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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Indizione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato per la
sessione 2024.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.51 del 25/6/2024 |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 24E04584 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 25/7/2024 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli
«Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
Vista la legge 6 giugno 1986, n. 251, recante «Istituzione
dell'Albo professionale degli agrotecnici» cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della legge 28
febbraio 2008 n. 31, dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 e dall'art. 1, commi 151 e 152, della legge 4 agosto
2017, n. 124;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» ed in
particolare il Titolo III;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in
materia di organizzazione delle universita', di personale accademico
e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita'
e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art.
17;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'» e, in particolare, l'art. 9, comma 6;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l'art. 1,
comma 52;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. l, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in
materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la
continuita' della gestione accademica», convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare,
l'art. 6, commi 1 e 2, secondo cui «1. qualora sia necessario in
relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o piu'
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca possono essere
definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in
ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche
professionali, l'organizzazione e le modalita' della prima e della
seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle
professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo
alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonche'
delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della
revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere
altresi' individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle
ordinarie, ivi comprese modalita' a distanza, per le attivita'
pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni di cui al comma 1, nonche' per quelle previste
nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio,
ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche
laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione
professionale»;
Visto il decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in
particolare, l'art. 6, comma 4, il quale prevede che: «Le
disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, relative alle modalita' di svolgimento degli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei
tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31
dicembre 2022. Le medesime disposizioni si applicano anche alle
professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e
geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito
industriale e perito industriale laureato, per le quali
l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli esami sono
definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con
decreto del Ministro dell'istruzione»;
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, concernente l'istituzione
del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 6;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in
particolare, l'art. 6, comma 8-bis, primo periodo, il quale dispone
che «Il termine di cui all'art. 6, comma 4, primo periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' prorogato al
31 dicembre 2023»;
Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante
«Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici,
di termini legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale» che
all'art. 7-ter riporta che «Il termine di cui all'art. 6, comma 4,
primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15,
e' prorogato al 31 dicembre 2023 anche per le professioni di
agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato,
perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito
industriale laureato, di cui al medesimo comma 4, secondo periodo,
per le quali l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli
esami sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 28 febbraio 2024, n. 18, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in
particolare, l'art 6, comma 3, il quale dispone che «Il termine di
cui all'art. 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio di talune professioni, e' prorogato al 31
dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica
alle professioni indicate all'art. 1 della legge 8 novembre 2021, n.
163, nonche' a coloro che hanno conseguito una delle lauree
professionalizzanti di cui all'art. 2 della medesima legge»;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a
norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425» ed in
particolare l'art. 15, comma 8, il quale dispone che «Il diploma
rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali,
e' equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici
di analogo indirizzo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti», e particolare l'art. 55, cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 87, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 2017, n. 133, «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del
decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», ed in particolare l'allegato D
contenente la tabella di confluenza dei percorsi degli istituti
professionali previsti dall'ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,
a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148» e, in particolare, l'art. 6;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante Linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori - I.T.S. - emanato ai sensi dell'art. 1,
comma 631, della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 marzo
1997, n. 176, «Regolamento recante norme per lo svolgimento degli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera
professione di agrotecnico», d'ora in avanti denominato
«Regolamento», il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che gli esami
hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 4 agosto 2000, cosi' come modificato dal decreto
ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi di
laurea»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n 270, «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge
17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali
concernenti i diplomi degli istituti tecnici superiori (I.T.S.) e
relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la
certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93, con il quale sono
state adottate le Linee guida in attuazione dell'art. 52, comma 2,
della legge n. 35 del 4 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12
ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi
dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
ottobre 2023, n. 208, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'Ufficio
legislativo del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito
agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico e condiviso
dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre
2015;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale,
reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot. n. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per
la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo
studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli
di accesso agli esami di Stato;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2209/2020,
pubblicata il 2 aprile 2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11
giugno 2024, n. 117, con il quale sono state disposte le modalita' di
svolgimento degli esami di Stato della sessione 2024 di abilitazione
all'esercizio delle professioni di agrotecnico e agrotecnico
laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito
agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato;
Ritenuto di disciplinare, in osservanza delle disposizioni
sopracitate, l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle suddette
professioni;
Acquisiti i pareri e le indicazioni specifiche, anche sotto il
profilo tecnico, del Collegio nazionale interessato, ed acquisita,
altresi', la disponibilita' dello stesso alla realizzazione della
sessione d'esame;
Ordina:
Art. 1
Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera
professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato per la
sessione 2024
1. E' indetta, per l'anno 2024, la sessione degli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
agrotecnico e di agrotecnico laureato.
