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AGENZIA DELLE DOGANE

Concorso pubblico, per esami a complessivi venti posti nel profilo
professionale di ingegnere, terza area, fascia retributiva F1

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.11 del 10/2/2006
Ente:AGENZIA DELLE DOGANE
Località:-
Codice atto:06E00797
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:20
Scadenza:13/3/2006
Tags:Ingegneri

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

     IL DIRETTORE dell'area centrale personale e organizzazione
 
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390 che ha
attivato le Agenzie fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2001;
Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
dogane;
Visto lo Statuto dell'Agenzia delle dogane;
Viste le determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane
del 26 marzo 2001, nn. 494/UD, 495/UD e 496/UD e successive
modificazioni ed integrazioni con le quali e' stata definita
l'organizzazione delle strutture centrali di vertice e delle
Direzioni regionali dell'Agenzia delle dogane;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1998, n. 68, contenente norme per il
diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto delle
Agenzie Fiscali per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio
economico 2002-2003, sottoscritto il 28 maggio 2004;
Vista la delibera del Comitato di Gestione dell'Agenzia delle
dogane n. 7 del 20 aprile 2005, recante la rideterminazione della
dotazione organica effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 93, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 224 del 26 settembre 2005, con il quale l'Agenzia delle dogane e'
stata autorizzata, tra l'altro, ad avviare la procedura di
reclutamento per la copertura di venti posti di ingegnere, terza
area, fascia retributiva F1;
Vista la direttiva 3 novembre 2005, n. 3/05 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica
recante: «Adempimenti delle Amministrazioni pubbliche, di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in materia di avvio delle procedure concorsuali»;
Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale -
triennio 2005-2007 - approvata dal Comitato di gestione dell'Agenzia
delle dogane con delibera del 22 dicembre 2005;
Vista la nota n. 6805 del 30 dicembre 2005, con la quale
l'Agenzia delle dogane ha effettuato la prescritta comunicazione al
Dipartimento per la funzione pubblica ai sensi dell'art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/01;
Visto il nulla osta ai sensi dell'art. 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rilasciato dal Dipartimento della
funzione pubblica con nota n. DFP/1449/06/1.2.3.2 del 12 gennaio
2006;
Vista la nota n. 1298/UD del 30 agosto 2005 con la quale il
Direttore dell'Agenzia delle dogane ha delegato il Direttore
dell'Area centrale personale e organizzazione a sottoscrivere tutti i
bandi relativi a procedure concorsuali gestite dall'Area centrale
personale e organizzazione;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di avviare un concorso
pubblico per la copertura di venti posti nella terza area, fascia
retributiva F1, profilo professionale di Ingegnere;
 
A d o t t a
la seguente determinazione:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto il concorso pubblico, per esami, a complessivi
venti posti nel profilo professionale di ingegnere, terza area,
fascia retributiva F1, nell'Agenzia delle dogane, cosi' ripartiti:
Direzione regionale per la Lombardia 4 posti;
Direzione regionale per la l'Emilia Romagna 2 posti;
Direzione regionale per il Lazio e l'Umbria 2 posti;
Direzione regionale per la Liguria2 posti;
Direzione regionale per la Puglia e Basilicata2 posti;
Direzione regionale per la Sicilia 2 posti;
Direzione regionale per la Toscana 2 posti;
Direzione regionale per il Veneto 2 posti;
Direzione regionale per la Sardegna 1 posto;
Uffici centrali dell'Agenzia 1 posto.

                               Art. 2.
 
Riserve di posti
 
1. Sono previste le riserve di posti indicate nell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, nonche' dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. Le riserve di posti non potranno superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia
necessaria una riduzione dei posti, essa si attua in misura
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del
titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato
dal citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Anteriormente
all'approvazione della graduatoria generale di merito, si procedera'
a quantificare l'eventuale riserva di posti di cui all'art. 7, comma
2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 previa verifica del
raggiungimento del limite della complessiva quota d'obbligo prevista
dall'art. 3, comma 1 della legge medesima.
4. Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste dal
presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda
di partecipazione al concorso.

                               Art. 3.
 
