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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di
quattro Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del
Corpo Sanitario dell'Esercito, riservato ai laureati in psicologia.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.60 del 30/7/2013
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:13E03157
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:29/8/2013

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali in
servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei,
modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali
Generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' Militare e successive modifiche e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' Militare che delinea il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare e l'art.
2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare", e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010 impartita dalla Direzione Generale della Sanita' Militare in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e prove
selettive;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2013);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2013 - 2015;
Considerato che non si ritiene opportuno procedere allo
scorrimento delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in
quanto, in relazione alle peculiari esigenze operative e
organizzative dell'Amministrazione Difesa, il reclutamento del
personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti
di efficienza e di idoneita' psicofisica e attitudinale;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso straordinario per
il reclutamento di Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito per l'anno 2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 4 (quattro) Sottotenenti in servizio permanente
nel ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito, con riserva di
1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei
parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti)
del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio.
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso
la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
4. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva
altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante
avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al
successivo art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.it,
www.esercito.difesa.it
, definendone le modalita'. Il citato avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli
interessati.

                               Art. 2 

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
concorrenti di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art.
4, comma 1:
a) non hanno superato il giorno di compimento del 32° anno di
eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
applicano al limite di eta' sopraindicato;
b) sono cittadini italiani;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o
di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
e) non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art.
636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che,
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in
congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile (solo se concorrenti di sesso maschile);
f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.
Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al
conferimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente deve
essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate nel
successivo art. 5, comma 3;
g) sono in possesso della laurea magistrale in psicologia e
dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti
secondo il precedente ordinamento e sostituiti dalla laurea
magistrale suindicata. Saranno ritenuti validi anche i diplomi di
laurea o le lauree specialistiche conseguiti secondo i precedenti
ordinamenti, equiparati alla laurea magistrale suindicata (decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni).
Saranno inoltre ritenute valide le lauree che, per la partecipazione
ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, sono dichiarate
equiparate a quella suindicata con provvedimento legislativo o
amministrativo. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare
alla domanda di partecipazione, con le modalita' indicate nel comma 3
dell'art. 4, la relativa attestazione di equiparazione. La
partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno conseguito
all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata al
riconoscimento, da parte del Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, dell'equiparazione del titolo
stesso al titolo precedentemente elencato. All'uopo gli interessati
avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso,
con le modalita' sopraindicate, l'attestazione di equiparazione al
titolo di studio previsto in Italia.
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
l) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati:
a) al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio
permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le
modalita' prescritte dai successivi artt. 10, 11 e 12, comunque entro
la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al
successivo art. 15. I candidati di sesso femminile in stato di
gravidanza non potranno essere sottoposti all'accertamento del
requisito di idoneita' previsto dal successivo art. 12, comma 5,
lettera e) in quanto, ai sensi dell'art. 580 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle
premesse, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei
confronti dei candidati il cui stato di gravidanza, accertato anche
con le modalita' previste dal successivo art. 11, comma 3, lettera
b), il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito -
Reparto Concorsi Accademia e Scuole Militari procedera' ad una nuova
convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 15. Se in
occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al successivo art. 8, comma
2, lettera b) ne dara' notizia alla Direzione Generale per il
Personale Militare che escludera' il candidato dal concorso per
l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando;
b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, del possesso del requisito della condotta e delle
qualita' morali stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertare d'ufficio con le modalita' previste dalla
vigente normativa.
3. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di
quello di cui al precedente comma 1, lettera a) dovranno essere
mantenuti all'atto del conferimento della nomina a Ufficiale in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.

                               Art. 3 

Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa, la procedura di concorso di cui all'art.
1 del presente bando sara' gestita tramite il portale dei concorsi
on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di
interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 -che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento
del personale militare, anche di futura pubblicazione- potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate
dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di
accreditamento, descritta alla voce "istruzioni" del portale, con una
delle seguenti modalita':
a. fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di
telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;
b. mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta
nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica
rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero
mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le
informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non
consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere
al proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta
ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di
tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la
procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale
del portale.

