannio,
approvato con decreto direttoriale n. 615 del 4 luglio 2001 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
speciale - n. 178 del 2 agosto 2001, ed, in particolare, l'art. 47;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ed, in
particolare, l'art. 16;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed, in particolare,
l'art. 20, comma 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del
personale del comparto universitario», stipulato il 9 agosto 2000;
Visto il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
biennio economico 2000-2001 del personale del comparto
universitario», sottoscritto il 13 maggio 2003;
Visto il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 del
personale del comparto universitario», sottoscritto il 27 gennaio
2005;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
integrato e coordinato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il testo unico sulla privacy emanato con decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;
Visto il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001;
Vista la deliberazione con la quale il consiglio di
amministrazione, nella seduta del 23 ottobre 2001, ha approvato
l'organizzazione dell'amministrazione centrale, con il relativo
fabbisogno triennale di personale tecnico ed amministrativo;
Vista l'ipotesi di riorganizzazione delle strutture decentrate,
approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del
9 dicembre 2004;
Visto il «Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al
ruolo del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli
studi del Sannio a tempo determinato e a tempo indeterminato»
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del
23 ottobre 2001, aggiornata al 26 ottobre 2001, ed emanato con
decreto rettorale del 31 ottobre 2001, n. 966;
Vista la deliberazione con la quale, nella seduta del 27 luglio
2005, il consiglio di amministrazione ha, tra l'altro, approvato
alcune modifiche dell'art. 8 del «Regolamento di Ateneo per la
disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed
amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio a tempo
determinato e a tempo indeterminato»;
Visto il decreto rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154, con il
quale e' stata data attuazione alla predetta deliberazione;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio direttivo del Centro
di eccellenza sulle tecnologie del software nella seduta
dell'11 dicembre 2001;
Vista la nota del 10 giugno 2005 - prot. n. 261, assunta al
protocollo generale di Ateneo con il numero progressivo 6931 del
15 giugno 2005, con la quale il direttore del Centro di eccellenza
sulle tecnologie del software ha «... chiesto di avviare con la
massima sollecitudine la procedura di selezione per il reclutamento
di una unita' di personale a tempo pieno per un anno, rinnovabile
fino ad un massimo di cinque su richiesta del Centro, da inquadrare
nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica e di elaborazione dati ...»;
Considerato che la richiesta e' motivata dalla necessita' di
assicurare la prosecuzione del progetto di allestimento dei
laboratori, ancora in itinere, e delle relative attivita' di ricerca,
con l'impiego di specifiche e qualificate «figure tecniche»;
Preso atto altresi', dell'imminente scadenza di un rapporto di
lavoro a tempo determinato, della medesima categoria ed area, gia'
destinato a soddisfare le predette esigenze;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, che contiene
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005)» ed in particolare l'art. 1,
comma 122 che prevede: «Per l'anno 2005 per gli enti di ricerca,
l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli istituti zooprofilattici
sperimentali, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'Agenzia
italiana del farmaco, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, l'Agenzia italiana del farmaco, gli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il CNIPA, nonche'
per le Universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale,
sono fatte salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica
ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei
bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento
degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle universita';
Considerato altresi', che la relativa spesa grava sul bilancio
del Centro di eccellenza sulle tecnologie del software;
Attesa pertanto la necessita' di avviare una procedura
concorsuale per la copertura del posto innanzi specificato;
Verificata la disponibilita' finanziaria;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di una unita' di personale, con rapporto di lavoro a tempo
determinato, della durata di un anno, e con regime di impegno orario
a tempo pieno, da inquadrare nella categoria C, posizione economica
C1, area tecnica, tecnico-scientifica e di elaborazione dati, per le
esigenze del Centro di eccellenza sulle tecnologie del software
(codice concorso 09/2005).
E' garantita la pari opportunita' fra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento economico.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali di ammissione
 
Per l'ammissione al concorso si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:
a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea;
b) l'eta' non inferiore ai diciotto anni;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) il non aver riportato condanne penali e il non avere
procedimenti penali in corso;
e) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego;
f) l'assolvimento degli obblighi di leva militare;
g) il non essere stato destituito o dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito
l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile;
h) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea debbono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art. 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693,
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione
puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del
direttore amministrativo.

                               Art. 3.
 
Termine di presentazione delle domande
 
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
devono essere trasmesse, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi
del Sannio - Ripartizione I - Ufficio del personale tecnico ed
amministrativo, piazza Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento, riportando
sulla busta la dicitura «Concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di una unita' di personale, con rapporto di lavoro a
tempo determinato della durata di un anno e regime di impegno orario
a tempo pieno, da inquadrare nella categoria C, posizione economica
C1, area tecnica, tecnico-scientifica e di elaborazione dati, per le
esigenze del Centro di eccellenza sulle tecnologie del software
(codice 09/2005)», entro il termine perentorio di trenta giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.

