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UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -
XXIII ciclo
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.61 del 3/8/2007 |
Ente: | UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A. |
Località: | - |
Codice atto: | 07E05158 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 21/9/2007 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
(D.R. n. 4269).
IL RETTORE
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 21 agosto 1984, sulle norme in materia di borse
di studio e dottorato di ricerca nelle Universita', e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1989 recante norme in
materia di borse di studio universitarie, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Genova, emanato
con decreto rettorale n. 18 del 20 dicembre 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998, che demanda la
disciplina del dottorato di ricerca ai singoli Atenei, i quali vi
provvedono con appositi regolamenti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 recante il testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, con cui e' stato
emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca e che
determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi
ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre
1999 contenente le norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero come successivamente modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 18 ottobre 2004,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 17, alla Gazzetta Ufficiale,
n. 33 del 10 febbraio 2005;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001, contenente le disposizioni legislative in materia
di documentazione amministrativa, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del
26 luglio 2001, relativo all'uniformita' di trattamento sul diritto
agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 390;
Visto il Regolamento di Ateneo per gli studenti emanato con
decreto rettorale n. 228 del 25 settembre 2001, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198, recante
«Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli
studenti» ed in particolare l'art. 3, come modificato dai decreti
ministeriali 9 agosto 2004 e 3 novembre 2005;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 novembre 2004, contenente
modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509;
Visto il decreto rettorale n. 1199 del 22 gennaio 2007 recante il
Regolamento delle Scuole di dottorato di ricerca dell'Universita'
degli studi di Genova;
Viste le proposte di attivazione dei dottorati di ricerca - XXIII
ciclo - con sede amministrativa presso l'Universita' di Genova
presentate dai Dipartimenti e dalle competenti strutture di
coordinamento della ricerca universitaria determinate dallo Statuto;
Vista la determinazione dirigenziale del Ministero
dell'universita' e della ricerca prot. n. 1251 del 24 maggio 2007, in
corso di registrazione presso la Corte dei conti, con la quale sono
state assegnate trentuno borse di studio di dottorato di ricerca;
Viste la delibera del Consiglio di amministrazione in data
29 maggio 2007;
Acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione di
Ateneo per l'efficienza e l'efficacia in data 10 luglio 2007;
Viste le delibere del Senato accademico in data 18 giugno 2007 e
16 luglio 2007;
Visto il decreto rettorale d'urgenza n. 4203 del 17 luglio 2007;
Decreta:
Art. 1.
Attivazione
1. E' indetto pubblico concorso per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca - XXIII ciclo - di durata triennale con sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Genova, riportati
nell'allegato A.
2. Il concorso si svolgera' secondo una delle seguenti modalita',
indicate per ciascun corso nell'allegato B:
- per titoli;
- per esame;
- per titoli ed esame;
- per titoli e colloquio.
3. Ai sensi del presente bando per titoli si intendono: le
informazioni contenute nella domanda e nel curriculum, le lettere di
presentazione, il progetto di ricerca, gli ulteriori titoli
rispettivamente di cui all'art. 3, commi 2, lettera d), 3, 4 e 5.
4. I corsi possono essere organizzati in Scuole di dottorato di
ricerca. Per ogni Scuola sono individuati il direttore ed il relativo
Dipartimento o altra struttura di coordinamento della ricerca. Per i
corsi sono individuati il coordinatore ed il relativo Dipartimento o
altra struttura di coordinamento della ricerca, il numero dei posti,
le borse di studio con la precisazione dei soggetti finanziatori, gli
eventuali posti riservati e in soprannumero per cittadini non
comunitari residenti all'estero e l'ambito di indagine prioritaria al
quale dovra' corrispondere l'attivita' di ricerca del vincitore della
borsa, per le borse finanziate dal Ministero per effetto del decreto
ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198, e successive modifiche. Nel
caso di Scuole e di corsi di dottorato consortili ai sensi
dell'art. 2, comma 3 del Regolamento delle Scuole di dottorato
dell'Universita' di Genova, e' evidenziato l'eventuale rilascio di un
titolo congiunto e sono comunque precisate le sedi universitarie di
riferimento. L'importo dei contributi per l'accesso e la frequenza e'
indicato per ogni Scuola e per ogni corso non organizzato in Scuola.
