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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Indizione della prima e della seconda sessione degli esami di Stato
di abilitazione all'esercizio delle professioni di odontoiatra,
farmacista, veterinario, tecnologo alimentare e per l'abilitazione
nelle discipline statistiche nei mesi di giugno e novembre 2015.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.32 del 24/4/2015
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:15E01612
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244" che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, al n.
47, recante "Nomina dei Ministri", con il quale la Sen. prof.ssa
Stefania Giannini e' stata nominata Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante
"Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore";
Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante
"Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici,
gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' e
negli Istituti superiori";
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante "Esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni";
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive
modificazioni, recante "Approvazione del regolamento sugli esami di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";
Visto il decreto ministriale 3 dicembre 1985 recante "Regolamento
per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di odontoiatra";
Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante "Ordinamento della
professione di tecnologo alimentare";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre
1997, n. 470, recante "Regolamento recante disciplina degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo
alimentare";
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie";
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante
"Determinazione delle classi delle lauree specialistiche";
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509";
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie";
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
"Determinazione delle classi delle lauree magistrali";
Udito il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso
nell'adunanza del 28 gennaio 2015;

Ordina:


Art. 1


Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2015 la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo
alimentare e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito
per ciascuna sessione dai Rettori delle singole universita' in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

                               Art. 2 


I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna
professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

                               Art. 3 


I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione alla prima sessione non oltre il 22 maggio 2015 e alla
seconda sessione non oltre il 16 ottobre 2015 presso la segreteria
dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
In ciascuna sessione non puo' essere sostenuto l'esame per
l'esercizio di piu' di una delle professioni indicate nell'art. 1.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
del 16 ottobre 2015 facendo riferimento alla documentazione gia'
allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea specialistica o magistrale conseguita in
base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o
diploma di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente, ovvero
altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, da
attestare con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato
dell'universita' il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai
sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25
luglio 1997 n. 306. La relativa ricevuta va allegata alla
documentazione di cui sopra.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e' inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici
dell'universita' o dell'istituto di istruzione universitaria
competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver
conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I candidati agli esami di Stato per medico veterinario devono
produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente per
la prima e per la seconda sessione, una dichiarazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante il compimento del tirocinio effettuato presso le strutture
autorizzate dalle competenti universita'.
Detta dichirazione e' inserita nel fascicolo del candidato a cura
dell'ufficio competente.
I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono
sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di farmacista devono presentare una dichiarazione, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, dalla quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo
accademico, hanno effettuato il tirocinio prescritto dal vigente
ordinamento didattico.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di
ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli
esami.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
Sono altresi' accolte le domande di ammissione agli esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o
il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
motivi.

                               Art. 4 


I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e
comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento
del titolo stesso sono tenuti a produrre l'istanza nei termini
prescritti con l'osservanza delle medesime modalita' stabilite per
tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una
dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di
partecipazione agli esami di laurea.

                               Art. 5 


I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige
che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare
la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi
all'abilitazione all'esercizio delle professioni sotto elencate
presso le seguenti sedi:
Odontoiatra - Milano
Farmacista - Bologna
Veterinario - Bologna
Discipline Statistiche - Roma
Tecnologo alimentare - Udine

                               Art. 6 


Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi per la prima
sessione il giorno 17 giugno 2015 e per la seconda sessione il giorno
18 novembre 2015. Le prove successive si svolgono secondo l'ordine
stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni
esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'universita' o
istituto di istruzione universitaria sede di esami.
Roma, 27 marzo 2015

Il Ministro: Giannini

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