                               Art. 4.
 
Dichiarazioni da formulare nella domanda
 
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 46,
47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il
codice fiscale e la residenza, con l'indicazione della citta',
provincia, codice di avviamento postale, via/piazza e numero civico;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero
della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) di godere dei diritti civili e politici;
d) di essere in possesso del titolo di studio previsto dal
precedente art. 2, primo comma, lettera h), con l'indicazione
dell'anno in cui e' stato conseguito e dell'istituto che lo ha
rilasciato;
e) di essere in possesso dell'idoneita' fisica al servizio
continuativo ed incondizionato all'impiego;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato
concesso il condono, l'indulto il perdono giudiziale o l'amnistia) e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego (la dichiarazione e' obbligatoria anche se negativa);
i) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' insanabile ovvero di non essere stato licenziato per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo (la dichiarazione e'
obbligatoria, anche se negativa).
Il candidato deve inoltre dichiarare il possesso, secondo quanto
previsto dall'art. 7 del presente bando, di eventuali titoli di
preferenza e/o di precedenza, posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
La mancata dichiarazione di cui al precedente comma non
costituisce motivo di esclusione dal concorso, ma preclude la
possibilita' di produrre i predetti titoli, anche se posseduti, in
caso di superamento della prova orale.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono
inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994,
n. 174, come specificati nel precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a
presentare la domanda in lingua italiana, con le predette modalita'
ed entro il termine stabilito nel precedente art. 3.
Il candidato e', altresi', tenuto a indicare il recapito presso
il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni
relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, non e' richiesta l'autentica della firma in
calce alla domanda.
La mancanza della firma, invece, costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del
recapito da parte del candidato, nonche' da disguidi postali o
telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena di
esclusione, copia della ricevuta del versamento di Euro 7,75, da
effettuarsi sul conto corrente postale n. 13759824 intestato
all'Universita' degli studi del Sannio, quale contributo forfettario
per le spese relative all'organizzazione e all'espletamento del
concorso, riportando nella causale del versamento la dicitura
«Partecipazione al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di una unita' di personale, con rapporto di lavoro a tempo
determinato della durata di un anno e regime di impegno orario a
tempo pieno, da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1,
area tecnica, tecnico-scientifica e di elaborazione dati, per le
esigenze del Centro di eccellenza sulle tecnologie del software».

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice sara' costituita nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 35, comma 3, lettera e) del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli articoli 14 e 15 del
«Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del
personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli studi del
Sannio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
determinato».

                               Art. 6.
 
Prove d'esame
 
Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in un prova
orale.
La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, che potra'
eventualmente consistere anche in test a risposta multipla, vertera'
sui seguenti argomenti:
a) fondamenti di architetture del personale computer;
b) fondamenti di sistemi operativi;
c) fondamenti di data base relazionali;
d) fondamenti di tecnologie web;
e) fondamenti di reti di computer;
f) fondamenti di programmazione.
La prova orale vertera' sulle materie oggetto della prova
scritta, nonche' su nozioni di legislazione universitaria e sara'
diretta ad accertare anche il grado di conoscenza della lingua
inglese di tipo tecnico e la capacita' di configurazione di personal
computer ed apparati di rete.
I candidati stranieri dovranno svolgere le prove d'esame in
lingua italiana.
I candidati, durante l'espletamento delle prove, non potranno
consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati.
La prova scritta si svolgera' il giorno 19 dicembre 2005, alle
ore 10, presso l'Aula n. 8, piano terra, della facolta' di scienze
economiche ed aziendali di questo Ateneo, ubicata alla via Nazionale
delle Puglie n. 5 - 82100 Benevento.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza nessun
preavviso, presso la sede di esame su indicata nel giorno previsto.
La mancata presentazione costituisce rinuncia al concorso.
L'amministrazione provvedera' a comunicare ad ogni singolo
candidato eventuali variazioni della data di svolgimento della prova
scritta.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o
equivalente.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sara' data
comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per
l'espletamento della prova orale.
La predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto
riportato dal candidato nella prova scritta.
La prova orale, che si svolgera' nel rispetto delle modalita'
previste dall'art. 6, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superata se il candidato
ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e'
pubblico dipendente;
c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta
d'identita' o patente, solo se rilasciata dalla prefettura.
La mancata presentazione alle prove d'esame sara' considerata
come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.

                               Art. 7.
 
