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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Concorso per il reclutamento di ottanta allievi finanzieri del
contingente ordinario e di settanta allievi finanzieri del
contingente di mare della Guardia di finanza.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.101 del 24/12/2002 |
Ente: | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 02E10061 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 23/1/2003 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL COMANDANTE GENERALE
della Guardia di finanza
Visto il regolamento organico per la Guardia di finanza,
approvato con regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126;
Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223,
convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1710;
Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189 e successive modificazioni
e 18 febbraio 1963, n. 87 sull'ordinamento della Guardia di finanza;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino Alto-Adige ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente
norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino
Alto-Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella
provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972
n. 642 concernente "Disciplina dell'imposta di bollo" e l'art. 19
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante "Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411 recante "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici" come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, che detta norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino Alto-Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente "Norme
sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di
assunzione presso le amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, concernente il nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza;
Viste le disposizioni contenute nel foglio d'ordine speciale sul
reclutamento degli allievi finanzieri datato 14 dicembre 1995 e
successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la "Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
Visto l'art. 3, comma settimo, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
"Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo";
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 concernente "Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica";
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza";
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente "Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile";
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
"Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1
comma secondo, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155 concernente
il "Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1, comma quinto,
legge 20 ottobre 1999, n. 380";
Vista la determinazione del comandante generale n. 167483, datata
1 giugno 2000, e successive modificazioni, riguardante le direttive
tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del citato
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente "la
determinazione delle classi dei corsi di laurea";
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente "la
determinazione delle lauree specialistiche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione del
servizio civile nazionale";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni";
Vista la determinazione del Comandante Generale n. 169909, datata
30 maggio 2001, concernente i requisiti necessari per il mantenimento
delle specializzazioni del contingente di mare;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 445/2002, datata
24 ottobre 2002, con la quale sono stati dichiarati illegittimi i
requisiti di "celibato, nubilato e vedovanza" previsti per
l'arruolamento nel Corpo;
Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2002, il quale
stabilisce che, per l'anno 2003, l'aliquota massima di personale
femminile da arruolare quale finanziere e' pari al 40%;
Ritenuto di dover riservare cinque posti ai candidati in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Considerata l'opportunita' di prevedere che alle prove
concorsuali successive agli accertamenti preliminari culturali venga
ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a
garantire una adeguata e rigorosa selezione e la copertura dei posti
messi a concorso;
Determina:
Art. 1.
Posti messi a concorso
E' indetto, per l'anno 2003, un concorso per il reclutamento di
ottanta allievi finanzieri del contingente ordinario e di settanta
allievi finanzieri del contingente di mare della Guardia di finanza.
Per il contingente di mare, i posti sono suddivisi nelle seguenti
specializzazioni:
venti per nocchiere abilitato condotta mezzi;
dieci per elettroradarista;
cinque per carpentiere navale;
trentacinque per motorista navale.
In base al decreto ministeriale 11 novembre 2002 il reclutamento
di personale femminile, effettuato mediante il presente concorso, non
potra' superare il 40% dei posti messi a concorso per ciascun
contingente, cioe' trentadue unita' per quello ordinario e ventotto
unita' per quello di mare.
Pertanto, in nessun caso concorrenti di sesso femminile potranno
essere ammessi ai rispettivi corsi di istruzione in un numero
superiore a quello sopra indicato, anche se collocati in posizione
utile nella graduatoria di cui al successivo art. 16.
Cinque degli ottanta posti del contingente ordinario sono
riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti
prescritti dal successivo art. 2, a coloro che siano in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione
secondaria di primo grado.
I posti riservati che non venissero ricoperti per mancanza di
idonei, saranno conferiti agli altri candidati idonei.
Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare culturale;
b) accertamenti definitivi.
Art. 2.
Requisiti
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani anche se non
appartenenti al territorio della Repubblica o se gia' alle armi che:
a) godano dei diritti civili e politici;
b) abbiano compiuto alla data del 1 ottobre 2003, il
diciottesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo, cioe'
siano nati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1977 ed il 1 ottobre
1985, estremi compresi. Il limite massimo di eta' richiesto e'
elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande,
comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata;
c) abbiano, se minorenni all'atto della presentazione della
domanda di partecipazione, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la patria potesta' o del tutore per contrarre
l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
d) abbiano l'idoneita' fisico-attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza;
e. siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
f) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di
prevenzione;
g) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
h) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;
i) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione;
l) non siano stati espulsi dalle forze armate o dai corpi
militarmente organizzati;
m) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza;
n) abbiano ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti
all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva.
