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ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Concorso pubblico, per esami per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XVI ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.86 del 3/11/2000
Ente:ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI
Località:-
Codice atto:00E10115
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/12/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca, emanato
con decreto ministeriale 30 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il "Regolamento in materia di dottorato di ricerca",
emanato con decreto rettorale n. 154 del 10 aprile 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
aprile 1997 e successive modificazioni;
Vista la nota del Ministero Universita' della ricerca scientifica
e tecnologia prot. n. 1331/00 con cui e' stata confermata
l'applicazione di quanto disposto dal suddetto decreto del Presidente
del Consiglio e Ministri, anche per l'anno accademico 2000/01;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l'Istituto Universitario
Navale;
Vista la delibera del nucleo di valutazione interna in data
15 giugno 2000;
Viste le delibere del Senato accademico e del consiglio di
amministrazione in data 26 settembre 2000, con cui viene approvata
l'istituzione dei corsi di dottorati di ricerca e determinato
l'importo delle borse di studio e dei contributi per l'accesso e la
frequenza del XVI ciclo dei dottorati di ricerca;
Vista la sussistenza della copertura finanziaria sull'apposito
Capitolo di bilancio 2/13 "Borse di studio per dottorato di ricerca";
Visto il vigente Statuto;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
Presso l'Istituto Universitario Navale di Napoli e' istituito il
XVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca.
Sono indetti pubblici concorsi per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca, di seguito elencati. Per ciascun
dottorato viene indciata la sede, la durata, i posti messi a
concorso, il numero delle borse di studio disponibili e i settori
scientifico-disciplinari.
1. Dottrine economico-aziendali e governo dell'impresa (in
consorzio con Universita' degli studi di Verona e Universita' degli
studi del Molise-Campobasso).
Sede: Istituto di studi aziendali - Istituto Universitario
Navale;
Durata: 3 anni - Posti: 8 - Borse: 4 (n. 4 su fondi bilancio di
Ateneo);
Settori scientifico-disciplinari P02A, P02B
2. Economia delle risorse alimentari e dell'ambiente dell'impresa
(in consorzio con Universita' degli studi di Firenze, Universita'
degli studi di Cassino, Universita' degli studi della Basilicata e
Universita' degli studi di Pisa).
Sede: Istituto di studi economici - Istituto Universitario
Navale;
Durata: 3 anni - Posti: 6 - Borse: 4 (n. 1 su fondi bilancio di
Ateneo, n. 1 Finanziamento - Sede consorziata Universita' di Cassino,
n. 2 fondi consolidati U.E).
Settori Scientifico-disciplinari: G01X.
3. Scienze economiche (in consorzio con Universita' degli studi
di Salerno)
Sede: Istituto di studi economici - Istituto Universitario
Navale;
Durata: 3 anni - Posti: 4 - Borse: 2 (n. 2 su fondi bilancio di
Ateneo).
Settori Scientifico-disciplinari: P0lA, P01B.
4. Scienze geodetiche e topografiche (in consorzio con
Dipartimento Vie e Trasporti del Politecnico di Bari, Dipartimento di
ingegneria strutturale dell'Universita' degli studi di Cagliari e
Dipartimento di rappresentazione dell'Universita' degli studi di
Palermo).
Sede: Istituto di geodesia, topografia e idrografia - Istituto
Universitario Navale.
Durata: 3 anni - Posti: 3 - Borse: 3 (n. 2 su fondi bilancio di
Ateneo, n. 1 Finanziamento. Sede consorziata Dipartimento Vie e
Trasporti del Politecnico di Bari)
Settori scientifico-disciplinari: ICAR/06, GEO/12, FIS/05.
5. Statistica applicata al territorio (in consorzio con
Dipartimento di scienze statistiche dell'Universita' degli studi di
Udine).
Sede: Istituto di Statistica e Matematica - Istituto
Universitario Navale.
Durata: 3 anni - Posti: 3 - Borse: 3 (n. 2 su fondi bilancio di
Ateneo, n. 1 fondi consolidati U.E).
Settori scientifico-disciplinari: S02X.
Il numero delle borse di studio di cui al presente articolo
potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti da parte di
soggetti pubblici e privati, purche' le relative convenzioni siano
stipulate entro il termine di scadenza del bando stesso.
La pubblicita' in ordine all'eventuale aumento del numero delle
borse di studio sara' effettuata esclusivamente tramite i supporti
informatici del sito internet dell'Ateneo (http://www.uninav.it).