                               Art. 4 

Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e'
pubblicato nel citato portale, dovra' essere compilata
necessariamente on-line ed inviata entro il termine perentorio di 30
(trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno
accedere al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il
concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la
domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare on-line nel proprio profilo una bozza della
stessa che potra' essere completata e inviata in un secondo momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1.
Per esigenze tecniche connesse con la possibilita' offerta ai
concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione dichiarazioni
sostitutive atte a dimostrare il possesso di titoli di merito
ritenuti utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 9,
il sistema consente il salvataggio in locale (sul PC del concorrente)
della domanda non ancora inviata/presentata. Tale copia, riportante
la filigrana "DA INVIARE TELEMATICAMENTE", non puo' essere utilizzata
in sostituzione della partecipazione inoltrata tramite il portale.
I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini (file in
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato)
dei documenti/autocertificazioni che intendono allegare/da allegare
alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli
di cui al successivo art. 10, ovvero quelle attestanti
l'equiparazione del titolo di studio posseduto a quello richiesto per
la partecipazione al concorso. Sara' cura del candidato assegnare a
tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello
stesso contenute (ad es.: master.pdf, equipollenza.pdf,
corso_perfezionamento.pdf, ecc.).
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione
on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una
comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione. Tale
messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda,
dovra' essere conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado
di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione alla prima
prova concorsuale. Dopo l'invio della domanda, i concorrenti potranno
anche scaricare una copia della stessa.
Con l'invio della domanda tramite il portale si conclude la
procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso, nonche' quelli relativi al possesso di
titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti.
Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle stesse potranno
essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel
successivo art. 5.
5. Domande di partecipazione inoltrate anche in via telematica
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che
il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al
portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il
candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione
delle domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si
riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di
giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema.
Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2 del presente bando.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la
presentazione delle domande on-line del portale sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it
circa
le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
stesso.
9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 5 

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il
concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle
comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica
relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di
modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove
scritte, calendari di svolgimento delle selezioni
fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle
prove orali, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese
disponibili le comunicazioni di carattere personale relative al
medesimo. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero con sms. Le
comunicazioni di carattere collettivo, inserite nell'area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti
e nei confronti di tutti i candidati.
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata
(se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma ovvero con
qualsiasi altro mezzo che garantisca contezza della data di ricezione
da parte del candidato.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, inserite nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi,
saranno anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e
www.esercito.difesa.it.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o
modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante
messaggi di posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un
account di PE - o posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando
esclusivamente un account di PEC - rispettivamente agli indirizzi:
uadrs@ceselna.esercito.difesa.it e
centro_selezione@postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale
partecipano. A tali messaggi dovra' comunque essere allegata copia
per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)
di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.
4. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna
responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate
o tardive comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile
da parte dei candidati.

                               Art. 6 

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta di cultura generale;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) valutazione dei titoli;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamento attitudinale;
g) prova orale;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di
validita'.
2. All'atto dell'emissione del decreto dirigenziale di cui al
successivo art. 15, comma 2 (indicativamente entro la fine di
dicembre 2013), tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza abbia
comportato ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica - dovranno essere
risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti
previsti dal precedente comma 1.
3. L'Amministrazione non rispondera' di eventuale danneggiamento
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno
incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1
del presente articolo; per contro provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che si verificheranno durante il
periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e
degli accertamenti stessi.

                               Art. 7 

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali, saranno nominate le
seguenti commissioni:
a) commissione esaminatrice per le prove scritte ed orale, per
la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di
merito;
b) commissione per le prove di efficienza fisica;
c) commissione per gli accertamenti sanitari;
d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
e) commissione per l'accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Brigadiere
Generale del Corpo Sanitario dell'Esercito in servizio, presidente;
b) un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non
inferiore a Tenente Colonnello del Corpo Sanitario dell'Esercito,
specialista in psichiatria, membro;
c) un Ufficiale del Corpo Sanitario dell'Esercito in servizio
permanente laureato in psicologia, abilitato all'esercizio della
professione di psicologo, membro;
d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore
a Maggiore qualificati istruttori militari di educazione fisica,
membri;
c) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito, fra cui un Ufficiale medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non
inferiore a Colonnello del Corpo Sanitario dell'Esercito, presidente;
b) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non
inferiore a Maggiore del Corpo Sanitario dell'Esercito, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Brigadiere
Generale del Corpo Sanitario dell'Esercito in servizio permanente,
presidente;
b) due Ufficiali superiori medici del Corpo Sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, membri.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione
esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di
quella per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del
presente articolo.
6. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera e) sara' composta da:
a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio e trasmissioni, presidente;
b) un Ufficiale in servizio permanente del Corpo Sanitario
dell'Esercito specialista in psichiatria, e/o psicologia clinica,
membro;
c) un Ufficiale in servizio permanente del Corpo Sanitario
dell'Esercito laureato in psicologia, membro;
d) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
a voto.
Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno
fatto parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 del
presente articolo.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario in servizio
permanente laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da
psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito.