2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei
conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si
applicano le seguenti definizioni:
a) candidato agrotecnico: il candidato in possesso del diploma
di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero di perito
agrario, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, conseguito presso istituti
professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, nonche' presso
istituti tecnici agrari statali paritari e legalmente riconosciuti
oppure in possesso del diploma afferente al settore «Servizi»,
indirizzo «Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale» di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o
diploma equipollente ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, unitamente al
possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere
A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza;
b) candidato agrotecnico laureato: il candidato in possesso di:
diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella tabella B allegata
alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella C, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario
nazionale in data 15 marzo 2017, lauree specialistiche di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come riportate nella
tabella D, allegata alla presente ordinanza, nonche' i relativi
diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale,
dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed
equiparati alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 9 luglio 2009.
3. La sessione d'esame - da svolgersi secondo il programma
riportato nell'allegato A alla presente ordinanza - e' unica per
tutti i candidati di cui al precedente comma.
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d'esame sono ammessi i candidati agrotecnici in
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di
agrotecnico, ovvero di perito agrario, ai sensi dell'art. 15, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, conseguito presso istituti professionali di Stato per
l'agricoltura e l'ambiente, nonche' presso Istituti tecnici agrari
statali paritari e legalmente riconosciuti oppure in possesso del
diploma afferente al settore «Servizi», indirizzo «Servizi per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale» di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi
dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998, n. 323, che, alla data di presentazione della domanda:
A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata
massima di 18 mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, dello stesso decreto,
ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La
durata e le modalita' di svolgimento del tirocinio di cui alla
presente lettera A si osservano, per l'eventuale periodo residuo
necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche nei confronti
di coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto
2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere
B, C, D ed E di cui al presente comma. Lo svolgimento del tirocinio
si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato
il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento,
abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con
effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto,
svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo
modalita' stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o
collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria o
con gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o
tecnica superiore ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le
modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di
pratica biennale, presso un agrotecnico o un perito agrario o un
dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi Albi
professionali da almeno un triennio ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettera a) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della legge 28
febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59; il periodo di pratica si considera completato per i
soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella
misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15
agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto
mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
D - abbiano compiuto, entro il 15 agosto 2012, un periodo
biennale di formazione e lavoro, con mansioni proprie dei titoli di
cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettera b) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della legge 28
febbraio 2008 n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59; il periodo di formazione e lavoro si considera
completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo
nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15
agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto
mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
E - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo
almeno triennale di attivita' tecnico subordinata, anche al di fuori
di uno studio professionale, con mansioni proprie dei titoli di cui
al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettera c) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della legge 28
febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59; il periodo di attivita' tecnico subordinata si considera
completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo
nella misura triennale prevista dal previgente ordinamento entro il
15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto
mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
F - abbiano completato, entro la data prevista per la loro
soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n.
340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore
diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al
settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lettera d) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come
modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26
della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma
1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e
formazione tecnica superiore di cui agli allegati C e D del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della
legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio
2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con
le attivita' libero professionali previste dalla sezione dell'albo
cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio nazionale degli agrotecnici
e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza della detta
coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio
nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi
dell'ammissione agli Esami, sono tempestivamente notificati agli
interessati;
H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma
1 del presente articolo, del diploma rilasciato dagli istituti
tecnici superiori - I.T.S. - di cui al Capo II del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purche' il
percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei
mesi coerente con le attivita' libero professionali previste dalla
sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio nazionale
degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza
della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul
territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi,
preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati.
2. Alla sessione d'esame sono ammessi, altresi', i candidati
agrotecnici laureati in possesso di uno dei seguenti titoli:
A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella tabella B allegata
alla presente ordinanza;
B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate
nella tabella C, allegata alla presente Ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate nella tabella D allegata alla
presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. Sono ammessi alla sessione d'esame, inoltre, i candidati che
al momento della presentazione della domanda di ammissione non
abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno
entro e non oltre il giorno antecedente la prova d'esame. Il
Collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvedera' ad
inviare in tempo utile alle Commissioni d'esame il certificato di
compiuta pratica.
Art. 3
Calendario, sede e prova d'esame
1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera
professione di agrotecnico e agrotecnico laureato consistono, per la
sessione 2024, in un'unica prova orale, svolta esclusivamente con
modalita' a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il
territorio nazionale. Il calendario della sessione d'esame e' di
seguito indicato:
19 novembre 2024, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal
regolamento dei rispettivi ordini nazionali;
20 novembre 2024, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
21 novembre 2024, ore 8,30: predisposizione del calendario
della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi
agli esami;
26 novembre 2024, ore 8,30: inizio della prova orale.
