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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esame, per l'ammissione al 10° corso
trimestrale di centotrentacinque allievi vicebrigadieri del ruolo
sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.29 del 13/4/2004
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:04E01790
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:13/5/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato) e relative norme di attuazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato
giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego) e successive modificazioni;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento,
gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della
lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 (Esenzione dalla imposta di
bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi civili
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi) e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995 (Determinazioni dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto
alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche);
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione
dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri) integrato e corretto dal decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 83;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo) modificata ed integrata dalla legge
16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali);
Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico
dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono disponibili 450
unita' da ricoprire, i sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 83, mediante due distinti concorsi, nel limite del 70%,
corrispondente a 315 posti, mediante un concorso interno per titoli
riservato agli appuntati scelti per l'ammissione ad un corso di
aggiornamento e formazione professionale, della durata di tre mesi,
che si conclude con un esame orale, e per il restante 30%,
corrispondente a 135 posti, mediante un concorso interno per titoli
ed esame scritto riservato agli appuntati scelti, agli appuntati, ai
carabinieri scelti ed ai carabinieri in servizio permanente con
almeno sette anni di servizio, previo superamento del corso di
qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi;
Considerato che gli appuntati scelti possono partecipare, per
ciascun anno, ad uno soltanto dei due concorsi di cui alle predette
aliquote del 70% e 30%,
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso interno, per titoli ed esame scritto,
riservato agli appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti e
carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio,
per l'ammissione al 10 corso trimestrale di n. 135 allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri.
2. Fermo restando il numero complessivo di allievi vicebrigadieri
da immettere al corso di cui al precedente comma, 6 posti sono
riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo
previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, che ne facciano
esplicita richiesta nella domanda, sulla quale dovranno altresi'
precisare in quale lingua intendano sostenere l'esame scritto.
3. Gli eventuali posti rimasti scoperti saranno devoluti, fino
alla data d'inizio del relativo corso, ai concorrenti partecipanti al
concorso per l'ammissione al 4° corso trimestrale di aggiornamento e
formazione professionale, risultati idonei ma non vincitori, in
relazione ai rispettivi punteggi conseguiti.

                               Art. 2.
R e q u i s i t i
1. Possono partecipare al concorso gli appuntati scelti che non
abbiano presentato, nell'anno 2004, domanda di partecipazione al
concorso interno per titoli di cui all'aliquota del 70%, gli
Appuntati, i Carabinieri Scelti e i Carabinieri in servizio
permanente con almeno sette anni di servizio (compreso il periodo
trascorso presso le Scuole dell'Arma quali allievi), che alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al
comma 1 del successivo art. 3:
a) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano
stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al
servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non siano idonei
saranno ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso
della suddetta idoneita' alla data di inizio del corso, di cui al
successivo art. 11;
b) abbiano riportato nell'ultimo biennio, in sede di
valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a «nella
media» o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della «consegna»;
d) non siano rinviati a giudizio, ne' ammessi ai riti
alternativi per delitto non colposo, ne' siano sottoposti a
procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di
Stato, ne' siano sospesi dal servizio, ne' si trovino in aspettativa
per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
e) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non idonei
all'avanzamento al grado superiore».
I requisiti suindicati debbono essere posseduti anche alla data
d'inizio del corso. I vincitori del concorso che alla data di
presentazione all'Istituto di istruzione non siano idonei al servizio
militare incondizionato per infermita' o per altre cause indipendenti
dalla volonta' dei medesimi e non riacquistino l'idoneita' entro il 7
giorno, saranno esclusi dal concorso e potranno partecipare, a
riacquistata idoneita' fisica, di diritto, per una sola volta, al
primo analogo corso utile, purche' continuino a possedere i requisiti
di cui al precedente comma 1. L'idoneita' al servizio militare
incondizionato non e' richiesta per i vincitori che abbiano
partecipato al concorso quali permanentemente non idonei in modo
parziale al servizio d'istituto, di cui al precedente comma 1,
lettera a).

                               Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
redatte esclusivamente sull'apposito modello, come il fac-simile
allegato 1, disponibile presso tutti i comandi carabinieri, e
presentate al comando del reparto di appartenenza entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il concorrente deve compilare e sottoscrivere il modello di
domanda, dichiarando i titoli posseduti, tra quelli indicati al
successivo art. 8 - comma 1, lettere c), d), e) ed f) - per i quali
intende ottenere l'attribuzione delle maggiorazioni di punteggio.
3. L'errata o mancata indicazione degli altri dati richiesti e'
causa di esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla
regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dal Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
4. La data di effettiva presentazione della domanda sara'
attestata, nell'apposito spazio, dai rispettivi comandi di
appartenenza.