                               Art. 8 

Prove scritte

1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1
dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale e militare consistente
in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad
accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul
piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di attualita', di
educazione civica, di storia, di geografia, di matematica, della
lingua inglese, nonche' della normativa di interesse delle Forze
Armate, il cui programma e' riportato nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto. Il numero dei
quesiti (dei quali il 50% di cultura generale - compresi 10 di lingua
inglese - e il 50% di cultura militare) e la durata massima della
prova saranno fissati dalla commissione esaminatrice di cui al
precedente art. 7, comma 2 e comunicati ai concorrenti prima
dell'inizio della prova stessa;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale,
consistente nello svolgimento di un componimento vertente su materie
tecnico-professionali i cui programmi e la tipologia sono riportati
nel gia' citato allegato A al presente decreto.
2. Dette prove scritte avranno luogo, con inizio non prima delle
09.30, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito, caserma "Gonzaga del Vodice", viale Mezzetti n. 2,
Foligno, secondo il seguente calendario:
a) 8 ottobre 2013, prova scritta di cultura generale;
b) 9 ottobre 2013, prova scritta di cultura
tecnico-professionale.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di
dette prove saranno rese note a partire dal 3 settembre 2013,
mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale e nei siti www.esercito.difesa.it e
www.persomil.difesa.it. Si potranno chiedere informazioni al Centro
di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto
Concorsi Accademia e Scuole Militari al numero 0742/357814 (mail:
uadrs@ceselna.esercito.difesa.it) o Ministero della difesa -
Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con
il pubblico numero 06/517051012 (mail:urp@persomil.difesa.it).
I concorrenti, ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame almeno
un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova, muniti di
carta d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento,
provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato. Tali concorrenti dovranno poter esibire il messaggio di
avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa con gli
estremi di acquisizione, rilasciati al concorrente medesimo con le
modalita' di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto.
L'occorrente per lo svolgimento della prova sara' fornito ai
concorrenti sul posto, compresa una penna a sfera con inchiostro
indelebile, l'unica con la quale dovra' essere redatta la prova
scritta.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
3. La correzione della prova scritta di cultura generale e
militare sara' effettuata subito dopo il termine della stessa con
l'ausilio di sistemi informatizzati.
Ai concorrenti verra' attribuito un punteggio espresso in
trentesimi in relazione al numero di risposte esatte. Per essere
ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico -
professionale, di cui al successivo comma 4, essi dovranno aver
risposto correttamente almeno al 60 per cento delle domande,
riportando il punteggio di 18/30.
L'esito della prova sara' reso noto ai concorrenti il giorno
stesso, all'ora che sara' stata indicata dai presidenti delle
rispettive commissioni esaminatrici. Nella sede d'esame verra'
affisso in bacheca l'elenco degli idonei e quello degli inidonei.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i concorrenti. L'esito della prova scritta di
cultura generale sara', inoltre, inserito nell'area pubblica della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi e nei siti
www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it.
4. Ai concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale sara' fornito sul posto l'occorrente per lo
svolgimento della prova stessa, compresa una penna a sfera con
inchiostro indelebile, l'unica con la quale dovra' essere redatta la
prova scritta.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
5. La prova scritta di cultura tecnico-professionale sara'
superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore
a 18/30. Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta
prova.
L'esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di
convocazione e le modalita' di presentazione degli ammessi alle prove
e accertamenti di cui ai successivi artt. 10, 11 e 12 del presente
decreto saranno resi noti a partire dal 28 ottobre 2013 con avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale
dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nei siti
www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it.

                               Art. 9 

Valutazione dei titoli di merito

1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art.
7, comma 1 valutera', previa identificazione dei relativi criteri, i
titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla
prova scritta di cultura tecnico professionale. A tal fine la
commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati,
procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli
giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
La commissione esaminatrice valutera' i titoli, posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art.
4.
Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla
descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta
insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e
completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le
modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente bando.
Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle
societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati
inseriti, i concorrenti dovranno indicate nella domanda i percorsi
(URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete
la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i
concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione,
dovranno produrne copia all'atto della presentazione alla prova
scritta di cultura generale.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari
a 10/30, cosi' ripartiti:
a) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente
alla stessa nell'ambito delle Forze Armate o Corpi Armati dello
Stato: fino a un massimo di punti 2/30;
b) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente
alla stessa presso strutture pubbliche o private: fino a un massimo
di punti 2/30;
c) laurea specialistica richiesta per la partecipazione al
concorso:
1) se conseguita con votazione compresa tra 106 e 110 e lode:
punti 1/30;
2) se conseguita con votazione compresa tra 100 e 105: punti
0,5/30;
d) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino a un massimo di
punti 1/30;
e) corsi post-laurea di formazione in tecniche di
psicodiagnostica di durata biennale: fino ad un massimo di punti
2/30;
f) corsi di formazione post-universitaria della durata di
almeno un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e
delle organizzazioni: fino a un massimo di punti 2/30.