5. Il numero delle borse di studio puo' essere aumentato sulla
base di appositi accordi con soggetti pubblici e privati da definirsi
entro il termine di scadenza del bando.
6. Le convenzioni indicate nell'allegato A sono gia' state
stipulate o sono in fase di stipula.
7. L'aumento del numero delle borse puo' determinare l'incremento
del numero dei dottorandi iscrivibili, fermo restando che il numero
massimo di posti non puo' essere superiore al doppio del numero delle
borse a vario titolo attivate per il corso di dottorato di ricerca.
Sono esclusi dal computo i posti soprannumerari di cui al comma 4
dell'art. 6 del Regolamento delle Scuole di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Genova.
8. Le informazioni, riferite a ogni singolo corso, concernenti il
calendario, i contenuti delle modalita' di svolgimento delle prove, i
temi di ricerca e le lingue straniere tra le quali puo' essere scelta
quella con cui sostenere le prove, sono pubblicate nell'allegato B
del presente bando ed eventualmente aggiornate/rettificate mediante
diffusione sul sito internet dell'Ateneo, alla pagina http://www.
studenti.unige.it/dottorati.
>
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono
in possesso, alla scadenza del bando, di laurea conseguita secondo
l'ordinamento previgente alla riforma dell'autonomia didattica
universitaria o di laurea specialistica/magistrale ovvero di titolo
di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Sono ammessi
con riserva coloro che conseguano la laurea successivamente alla
scadenza del bando, purche' ne siano in possesso entro il termine
perentorio del 5 novembre 2007.
2. Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero e
riconosciuto idoneo, qualora il titolo non sia gia' stato
riconosciuto equipollente, l'interessato deve chiederne
l'equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i
seguenti documenti:
1) titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese in cui e'
stato conseguito il titolo;
2) «dichiarazione di valore» del titolo di studio resa dalla
stessa rappresentanza.
3. Il provvedimento di equipollenza sara' adottato ai soli fini
dell'ammissione al concorso e di iscrizione al corso.
Art. 3.
Domanda di ammissione
1. La domanda di partecipazione al concorso, da redigersi in
carta libera secondo lo schema allegato al presente bando
(Allegato C), indirizzata al magnifico rettore dell'Universita' degli
studi di Genova, deve essere presentata presso il Dipartimento
gestione e formazione studenti ed attivita' internazionali, Servizio
alta formazione e ordinamenti didattici, via Bensa n. 1 (2° piano) -
Genova. Orario di apertura al pubblico: dal lunedi' al venerdi' 9-12,
martedi' e mercoledi' anche 14,30-16, entro il 21 settembre 2007
(termine di scadenza del bando). Nel caso di invio a mezzo posta, la
domanda deve essere spedita entro e non oltre il termine perentorio
di scadenza del bando del 21 settembre 2007. Fa fede il timbro
postale di spedizione. La busta, da inviare con lettera raccomandata
a/r., deve riportare la dicitura «Concorso per ammissione al XXIII
ciclo del dottorato di ricerca» e deve essere indirizzata al
Magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Genova, Servizio
alta formazione e ordinamenti didattici, via Balbi n. 5 - 16126
Genova. Deve essere allegata copia fronte/retro di valido documento
di identita' qualora la domanda di ammissione sia trasmessa via
posta.
2. Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la
propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo
di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli
effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si
richiede l'indicazione di un recapito italiano o di quello della
propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Puo'
essere omessa l'indicazione del codice fiscale se il cittadino
straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato e, se
prevista, della Scuola di dottorato per il quale presenta domanda di
partecipazione al concorso di ammissione. Il candidato puo'
presentare domanda per partecipare alle procedure selettive relative
a non piu' di due corsi della stessa Scuola (va redatta una distinta
domanda per ogni corso prescelto);
c) la propria cittadinanza;
d) tipologia e denominazione della laurea posseduta con
l'indicazione della data, della votazione e dell'universita' presso
cui e' stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito
presso un'universita' straniera nonche' gli estremi dell'eventuale
provvedimento con cui e' stata dichiarata l'equipollenza stessa
oppure l'istanza di richiesta di equipollenza ai soli fini del
concorso di cui all'art. 2. Qualora il candidato consegua la laurea
successivamente alla scadenza del bando, purche' ne sia in possesso
entro il termine perentorio del 5 novembre 2007, e' ammesso con
riserva e dovra', a pena di esclusione, perfezionare la propria
domanda mediante autocertificazione del titolo conseguito da
presentare:
- al succitato Servizio di cui al primo comma, anche a mezzo
fax al seguente numero 010/2099539 con allegata copia di valido
documento di identita', entro e non oltre il termine perentorio del
5 novembre p.v. (non fa fede il timbro postale di spedizione);
- oppure, soltanto per i concorsi per esame, direttamente
alla commissione giudicatrice prima dell'inizio della prova scritta;
e) l'impegno a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' stabilite dal Collegio dei docenti;
f) (solo per i concorsi che prevedono un colloquio) la lingua
straniera della quale si vuole dare prova di conoscenza durante il
colloquio;
g) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
h) (solo per cittadini stranieri per i concorsi che prevedono
un colloquio) il possesso di un'adeguata: conoscenza della lingua
italiana.
3. Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae et
studiorum del candidato debitamente datato e sottoscritto. Nel
predetto curriculum possono essere incluse tutte le informazioni
ritenute pertinenti alle tematiche oggetto del corso di dottorato per
il quale e' presentata domanda. Queste informazioni, a titolo
esempli-ficativo, possono concernere: le esperienze di ricerca e/o
lavorative pregresse, gli eventuali altri titoli in possesso (inclusi
quelli di studio), le certificazioni, le pubblicazioni, i brevetti,
ecc.
4. Limitatamente ai corsi di dottorato di ricerca per i quali il
concorso di accesso e' per titoli o per titoli e colloquio o per
titoli ed esame, i candidati devono, altresi', indicare sul
curriculum: il titolo della tesi e una sintetica descrizione di
quest'ultima nonche' un'elencazione degli esami sostenuti, della loro
votazione e, se possibile, una breve descrizione dei relativi
programmi.
5. Per i corsi di dottorato di ricerca per i quali il concorso di
accesso e' per titoli o per titoli e colloquio o per titoli ed esame,
i candidati devono, altresi', allegare al curriculum:
a) non meno di una e non piu' di tre lettere di presentazione
del candidato sottoscritte da un docente universitario o da un
esperto della materia;
b) un progetto di ricerca sottoscritto concernente una o piu'
tematiche di ricerca del dottorato oggetto della domanda come
riportate nell'allegato B (dieci pagine al massimo);
c) una dichiarazione di conoscenza effettiva della lingua
inglese; i cittadini stranieri possono altresi' dichiarare di
conoscere la lingua italiana;
d) eventuali ulteriori titoli inerenti le tematiche di ricerca
trattate dal corso, ciascuno di lunghezza non superiore a 10 pagine.
6. Si rinvia all'allegato B per informazioni su ulteriori
documenti da presentare, in particolare per i seguenti corsi:
architettura, geografia storica per la valorizzazione del patrimonio
storico-ambientale, scienze farmaceutiche, alimentari e
cosmetologiche e storia.
7. L'autocertificazione o la dichiarazione della conoscenza
effettiva della lingua puo' essere inclusa anche nel curriculum vitae
et studiorum.
8. La domanda ed i documenti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 5
potranno essere redatti in lingua italiana o in lingua inglese. Per
la possibilita' di presentare la domanda ed i documenti in una lingua
diversa dalle predette si rimanda all'allegato B.
9. Le dichiarazioni contenute nel curriculum vitae et studiorum
costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto
di notorieta'. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in
materia di dichiarazioni sostitutive (decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni),
il candidato si assume comunque la responsabilita' (civile,
amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate nel
curriculum. L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e
gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati
che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente
dall'iscrizione e dall'eventuale godimento della borsa di studio con
effetto retroattivo, fatta comunque salva l'applicazione delle
ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme
vigenti.
10. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna
responsabilita' per il caso di smarrimento di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell `Amministrazione medesima.
11. L'Universita' si riserva di adottare, anche successivamente
all'espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione dei
candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti o che non
abbiano ottemperato alle previsioni di bando.