2. La prova d'esame viene effettuata in una sede virtuale, con
interazione audio/video tra la commissione ed i candidati. La
piattaforma viene fornita dal Consiglio/Collegio nazionale degli
agrotecnici e agrotecnici laureati, garantendo la sostenibilita' e
tenuta del sistema, nonche' l'assistenza e il supporto tecnico
necessario. Il Consiglio/Collegio nazionale mette a disposizione
delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di riferimento,
assicurando l'osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679
(GDPR).
3. Non e' consentito l'utilizzo di piattaforme diverse da quella
fornita dal citato Consiglio/Collegio nazionale.
4. La prova orale verte sugli argomenti di cui all'allegato B
alla presente ordinanza e deve consentire alla commissione
esaminatrice di accertare l'acquisizione delle competenze, conoscenze
e abilita' richieste per lo specifico profilo professionale.
5. La prova ha la durata massima di trenta minuti. Sono convocati
non meno di cinque candidati al giorno per almeno cinque giorni a
settimana, ove possibile.
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi
sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e
definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di
sostenere la prova d'esame nel giorno stabilito possono dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione
che si concludano in tempi ragionevoli le prove (art. 11, commi 8 e 9
del regolamento).
7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono esclusi
dalla sessione di esami.
8. L'abilitazione all'esercizio della libera professione di
agrotecnico e di agrotecnico laureato e' conseguita solo da parte dei
candidati che riportino nella prova orale una valutazione di almeno
60/100.
Art. 4
Domanda di ammissione
alla sessione d'esame
1. La domanda di ammissione alla sessione d'esame, sulla quale va
apposta marca da bollo da euro 16,00, va presentata utilizzando il
modulo editabile relativo al titolo di studio del candidato,
disponibile sulla home page del sito istituzionale del Collegio
nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati
(www.agrotecnici.it). A corredo della domanda occorre allegare la
documentazione indicata nel successivo art. 5. La presentazione di
piu' di una domanda, per la sessione in corso, comporta l'esclusione
in qualsiasi momento dagli esami.
2. I candidati con disabilita' devono, ai sensi dell'art. 20
della legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro
necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed
eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente
struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). I medesimi
attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la sussistenza delle
«condizioni personali richieste».
3. I candidati con diagnosi di disturbo specifico di
apprendimento (DSA) devono presentare nella domanda esplicita
richiesta, in funzione delle proprie necessita', opportunamente
documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente
struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi
aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove d'esame.
L'adozione delle suddette misure e' stabilita dalla commissione
d'esame sulla scorta della documentazione presentata.
4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati sono trattati ai soli fini dell'espletamento delle
procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati possono
esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento (UE)
2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello
stesso e, in particolare, il diritto di accedere ai dati che li
riguardano e di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti
in difformita' alle disposizioni di legge. Il candidato puo',
altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorita'
garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77
del regolamento (UE) 2016/679.
Art. 5
Documentazione da allegare
alla domanda di ammissione
1. Alla domanda di ammissione alla sessione d'esame devono essere
allegati i seguenti documenti:
a) curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
b) eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
c) ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della
tassa di ammissione agli Esami dovuta all'erario nella misura di
49,58 euro (art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore
dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere
effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il
modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello
dell'Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza
anagrafica del candidato);
d) fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art.
38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000);
e) elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.
Art. 6
Modalita' di presentazione della domanda
di ammissione - Termine - Esclusioni
1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», la domanda di ammissione alla sessione
d'esame, unitamente ai documenti di cui all'art. 5, al Collegio
nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, il quale
provvedera' agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente
ordinanza. Le domande devono pervenire al Collegio secondo una delle
seguenti modalita':
a. tramite la procedura informatica (domanda on-line), resa
disponibile nel sito del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli
agrotecnici laureati https://www.agrotecnici.it a partire dal giorno
di pubblicazione della presente ordinanza (fa fede la data e l'orario
di chiusura della creazione della domanda);
b. tramite Posta elettronica certificata - PEC - all'indirizzo
abilitazioneagrotecnici@pecagrotecnici.it (fa fede la stampa che
documenta l'inoltro della PEC);
c. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici
laureati - Ufficio di Presidenza - poste succursale n. 7, via Thomas
Alva Edison n. 12 - 47122 Forli' (fa fede il timbro dell'ufficio
postale accettante, cui compete la spedizione).
2. Non sono ammessi alla prova d'esame i candidati che abbiano
spedito la domanda di ammissione corredata dai documenti di cui
all'art. 5 oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la
causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti
dall'art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
3. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
4. A norma dell'art. 12 del regolamento le commissioni
esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei
requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul
regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza
o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati
nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino
frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei
candidati durante lo svolgimento della prova, le commissioni
esaminatrici dispongono, con provvedimento motivato, l'annullamento
della prova e l'esclusione degli interessati dagli esami.