Requisiti di ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, i
candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in ingegneria o titoli equipollenti, individuati ai
sensi della normativa vigente, conseguiti presso universita' o
istituti di istruzione universitaria. Possono essere ammessi alle
prove concorsuali anche i candidati in possesso di titolo di studio
equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell'Unione europea,
purche' il suddetto titolo sia stato equiparato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato e'
ammesso con riserva alle prove di concorso qualora tale decreto non
sia stato ancora emanato ma sussistano i presupposti per
l'attivazione della procedura medesima;
b) abilitazione all'esercizio della professione, iscrizione
all'albo o all'ordine professionale;
c) cittadinanza italiana;
d) idoneita' fisica all'impiego;
e) godimento dei diritti civili e politici. Non possono
accedere al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato
politico attivo nonche' coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ovvero siano stati licenziati ai
sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti;
f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari;
2. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
3. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. In ogni
momento della procedura, con provvedimento motivato, potra' essere
disposta l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione
 
1. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - le domande di
partecipazione al concorso devono essere presentate, a mano ovvero a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento all'Agenzia
delle dogane, Area centrale personale e organizzazione - Ufficio per
il coordinamento dello stato giuridico ed economico e del
reclutamento del personale - via Mario Carucci n. 71, 00143 Roma.
2. La data di presentazione delle domande e' stabilita dal timbro
a calendario apposto dall'Ufficio sulla ricevuta, mentre per quelle
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine di
presentazione scada in giorno festivo, la scadenza si intende
spostata al primo giorno feriale immediatamente seguente.
3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema di cui
all'allegato A che costituisce parte integrante della presente
determinazione e nel quale sono riportate tutte le indicazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. Lo
schema e' anche reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle
dogane: www.agenziadogane.gov.it> 4. Il candidato portatore di handicap dovra' specificare
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5. Non si terra' conto delle domande presentate o spedite oltre
il termine stabilito al comma 1 del presente articolo e delle domande
non redatte con l'indicazione dei requisiti di cui all'art. 3 e
riportati nello schema allegato al bando, ovvero prive della
sottoscrizione.
6. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale smarrimento della domanda di partecipazione dovuto a
disguido postale o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore, ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
L'Amministrazione non risponde altresi' dell'eventuale dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
7. Ciascun candidato deve indicare, in ordine di preferenza, gli
uffici di cui all'art. 1 ai quali intende essere destinato in caso di
vincita. Di dette preferenze si terra' conto ai fini
dell'individuazione delle destinazioni dei candidati, compatibilmente
con la posizione occupata in graduatoria e con le preferenze espresse
dagli altri candidati che li precedono in graduatoria. I candidati
che omettono la predetta indicazione, se vincitori, vengono
assegnati, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, presso gli
uffici di cui all'art. 1 ove non siano stati coperti integralmente i
posti messi a concorso.

                               Art. 5.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. I dati personali forniti nelle domande di partecipazione alla
presente procedura selettiva sono raccolti presso l'Agenzia delle
dogane - Area centrale personale e organizzazione - Ufficio per il
coordinamento dello stato giuridico ed economico e del reclutamento
del personale.
2. L'Agenzia si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni e a trattare tutti i dati solo per le finalita' connesse
e strumentali alla procedura selettiva e all'eventuale stipula e
gestione del contratto di lavoro. Il responsabile del trattamento e'
individuato nel Direttore dell'Ufficio menzionato nel comma
precedente.
3. L'Agenzia puo' avvalersi anche di societa' esterne per il
trattamento automatizzato dei dati personali finalizzato
all'espletamento delle prove selettive e fino al completamento delle
stesse.
4. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.

                               Art. 6.
 
Commissione d'esame
 
1. La commissione d'esame e' nominata dal Direttore dell'Agenzia,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 nel
rispetto dei principi dettati dall'art. 35, comma 3, lettera e) del
decreto legislativo n. 165/2001.

                               Art. 7.
 
Prove selettive
 
1. La procedura di selezione prevede le seguenti fasi:
a) prova tecnico-professionale;
b) prova attitudinale;
c) colloquio in lingua inglese o francese;
d) tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale
orale nel corso della quale si procede anche alla verifica della
conoscenza degli elementi di informatica.

                               Art. 8.
 
Prova tecnico-professionale
 
1. La prova tecnico-professionale consiste in una serie di
quesiti a risposta multipla miranti ad accertare la conoscenza delle
seguenti materie:
1) principi di termologia, di termodinamica o di
elettrotecnica;
2) nozioni sugli impianti di produzione di beni soggetti ad
accise e criteri di valutazione di tali impianti;
3) nozioni di chimica inerenti ai processi di lavorazione delle
merci soggette alle accise;
4) elementi di diritto pubblico;
5) elementi di contabilita' aziendale.
2. La prova si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore ai 21/30. I candidati che hanno riportato la
predetta votazione rientrano in graduatoria nel limite massimo di 80
unita'. I candidati che si collocano a parita' di punteggio
nell'ultimo posto utile in graduatoria sono, comunque, ammessi alla
prova attitudinale.
3. Ai fini della predisposizione dei quesiti relativi alla prova
e della conseguente correzione degli elaborati, l'Agenzia delle
dogane potra' avvalersi, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni, anche di programmi forniti da esperti o
societa' specializzati in selezione.