                               Art. 10 

Prove di efficienza fisica

1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura
tecnico-professionale saranno ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli accertamenti
sanitari e attitudinale.
Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello
attitudinale avranno luogo, indicativamente nel mese di novembre
2013, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito di Foligno. La convocazione nei confronti dei
concorrenti idonei sara' effettuata con le modalita' previste dal
precedente art. 5, comma 1.
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro,
compatibilmente con le disponibilita' dello stesso, potranno
usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione Militare.
I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di
tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti:
a) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
di tipo B, in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti
alla Federazione Medico-Sportiva Italiana ovvero a strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali
ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport.
Il documento dovra' avere validita' annuale con scadenza non
anteriore al 31 dicembre 2013. La mancata presentazione di tale
certificato determinera' l'esclusione dal concorso;
b) certificato rilasciato in data non anteriore ai tre mesi da
quella di convocazione agli accertamenti sanitari da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio Sanitario Nazionale attestante la recente effettuazione
dell'accertamento dei markers virali: anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti
HBc e anti HCV.
La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'esclusione del concorrente dal concorso.
c) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto effettuato entro i sei mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici (solo se
esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica, l'esame
radiografico verra' effettuato presso il Centro di Selezione);
d) un certificato, conforme al modello riportato nell'allegato
B, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato
dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione;
e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
da non oltre tre mesi dalla data di presentazione agli accertamenti
sanitari, attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi HIV. La mancata presentazione di tale
referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge. I soli concorrenti risultati
vincitori del concorso - entro trenta giorni dalla data di ammissione
ai corsi - dovranno produrre il certificato anamnestico delle
vaccinazioni effettuate e il referto analitico attestante l'esito del
dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciati da strutture
sanitarie pubbliche.
3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al
precedente comma 2, i concorrenti di sesso femminile dovranno
presentare i seguenti documenti:
a) referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale entro i tre mesi
precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di
detto certificato determinera' l'esclusione della concorrente dal
concorso;
b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di
presentazione alle prove medesime.
Le concorrenti che non esibiranno tale referto del test di
gravidanza saranno sottoposte, al solo fine della effettuazione in
piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami
previsti al successivo art. 11, comma 2 al test di gravidanza, che
escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di
gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove
di efficienza fisica e produrra' l'effetto indicato al successivo
art. 11, comma 4.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge.
4. Tutti i concorrenti, inoltre, devono presentarsi muniti di un
referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la
visita, da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante
l'analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina,
oppiacei e cannabinoidi. Resta impregiudicata la facolta' per
l'Amministrazione di sottoporre a drug-test i vincitori dei concorsi
di cui al precedente art. 1.
5. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2, 3 e
4 del presente articolo dovra' essere consegnata al personale del
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito che, con
l'ausilio di personale medico in servizio al predetto del Centro,
verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in volta
prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale. I
concorrenti che all'atto della presentazione non siano in possesso
anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari, con l'eccezione
dell'esame radiografico e - per il personale femminile - del test di
gravidanza, non saranno ammessi agli accertamenti sanitari e quindi
esclusi dal concorso.
Contestualmente, verranno avviate senza indugio alla competente
commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali
il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini dell'adozione
del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo.
6. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente
decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento
della prova di piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia
per i concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso
femminile, al fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali
prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e
per una preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti. Inoltre il
medesimo allegato C contiene disposizioni circa i comportamenti che
dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi
di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi
durante l'effettuazione degli esercizi.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
determinera' giudizio di inidoneita' e quindi l'esclusione dal
concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza
attribuzione di alcun punteggio incrementale. In tal caso i
concorrenti potranno effettuare gli esercizi facoltativi, al fine di
conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato
allegato C al presente decreto.
7. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatorie e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
b) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o
entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente
indicato nel gia' citato allegato C al presente decreto. Tale
punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 2
punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera'
alla formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15.