Art. 7
Adempimenti del Collegio nazionale
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il Collegio nazionale verifica la regolarita' delle domande
ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza, anche per il tramite dei Collegi locali,
ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento, comunica al Ministero
dell'istruzione e del merito, esclusivamente tramite posta
elettronica certificata all'indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it:
a. entro e non oltre i successivi quaranta giorni il numero dei
candidati in possesso dei requisiti, anche in corso di maturazione,
ammessi a sostenere gli esami, ai fini della determinazione del
numero delle commissioni da nominare. La comunicazione deve essere
inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia pervenuta alcuna domanda;
b. entro e non oltre trenta giorni dall'invio della
comunicazione di cui alla precedente lettera a), il Collegio
nazionale trasmette al Ministero dell'istruzione e del merito,
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
dgosv@postacert.istruzione.it un unico elenco nominativo, in ordine
alfabetico e numerico, dei candidati ammessi a sostenere la prova
d'esame, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per
consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle
commissioni. Il Collegio nazionale provvede a formare detto elenco
previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base
delle attestazioni dei Collegi locali di cui all'art. 12, comma 4,
del regolamento, delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati
nelle domande, con riferimento, in particolare, al possesso di uno
dei requisiti di cui al precedente art. 2. 2. Nell'elenco di cui al
comma 1, lettera b vengono indicati, per ciascun candidato:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il titolo di studio;
d) il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente
art. 2, da indicare con la lettera corrispondente.
3. Nell'elenco di cui al comma 1, lettera b, vanno indicati anche
i nominativi dei candidati con requisiti di ammissione ancora in
corso di maturazione, a fianco dei quali deve essere apposta anche la
dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di
acquisizione che, ai sensi dell'art. 2, non puo' essere successiva al
giorno antecedente la prova d'esame.
4. In calce all'elenco di cui al comma 1, lettera b, datato e
sottoscritto dal Presidente del Collegio, deve essere apposta da
parte di quest'ultimo attestazione di avvenuta verifica della
regolarita' delle domande ricevute e di compimento di ogni
accertamento di competenza.
5. Qualsiasi variazione all'elenco di cui al comma 1, lettera b
deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'istruzione e
del merito per gli adempimenti di competenza, tramite le modalita' di
cui sopra.
6. Ogni Collegio/Ordine territoriale il giorno dell'insediamento
della commissione d'esame, dopo aver provveduto alla scansione degli
eventuali fascicoli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per
via telematica, ai Presidenti ed agli altri componenti della
commissione, ai fini della verifica del possesso dei requisiti
prescritti per l'ammissione agli esami stessi.
Art. 8
Adempimenti degli istituti scolastici
Gli istituti scolastici non sono coinvolti in alcuna delle
attivita' proprie di ciascuna delle fasi di svolgimento degli esami.
2. Agli istituti scolastici e' affidato il compito di provvedere
alla tenuta di tutti gli atti d'esame: gli Istituti sono gli stessi
ai quali la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la
valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di
istruzione ha affidato il medesimo compito nella precedente sessione
d'esami 2023.
3. Gli istituti provvederanno alla conservazione dei verbali
degli esami, che saranno loro inviati a cura dei Presidenti delle
Commissioni esaminatrici, al fine di renderli disponibili per
eventuali successivi adempimenti.
4. Gli istituti scolastici di cui al comma 2 provvederanno
altresi' alla conservazione dei fascicoli telematici dei candidati,
ricevuti da parte del Consiglio nazionale e provvederanno alla loro
conservazione unitamente a tutti gli atti relativi all'espletamento
degli esami, al fine di renderli disponibili per eventuali,
successivi adempimenti.
5. E' compito degli istituti di cui al medesimo comma 2
rilasciare il certificato di abilitazione a coloro che hanno superato
positivamente gli esami.
6. La Direzione generale competente ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208
comunichera' a ciascun Presidente di commissione la denominazione e
l'indirizzo PEC dell'Istituto cui inviare i verbali degli esami.
Art. 9
Attivita' tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative.
Requisiti e riconoscimento
1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all'art. 2 della
presente ordinanza, intendano far valere lo svolgimento di attivita'
tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e
privati, per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio
della professione, devono rivolgere al Collegio locale nella cui
circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento
dell'idoneita' dell'attivita' svolta.
2. L'attivita' di titolare di impresa agricola e' equiparata a
quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e
specifiche, a condizione che la stessa sia dimostrata tramite valida
documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.
Art. 10
Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento.
Art. 11
Delega
1. Per l'emanazione di tutti i successivi provvedimenti,
attuativi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, e'
conferita delega al direttore generale della Direzione competente ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
ottobre 2023, n. 208.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 18 giugno 2024
Il Ministro: Valditara
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