                               Art. 9.
 
Prova attitudinale
 
1. La prova attitudinale e' articolata in un questionario a
risposta multipla mirante ad accertare il possesso da parte del
candidato delle attitudini e delle capacita' di base necessarie per
acquisire e sviluppare la professionalita' richiesta.
2. La prova si intende superata se il candidato riporta una
votazione di almeno 21/30. I candidati che hanno riportato la
predetta votazione rientrano in graduatoria nel limite massimo di
trenta unita'. I candidati che si collocano a parita' di punteggio
nell'ultimo posto utile in graduatoria sono comunque ammessi alla
fase successiva.
3. Ai fini della predisposizione dei quesiti relativi alla prova
e della conseguente correzione degli elaborati, l'Agenzia delle
dogane potra' avvalersi, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni, anche di programmi forniti da esperti o
societa' specializzati in selezione.

                              Art. 10.
 
Colloquio in lingua inglese o francese
 
1. Il colloquio in lingua inglese o francese mira ad accertare il
possesso da parte del candidato della conoscenza parlata di una delle
due lingue.
2. La prova si intende superata se il candidato riporta una
votazione di almeno 21/30. I candidati che hanno riportato la
predetta votazione rientrano in graduatoria nel limite massimo di 24
unita'. I candidati che si collocano a parita' di punteggio
nell'ultimo posto utile in graduatoria sono comunque ammessi allo
stage teorico-pratico.

                              Art. 11.
 
Stage teorico-pratico integrato dalla prova finale
 
1. Lo stage teorico-pratico si svolge presso strutture
dell'Agenzia delle dogane, con fase di formazione sul posto di lavoro
od anche presso istituzioni pubbliche o private, ed e' finalizzato a
verificare, nelle concrete situazioni di lavoro, la capacita' del
candidato ad applicare le proprie conoscenze alla soluzione di
problemi operativi, nonche' le sue potenzialita' relazionali ed i
tratti comportamentali.
2. Lo stage e' retribuito ed ha la durata di sei mesi. Il
Direttore dell'ufficio, cui il candidato e' assegnato, organizza
l'orario del relativo tirocinio, di complessive 36 ore settimanali su
cinque giorni lavorativi, anche in relazione alle esigenze
dell'ufficio stesso.
3. Il Direttore dell'ufficio cui il candidato e' stato assegnato
valuta, sulla base di metodologie e criteri predeterminati
dall'Agenzia, l'esito del periodo di tirocinio sotto il profilo delle
conoscenze tecniche, delle capacita' e delle attitudini espresse
dall'interessato, dei risultati conseguiti e dei comportamenti
organizzativi manifestati.
4. Ai tirocinanti e' assegnata una borsa di studio di importo
mensile pari al 70% del trattamento economico lordo fissato dal
contratto collettivo per la posizione economica iniziale della terza
area. Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio sono effettuate
le ritenute erariali e quelle per il trattamento assistenziale
previste per gli impiegati civili dello Stato. La borsa di studio non
e' cumulabile con altre borse di studio, comunque conferite.
5. Ai tirocinanti, gia' dipendenti dell'Agenzia delle dogane,
continua ad essere corrisposta, se piu' vantaggiosa, la retribuzione
relativa alla posizione economica dell'area di appartenenza.
6. I candidati verranno tempestivamente informati riguardo al
luogo ed alla data di inizio dello stage teorico-pratico e dovranno
presentare, a pena di decadenza, entro i termini fissati
dall'Agenzia, una dichiarazione scritta nella quale manifestano la
propria volonta' di partecipare allo stesso.
7. I candidati che, pur avendo dichiarato di voler partecipare
allo stage, non si presentano, senza valida giustificazione, alla
sede individuata per lo stage stesso, nel giorno indicato nella
comunicazione, sono considerati rinunciatari e sono dichiarati
decaduti.
8. Le assenze per motivi di salute devono essere comunicate al
Direttore dell'ufficio, entro il primo giorno di assenza. L'assenza
deve essere giustificata anche per un solo giorno ed il relativo
certificato deve essere inviato entro il secondo giorno. I periodi
festivi, immediatamente successivi all'assenza per malattia, non
vengono calcolati ai fini dell'assenza.
9. I candidati possono assentarsi, senza riduzione del
trattamento economico, per i seguenti casi da documentare:
a) concorsi ed esami (n. 4 giorni);
b) motivi personali (n. 3 giorni);
c) gravi motivi familiari (n. 3 giorni);
d) donazione di sangue (n. 1 giorno).
10. L'assenza per motivi non indicati nei precedenti due commi e'
considerata assenza ingiustificata e comporta la riduzione del
trattamento economico.
11. Durante il tirocinio e' previsto un periodo di sospensione
dell'attivita' della durata di dieci giorni che verra' stabilito,
secondo le esigenze organizzative locali, dal Direttore dell'ufficio.
In tale periodo i candidati percepiscono il trattamento economico
senza alcuna riduzione.
12. Le assenze, a qualsiasi titolo effettuate, che superino i
venti giorni complessivi, comportano l'esclusione del candidato.
13. L'esclusione dallo stage teorico-pratico puo', altresi',
essere disposta per i seguenti motivi:
a) gravi infrazioni disciplinari;
b) procedimenti penali;
c) gravi inosservanze dei doveri previsti dal codice di
comportamento del pubblico dipendente.
14. I candidati ammessi allo stage teorico-pratico devono
presentare, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione di convocazione, a pena di decadenza, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione, nonche' i documenti comprovanti il
possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente bando.
15. La documentazione presentata per il periodo di tirocinio,
qualora non siano intervenute variazioni, e' valida anche ai fini
dell'assunzione in servizio.
16. Alla fine del periodo di tirocinio la Commissione, di cui
all'art. 6 del presente bando, sottopone i candidati alla prova
finale orale per valutarne la preparazione professionale, le
attitudini comportamentali e le motivazioni, tenendo conto anche
della valutazione espressa dal Direttore dell'ufficio e potendosi
avvalere dell'assistenza di Societa' specializzate per lo svolgimento
di prove comportamentali di gruppo. Durante la prova finale orale, si
procede all'accertamento della conoscenza degli elementi di
informatica.
La prova finale orale si intende superata se il candidato riporta
una votazione non inferiore ai 21/30, comprensiva della valutazione
relativa alla prova per l'accertamento della conoscenza degli
elementi di informatica.