Per la partecipazione all'arruolamento nel contingente di mare
non e' necessaria l'iscrizione nella "lista della leva di mare" o
nella "matricola della gente di mare".
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, ad
eccezione di quello di cui al precedente comma primo, lettera b),
conservati fino alla data dell'effettivo incorporamento.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione va presentata possibilmente a mano,
oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al
comando provinciale del capoluogo di provincia nella cui
circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, allegando, per coloro che hanno prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata,
autocertificazione del foglio di congedo per fruire dell'elevazione
del limite di eta' prevista dall'art. 2.
Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne, dovra' allegare alla
stessa, a pena di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice,
conforme all'allegato che costituisce parte integrante della presente
determinazione, redatto dal sindaco o suo delegato e sottoscritto da
entrambi i genitori o da uno solo in caso di impedimento dell'altro o
dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso che
l'assenso sia firmato da uno solo dei genitori, dovranno essere
documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore. Ne
sono esonerati gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestano la
qualifica di militare alle armi.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Non saranno prese in considerazione quelle domande che, pur
inoltrate nei termini indicati, dovessero pervenire al comando
competente oltre la data di inizio delle prove concorsuali. Le stesse
verranno archiviate.
La domanda, da redigersi esclusivamente sull'apposito modello e
riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato al presente
bando), e' disponibile presso tutti i comandi del corpo, nonche' sul
sito www.gdf.it
> L'omessa sottoscrizione della domanda comportera' l'archiviazione
della stessa.
Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma
formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate, ovvero
integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il
termine perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare
il predetto termine, comportera' l'archiviazione dell'istanza.
I concorrenti possono presentare domanda per uno solo dei
contingenti "ordinario" e "mare".
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita, nonche' luogo di residenza ed indirizzo completo del numero
di codice postale e, ove possibile, del numero telefonico;
b) il contingente (ordinario o mare) per il quale intende
concorrere. Gli aspiranti del contingente mare dovranno specificare
la relativa categoria di specializzazione per la quale intendono
concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
residenza;
e) di non essere, imputato o condannato per delitti non colposi
ovvero sottoposto a misure di prevenzione;
f) lo stato civile;
g) di non essere gia' stato rinviato d'autorita' da precedenti
corsi della Guardia di finanza;
h) il titolo di studio di cui e' in possesso;
i) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni;
l) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari
in servizio di leva nel corpo devono obbligatoriamente indicare la
matricola meccanografica e la data d'arruolamento);
m) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dai corpi
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
n) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza;
o) l'accettazione di qualsiasi destinazione di servizio;
p) per gli aspiranti in possesso dell'attestato di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di primo
grado, la lingua nella quale intendono sostenere le prove previste
per l'arruolamento.
Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e
nel modo piu' celere al comando provinciale della Guardia di finanza
competente, il quale non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Lo stesso comando, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in caso
di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere
tempestivamente notificata allo stesso comando ogni variazione che
dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del candidato
ai fini del servizio militare.
Art. 5.
Istruttoria delle domande
Tutti i candidati le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lett. a)
del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
L'ammissione con riserva deve intendersi per tutte le fasi
concorsuali fino all'incorporamento.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o
dell'autorita' dal medesimo delegata, sara' presieduta dal comandante
del centro di reclutamento e ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali sara' presieduta da un
ufficiale superiore del corpo:
a) sottocommissione per la prova preliminare culturale, il
vaglio delle informazioni, la valutazione dei titoli e la
compilazione delle graduatorie preliminari e definitive, costituita
da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, costituita da sette ufficiali della Guardia di finanza,
membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali
medici dell'esercito, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali
medici dell'esercito (di cui almeno uno di grado superiore a quello
dei medici della precedente sottocommissione), membri;
e) sottocommissioni per la visita medica di controllo dei
candidati ammessi alla frequenza del corso, composte ciascuna da un
ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico
dell'esercito, membri.
Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
Il Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della
Guardia di finanza provvedera' alla eventuale costituzione di
comitati di vigilanza che collaboreranno, con la sottocommissione
indicata alla lettera a) del presente articolo, nello svolgimento
della prova preliminare culturale.
Art. 7.
Documento di identificazione
Ad ogni convocazione i candidati dovranno esibire la carta di
identita' o un documento di riconoscimento rilasciato da una
amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.
Art. 8.