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
I cittadini stranieri, in possesso di titolo che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno - unicamente ai
fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere -
farne espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola; tali
documenti dovranno, a pena d'esclusione, essere tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
Gli interessati devono, a pena d'esclusione, redigere le domande
secondo il fac-simile allegato al presente bando, di cui fa parte
integrante, indicando tutti gli elementi in esso richiesti
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro la sessione autunnale
dell'anno accademico 1999/00. In tal caso, l'ammissione verra'
disposta "con riserva" ed il candidato sara' tenuto a presentare, a
pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4 della legge
15/1968 prima dell'espletamento della prova scritta.

                               Art. 3.
 
Cittadini stranieri extracomunitari
 
Ai cittadini stranieri extracomunitari, che ne facciano esplicita
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, e' consentito
l'accesso al corso di dottorato previa valutazione del curriculum da
parte della commissione giudicatrice, senza borsa di studio e in
soprannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti, con
arrotondamento all'unita' per difetto.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione
 
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
libera secondo lo schema allegato (allegato n. 1) al presente bando,
devono essere dirette al rettore dell'Istituto Universitario Navale e
presentate o inviate all'Ufficio affari generali - Istituto
Universitario Navale - via Acton, 38 - 80133 Napoli, entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Nella domanda, da redigere in lingua italiana con chiarezza e
precisione, il candidato deve indicare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) il cognome ed il nome (cognome da nubile per le donne
coniugate), la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) la propria cittadinanza;
c) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
d) di concorrere ai posti in soprannumero senza borsa di
studio, con la sola valutazione del curriculum da parte della
commissione giudicatrice (solo per i cittadini extracomunitari, che
non intendono partecipare alle prove concorsuali);
e) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini comunitari e stranieri);
f) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita'
straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza stessa;
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
h) le lingue straniere conosciute;
i) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in
caso affermativo, di impegnarsi a collocarsi in aspettativa senza
assegni, per il periodo di durata del corso;
j) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
k) di aver preso visione del bando di concorso;
l) il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico)
con espressa menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni
variazione dello stesso. Possibilmente per quanto riguarda i
cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano o
l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale
domicilio.
I cittadini italiani e stranieri, in possesso di titolo
conseguito all'estero non ancora riconosciuto equipollente, devono
esplicitamente richiederne l'equipollenza. secondo quanto disposto
dal precedente art. 2, comma 2, allegando alla domanda di
partecipazione al concorso i documenti utili a consentire al collegio
dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegata
la ricevuta del versamento di L. 50.000 effettuato, a titolo di
concorso spese per tutti i servizi inerenti il concorso, sul c/c/p
n. 20137816 intestato a Istituto Universitario Navale - Napoli,
entrate non codificate (codice versamento 8001),
Alla domanda di partecipazione al concorso i cittadini stranieri
extracomunitari che non intendono partecipare alle prove concorsuali
devono allegare, pena l'esclusione, il proprio curriculum.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede,
della data e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di
ricevimento inviata 15 giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata, che verra' inviata a coloro che avranno
superato la prova scritta. 20 giorni prima della data fissata per la
prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte
della commissione esaminatrice, nella ipotesi di rinuncia scritta ai
termini di preavviso, espressa da tutti i candidati presenti alla
prova scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

                               Art. 6.
 
Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
 
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' al regolamento di Ateneo.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
o del dipartimento/istituto presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di
parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica,
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.

                               Art. 7.
 
Ammissione ai corsi
 
Espletate le prove concorsuali, l'amministrazione universitaria,
al momento dell'approvazione della graduatoria, richiede
contemporaneamente a tutti i candidati presenti nella graduatoria
stessa domanda di iscrizione subordinata all'ammissione al corso, da
presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, pena la
decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo
invito.
I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.
Solo agli effettivi ammessi al corso viene richiesta la
presentazione della documentazione di rito.
In caso di mancata o tardiva risposta all'invito di cui al comma
1 del presente articolo o di rinuncia o di decadenza da parte degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentra altro candidato,
secondo l'ordine della graduatona.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 8.
 
