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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sette
posti di orchestrale in prova del ruolo degli orchestrali della
banda musicale della Polizia di Stato.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.59 del 4/8/2009
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Località:Nazionale
Codice atto:9E005049
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:7
Scadenza:3/9/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

  IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della Pubblica Sicurezza
 
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987,
n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della
Polizia di Stato, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modifiche ed integrazioni, recante, tra l'altro, le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto l'art. 5 della legge 30 novembre 1990, n. 359, recante, tra
l'altro, disposizioni per lo snellimento delle procedure di
assunzione nella Polizia di Stato;
Visto il regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica ed attitudinale che devono possedere i candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato,
approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 8 e 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, recante l'ordinamento giudiziario, e successive modifiche ed
integrazioni, richiamati dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989,
n. 53;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per la
realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 37, che prevede
l'accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei
candidati dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse e di almeno una lingua straniera;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme
in materia di protezione dei dati personali;
Ritenuto necessario procedere alla copertura di sette posti di
orchestrale, vacanti nell'organico della banda musicale della Polizia
di Stato, nei limiti dell'autorizzazione alle assunzioni per l'anno
2009, che verra' rilasciata con decreto del Presidente della
Repubblica;
Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei candidati
e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il
diario e la sede in cui si svolgeranno le prove d'esame;
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 

1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il
conferimento di sette posti di orchestrale in prova del ruolo degli
orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato, cosi'
suddivisi:
I Parte - B
- n. 1 posto di 1ª tromba in Fa-Mi b con obbligo della tromba in
Si b acuto
II Parte - A
- n. 1 posto di 2ª tromba in Si b acuto con obbligo del trombino
Si b
III Parte - A
- n. 1 posto di sassofono basso Si b;
- n. 1 posto di 3° flicorno soprano Si b;
- n. 1 posto di 3° flicorno contrabbasso Si b
III Parte - B
- n. 1 posto di 2° sassofono baritono Mi b;
- n. 1 posto di 3° flicorno basso Si b.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 

1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono possedere, alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione, i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti politici;
c) aver compiuto il diciottesimo anno di eta';
d) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo
grado e il diploma di conservatorio nello strumento relativo al posto
per cui si concorre secondo la tabella A allegata al presente bando;
e) possedere l'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale
all'espletamento delle mansioni di carattere professionale nei ruoli
della Polizia di Stato, cosi' come previsto dall'art. 6, e dalle
allegate tabelle 1 e 3, del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.
198, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale n. 177 del 1° agosto 2003;
f) possedere le qualita' morali e di condotta di cui all'art. 124
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' come modificato
dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398, ai sensi dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) per i candidati di sesso maschile, non essere stati dichiarati
obiettori di coscienza e per tale motivo essere stati ammessi a
prestare servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo
civile, ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230;
h) non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi
militarmente organizzati ovvero destituiti da pubblici uffici o
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
comma 1, lett. D), del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, ne' aver riportato condanna a pena detentiva per
delitto non colposo od essere stati sottoposti a misura di sicurezza
o di prevenzione.
2. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare i
requisiti di moralita' e condotta dei candidati e gli ulteriori
requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, nonche' le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. Per difetto dei predetti requisiti sara' disposta l'esclusione
dal concorso con decreto motivato.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 