Prova preliminare culturale
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare culturale nel giorno, nell'ora e nel luogo
stabiliti secondo il calendario delle convocazioni che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale - del 25 febbraio 2003. Tale pubblicazione ha valore
di notifica.
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la sopracitata prova saranno considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
La prova preliminare consiste in domande di italiano, storia ed
educazione civica, geografia, aritmetica e geometria, riferite al
programma della scuola media dell'obbligo.
L'assegnazione e la revisione dei test preliminari culturali
sara' eseguita dalla sottocommissione di cui al precedente art. 6,
comma primo, lett. a).
Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
delle prove dei candidati.
La sottocommissione medesima assegna ad ogni lavoro un punto di
merito e procede, successivamente, alla formazione di distinte
graduatorie preliminari, per il contingente ordinario e per ogni
singola specializzazione del contingente di mare, attribuendo ad ogni
candidato un punteggio massimo di 30 centesimi.
Superano la prova preliminare culturale e, pertanto, sono ammessi
agli accertamenti di cui al successivo art. 9, i candidati
classificatisi nei primi:
a) 400 posti della graduatoria del contingente ordinario;
b) 100 posti della graduatoria per la specializzazione
nocchiere abilitato condotta mezzi;
c) 50 posti della graduatoria per la specializzazione
elettroradarista;
d) 25 posti della graduatoria per la specializzazione
carpentiere navale;
e) 175 posti della graduatoria per la specializzazione
motorista navale.
Dei concorrenti nel numero massimo predetto, quelli di sesso
femminile non potranno superare la percentuale del 40%, e, quindi:
centosessanta unita' per contingente ordinario;
quaranta unita' per la specializzazione nocchiere abilitato
condotta mezzi;
venti unita' per la specializzazione elettroradarista;
dieci unita' per la specializzazione carpentiere navale;
settanta unita' per la specializzazione motorista navale.
Saranno, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto
utile per entrambi i sessi, per il contingente ordinario e per ogni
specializzazione del contingente di mare.
I candidati che non riceveranno la convocazione per i successivi
accertamenti definitivi, entro il 30 agosto 2003, debbono
considerarsi esclusi dal concorso.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre
ricorso:
giurisdizionale, al competente t.a.r., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma primo, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, comma quarto, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma primo, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 9.
Accertamenti definitivi
I candidati dichiarati idonei alla prova preliminare culturale,
di cui al precedente art. 8, saranno convocati a cura del centro di
reclutamento della Guardia di finanza, per essere sottoposti agli
accertamenti definitivi, che comprendono:
a) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
b) la visita medica preliminare comprensiva degli esami
specialistici;
c) eventuale visita medica di revisione.
L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' effettuato dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lettera b) e tende a
verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il
ruolo ambito. Detto accertamento si articola in:
test di livello, per valutare le capacita' di ragionamento dei
candidati;
test di personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente dei candidati;
colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale la citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i
criteri di valutazione della stessa.
La suddetta sottocommissione attribuira' alla valutazione
dell'accertamento attitudinale un punteggio massimo di 30 centesimi,
ai fini della successiva graduatoria di merito.
I candidati idonei agli accertamenti attitudinali saranno ammessi
a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei saranno
esclusi dal concorso.
L'idoneita' fisica dei candidati e' accertata dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma primo, lett. c), mediante
visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici,
presso il centro di reclutamento della Guardia di finanza, in Roma.
Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' fisica
la citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i criteri di
attribuzione dei punti di valutazione di ciascun coefficiente di
idoneita' di cui alla determinazione n. 167483 citata in premessa. Il
punteggio finale, determinato dalla somma dei singoli punti di
valutazione, sara' convertito in centesimi, per un massimo di 27/100.
L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e'
immediatamente comunicato all'interessato il quale puo',
contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo
art. 11, punto 1. La richiesta di ammissione a visita medica di
revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione, prevista dall'art. 6, comma primo lett. c), al
momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze
presentate successivamente saranno ritenute nulle.
La visita medica di revisione sara' effettuata non prima del
quindici giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla
visita medica preliminare.
Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 6, comma primo, lettera d) e verte soltanto sulla
malattia che ha dato luogo al giudizio di inidoneita' della
sottocommissione per la visita medica preliminare.
Qualora la sottocommissione di revisione proceda alla modifica
del precedente giudizio esprimendosi per l'idoneita', deve anche
attribuire il coefficiente di idoneita' fisica nonche' il punteggio
relativo, secondo i criteri fissati dalla sottocommissione per la
visita medica preliminare.
