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UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO
Concorso, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca in "Ecologia forestale" - XVII ciclo
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.94 del 27/11/2001 |
Ente: | UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO |
Località: | Viterbo (VT) |
Codice atto: | 01E11028 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 27/12/2001 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 843/2001 del 2 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
"Concorsi ed esami" - 4a serie speciale - del 21 agosto 2001 n. 66,
con il quale sono stati indetti pubblici concorsi, per esami, per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XVII ciclo, con sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi della Tuscia;
Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione rispettivamente nelle adunanze del 3 e
4 ottobre 2001;
Vista la nota del 26 ottobre 2001 con la quale il coordinatore
del corso di dottorato di ricerca in "Ecologia forestale" - XVII
ciclo, ha indicato i progetti di ricerca europea sui quali e'
imputata la spesa per il finanziamento di tre borse di studio;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto presso l'Universita' degli studi della Tuscia di
Viterbo il concorso, per esami, per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca in "Ecologia forestale" - XVII ciclo, del quale
viene indicata la durata, i posti messi a concorso, le borse di
studio disponibili e la lingua straniera di cui verra' verificata la
buona conoscenza:
Ecologia forestale
Settori scientifico-disciplinari: AGR/05, BIO/03.
Sede: Dipartimento di scienze dell'ambiente forestale e delle sue
risorse.
Coordinatore: prof. Giuseppe Scarascia Mugnozza.
Durata: 3 anni - posti totali a concorso 6 - borse di studio 3.
Lingua straniera per il colloquio: inglese.
Art. 2.
Possono presentare domanda di ammissione al corso di dottorato di
ricerca, senza limiti di eta' e di cittadinanza, coloro che sono in
possesso di laurea, di durata almeno quadriennale, conseguita in
Italia o di titolo accademico equivalente conseguito presso
Universita' straniere.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, in possesso
di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea,
dovranno farne espressa richiesta, unicamente ai fini dell'ammissione
al corso di dottorato, nella domanda di partecipazione al concorso.
Alla domanda dovranno allegare i documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza, tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane nel paese di
provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Art. 3.
La domanda di ammissione al concorso, da redigersi in carta
semplice secondo lo schema allegato al presente bando (All. 1),
dovra' pervenire all'Universita' degli studi della Tuscia - Ufficio
ricerca e formazione post-lauream, via San Giovanni Decollato, 1 -
01100 Viterbo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4a serie speciale "Concorsi ed esami", con una delle seguenti
modalita':
a mano mediante consegna all'ufficio ricerca e formazione
post-lauream (Rettorato piano terra), via San Giovanni Decollato n. 1
- Viterbo, nei giorni da lunedi' a venerdi', dalle ore 10 alle ore
12;
tramite servizio postale, a mezzo raccomandata a/r. Si
considerano presentate in tempo utile le domande spedite, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato al
comma 1 del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante;
mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammesse
domande recapitate oltre il termine indicato al comma 1, del presente
articolo, con conseguente assunzione del rischio di recapito tardivo
a carico del candidato.
Nella domanda, da redigere in lingua italiana, con chiarezza e
precisione, il concorrente dovra' dichiarare, ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni,
sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice postale ed il numero telefonico). I cittadini
comunitari e stranieri devono indicare un recapito italiano o quello
della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
la propria cittadinanza;
di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini comunitari e stranieri);
la laurea posseduta nonche' la data e l'universita' presso cui
e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente (o di cui si
chiede l'equipollenza) conseguito presso una universita' straniera.
Se il titolo straniero e' gia' stato dichiarato equipollente il
candidato dovra' dichiarare gli estremi del provvedimento di
equipollenza;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
di ricerca secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
le lingue straniere conosciute;
di avere/non avere usufruito in precedenza di altra borsa di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato;
di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza e/o del recapito.
L'esame di ammissione puo' essere sostenuto anche in lingua
straniera, su richiesta dell'interessato, e previa autorizzazione del
Collegio dei docenti (All. 2).
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, con provvedimento motivato del rettore, per difetto dei
requisiti di ammissione, per domanda priva di firma del candidato o
per domanda presentata o spedita oltre il termine stabilito o priva
della esatta denominazione del concorso.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 4.