                               Art. 11 

Accertamenti sanitari

1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente
art. 7, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento del
possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale
Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo
Sanitario dell'Esercito.
2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con
le modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione
Generale della Sanita' Militare del 5 dicembre 2005 e successive
modifiche e integrazioni, impartite per l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al
servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita.
Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il
possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti
fisici:
a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a
m. 1,61, se di sesso femminile;
b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato
mediante visita oculistica;
c) perdita uditiva:
1) monolaterale con valori compresi tra 25 e 35 dB;
2) bilaterale con perdita percentuale totale di compresa
entro il 20%;
3) monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6000 - 8000
Hz;
d) profilo minimo del sistema psichico: normale assetto della
struttura di personalita', nelle sue componenti intellettiva e
comportamentale, con lievi note di introversione, di insicurezza, di
iperemotivita' del carattere, tali comunque da non pregiudicare
l'adattamento alla vita militare.
3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico;
d) visita psicologica e/o eventuale visita psichiatrica;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
g) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
h) visita medica generale; in tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per
la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, le
cui caratteristiche sono visualizzabili sul sito
www.esercito.difesa.it/Equipaggiamenti/Militaria/Uniformi) o siano
possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare
con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
i) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente ad indagini radiografiche, indispensabili per
l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere,
dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso
informato conforme al modello riportato nell'allegato D.
Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti
a esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico di alcool.
Tale verifica sara' effettuata in base all'anamnesi, alla visita
medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT,
GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positivita', il concorrente
sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante
l'esito della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato
carente) che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare, in
proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui al precedente comma 3 e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dal presente
articolo, il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito - Reparto Concorsi Accademia e Scuole Militari
procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data
compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo
art. 15. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente
art. 7, comma 1, lettera c) ne dara' notizia alla Direzione Generale
per il Personale Militare che escludera' la candidata dal concorso
per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sara' attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:

 
PS CO AC AR AV LS LI VS AU
 
2 2 2 2 2 2 2 2 2
 

Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. A ogni
coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali
sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). A ogni coefficiente 1
del profilo stesso sara' attribuito un punteggio pari a 0,5.
Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli
accertamenti sanitari sara' di punti 4,5.
6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i
concorrenti:
a) affetti da disturbi della parola anche se in forma lieve
(dislalia o disartria);
b) risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso
di alcool, per l'uso, anche saltuario, di sostanze stupefacenti,
nonche' per utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
c) affetti da malattie o lesioni acute per le quali siano
previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei
requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo;
d) imperfezioni e infermita' che seppur non contemplate nelle
precedenti lettere, risultano comunque incompatibili con il
successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito.
7. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito della visita medica, che potra' prevedere uno dei seguenti
giudizi:
a) "idoneo quale Ufficiale del ruolo speciale del Corpo
Sanitario dell'Esercito in servizio permanente", con indicazione del
profilo sanitario di cui al precedente comma 5;
b) "inidoneo quale Ufficiale del ruolo speciale del Corpo
Sanitario dell'Esercito in servizio permanente", con indicazione
della causa di inidoneita'.
I concorrenti, che all'atto degli accertamenti sanitari sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciare prevedere il possibile recupero dell'idoneita' fisica in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare il
recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con
riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che
non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista
idoneita' saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
8. I concorrenti che sotto il profilo sanitario sono giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi
potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto Concorsi Accademia e
Scuole Militari, specifica istanza di riesame di tale giudizio di
inidoneita', che dovra' essere poi supportata da specifica
documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica.
Tale documentazione dovra' improrogabilmente giungere, con le
modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 3, al suddetto Centro
di Selezione entro il decimo giorno successivo a quello della visita
medica. Il mancato inoltro nei termini e con le modalita' previste
della documentazione sanitaria comportera' il rigetto della
sopracitata istanza di riesame.
La documentazione sanitaria inviata dai concorrenti a supporto
dell'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera d) che, solo se lo riterra'
necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti
sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i
tempi delle procedure concorsuali e contenere i costi derivanti
dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1,
lett. b) e c), i concorrenti giudicati inidonei che presentino
istanza di ulteriori accertamenti sanitari potranno essere ammessi,
con riserva, a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 12.
9. I concorrenti riceveranno, sempre dal Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito, formale comunicazione circa
l'esito dell'istanza proposta.
10. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9, o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato,
saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 12 

Accertamento attitudinale

1. Al termine degli accertamenti sanitari, i concorrenti
giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 11,
comma 7 e 8, saranno sottoposti a un accertamento attitudinale per il
riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle
mansioni di Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del
Corpo Sanitario dell'Esercito.
2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 6, secondo
le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore dell'Esercito,
attraverso una serie di prove (batteria testologica e questionario
informativo) e una intervista di selezione individuale valutera' le
seguenti aree di indagine:
a) area dell'adattabilita' al contesto militare;
b) area relazionale (dimensione interpersonale);
c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale);
d) area emozionale (dimensione intrapersonale).
3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non
comportera' attribuzione di alcun punteggio.
4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di quello attitudinale saranno disponibili presso il
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto
concorsi Accademia e Scuole Militari, entro il terzo giorno dalla
data di conclusione degli stessi.