1. Le domande di partecipazione al concorso andranno redatte
esclusivamente sull'apposito modulo allegato al presente bando,
composto di due facciate da riprodurre in una sola pagina
fronte/retro, reperibile altresi' presso le Questure o all'interno
del sito internet «www.poliziadistato.it». Dette domande dovranno
essere presentate esclusivamente alla Questura della provincia di
residenza entro il termine perentorio dei trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
2. Le domande potranno anche essere spedite, esclusivamente alla
Questura suddetta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro il medesimo termine; a tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante. L'avviso di ricevimento dovra' esser
conservato dal candidato almeno fino al giorno in cui sosterra' la
prima prova d'esame. Sul tagliando di spedizione e sull'avviso di
ricevimento dovra' essere necessariamente riportato il seguente
Codice Concorso: OR20091.
I candidati che si trovino all'estero potranno inviare la domanda
alle rappresentanze diplomatiche che ne cureranno l'invio alla
Questura della provincia di residenza o nelle cui liste elettorali
sono iscritti. Le Questure provvederanno a tenere contatti diretti
con i suddetti Uffici per quanto necessario all'eventuale istruttoria
delle pratiche concorsuali.
3. I candidati dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria
responsabilita' e consapevoli delle conseguenze di carattere penale a
cui vanno incontro in caso di dichiarazioni mendaci:
a) il cognome ed il nome. Le candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il comune di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune presso le cui liste elettorali sono iscritti ovvero
il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime. A tale ultimo fine il candidato dovra' utilizzare lo spazio
riservato alle annotazioni integrative del modulo della domanda;
e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne penali riportate ed i procedimenti pendenti a loro carico; a
tale ultimo fine il candidato dovra' utilizzare lo spazio riservato
alle annotazioni integrative del modulo della domanda;
f) il posto o i posti per cui intendono concorrere, specificando
parte e qualifica. A tal fine il candidato dovra' utilizzare
l'apposito spazio del modulo della domanda;
g) il diploma di scuola secondaria di secondo grado posseduto,
con l'esatta indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato, della
data in cui e' stato conseguito e del voto riportato, nonche' il
diploma di conservatorio nello strumento relativo al posto per cui si
concorre, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso cui e' stato
conseguito, della data di conseguimento e del voto riportato;
h) per i candidati di sesso maschile, di non essere stati
dichiarati obiettori di coscienza e per tale motivo essere stati
ammessi a prestare servizio militare non armato ovvero servizio
sostitutivo civile, ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230;
i) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego; a tal fine il candidato
dovra' utilizzare lo spazio riservato alle annotazioni integrative
del modulo della domanda;
l) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
d'esame di cui al successivo art. 7, comma 3, del presente bando, a
scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.
4. I candidati dovranno apporre, a pena di nullita', la propria
firma in calce alla domanda.
5. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
recapito presso il quale si desidera che l'amministrazione effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni
del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente, a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, direttamente al
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le
Risorse Umane - Ufficio III Attivita' Concorsuali - Via del Castro
Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
6. L'amministrazione non assumera' alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendenti da
inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei
candidati ovvero dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito stesso, ne' per gli eventuali disguidi
postali ad essa non imputabili.

                               Art. 4.
 
Titoli di merito ammessi a valutazione
 

1. Le categorie di titoli di merito ammessi a valutazione ed il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti
come segue:
a) titoli accademici (diplomi conseguiti presso un conservatorio
statale o presso un istituto parificato): sino ad un massimo di punti
8;
b) titoli didattici (incarichi di insegnante presso conservatori
o altri tipi di scuola): sino ad un massimo di punti 4;
c) titoli professionali (attivita' ed incarichi svolti): sino ad
un massimo di punti 8.
2. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i
titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
3. I candidati dovranno elencare nell'apposito spazio del modulo
per la domanda di partecipazione, i titoli valutabili di cui sono in
possesso, elencandoli singolarmente e specificando per ognuno di essi
la data di espletamento o conseguimento nonche', laddove previsti, la
durata, i voti o i giudizi riportati.
4. I titoli di cui al presente articolo non dichiarati in sede di
presentazione della domanda di partecipazione, anche se dichiarati
successivamente, non saranno presi in considerazione ai fini della
valutazione. Non saranno altresi' presi in considerazione i titoli
redatti in lingua straniera, se non corredati della traduzione in
lingua italiana certificata dalle competenti autorita'.
5. La documentazione che comprova il possesso dei titoli di cui al
presente articolo alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso - in
originale o in copia autenticata o, fatte salve le pubblicazioni,
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atti
di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - dovra' essere
prodotta perentoriamente entro trenta giorni dalla richiesta
dell'amministrazione.
6. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto delle dichiarazioni effettuate ai sensi degli artt. 46 e 47
del citato D.P.R. n. 445/2000.

                               Art. 5.
 
Accertamenti psico-fisici ed attitudinali
 

1. I candidati sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora
che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art. 6 e
all'allegata tabella 1 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.
198, ed alle prove attitudinali previste per l'accesso al ruolo dei
periti tecnici della Polizia di Stato, di cui alla tabella 3 allegata
al decreto in questione.
2. Il candidato che non si presentasse nel luogo, nel giorno ed
all'ora stabiliti per l'effettuazione dei predetti accertamenti
verra' considerato rinunciatario al concorso, salvo i casi di gravi e
documentati motivi da comunicare tempestivamente a mezzo telefax al
n. 06.46.57.52.50.
3. Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati da una
commissione composta, ai sensi dell'art. 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, da un primo
dirigente medico della Polizia di Stato, che la presiede, e da
quattro direttivi medici della Polizia di Stato. Le funzioni di
segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori
della Polizia di Stato o dell'amministrazione civile dell'interno con
qualifica equivalente. Ai fini dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici, i candidati saranno sottoposti ad esami clinici ed a
prove strumentali e di laboratorio.
4. Un'apposita commissione di selettori, presieduta da un
funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi della Polizia
di Stato e composta da quattro funzionari del ruolo dei direttori
tecnici psicologi o del ruolo dei commissari della Polizia di Stato,
in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore
attitudinale, sottoporra' alla verifica del possesso delle qualita'
attitudinali i candidati risultati idonei all'accertamento dei
requisiti psico-fisici. Tale verifica consistera' nello svolgimento
di test, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio con un
componente della commissione. Su richiesta del selettore, o nel caso
in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato
negativo, quest'ultimo verra' ripetuto in sede collegiale.
5. I candidati che fanno gia' parte dei ruoli del personale della
Polizia di Stato saranno sottoposti esclusivamente agli accertamenti
attitudinali tesi a verificare la specifica idoneita' all'esercizio
delle funzioni proprie del posto per cui concorrono.
6. I giudizi espressi dalle suddette commissioni sono definitivi e
comportano, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, che
sara' disposta con decreto motivato.