L'esame di ammissione al corso di dottorato consiste in due
prove, una scritta e una orale. Nel corso della prova orale il
candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una
lingua straniera.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
Esse si svolgeranno presso l'Universita' degli studi della
Tuscia, nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui ai
commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede,
della data e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di
ricevimento inviata 20 giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato
la prova scritta, 20 giorni prima della data stabilita per il
colloquio, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da
parte della commissione esaminatrice, nella ipotesi di rinuncia
scritta ai termini di preavviso, espressa da tutti i candidati
presenti alla prova scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento (carta d'identita', patente di guida,
passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento personale per
i pubblici dipendenti).
Art. 5.
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca e' nominata dal rettore, su proposta
del collegio dei docenti. Essa e' composta da tre membri scelti tra
professori e ricercatori di ruolo anche di altri atenei italiani e
stranieri, esperti nelle discipline scientifiche cui si riferisce il
corso, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel
caso di convenzioni od intese con piccole e medie imprese.
Art. 6.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ciascuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 42/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 42/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice formula l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della struttura
di ateneo presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Art. 7.
I candidati sono ammessi al corso di dottorato di ricerca secondo
l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi
diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie della stessa
universita' e di altri atenei, il candidato dovra' esercitare opzione
e presentare domanda di ammissione per un solo corso di dottorato.
I cittadini extracomunitari, idonei nella graduatoria generale di
merito, sono ammessi al dottorato di ricerca in soprannumero, senza
borsa di studio, nel limite della meta' dei posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso.
Art. 8.
I candidati risultati vincitori, dovranno presentare mediante
consegna a mano o far pervenire, tramite servizio postale,
all'Universita' degli studi della Tuscia - ufficio ricerca e
formazione postlauream, via San Giovanni Decollato n. 1 - 01100
Viterbo, entro il termine perentorio di quindici giorni che decorrono
dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione
dell'esito del concorso, la sottoelencata documentazione in carta
libera:
domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato;
l'autocertificazione della laurea posseduta se e' stata
conseguita in Italia ovvero l'originale del titolo equipollente
conseguito presso un'universita' straniera, tradotto e legalizzato
dalle competenti rappresentanze italiane nel paese di provenienza,
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri a corsi di laurea delle Universita' italiane;
fotocopia del documento di identita', debitamente firmata;
una fotografia in formato tessera.
Con la compilazione della domanda di iscrizione il vincitore
dichiara:
di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro dottorato per tutta la durata del corso;
di non aver usufruito in precedenza di altra borsa di studio
per un corso di dottorato;
di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione o di
perfezionamento in Italia o all'estero o, in caso contrario, di
impegnarsi a sospenderne la frequenza sino alle cessazione della
frequenza del corso di dottorato;
di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del proprio
corso di dottorato di ricerca l'autorizzazione per l'eventuale
svolgimento di attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione
dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione in
corso;
di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per
i cittadini comunitari e stranieri).
Il vincitore, risultato assegnatario della borsa di studio, e'
tenuto inoltre a dichiarare:
di essere a conoscenza che la borsa di studio di dottorato di
ricerca non puo' essere cumulata con altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca, ne' con l'assegno di ricerca;
di essere a conoscenza che per usufruire della borsa di studio
il reddito personale complessivo annuo lordo non potra' essere
superiore a L. 25.000.000 nell'anno di fruizione della borsa di
studio e di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'ufficio
ricerca e formazione post-lauream l'eventuale superamento di tale
limite di reddito;
di impegnarsi a rimborsare all'Universita' della Tuscia le
somme percepite a titolo di borsa di studio qualora il proprio
reddito personale complessivo annuo lordo risultasse superiore a
L. 25.000.000 nell'anno solare di fruizione della borsa di studio.
Coloro che non avranno provveduto ad iscriversi entro i termini
indicati al comma 1, del presente articolo saranno considerati
rinunciatari e i posti vacanti saranno assegnati secondo l'ordine di
graduatoria.
Art. 9.
