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MINISTERO DELLA CULTURA
Bando per lo svolgimento delle prove di idoneita' con valore di esame
di Stato abilitante finalizzate all'acquisizione della qualifica di
restauratore di beni culturali.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.48 del 14/6/2024 |
Ente: | MINISTERO DELLA CULTURA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 24E04271 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 13/8/2024 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL MINISTRO DELLA CULTURA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'articolo 182, comma 1-quinquies, del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137, d'ora in poi «Codice»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al
quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica,
tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e
coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e
l'ordinamento del Ministero;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244»;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 7, recante «Modifica della
disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche
professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore
restauratore di beni culturali»;
Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» e, in
particolare, l'articolo 3-quinquies, che ha introdotto ulteriori
modifiche alla disciplina transitoria per il conseguimento della
qualifica di restauratore;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli
uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della
performance»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca», e, in particolare,
l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il
Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente
soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, che stabilisce
che «Il «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura»»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
giugno 2021, n. 123, recante «Regolamento concernente modifiche al
regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo
indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, 30 marzo 2009, n. 53, «Regolamento
recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova
di idoneita' utile all'acquisizione della qualifica di restauratore
di beni culturali, nonche' della qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182,
comma 1-quinquies, del Codice»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 86, recante
«Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei
restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita'
complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici,
ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, recante
«Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di
qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonche' delle
modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di
funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle
modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita'
didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a
seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29,
commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, 30 dicembre 2010, n. 302, recante «Istituzione del corso
di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale
abilitante alla professione di «restauratore di beni culturali»»;
Visto il decreto 2 marzo 2011 del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali, recante la «Definizione della classe
di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro dei
beni culturali - LMR/02»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 23 giugno 2011, n. 81, recante «Restauro:
definizione degli ordinamenti curriculari dei profili formativi
professionalizzanti del corso di diploma accademico di durata
quinquennale in restauro, abilitante alla professione di
«Restauratore di beni culturali»»;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, 10 agosto 2019, n. 112, avente ad
oggetto «Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo
svolgimento della prova di idoneita', con valore di esame di Stato
abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di
restauratore di beni culturali»;
Visto il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca 17 gennaio 2024, n. 52,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2024, n. 91, con il
quale sono stabilite le modalita' di svolgimento delle prove
d'idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, finalizzate al
conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali ai
sensi dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice, d'ora in poi
«regolamento»;
Decreta:
Art. 1
Prove di idoneita' aventi valore di esame di Stato abilitante
finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni
culturali
1. Sono indette, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
regolamento, le prove di idoneita', aventi valore di esame di Stato
abilitante, finalizzate al conseguimento della qualifica di
restauratore di beni culturali di cui all'articolo 29, comma 9-bis,
del Codice.
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 182, comma
1-quinquies, del Codice possono presentare domanda di partecipazione:
a) coloro i quali abbiano acquisito la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma
1-sexies dell'articolo 182, del Codice;
b) coloro i quali, entro il termine e nel rispetto delle
condizioni previste dal comma 1-ter, dell'articolo 182, del Codice,
abbiano conseguito uno dei seguenti titoli:
le lauree della classe 41 (Tecnologie per la conservazione e
il restauro dei beni culturali);
le lauree della classe L-43 (Tecnologie per la conservazione
e il restauro dei beni culturali);
le lauree specialistiche della classe 12/S (Conservazione e
restauro del patrimonio storico-artistico);
le lauree magistrali della classe LM-11 (Conservazione e
restauro dei beni culturali);
diplomi accademici di primo e di secondo livello sperimentali
in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti, attraverso un
percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni;
i diplomi in restauro delle accademie di durata quadriennale
resi equipollenti ai diplomi accademici di II livello dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228, e dal decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, 10 aprile 2019, n. 331;
le lauree della classe L-1 (Beni culturali);
le lauree della classe 13 (Scienze dei beni culturali).
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. I candidati presentano la domanda di partecipazione, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale, corredata dalla dichiarazione del possesso dei
requisiti richiesti dall'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice,
per ciascuna delle categorie dei soggetti legittimati a partecipare
alle distinte prove di idoneita', con la seguente specificazione:
I candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
dichiarano, ai sensi della vigente normativa, a pena di
inammissibilita' della domanda, di aver conseguito la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma
1-sexies dell'articolo 182 del Codice e indicano fino ad un massimo
di due settori di competenza scelti tra quelli di cui all'Allegato A
del presente decreto e per cui richiedono la qualifica professionale;
I candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
dichiarano, ai sensi della vigente normativa, a pena di
inammissibilita' della domanda, i titoli di studio conseguiti e
indicano fino ad un massimo di due settori di competenza scelti tra
quelli di cui all'Allegato A del presente decreto e per cui
richiedono la qualifica professionale.