Domanda di iscrizione
 
I concorrenti utilmente inseriti nella graduatoria di merito di
cui al precedente articolo devono presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, entro il termine perentorio di
giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, pena la decadenza, domanda di
iscrizione subordinata all'ammissione al corso di dottorato da
compilarsi su apposito modello predisposto dall'amministrazione
universitaria, comprensiva delle seguenti autocertificazioni relative
al possesso:
della cittadinanza;
del diploma di laurea;
e contenente le seguenti dichiarazioni:
a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi
ad altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la
durata del corso suindicato;
b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza
prima dell'inizio del corso;
c) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
d) di volersi/non volersi impegnare in attivita' didattiche
presso l'Universita', nell'ambito della programmazione effettuata dal
collegio dei docenti, secondo le modalita' previste dal regolamento
di Ateneo;
e) di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il
collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di
inizio del corso e per tutta la sua durata;
f) di impegnarsi, qualora intraprenda attivita' esterne,
occasionali e di breve durata, a darne comunicazione
all'amministrazione universitaria, affinche' il collegio dei docenti
si esprima circa la compatibilita' o meno tra la frequenza del corso
di dottorato e gli impegni derivanti dalle suddette attivita', che
non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta
per il dottorato;
g) qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non
cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca del dottorato;
h) i portatori di handicap con invalidita' pari o superiore
al 66% dichiareranno il loro status al fine dell'esonero dal
pagamento del contributo.
Per abbreviare l'iter del procedimento di riscontro, da parte
dell'amministrazione, delle dichiarazioni rese, puo' essere esibita
copia del certificato di laurea posseduto, come previsto dalla
circolare del Ministero dell'interno n. 2 del 2 febbraio 1999.
I candidati ammessi al corso devono presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il
termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i
seguenti documenti:
fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4\times 4,5),
firmate a tergo;
ricevuta del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi, pari a L. 607.000, da effettuarsi
sul conto corrente postale n. 20137816 intestato a Istituto
Universitario Navale - Napoli, entrate non codificate (codice
versamento 8002) (solo da parte di coloro che non usufruiscono di
borsa di studio).
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro i termini perentori sopracitati saranno considerati
rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti saranno assegnati ad
altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 9.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato al precedente art. 1, pari ad un importo di
L. 20.450.000 (assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a
gestione separata) per il primo anno di corso, vengono assegnate,
previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito
nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni
giudicatrici. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti.
In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di esclusione, a
seguito di provvedimento rettorale, di un dottorando titolare di
borsa di studio, la borsa stessa sara' revocata per la frazione di
anno seguente alla data della rinuncia o esclusione.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%,
subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura
finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta'
della durata dell'intero corso di dottorato.
La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata
da attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di
studi e di ricerca a suo tempo formulati.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal
coordinatore del corso.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                              Art. 10.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato,
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta a L. 1.207.000 annue cosi' suddiviso:
prima rata: L. 607.000 (all'atto dell'iscrizione);
seconda rata: L. 600.000 (entro il 30 aprile 2001).

                              Art. 11.
 
Obblighi dei dottorandi
 
1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
2. L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per
infortuni per l'intera durata del corso e' a carico dei dottorandi.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per
responsabilita' civile per il medesimo periodo per le sole attivita'
che si riferiscono al corso di dottorato.
3. I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni
possono essere iscritti a condizione che siano collocati in
aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso.
4. E' consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa
autorizzazione del collegio dei docenti. Tali attivita' esterne,
occasionali e di breve durata, non devono in alcun modo porsi in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
5. Per tutta la durata del corso e' vietato lo svolgimento di
prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
6. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni
verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare
gli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste
dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modifiche e
integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia
grave e prolungata.
7. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi, il collegio dei docenti proporra' con propria delibera
l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso la revoca della
borsa di studio ha effetto dal mese successivo.
8. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede
amministrativa presso l'I.U.N. e a quelli di cui quest'ultima e' sede
consorziata, possono svolgere limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa nei corsi di laurea e/o di diploma,
nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti,
secondo le modalita' fissate dal regolamento di Ateneo.

                              Art. 12.
 
Conseguimento titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
di Ateneo.

                              Art. 13.
 
Norme di riferimento
 
Per tutto cio' che non e' previsto nel presente bando, si fa
riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al
decreto ministeriale 30 aprile 1999 e al "Regolamento in materia di
dottorato di ricerca" emanato con decreto rettorale n. 154 del 10
aprile 2000.
L'amministrazione universitaria con riferimento alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti,
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo
per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure
concorsuali.
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito WEB dell'Istituto Universitario
Navale http://www.uninav.it> Napoli, 16 ottobre 2000
Il rettore: Ferrara

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