Il candidato giudicato non idoneo, a seguito della visita medica
preliminare e dell'eventuale visita di revisione, e' escluso dal
concorso.
Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara'
comunicato agli interessati, e' definitivo.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 8.
Art. 10.
Mancata presentazione del candidato
Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti per la prova preliminare, per gli
accertamenti attitudinali, per la visita medica preliminare o per la
visita medica di revisione sara' considerato rinunziatario ed escluso
dal concorso.
I Presidenti delle sottocommissioni competenti hanno facolta',
compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle prove e nel
rispetto del calendario delle stesse, di anticipare o posticipare la
convocazione dei candidati.
Art. 11.
Requisiti fisici
Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
fisici dei candidati hanno il compito di selezionare elementi che
rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155.
I concorrenti convocati presso il centro di reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
fisica, dovranno presentare un certificato, con data non anteriore a
giorni sessanta, attestante l'effettuazione dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C sia antigeni che anticorpali, rilasciato
da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.
La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso se non verra' presentato in
sede di visita medica di controllo.
La positivita' al suddetto accertamento comportera' l'esclusione
dal concorso.
I candidati saranno sottoposti a visita:
neurologica;
psichiatrica;
otorinolaringoiatrica;
oculistica;
odontostomatologica;
ginecologica.
1. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
a) statura non inferiore a mt 1,65 per gli aspiranti di sesso
maschile e a mt 1,61 per gli aspiranti di sesso femminile;
b) acutezza visiva:
(1) per i candidati che concorrono per il contingente
ordinario:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle 3 diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normali;
visione binoculare;
senso cromatico normale alle matassine colorate;
(2) per i candidati che concorrono per il contingente di mare:
specializzazione nocchiere A.c.m., acutezza visiva uguale o
superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che
vede meno senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali;
senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
specializzazione elettroradarista, visus corretto 10/10 in
ciascun occhio; la correzione della refrazione non dovra' superare 3
diottrie per la miopia, 3 diottrie per la ipermetropia, 1 diottria
per l'astigmatismo di qualsiasi segno ed asse. La correzione totale
non dovra' superare 3 diottrie per l'astigmatismo miopico composto, 3
diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto con lente
cilindrica non superiore a 1 diottria, 3 diottrie per l'astigmatismo
misto con lente cilindrica non superiore a 1 diottria, 2 diottrie per
l'anisometropia sferica e astigmatica purche' siano presenti la
fusione e la visione binoculare;
specializzazioni carpentiere navale e motorista navale, visus
corretto 10/10 in ciascun occhio; la correzione della refrazione non
dovra' superare 3 diottrie per la miopia, 3 diottrie per
l'ipermetropia, 1 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno ed
asse. La correzione totale non dovra', comunque, superare 3 diottrie
per l'astigmatismo miopico composto, 3 diottrie per l'astigmatismo
ipermetropico composto con lente cilindrica non superiore a 1
diottria, 3 diottrie per l'astigmatismo misto con lente cilindrica
non superiore a 1 diottria, 2 diottrie per l'anisometropia sferica e
astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione
binoculare.
I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica
muniti delle proprie lenti correttive "a tempiali".
La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati verra'
effettuata con lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
Saranno cause di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
Per quanto riguarda la funzione uditiva, saranno considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
monolaterale: valori compresi tra 25 e 35dB;
bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
Per i soli candidati che concorrono per il contingente di mare,
specializzazione elettroradarista, saranno considerati idonei coloro
il cui deficit non sia superiore ai seguenti parametri:
monolaterale: valori compresi tra 0 e 24dB;
bilaterale: P.P.T. compresa entro il 10%.
Saranno, inoltre, cause di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari: i denti mancanti, comunque, non
devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La
protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente
mancante.
Non sono ammesse, comunque, protesi mobili.
2. Saranno, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
radiografia del torace;
dell'urina ed ematochimici;
elettrocardiografico e visita cardiologica;
test psico-clinici.
I candidati saranno, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine
di evidenziare particolari patologie.
I candidati, che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli
accertamenti di cui al precedente punto 1, saranno subito dichiarati
non idonei dalla competente sottocommissione.
Contro tale giudizio non e' ammessa visita di revisione.
Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 8.
Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile dovranno produrre, in
sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che esclude la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, il candidato dovra', allo
scopo sopraindicato, essere sottoposto al test di gravidanza presso
il centro di reclutamento della Guardia di finanza.