2. La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inviata
in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica
applicazione informatica disponibile al seguente link:
https://servizionline.cultura.gov.it/
3. Per la partecipazione alle prove deve essere effettuato, a
pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione
di euro 49,58, fissata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, unicamente
tramite il sistema PagoPa, mediante l'apposita funzione disponibile
al seguente link: https://pagonline.cultura.gov.it/ La copia della
ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione dovra'
essere allegata alla domanda.
4. E' consentito l'accesso alla piattaforma unicamente mediante
le procedure di autenticazione personale certificata (SPID e CIE).
5. Il sistema informatico non consente l'invio di domande prive
di tali informazioni sopra indicate. Alla scadenza del termine di cui
al comma 1 del presente articolo, il sistema informatico non consente
piu' la registrazione/attivazione dei candidati, ne' modifiche, ne'
invio delle domande. Per ognuna delle candidature inviate e' valutata
esclusivamente la domanda piu' recente inviata dal candidato, tramite
l'apposita applicazione informatica, entro il termine previsto dal
presente avviso.
6. Il possesso dei titoli di studio e professionali e' dichiarato
dal candidato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e successive modificazioni, tramite il sistema
informatico che sara' reso disponibile sul sito istituzionale del
Ministero della cultura.
7. L'amministrazione si riserva di effettuare, in qualsiasi fase
della procedura, la verifica delle dichiarazioni rese dagli
interessati in merito al possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso e di procedere, con atto motivato, all'esclusione dei
candidati che non siano in possesso dei requisiti richiesti.
8. In caso di errata o inesatta compilazione della domanda, e'
consentito al candidato di procedere alla sostituzione della stessa
entro il termine di cui al comma 1. L'amministrazione non assume
alcuna responsabilita' per i casi di inesatta o incompleta
compilazione della domanda.
9. I candidati non possono presentare la domanda oltre i termini
sopraindicati.
10. I candidati che non si presentano alle prove di idoneita'
presso la sede loro assegnata, o che vengono esclusi dallo
svolgimento delle prove, non hanno diritto al rimborso della tassa
versata.
Art. 4
Commissione esaminatrice
1. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, entro
sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande da parte dei candidati, e' nominata la
Commissione esaminatrice, che ha sede presso il Ministero della
cultura ed e' composta da undici membri, di cui:
a) uno con qualifica di dirigente di prima o di seconda fascia
appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con funzione di
Presidente;
b) quattro scelti nell'ambito del personale tecnico del
Ministero della cultura, aventi le caratteristiche del corpo docente
per le discipline di restauro previste dall'articolo 3, comma 1, del
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 26 maggio
2009, n. 87;
c) quattro designati dal Ministro dell'universita' e della
ricerca tra professori universitari di prima o seconda fascia o
ricercatori universitari, nei settori scientifico-disciplinari di cui
all'Allegato B del presente decreto, attinenti alla conservazione del
patrimonio storico e artistico, ovvero docenti di ruolo delle
Accademie delle belle arti nell'ambito delle materie afferenti alla
conservazione e al restauro del patrimonio storico e artistico;
d) due da individuare tra i restauratori iscritti nell'apposito
elenco del Ministero della cultura di cui all'articolo 182, comma
1-bis, del Codice;
e) ove risultino essere pervenute candidature di cittadini
italiani della Regione Trentino-Alto Adige che abbiano richiesto di
sostenere l'esame in lingua tedesca ai sensi dell'articolo 4, comma
7, del regolamento richiamato, la Commissione e' integrata da un
esperto di lingua tedesca.
2. Il provvedimento di nomina della Commissione indica un
supplente per ciascun componente.
3. Per le funzioni di segreteria sono nominati, con il medesimo
decreto di cui al comma 1, uno o piu' dipendenti del Ministero della
cultura appartenenti all'area funzionari (ex terza area).
4. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al
comma 1, la Commissione forma gli elenchi degli ammessi alle prove:
a) dei candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
previa verifica del possesso del requisito previsto nel suddetto
articolo;
b) dei candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
previa verifica del possesso dei titoli previsti nel suddetto
articolo.
5. Gli elenchi di cui al comma 4 sono pubblicati con avviso
pubblico sui siti istituzionali del Ministero della cultura e del
Ministero dell'universita' e della ricerca.
6. Con successivo avviso la Commissione provvede alla fissazione
delle date e delle sedi, concordate con la competente Direzione
generale del Ministero della cultura.
7. La Commissione inoltre:
a) definisce i criteri per la valutazione della prova tecnica
tenendo conto dei parametri di seguito indicati:
conoscenza approfondita delle materie che definiscono
l'ambito di applicazione pertinente alla qualifica;
capacita' di impostazione interdisciplinare;
padronanza lessico-tecnica;
svolgimento della prova di cui all'articolo 4, comma 3, del
regolamento richiamato, nei termini stabiliti;
corrispondenza della soluzione del quesito complesso rispetto
alla traccia assegnata;
b) cura l'acquisizione dei quesiti e seleziona le tematiche per
la prova teorica e per la prova tecnica, secondo quanto previsto
all'articolo 5, commi 6 e 7;
c) al termine delle prove di idoneita', predispone l'elenco dei
candidati idonei ad acquisire la qualifica di restauratore di beni
culturali e lo trasmette al Ministero della cultura e al Ministero
dell'universita' e della ricerca.
8. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o
emolumento comunque denominato. Ai costi relativi al rimborso delle
eventuali spese sostenute dai membri della Commissione si provvede
anche mediante utilizzo delle risorse acquisite con la tassa di
iscrizione di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 5
Prove di idoneita'
1. La prova di esame consiste, per i soggetti di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), in una prova teorica e, per i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una prova tecnica.
2. La prova teorica, somministrata da remoto mediante utilizzo di
apposita piattaforma, consiste in un test articolato in sessanta
quesiti a risposta multipla, sorteggiati tra quelli acquisiti ai
sensi dell'articolo 4, comma 7, lettera b), da svolgersi in sessanta
minuti, sulle tematiche di carattere generale attinenti ai settori di
cui all'Allegato B del presente decreto, nonche' sulla legislazione
dei beni culturali.
3. La prova tecnica consiste nella soluzione di un quesito
complesso, a risposta aperta ed argomentata e relativo ad un
intervento di progettazione in materiali e metodi, in relazione ad
uno dei settori di cui all'Allegato A del presente decreto, da
svolgersi in novanta minuti. In caso di scelta di due settori di
competenza, la prova tecnica consiste nella soluzione di due quesiti
complessi, a risposta aperta ed argomentata e relativi a due
interventi di progettazione in materiali e metodi, in relazione ai
due settori prescelti, da svolgersi complessivamente in centottanta
minuti. La prova tecnica si svolge in presenza presso le sedi
individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 6.
4. Le prove di cui al comma 2 e al comma 3, primo periodo, si
intendono superate qualora il candidato consegua un punteggio non
inferiore a sessanta centesimi. Ove la prova tecnica sia articolata
in due quesiti, l'abilitazione a ciascun settore prescelto si intende
separatamente acquisita con il conseguimento del punteggio minimo non
inferiore a sessanta centesimi per il relativo quesito.
5. Nel giorno o nei giorni delle prove, la Commissione di cui
all'articolo 5 provvede ai necessari adempimenti garantendo la piu'
rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie.
6. I quesiti della prova teorica di cui al comma 2 sono proposti
dalle Universita', dalle scuole di alta formazione del Ministero
della cultura (SAF) e dalle Accademie accreditate ai sensi del
decreto del Ministro dei beni e le attivita' culturali del 26 maggio
2009, n. 87.
7. I quesiti della prova tecnica di cui al comma 3 sono proposti
dall'Istituto centrale per il restauro, dall'opificio delle pietre
dure e dall'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del
libro.
8. E' garantito lo svolgimento delle prove ai candidati cittadini
italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere
l'esame in lingua tedesca.
9. Al fine di garantire pari opportunita' tra tutti i
partecipanti, i candidati con disabilita' possono sostenere le prove
con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente
necessari in relazione alla specifica disabilita', ai sensi
dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali candidati
devono produrre, in allegato alla domanda di ammissione all'esame, la
relativa certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della predetta legge n. 104 del 1992. Analoga possibilita' e'
riconosciuta ai candidati con disturbi specifici dell'apprendimento
(DSA), come definiti dall'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n.
170, che devono produrre, in allegato alla domanda di ammissione
all'esame, la relativa certificazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della predetta legge n. 170 del 2010 e
dell'accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la diagnosi e
la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)».
10. I candidati devono rappresentare le specifiche esigenze nella
domanda di ammissione, utilizzando a tal fine il campo all'uopo
dedicato nella piattaforma di cui all'art. 3, comma 2, con
l'indicazione del tipo di supporto richiesto in relazione alla
specifica necessita' documentata.
11. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove, di durata pari al periodo stesso. In relazione allo
svolgimento della prova tecnica, tale esigenza dovra' essere altresi'
rappresentata alla Commissione esaminatrice.
Art. 6
Acquisizione della qualifica di restauratore dei beni culturali
1. I candidati che hanno superato le prove di idoneita' di cui
all'articolo 5 acquisiscono la qualifica di «restauratore di beni
culturali».
2. L'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, lett. b), approvato
con decreto del Ministro della cultura e pubblicato nel proprio sito
internet, confluisce nell'elenco generale di cui all'articolo 182,
comma 1-bis, del Codice.
Art. 7
Pubblicita'
1. La pubblicazione degli atti di cui al presente avviso sui siti
del Ministero della cultura e del Ministero dell'universita' e della
ricerca rappresenta a tutti gli effetti notifica nei confronti dei
candidati.
Art. 8
Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
nonche' sul sito istituzionale del Ministero della cultura, e sul
sito istituzionale del Ministero dell'universita' e della ricerca.
2. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa
vigente.
Roma, 16 maggio 2024
Il Ministro della cultura
Sangiuliano
Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini
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