Art. 4.
Procedure di ammissione
1. La valutazione comparativa per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca e' intesa ad accertare principalmente
l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica ed e' effettuata
da ciascuna commissione secondo le seguenti modalita':
a) nei concorsi per titoli, la commissione attribuira' a
ciascun titolo o insieme di titoli di cui al precedente art. 1, comma
3, un punteggio minimo e uno massimo, nonche' un punteggio minimo
complessivo necessario per conseguire l'idoneita' alla graduatoria.
E' a discrezione di ciascuna commissione stabilire punteggi minimi
per uno o piu' dei predetti titoli o insieme di titoli;
b) nei concorsi per titoli e colloquio, la valutazione dei
titoli deve essere compiuta dalla commissione ai sensi del comma
precedente. Prima del colloquio sara' affissa, presso le strutture
indicate all'art. 5, comma 5, la graduatoria degli ammessi al
colloquio secondo le indicazioni eventualmente riportate
nell'allegato B e aggiornate sul sito internet
www.studenti.unige.it/dottorati. Anche per il colloquio la
commissione attribuira' un punteggio minimo e uno massimo nonche' un
punteggio necessario per conseguire l'idoneita' alla graduatoria;
c) nei concorsi per esami, la valutazione comparativa consiste
in una prova a contenuto teorico e/o pratico, relativamente agli
argomenti e alle eventuali altre previsioni contenuti nell'allegato
B, ed in un colloquio;
d) nei concorsi per titoli ed esame la valutazione dei titoli
deve essere compiuta dalla commissione ai sensi del punto a). Prima
degli esami sara' affissa, presso le strutture indicate all'art. 5,
comma 5, la graduatoria degli ammessi alle prove secondo le
indicazioni eventualmente riportate nell'allegato B e aggiornate sul
sito internet www.studenti.unige. it/dottorati.
Il colloquio comprende la discussione della prima prova e
l'illustrazione delle attivita' di ricerca d'interesse per il
candidato, anche sulla base delle attivita' pregresse dichiarate nel
curriculum vitae et studiorum, fermo restando quanto eventualmente
diversamente disposto nell'allegato B.
Il giorno della prova scritta la commissione comunichera' ai
candidati la data in cui potranno prendere visione dell'elenco degli
ammessi alla prova orale.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore ai 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Nel corso del colloquio il candidato dovra' inoltre dimostrare la
conoscenza di una lingua straniera (il livello di conoscenza della
lingua straniera non incide sul punteggio complessivo).
2. A prescindere dal tipo di concorso svolto, nel caso di pari
merito, le borse sono assegnate secondo la valutazione della
situazione economica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, mentre per i posti senza borsa
viene data preferenza al piu' giovane di eta'.
3. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di identita':
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera postale;
e) porto d'armi.
Art. 5.
Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
1. Il rettore, su proposta del Collegio dei docenti nomina, con
proprio decreto, la commissione incaricata della valutazione
comparativa dei candidati. Detta commissione e' composta da tre
membri scelti tra professori universitari e ricercatori universitari
di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.
2. Ciascuna commissione giudicatrice fissa i criteri di
valutazione prima di prendere visione delle domande e della
documentazione trasmessa dai candidati.
3. Alla fine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della struttura
o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
4. Espletate le prove di concorso la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
5. Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche
esclusivamente nei seguenti modi:
- affissione all'albo dei Dipartimenti/struttura di ricerca di
afferenza;
- affissione all'albo del Servizio alta formazione e
ordinamenti didattici.
6. Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.
Art. 6.
Ammissione ai corsi
1. I candidati sono ammessi ai corsi, secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso.
2. I candidati classificatisi in posizione utile nella
graduatoria definitiva in piu' corsi di dottorato devono esercitare
l'opzione per uno di essi.
3. I posti riservati in favore di cittadini non comunitari
residenti all'estero che non siano assegnati, vanno ad aggiungersi a
quelli disponibili per i cittadini comunitari.
4. I titolari di assegni di ricerca utilmente collocati nella
graduatoria definitiva sono ammessi ai corsi senza titolarita' di
borsa di studio conservando l'assegno di ricerca.