Per le concorrenti che all'atto delle visite mediche risulteranno
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o
degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente
sottocommissione non potra' procedere agli accertamenti previsti e
dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3,
comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il
quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate
saranno, pertanto, escluse dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma
terzo, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di
temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 10 settembre
2003.
Art. 12.
Documentazione
Nei confronti dei candidati giudicati idonei al termine degli
accertamenti definitivi, il comando provinciale della Guardia di
finanza competente provvedera' a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed
annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle
note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale statale di ruolo, copia integrale dello
stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorita' militare per i
candidati in servizio militare o che abbiano gia' partecipato alla
visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli
articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano
concorso alla leva di mare.
Inoltre, i candidati giudicati idonei al termine degli
accertamenti definitivi dovranno presentare o far pervenire al
comando provinciale della Guardia di finanza competente, entro
quindici giorni dalla data di comunicazione di idoneita' al concorso,
anche mediante dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla
legge, i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta
semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla
legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai
candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui
all'art. 15 dovranno presentare o far pervenire al comando
provinciale della Guardia di finanza competente, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso uno dei seguenti documenti:
a) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di
congedo illimitato o del foglio matricolare per i candidati che
abbiano prestato o prestino servizio militare;
b) foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato
dell'esito di leva rilasciato dal comune per i candidati che abbiano
soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati
rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilita' deve
risultare dal certificato;
c) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal
comune, per i candidati che non abbiano ancora concorso alla leva.
I candidati appartenenti a classi per le quali non siano state
ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione
del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle
liste della propria classe di leva.
I documenti di cui al precedente comma terzo, lett. a), devono
recare data posteriore a quella di pubblicazione della presente
determinazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 13.
Titoli
E' attribuito un punteggio di merito, per un massimo di 13
centesimi, per i seguenti titoli:
a) per entrambi i contingenti:
(1) diploma di laurea (o laurea specialistica) - 06/100;
(2) laurea breve (o laurea) - 05/100;
(3) istituti liceali - 04/100;
(4) aver prestato servizio quale finanziere ausiliare nel corpo,
avendo riportato in sede di valutazione caratteristica una qualifica
di almeno "nella media" o giudizio equivalente e non avendo riportato
sanzioni disciplinari piu' gravi del rimprovero (escluso il corso di
formazione) - 3/100;
b) per il contingente ordinario:
(1) diploma rilasciato da una delle seguenti scuole statali o
parificate:
(a) istituto tecnico aeronautico ad indirizzo:
navigazione aerea;
assistenza alla navigazione aerea;
(b) istituto tecnico commerciale con specializzazione
"programmatori";
(c) istituto tecnico industriale ad indirizzo "informatica";
(d) istituto tecnico industriale ad indirizzo
"telecomunicazioni";
Per i titoli di cui alla lettere da (a) a (d), e' attribuito un
punteggio di 03/100;
(2) altri diplomi di scuola media superiore quinquennale 02/100;
(3) brevetto civile di pilota di aeromobili o aliante rilasciato
dal Ministero dei trasporti 02/100;
c) per il contingente di mare:
(1) diploma rilasciato da una delle seguenti scuole statali o
parificate:
(a) istituto tecnico nautico ad indirizzo:
capitani;
macchinisti;
costruttori;
(b) istituto tecnico industriale ad indirizzo
"telecomunicazioni";
(2) aver assolto gli obblighi di leva nella Marina Militare.
Per i titoli di cui al punto (1) e' attribuito un punteggio di
03/100, per il titolo di cui al punto (2) un punteggio di 02/100.
Art. 14. Adempimenti delle sottocommissioni
Le sottocommissioni previste dal precedente art. 6, comma primo,
lett. b), c) e d) compileranno, per ogni candidato un processo
verbale che sara' firmato da tutti i componenti.
Art. 15.
Graduatorie
Al termine degli accertamenti definitivi la sottocommissione di
cui all'art. 6, comma primo, lettera a) procede, secondo il punteggio
riportato da ciascun candidato, alla formazione delle graduatorie
finali per il contingente ordinario, per ciascuna specializzazione
del contingente di mare ed, eventualmente, per i candidati che hanno
diritto alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma quinto.
Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti
attribuiti:
a) alla prova preliminare di cui all'art. 8;
b) all'idoneita' attitudinale secondo le modalita' di cui
all'art. 9, comma quarto;
c) all'idoneita' fisica secondo le modalita' di cui all'art. 9,
comma settimo;
d) per il possesso dei titoli di cui al precedente art. 13.