                              Art. 12.
 
Modalita' d'esame
 
1. La data e la sede di svolgimento della prova
tecnico-professionale sara' indicata con avviso che verra' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - dell'11 aprile 2006.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. I
candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso
saranno tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei giorni,
nell'ora e nel luogo indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale.
Analogo avviso sara' reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle
dogane: www.agenziadoganegov.it.> 2. La mancata presentazione dei candidati nella sede d'esame nel
giorno indicato nella predetta Gazzetta Ufficiale comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
3. I candidati ammessi alla prova attitudinale sono avvisati
almeno venti giorni prima della data in cui la stessa deve essere
sostenuta. Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora
stabiliti e' escluso dalla prova.
4. I candidati ammessi al colloquio in lingua inglese o francese
sono avvisati almeno venti giorni prima della data in cui si
svolgera' la prova stessa. Il candidato che non si presenta nel
giorno, luogo ed ora stabiliti e' escluso dalla prova.
5. I candidati ammessi al tirocinio saranno informati della data
e del luogo di svolgimento dello stesso almeno venti giorni prima
dell'inizio. Nel corso del periodo di tirocinio, i candidati saranno
informati circa il luogo e la data di svolgimento della prova finale.
6. L'Agenzia non assume alcuna responsabilita' in caso di mancato
ricevimento del citato avviso, dovuto a disguidi postali ovvero a
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda di partecipazione.
7. Per essere ammessi a sostenere la prova tecnico-professionale,
la prova attitudinale e la prova orale i concorrenti devono essere
muniti di un valido documento di riconoscimento.
8. Durante le prove i candidati non possono portare telefoni
cellulari o altri strumenti informatici non autorizzati, carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo.

                              Art. 13.
 
Presentazione dei titoli di preferenza e di riserva
 
1. I candidati che abbiano superato la prova finale devono
presentare o far pervenire direttamente all'Agenzia delle dogane -
Area centrale personale e organizzazione - Ufficio per il
coordinamento dello stato giuridico ed economico e del reclutamento
del personale - via Mario Carucci, 71 - 00143 Roma, entro il termine
perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in
cui hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti - ovvero opportuna
autocertificazione - attestanti i titoli di preferenza, indicati
nella domanda, previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni, elencati nell'allegato B, che
costituisce parte integrante della presente determinazione. I
predetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
2. Entro il medesimo termine i candidati che hanno diritto alla
riserva dei posti di cui al precedente art. 2, devono produrre il
relativo titolo - ovvero opportuna autocertificazione - dal quale
risulti altresi' il possesso del requisito alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
3. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge
12 marzo 1999, n. 68 e che abbiano conseguito l'idoneita', hanno
titolo all'applicazione dei benefici dell'eventuale riserva dei
posti, nei limiti delle complessive quote d'obbligo, purche' ai sensi
dell'art. 8 della predetta legge n. 68/99, risultino iscritti negli
appositi elenchi istituiti presso la Provincia - Servizio del
collocamento obbligatorio - e risultino, pertanto, disoccupati sia al
momento della scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso, sia all'atto dell'immissione in
servizio.
4. Non si terra' conto dei titoli di preferenza e di riserva non
dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.