                               Art. 6.
 
Tutela dei dati personali
 

1. Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, gli esiti degli accertamenti di cui al
precedente articolo, nonche' i dati personali forniti dai candidati
nelle domande di partecipazione al concorso, saranno raccolti presso
il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale per le Risorse Umane - Area III «Concorsi per
l'accesso ai ruoli del personale tecnico-scientifico e professionale»
per le finalita' di gestione del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso od alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode, ove possibile, dei diritti di cui al citato
decreto legislativo n. 196/03. Tali diritti potranno esser fatti
valere nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Area
III, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento e' il dirigente responsabile
dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che svolge
attivita' tecnico-scientifica e professionale.

                               Art. 7.
 
Commissione esaminatrice
 

Con separato provvedimento sara' costituita la Commissione
esaminatrice ai sensi dell'art. 17 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 240/87.

                               Art. 8.
 
Prove d'esame
 

1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo
documento di riconoscimento, per sostenere le prove d'esame nel
luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati. La
mancata presentazione sara' considerata rinuncia.
2. I candidati sostengono nell'ordine le seguenti prove:
a) esecuzione, con lo strumento per il quale e' stato bandito il
concorso, di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno
studio di adeguate difficolta' tecniche, scelto dalla commissione
giudicatrice fra tre proposti dal candidato. Nell'esecuzione del
brano da concerto il candidato puo' farsi accompagnare al pianoforte
da persona di sua fiducia;
b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti
dalla commissione;
c) per i candidati ai posti di prima e seconda parte, esecuzione,
nell'insieme della Banda musicale della Polizia di Stato, di uno o
piu' brani a scelta della commissione tratti dal repertorio lirico o
sinfonico riguardante lo strumento suonato;
d) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura
fisico-acustica ed alla storia dello strumento.
3. Nel corso del colloquio verra', altresi', accertato il grado di
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse (videoscrittura, foglio di calcolo,
navigazione in rete) nonche' della lingua straniera indicata all'atto
della domanda di partecipazione al concorso.
4. L'esame s'intende superato se il candidato abbia riportato
nelle varie prove una votazione media non inferiore a 40/50 ed una
votazione non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse. I candidati che
non superino una prova non sono ammessi a sostenere quelle
successive.

                               Art. 9.
 
Formazione delle graduatorie
 

1. Espletate le prove d'esame e dopo la valutazione dei titoli, la
commissione esaminatrice formera', per ciascuna tipologia di posto
messo a concorso, la graduatoria di merito.
2. Il punteggio di merito per la formazione della predetta
graduatoria e' dato dalla somma tra la media dei punteggi riportati
nelle prove d'esame ed il punteggio attribuito in sede di valutazione
dei titoli.
3. Ai fini della formazione della graduatoria finale del concorso,
i candidati saranno invitati a far pervenire al Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Area
III, entro il termine perentorio di giorni venti da quello in cui
avranno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti idonei a
dimostrare il possesso degli eventuali titoli di preferenza nella
nomina a parita' di punteggio, previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693, e dalle altre disposizioni speciali di legge vigenti in
materia.
4. I predetti documenti possono essere costituiti da dichiarazioni
sostitutive di certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il
termine stabilito dal secondo comma del presente articolo non saranno
valutati anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro
mezzo entro il termine medesimo.
6. Ai fini della compilazione delle graduatorie del concorso
costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di merito,
l'appartenenza alla Polizia di Stato.
7. Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, verranno approvate le graduatorie e dichiarati i
vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del
possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

                              Art. 10.
 
Nomina dei vincitori
 

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno nominati
orchestrali in prova della banda musicale della Polizia di Stato e
verranno destinati a prestare servizio in Roma, sede della banda.
2. Durante il periodo di prova, i vincitori frequenteranno un
corso informativo sui servizi e sulle attivita' della Polizia di
Stato, della durata massima di trenta giorni, ai sensi dell'art. 14,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1987, n. 240.
3. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
presso la sede e nel termine loro assegnato per assumere servizio
saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

                              Art. 11.
 
Pubblicazione della graduatoria
 

1. La graduatoria del concorso sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale del personale del Ministero dell'Interno. Di tale
pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
2. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorreranno i
termini, rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali
impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero al Presidente della
Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Roma, 15 luglio 2009
 
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli

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