                               Art. 4.
Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti
I comandi di corpo provvederanno a:
a) inviare subito le domande al Centro nazionale di selezione e
reclutamento;
b) acquisire la documentazione caratteristica, chiusa alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande con la
motivazione: «per partecipazione al concorso per l'ammissione al
10° corso allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti»;
c) verificare il possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
al precedente art. 1, secondo comma, e dei titoli di cui al
successivo art. 8, eventualmente dichiarati nella domanda.

                               Art. 5.
Esclusione dal concorso
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, gli
aspiranti saranno ammessi a partecipare «con riserva» all'esame
scritto.
2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche successiva,
in difetto di uno o piu' requisiti, saranno esclusi dal concorso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del direttore
generale della direzione generale per il personale militare o di
autorita' da questi delegata.

                               Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con
successivo provvedimento del direttore generale della direzione
generale per il personale militare, sara' composta da:
a) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri con il
grado di colonnello, presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri con il
grado di tenente colonnello o maggiore, membro;
c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri con il grado di
maresciallo aiutante luogotenente, membro;
d) un sovrintendente dell'Arma dei carabinieri, con il grado di
brigadiere capo, segretario.

                               Art. 7.
Esame scritto
1. Fermo restando le disposizioni del precedente art. 1, comma 2,
l'esame scritto, previsto nel periodo compreso dal 21 al 25 giugno
2004, consistera' in risposte ad un questionario articolato su
domande tendenti ad accertare il grado di preparazione professionale
(sulla base del programma indicato in allegato 2) e culturale.
2. Sede, data e ora di svolgimento di tale prova saranno indicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale - del 28 maggio 2004. Solo tale pubblicazione avra' valore
di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Pertanto, la mancata presentazione alla sede d'esame nella data e
nell'ora stabilite per l'esame scritto sara' considerata rinuncia.
3. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni per lo svolgimento
della prova, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del
4 giugno 2004.
4. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova
provvedera' la commissione di cui al precedente art. 6. Se la prova
avra' contemporaneamente luogo in piu' sedi, per quelle ove non sara'
presente la commissione verranno nominati appositi comitati di
vigilanza, con provvedimento del direttore generale della direzione
generale del personale militare.
5. All'atto della presentazione per l'esame scritto tutti gli
aspiranti dovranno portare al seguito una penna biro con inchiostro
di colore scuro.
6. L'amministrazione militare non risponde di eventuali danni
subiti dai candidati che fossero costretti a lasciare in custodia
oggetti personali.
7. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della
commissione esaminatrice o dei comitati di vigilanza, nonche' portare
carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie, continuare a scrivere dopo il segnale di «ALT» e
usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza
di tale prescrizione nonche' delle disposizioni emanate all'atto
della prova, comporta l'esclusione dalla stessa, con provvedimento
della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
Analogamente viene escluso il candidato che abbia copiato, in tutto o
in parte, le risposte relative ai test somministrati.
8. La valutazione dell'esito della prova, disciplinata da norme
tecniche, e' affidata alla citata commissione esaminatrice che, per
l'approntamento, la revisione, la somministrazione e la correzione
dei test, effettuata in forma automatizzata, si avvarra' di personale
tecnico del Centro nazionale di selezione e reclutamento del comando
generale dell'Arma dei carabinieri.
9. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un
punteggio non inferiore a 18 trentesimi.