                              Art. 14.
 
Graduatoria
 
1. La Commissione forma la graduatoria di merito secondo la
votazione conseguita nelle prove ai sensi dell'art. 7, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni.
2. Il Direttore dell'Area centrale personale e organizzazione,
accertata la regolarita' delle procedure, approva la graduatoria di
merito e dichiara i vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
tenuto conto delle riserve dei posti previste all'art. 2 del presente
bando, nonche' degli eventuali titoli di preferenza da far valere a
parita' di punteggio di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
3. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori,
e' pubblicata nel Bollettino ufficiale nonche' nel sito Internet
dell'Agenzia delle dogane: www.agenziadogane.gov.it. Di tale
pubblicazione e' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.

                              Art. 15.
 
Documentazione
 
1. I candidati dichiarati vincitori riceveranno, almeno trenta
giorni prima della data di stipula del contratto individuale di
lavoro, comunicazione relativa alla Direzione regionale di
destinazione e verranno contestualmente invitati a presentare, in
occasione della stipula del contratto medesimo, un certificato medico
rilasciato dalla competente Azienda sanitaria locale o da un
ufficiale medico in servizio permanente effettivo, dal quale risulti
l'idoneita' fisica del candidato al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego cui il concorso si riferisce.
2. Per i candidati invalidi di guerra, invalidi per servizio,
invalidi civili, mutilati ed invalidi del lavoro, e per quelli
riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992,
il certificato medico deve essere rilasciato dalla competente Azienda
sanitaria locale e contenere, oltre ad una esatta descrizione della
natura e del grado di invalidita', nonche' delle condizioni attuali
risultanti dall'esame obiettivo, le ulteriori dichiarazioni previste
dalla predetta norma.
3. L'amministrazione, comunque, ha la facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
4. Restano validi, ai fini dell'assunzione, i documenti ovvero le
dichiarazioni sostitutive di certificazione richiesti per la verifica
dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente bando, presentati dai
candidati al momento dell'ammissione allo stage teorico-pratico.
Eventuali aggiornamenti o integrazioni rispetto alla predetta
documentazione, ovvero delle dichiarazioni gia' contenute nella
domanda di ammissione, devono essere prodotti nel termine di giorni
trenta gia' indicato al comma 1 del presente articolo mediante
apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi
dell'art. 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Scaduto inutilmente il termine di giorni trenta, previsto dal
comma 1 del presente articolo, non potra' darsi luogo alla stipula
del contratto individuale di lavoro.
6. L'Amministrazione procede ad idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni mendaci
o false sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia e, nei casi piu' gravi, possono comportare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.

                              Art. 16.
 
Assunzione dei vincitori
 
1. La vincita del concorso non costituisce garanzia
dell'assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro e'
subordinata all'autorizzazione all'assunzione prevista dalla
legislazione vigente.
2. Le destinazioni dei candidati dichiarati vincitori sono
individuate sulla base della posizione in graduatoria e delle
preferenze espresse nella domanda di ammissione al concorso.
3. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono assunti in
servizio, in prova, previa sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro presso la Direzione regionale o la Struttura centrale di
destinazione. Ad essi viene attribuito il profilo professionale di
ingegnere, terza area, fascia retributiva F1.
4. Il rapporto di lavoro e' disciplinato dal contratto collettivo
nazionale del comparto Agenzie fiscali vigente, nonche' dalle norme
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
che non risultino espressamente o implicitamente abrogate dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni ovvero disapplicate dal citato contratto collettivo
nazionale di lavoro. Il dipendente e' inoltre tenuto ad osservare il
«Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni».

                              Art. 17.
 
Decadenza dal diritto di stipula del contratto di lavoro
 
1. La mancata presentazione del candidato vincitore del concorso,
senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del
contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo
diritto.

                              Art. 18.
 
Norme di salvaguardia
 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
trova applicazione la normativa vigente in materia, in quanto
compatibile.

                              Art. 19.
 
Mezzi di impugnazione
 
1. Avverso la presente determinazione e' possibile produrre
ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro
sessanta o centoventi giorni dalla data di pubblicazione della stessa
nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 6 febbraio 2006
Il direttore dell'Area: Coccoli

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