Ai dottorandi italiani e comunitari, ai dottorandi
extracomunitari residenti in Italia o titolari di carta di soggiorno
ovvero di permesso di soggiorno per uno dei motivi indicati
dall'art. 37, comma 5 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con reddito
personale complessivo annuo lordo non superiore a L. 25.000.000, e'
conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa
vigente, secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di
importo non inferiore a quello determinato dalle disposizioni di
legge.
Le borse di studio vengono assegnate previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria
formulata dalla commissione giudicatrice. A parita' di merito prevale
la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e
successive modificazioni.
L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000,
comprensivo della quota del contributo previdenziale INPS a gestione
separata a carico del percettore della borsa di studio.
Le borse di studio vengono erogate per l'intera durata del corso
e il loro importo viene elevato in misura non inferiore al 50% per
eventuali documentati periodi di soggiorno all'estero.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
bimestrali posticipate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
La borsa di studio di dottorato di ricerca non puo' essere
cumulata con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita,
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca,
ne' con l'assegno di ricerca.
In caso di sopravvenuta incompatibilita', l'importo della borsa
di studio relativo al periodo per il quale la stessa e' stata
indebitamente percepita, deve essere restituito. La restituzione si
riferisce all'anno accademico in cui la borsa e' stata percepita.
I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono
usufruire della borsa di studio solo a condizione che siano collocati
in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del corso.
Alle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Art. 10.
I dottorandi non titolari di borsa di studio, inclusi i
beneficiari di assegni di ricerca e i cittadini extracomunitari senza
borsa di studio, sono tenuti al pagamento dei contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, secondo le
seguenti fasce di reddito:
=====================================================================
Fasce | Reddito (in milioni) | Importo contributo
=====================================================================
5 | fino a 25 | L. 500.000
4 | da 25 a 40 | L. 650.000
3 | da 41 a 60 | L. 1.010.000
2 | da 60 a 90 | L. 1.500.000
1 | oltre 90 | L. 1.800.000
Il contributo a carico dei dottorandi non percettori di borsa di
studio e' ridotto di L. 10.000 per ogni milione o frazione di milione
inferiore al limite di reddito corrispondente a ciascuna fascia di
reddito.
I contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
di ricerca dovranno essere versati in due rate, nella misura del 50%
dell'ammontare determinato in relazione alla fascia di reddito, sul
conto corrente postale n. 10518017 intestato all'Universita' degli
studi della Tuscia, servizio di tesoreria - 01100 Viterbo, indicando
nella causale di versamento: "Contributo per l'ammissione al
dottorato di ricerca (indicare il titolo del dottorato) XVII ciclo",
entro i seguenti termini:
1a rata - all'atto dell'iscrizione;
2a rata - entro il 30 aprile 2002.
Sono esonerati dai contributi i dottorandi titolari di borse di
studio conferite dell'universita', nonche' quelli che usufruiscono di
una borsa di studio finanziata o cofinanziata, per l'intera durata
del ciclo, da qualsiasi ente privato o pubblico anche estero.
Art. 11.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
I dottorandi, secondo quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma,
della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono esercitare una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni
caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La
collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio
dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle universita'.
Al termine di ciascun anno di corso gli iscritti presentano una
particolareggiata relazione sull'attivita' e sulle ricerche svolte al
collegio dei docenti il quale, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' degli interessati, ne determina l'ammissione all'anno
di corso successivo o ne propone al rettore l'esclusione dal
proseguimento del corso.
Art. 12.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore a
conclusione del corso e si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale che puo' essere ripetuto una sola volta.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' nominata con
decreto del rettore, su proposta del collegio dei docenti, in
conformita' al regolamento di ateneo in materia di dottorato di
ricerca.
Art. 13.
L'amministrazione universitaria, in attuazione della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni,
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dai candidati solo
per fini istituzionali e per gli adempimenti connessi al concorso per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca.
Art. 14.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.
Il presente bando di concorso e il fac-simile della domanda di
ammissione sono disponibili sul sito Internet dell'ateneo
all'indirizzo http://www.unitus.it/amm/bandi/dottorati di ricerca.htm
e presso l'ufficio ricerca e formazione post-lauream (rettorato -
piano terra), via San Giovanni Decollato n. 1 - Viterbo.
Viterbo, 8 novembre 2001
Il rettore: Mancini
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