A parita' di punteggio saranno osservate le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma nono, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
Art. 16.
Ammissione al corso di formazione dei vincitori del concorso
Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, a
cura dell'Autorita' di Governo, sono ammessi ai corsi di formazione,
in qualita' di allievi finanzieri, i candidati iscritti nelle
graduatorie di cui al precedente art. 15 nei limiti dei posti messi a
concorso, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse,
sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita
medica di controllo, alla quale saranno sottoposti, prima della firma
dell'atto di arruolamento, a cura delle sottocommissioni di cui
all'art. 6, comma primo, lettera e).
Prima della visita medica di controllo, le citate
sottocommissioni fissano, in apposito atto, con riferimento alle
modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi.
L'allievo che non consegua il predetto giudizio di idoneita' e'
escluso dal concorso.
Avverso tale esclusione l'interessato potra' produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'art. 8, ultimo comma.
Con apposita comunicazione, i vincitori del concorso saranno
convocati per la frequenza dei corsi di formazione che avranno inizio
nel mese di ottobre 2003.
Il candidato che non si presenti, entro il giorno e l'ora
fissati, presso l'Istituto di Istruzione e' considerato
rinunciatario.
Eventuali ritardi nella presentazione al corso dovuti a cause di
forza maggiore, comunicati entro 24 ore, sono valutati a giudizio
discrezionale ed insindacabile del comandante dell'istituto di
istruzione, che potra' differire la presentazione del candidato,
purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo
giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati saranno
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo le disposizioni vigenti.
Entro venti giorni dall'inizio del corso, il comando generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente
dichiarati vincitori con le modalita' di cui al comma primo del
presente articolo.
Ai sensi dell'art. 7, comma secondo, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, le graduatorie
dei candidati risultati idonei ma non vincitori possono essere
utilizzate per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi, entro
diciotto mesi dall'approvazione delle stesse, nei limiti dei posti in
programmazione e previa visita medica da effettuarsi a cura del
centro di reclutamento, al fine di accertare il mantenimento
dell'idoneita' fisica, nonche' verifica del mantenimento dei
requisiti di cui al precedente art. 2, ad eccezione di quelli di cui
alle lett. b), c), d) ed e)
Art. 17.
Vincitori del concorso non incorporati per mancata concessione del
nulla osta da parte delle competenti Autorita' militari
I candidati, risultati vincitori del concorso e non incorporati
per diniego del "nulla osta" da parte della competente Autorita'
militare, sono rinviati al primo corso di formazione utile al termine
della causa ostativa, secondo le modalita' di cui al precedente
art. 16, ultimo comma.
Art. 18.
Riduzione per viaggi in ferrovia
I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia, che sono tenuti a
compiere per effetto delle loro convocazioni alle prove previste
dalle procedure concorsuali, nonche' per raggiungere la sede del
reparto di istruzione quando siano stati dichiarati vincitori del
concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa ridotta di cui
alla convenzione stipulata dalla Guardia di finanza con Trenitalia
S.p.a., datata 6 novembre 2001 ed approvata con decreto dirigenziale
n. 384258 datato 2 dicembre 2001.
Essi saranno provvisti di un'apposita credenziale, unitamente al
foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti
per territorio, per i viaggi dalla propria sede a quelle di
svolgimento delle prove concorsuali e per i viaggi di ritorno in
famiglia.
Le spese di vitto e alloggio, sostenute durante le varie fasi
concorsuali, sono a totale carico dei candidati.
Art. 19.
Trattamento economico degli allievi finanzieri
Durante la frequenza del corso gli allievi finanzieri
percepiranno il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.
Gli allievi finanzieri godranno gratuitamente del vitto e della
vestizione, che sono a carico dello Stato.
Sono, invece, poste a carico degli allievi:
le spese per la manutenzione del vestiario;
le spese di carattere personale e straordinario.
Art. 20.
Assegnazione al termine del corso
Al termine del corso di istruzione, i finanzieri saranno
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni
interne del corpo.
Art. 21.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il centro di reclutamento della Guardia di finanza per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso la banca
dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso od alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso
positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziali.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
comandante del centro di reclutamento, responsabile del trattamento.
Il titolare del trattamento e' il comandante generale della Guardia
di finanza.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
Roma, 13 dicembre 2002
Generale C. A.: Zignani
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