Titoli di preferenza e di precedenza
 
Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito, in ordine
decrescente, coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate
categorie:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191, se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo
stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
L'omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al
possesso dei suindicati titoli di preferenza, comporta
l'inapplicabilita' dei benefici conseguenti al possesso del titolo
stesso.
I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire, i documenti attestanti i titoli di preferenza, di propria
iniziativa, al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi
del Sannio - Ripartizione I - Ufficio del personale
tecnico-amministrativo, piazza Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento,
entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, pena la
mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione dovra' attestare il possesso dei
predetti titoli di precedenza o preferenza, gia' indicati nella
domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovra'
essere prodotta secondo una delle seguenti modalita':
in originale;
in copia autenticata;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', ex articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che ne
attesti la conformita' all'originale, resa in calce al documento
ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata
del proprio documento d'identita';
mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato,
sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato D.P.R.) e/o di
atto di notorieta' (ex art. 47 del citato D.P.R.) prodotta, in
quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del
proprio documento d'identita'.

                               Art. 8.
 
Graduatoria di merito
 
Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice
redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle
votazioni complessive riportate da ciascun candidato, risultanti
dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nella prova
orale.
Con provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati
gli atti del concorso, nonche' la graduatoria finale e si procedera'
alla dichiarazione del vincitore del concorso.
Ai fini della redazione della graduatoria finale si terra' conto
dei titoli di preferenza e/o di precedenza di cui all'art. 7 del
presente bando.
La graduatoria finale sara' affissa nell'albo ufficiale
dell'Universita' degli studi del Sannio, presso la sede del
rettorato, e sul sito internet di Ateneo, nonche' mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della predetta
graduatoria, decorrono i termini per eventuali impugnative.
Salva diversa disposizione legislativa successiva, la graduatoria
resta efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della
predetta pubblicazione.

                               Art. 9.
 
Presentazione dei documenti di rito
 
Il vincitore del concorso e' invitato a presentare, entro il
termine di trenta giorni, dalla comunicazione di assunzione in
servizio un certificato medico, cosi' come previsto dall'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dall'azienda sanitaria
locale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario e
attestante la sana e robusta costituzione, l'idoneita' fisica e
psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego,
l'assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul
rendimento del servizio e di malattie che possano mettere in pericolo
la salute pubblica.
Qualora il vincitore sia affetto da patologie o menomazioni, il
certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che le stesse
non ne riducono l'attitudine lavorativa.
L'amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore
qualora lo ritenga necessario.
Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, i vincitori del concorso dovranno attestare, nei
modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' quanto segue:
a) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni d'incompatibilita'
previste dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 (in caso
contrario, tale dichiarazione deve essere sostituita con quella di
opzione per il nuovo impiego);
b) di non esser stato destituito, dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale;
c) di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando di
concorso.
L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi
dell'art. 71 del succitato decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
I documenti rilasciati al cittadino straniero dalle Autorita'
competenti dello Stato di appartenenza debbono essere legalizzati
dalle Autorita' consolari italiane.
Agli atti e ai documenti in lingua straniera dovra' essere
allegata una traduzione in lingua italiana la cui conformita' al
testo originale deve essere certificata dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare.
Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta
salva la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel
caso di comprovato impedimento, l'amministrazione non dara' luogo
alla stipulazione del contratto ovvero provvedera', per i rapporti
eventualmente gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei
medesimi.
Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

                              Art. 10.
 
Nomina e periodo di prova
 
Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato,
con rapporto di lavoro a tempo determinato, per la durata di un anno,
e con regime di impegno orario a tempo pieno, il vincitore del
concorso, che risultera' in possesso di tutti i requisiti prescritti,
verra' inquadrato nella categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica e di elaborazione dati, con diritto al
trattamento economico spettante ai sensi delle disposizioni
legislative e contrattuali vigenti.
Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
In tal caso l'amministrazione, valutati i predetti motivi, si
riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Ai fini del computo
di tale periodo, si tiene conto esclusivamente del servizio
effettivamente prestato.
Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti
puo', in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso.
Il recesso, debitamente motivato, produce i suoi effetti dal
momento dell'avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso,
la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita' e gli
emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi del testo unico sulla Privacy, emanato con decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, l'Universita' si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai
candidati e ad utilizzarle esclusivamente per le finalita' connesse
al concorso, alla stipula del contratto ed alla gestione del rapporto
di lavoro.

                              Art. 12.
 
Norme di rinvio
 
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia concorsuale,
nonche' quelle contenute nel «Regolamento di Ateneo per la disciplina
dell'accesso al ruolo del personale tecnico-amministrativo
dell'Universita' degli studi del Sannio con contratto di lavoro a
tempo determinato e a tempo indeterminato».
Benevento, 14 settembre 2005
Il direttore amministrativo: Renzullo

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