                               Art. 13 

Prova orale

1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti
risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica,
agli accertamenti sanitari e a quello attitudinale.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel gia'
citato allegato A al presente decreto, avra' luogo nella sede e nel
giorno che saranno resi noti agli interessati con le modalita'
indicate nel precedente art. 5, comma 1 (indicativamente nel mese di
dicembre 2013).
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che hanno rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso.
4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno
una prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra la
francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca, con le modalita'
riportate nel gia' citato allegato B. Tale prova facoltativa si
svolgera' contestualmente alla prova orale.
Ai concorrenti che sosterranno detta prova di lingua straniera
sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione della
graduatoria:
a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1;
c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2;
d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3;
e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4;
f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5;
g) da 28/30 a 30/30: punti 6.

                               Art. 14 

Spese di viaggio e licenza

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti previsti dall'art. 6 del presente decreto (comprese
quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi
concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le
relative sedi di svolgimento, fermo restando quanto previsto
dall'art. 10, comma 2 del presente decreto, sono a carico dei
concorrenti.
2. I concorrenti se militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami, sino a un massimo di trenta giorni, nei
quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti previsti dal precedente art. 6 del presente
decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui
uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il
concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla
sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.

                               Art. 15 

Graduatoria di merito

1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione
esaminatrice, nella graduatoria generale di merito.
2. Tale graduatoria sara' formata secondo l'ordine del punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando:
a) i punteggi riportati nelle due prove scritte;
b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza
fisica;
c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari;
d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
e) il punteggio riportato nella prova orale;
f) l'eventuale punteggio riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
La graduatoria di merito sara' approvata con decreto
dirigenziale.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici
superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645 del
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. A parita' di merito, si
terra' conto dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno
dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso in apposita
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di
titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane di
eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge
n. 127/1997, come integrato dall'art. 2, comma 9 della legge n.
191/1998.
4. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2 - i
concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si
collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale della Difesa. Della pubblicazione sara' data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La graduatoria sara' inoltre pubblicata, a puro
titolo informativo, nel sito "www.persomil.difesa.it" e nel portale
dei concorsi on-line.

                               Art. 16 

Nomina

1. I vincitori del concorso saranno nominati Sottotenenti in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario
dell'Esercito con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto
di nomina che sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento
anche successivo alla nomina del possesso dei requisiti prescritti
per la nomina di cui all'art. 2 del presente decreto e del
superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 3.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno:
produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni
effettuate, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche e il referto
analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio
6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche;
contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di
inizio del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo
all'atto del superamento del corso applicativo.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
Generale per il Personale Militare potra' procedere all'ammissione al
corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 15,
entro il termine di 1/12 della durata del corso stesso.
Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario
dell'Esercito, che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art.
1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non potra'
frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso
successivo.
4. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio militare,
rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del
corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita'
di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.
5. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.
6. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso
applicativo, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego
presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3
agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.

                               Art. 17 

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale
Militare o Ente dalla stessa delegato provvedera' a richiedere alle
Amministrazioni Pubbliche ed Enti competenti la conferma delle
dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda di partecipazione e
nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre
verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal
controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione mendace.

                               Art. 18 

Esclusioni

1. La Direzione Generale per il Personale Militare, o Ente dalla
stessa delegato, potra', con provvedimento motivato, escludere in
ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non sara'
ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare il
medesimo decaduto dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, se
il difetto dei requisiti viene accertato dopo la nomina.

                               Art. 19 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti dal Centro di Selezione e Reclutamento dell'Esercito -
Reparto Concorsi Accademia e Scuole Militari per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente nonche', in caso di
esito positivo, agli Enti previdenziali.
3.2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale del Personale Militare, titolare del trattamento
che nomina, ognuno per le parti di competenza, responsabile del
trattamento dei dati personali:
a) il Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2013

Il Gen. C. A.: Tarricone

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