In ogni caso, il totale degli ammessi non puo' essere superiore
al numero complessivo di posti disponibili, salvo i posti
soprannumerari di cui al comma 4 dell'art. 6 del Regolamento delle
Scuole di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di
Genova.
Art. 7.
Domanda di iscrizione
1. I concorrenti che risultino ammessi ai corsi di dottorato
dovranno presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria
a partire dal 7 dicembre ed entro il 18 dicembre 2007 (il termine e'
perentorio a pena di esclusione e non fa fede il timbro postale di
spedizione) la domanda di iscrizione nella quale il vincitore deve
dichiarare oltre ai propri dati anagrafici e all'indicazione del
corso ed eventualmente della Scuola prescelta:
a) di non essere iscritto ad un altro corso di dottorato o ad
altro corso di studio che porti al rilascio di un titolo accademico,
anche di altra Universita'.
Gli assegnatari di borsa devono inoltre dichiarare:
b) di non aver usufruito in precedenza di borse di studio di
dottorato;
c) di non fruire presumibilmente di un reddito annuo personale
complessivo lordo superiore a Euro 13.000,00 ovvero di rinunciare
alla borsa di studio per superamento del suddetto limite di reddito
(alla determinazione del reddito in oggetto concorrono redditi o
emolumenti di qualsiasi natura);
d) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle eventualmente
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
e) di impegnarsi a restituire le rate della borsa di studio
eventualmente percepite nel caso in cui si verifichi il superamento
del limite di reddito.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) fotocopia di un documento di identita', fronte e retro, in
carta libera (in caso di spedizione della domanda);
b) una fototessera;
c) (solo per coloro che non usufruiscono di borsa di studio)
ricevute del versamento della prima rata per l'accesso e la frequenza
ai corsi pari a 376,62 Euro, comprensivi del bollo e della tassa
regionale per il diritto allo studio ex art. 4 legge regionale
24 gennaio 2006, n. 2. Gli studenti fruitori di borsa di studio sono
tenuti soltanto ad apporre sulla domanda una marca da bollo di 14,62
Euro.
Art. 8.
Rinunce e divieti
1. Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione con le modalita' ed entro i termini indicati all'art. 7
saranno considerati rinunciatari.
2. I posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che
seguono nella graduatoria generale di merito previa comunicazione
agli interessati.
3. E' vietata la contemporanea iscrizione ad altro corso di
studio che rilascia un titolo accademico, anche di altra Universita'.
4. Il mancato conseguimento dell'ammissione all'anno successivo
ovvero il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze o per
risultati insufficienti nello svolgimento dell'attivita' di ricerca,
in relazione alle modalita' stabilite dal Collegio dei docenti,
comportano la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei
ratei gia' percepiti per la frequenza dell'anno corrente.
5. Il dottorando che rinuncia, per superamento del limite di
reddito, alla fruizione della borsa di studio durante l'anno e
prosegue il corso di studi, e' tenuto alla restituzione dei ratei
gia' percepiti nello stesso anno.
6. Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione
del corso di dottorato ha diritto alla corresponsione della borsa
proporzionalmente al periodo di attivita', a condizione che il
Collegio dei docenti attesti il regolare e proficuo svolgimento
dell'attivita' fino al momento della rinuncia.
7. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno
dichiarati decaduti, fermo restando la responsabilita' penale per
l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 9.
Borse di studio
1. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine della
graduatoria definitiva.
2. I candidati classificatisi in posizione utile nella
graduatoria definitiva hanno facolta', in relazione al numero e alla
tipologia delle borse disponibili, di esercitare opzione tra le
diverse borse secondo l'ordine della graduatoria stessa.
3. In caso di parita' di voti prevale la valutazione della
situazione economica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
4. In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per
un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' fruirne una
seconda volta.
5. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di
studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione o di ricerca dei dottorandi.
6. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.562,00,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata.
7. L'importo della borsa di dottorato e' maggiorato del 50% per
periodi di soggiorno all'estero. Al dottorando spetta, inoltre,
nell'arco del triennio, il rimborso di un biglietto di viaggio a/r al
costo piu' economico. I periodi di soggiorno all'estero non possono
superare complessivamente la meta' della durata del corso.
8. Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia
di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984,
n. 476.
Art. 10.
Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
1. I dottorandi, che non usufruiscono di borsa di studio, sono
tenuti al versamento di tasse e contributi per l'accesso e la
frequenza ai corsi di dottorato in due rate da versare con le
seguenti scadenze:
a) la prima rata e la tassa regionale per il diritto allo
studio di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), dovranno essere
versate all'atto dell'iscrizione;
b) la seconda rata, specificata nell'allegato A) per ciascuna
Scuola/corso, dovra' essere versata entro il 30 giugno 2008.
2. Ogni anno le tasse ed i contributi universitari, inclusa la
tassa regionale suddetta, possono variare su delibera degli Organi
competenti.
3. Il mancato pagamento nei termini suddetti da' luogo alla
corresponsione di ulteriori somme a titolo di mora.
Art. 11.
Svolgimento dei corsi
1. Il corso inizia formalmente dal 1° gennaio 2008 e ha durata
triennale.
2. I dottorandi sono tenuti allo svolgimento, a tempo pieno,
della loro attivita' curriculare secondo le modalita' stabilite dal
Collegio dei docenti.
3. I dottorandi possono essere inseriti, previa autorizzazione
del Collegio dei docenti, nelle attivita' di ricerca svolte presso
l'Ateneo congruenti con il loro percorso formativo.
4. A prescindere dalla tematica scelta dal candidato ai sensi del
precedente art. 3, comma 5, lettera b), durante il corso il
dottorando svolgera' la ricerca assegnata dal Collegio dei docenti.
5. I dottorandi possono svolgere attivita' di supporto alla
didattica ai sensi dell'art. 33 dello Statuto previo consenso del
Collegio dei docenti.
6. E' consentita la sospensione dal corso esclusivamente per i
periodi relativi ai seguenti casi, debitamente documentati:
maternita', paternita', malattia, frequenza di un master
universitario. Il recupero del periodo di sospensione avverra' a fine
corso. Il dottorando, qualora il recupero non avvenga in tempo utile,
sosterra' l'esame finale con i dottorandi del ciclo successivo. La
sospensione dal corso di durata superiore a trenta giorni comporta
l'immediata sospensione della borsa.
7. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, nel caso
di sospensione dei corso di dottorato per la frequenza di un master
universitario, il dottorando, nel manifestare l'interesse a
sospendere l'attivita', ne indica, altresi', il termine finale. Per
questa fattispecie il periodo di sospensione non puo' essere
inferiore a nove mesi.
8. I dottorandi devono presentare, ogni anno, una dettagliata
relazione scritta sull'attivita' svolta al Collegio dei docenti ed
eventualmente discuterla oralmente secondo le modalita' stabilite
dallo stesso. Il Collegio, sentito anche il tutore, con motivata
delibera, procede all'ammissione all'anno successivo ovvero, nel caso
di risultati insufficienti, propone al rettore l'emanazione di un
provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.
9. Prima dell'inizio di ogni anno di corso i dottorandi ammessi
ai sensi del comma precedente, devono presentare domanda di
iscrizione all'anno successivo, allegando - ove tenuti - copia delle
ricevute di pagamento di cui all'art. 10, comma 1, lettera a).
Art. 12.
Conseguimento del titolo
I. Il titolo di dottore di ricerca si consegue a conclusione del
corso, con il superamento dell'esame finale.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti
dall'Universita' degli studi di Genova, Dipartimento gestione e
formazione studenti ed attivita' internazionali - Servizio alta
formazione e ordinamenti didattici, e trattati per le finalita' di
gestione della selezione e della carriera del dottorando, secondo le
disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 14.
D i f f u s i o n e
1. Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda
di ammissione e' disponibile sul sito Internet dell'Universita' degli
studi di Genova alla pagina http://www.studenti.unige.it/dottorati.
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente presso
il Servizio alta formazione e ordinamenti didattici, via Bensa, 1 -
Genova. Orario di apertura al pubblico: dal lunedi' al venerdi' dalle
9, alle 12; martedi' e mercoledi' anche 14,30-16. Per informazioni
telefoniche chiamare il numero 010/2095795 dal lunedi' al venerdi'
nelle ore d'ufficio. Fax: 010/2099539.
Genova, 20 luglio 2007
Il rettore: Bignardi
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