                               Art. 8.
Valutazione dei titoli
1. La commissione esaminatrice procedera', per i soli candidati
risultati idonei all'esame scritto, all'attribuzione del punteggio
riportato nell'allegato 3, nel limite massimo di 10/30, relativo al
possesso dei sottonotati titoli:
a) per gli anni di servizio prestato nell'Arma, fino ad un
massimo di 1,1 punti (nel conteggio sara' incluso anche il periodo da
allievo, mentre saranno esclusi i periodi durante i quali gli
interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche'
i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne
penali o di sospensione dal servizio per motivi disciplinari e di
aspettativa per motivi privati);
b) per qualifiche superiori a «nella media» o giudizi
equivalenti riportati nell'ultimo biennio in sede di valutazione
caratteristica, fino ad un massimo di 2,4 punti. Non saranno presi in
considerazione i periodi non computabili ai fini della valutazione
caratteristica (decreto del Presidente della Repubblica n. 213 datato
8 agosto 2002);
c) per le decorazioni e distintivi d'onore di cui agli allegati
«C» ed «E» alla pubblicazione SMD - G 010 «Regolamento per la
disciplina delle uniformi» edizione 2002, fino ad un massimo di
2,1 punti, limitatamente a quelle riportate nell'allegato 3;
d) per le promozioni straordinarie per meriti eccezionali e/o
benemerenze d'istituto a carabiniere scelto, appuntato o appuntato
scelto, fino ad un massimo di 1,6 punti;
e) per encomi ed elogi, fino ad un massimo di 1,5 punti;
f) per titoli di studio superiori alla licenza media, fino ad
un massimo di 1,3 punti. Qualora non trascritto, il titolo di studio
puo' essere certificato con dichiarazione sostitutiva completa di
copia fotostatica di un documento di identita' del concorrente.
In caso di possesso di piu' titoli di studio verra' preso in
considerazione quello che da' titolo al maggior punteggio
incrementale.
2. I titoli di cui al precedente comma, saranno valutati ai fini
della maggiorazione di punteggio solo se:
a) posseduti (registrati a matricola) alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande;
b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso,
limitatamente a quelli indicati al precedente comma 1, lettere c),
d), e) ed f), mentre quelli indicati alle lettere a) e b) verranno
direttamente acquisiti dalla documentazione personale.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione potra'
avvalersi dei comandi di corpo ed essere coadiuvata dal Centro
nazionale di selezione e reclutamento per la compilazione di schede
riepilogative dei titoli posseduti dai concorrenti.

                               Art. 9.
Formazione ed approvazione della graduatoria
1. La commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale di
merito dei concorrenti giudicati idonei alla prova di cui al
precedente art. 7, sulla base dei punti attribuiti a ciascun
concorrente nell'esame scritto, maggiorati dagli incrementi previsti
al precedente art. 8. Nella graduatoria saranno inseriti, in ordine
di merito, preliminarmente i candidati di cui alla riserva prevista
dall'art. 1, secondo comma, e successivamente, fino alla completa
copertura dei posti, sempre in ordine di merito decrescente, tutti i
rimanenti candidati, compresi coloro che hanno concorso per la
predetta riserva e non hanno trovato utile collocazione nell'ambito
della stessa. Questi ultimi saranno contrassegnati con apposita
annotazione, in modo da poter essere individuati in caso di
sostituzione.
2. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado,
l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la piu' giovane
eta'.
3. La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sara' approvata
con provvedimento del direttore generale della direzione generale per
il personale militare.
4. La posizione in graduatoria verra' comunicata agli interessati
a cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento.
5. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno
dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il 10° corso
trimestrale allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti.

                              Art. 10.
Posizione amministrativa
1. I candidati saranno muniti di certificato di viaggio per il
tempo strettamente necessario per l'espletamento della prova scritta,
il raggiungimento delle sedi ove si svolgera' detta prova e il
rientro nelle sedi di servizio.
2. Perdono il diritto al rimborso ed alla indennita' coloro che
non si presenteranno senza giustificato motivo alla prova o saranno
espulsi dalla stessa.

                              Art. 11.
Presentazione al corso
1. I vincitori del concorso, utilmente collocati nella
graduatoria finale di merito, saranno avviati alla frequenza di un
corso della durata non inferiore a tre mesi, con prevedibile inizio
il 5 settembre 2005.
Il corso si svolgera' presso il Reggimento allievi brigadieri in
Vicenza, secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma
dei carabinieri.
2. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti
dalla direzione generale per il personale militare, o autorita'
delegata, entro i primi dieci giorni di corso, con altri candidati
idonei ma non utilmente collocati in graduatoria, in ordine di
graduatoria. Analogamente si dovra' procedere per la sostituzione dei
concorrenti di cui alla riserva di posti prevista dall'art. 1,
secondo comma, fissata dallo stesso articolo. La direzione generale
del personale militare, o autorita' delegata, potra', comunque,
autorizzare i vincitori - per comprovati gravi motivi, da preavvisare
tramite il comando di appartenenza - a differire la presentazione
fino al 7 giorno dalla data di inizio del corso.
3. La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, e'
irrevocabile.

                              Art. 12.
Destinazione a fine corso
I militari che supereranno gli esami finali saranno inclusi nella
graduatoria finale di merito e promossi al grado di Vicebrigadiere
alla fine del corso.
Al termine del corso la destinazione dei militari idonei alla
nomina a Vicebrigadiere avverra' secondo le modalita' all'epoca
vigenti.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2004
Il direttore generale: Lucidi

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