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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso pubblico, per esami, a venti posti nell'area funzionale C,
posizione economica C1, profilo professionale di «funzionario tecnico
aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra»
degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle
Rappresentanze diplomatiche ed Uffici consolari.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.42 del 29/5/2007
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Località:Nazionale
Codice atto:07E03348
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:20
Scadenza:28/6/2007
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

               IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 604, recante
norme regolamentari in materia di accesso ai documenti amministrativi
relativamente al Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documento amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui sono tenuti i «funzionari tecnici aggiunti per i
servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra» dell'area
funzionale C, posizione economica C1, in quanto le funzioni proprie
dei suddetti funzionari aggiunti esigono il pieno possesso del
requisito della vista, per prestare servizio sia nella sede centrale
che nelle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari all'estero;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente del Consiglio n. 174/1994, ai sensi del quale non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei
ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si
accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e
successive modifiche;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili ed in particolare l'art. 3, concernente la
quota d'obbligo occupazionale a favore delle suddette categorie
protette;
Atteso che nell'organico di questa Amministrazione la predetta
quota d'obbligo risulta gia' coperta;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni
relative al personale del Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005, in
particolare laddove si stabilisce che «alle procedure relative a
qualifiche e profili professionali per i quali e' richiesto il solo
diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti
della nuova laurea (L)» di cui al succitato decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 1, 35, 36,
37, 38 e 57;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni
in materia di mobilita' del personale delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, concernente
il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21
e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto
legislativo;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri entrato in vigore il 16 maggio
1995;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo
1998-2001;
Visto il contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero
degli affari esteri;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo
2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 12 giugno
2003;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare
l'art. 39 come successivamente modificato ed integrato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo
2004, n. 89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile
2004, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del
Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 maggio 2005, n. 80, recante
disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale, ed in particolare l'art. 1, comma
5, con il quale e' stato istituito presso il Ministero dell'economia
e delle finanze un fondo con relativa dotazione per gli anni 2006,
2007 e 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema di
informazione visti;
Atteso che tra le esigenze di cui sopra e' ricompresa
l'assunzione presso il Ministero degli affari esteri di venti unita'
di personale dell'area funzionale C, posizione economica C1, profilo
professionale di «funzionario tecnico aggiunto per i servizi di
informatica, telecomunicazioni e cifra», e che, ai sensi della
relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato, i relativi
oneri graveranno sul fondo sopra citato;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
16 gennaio 2007, registrato dalla Corte dei Conti il 9 febbraio 2007,
registro n. 2, foglio n. 21, con il quale il Ministero degli affari
esteri e' stato autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento
per la copertura di venti posti nell'aerea funzionale C, posizione
economica C1, nel profilo professionale di «funzionario tecnico
aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra»
degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle
Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari,
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico per esami a venti posti di
«funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica,
telecomunicazioni e cifra» dell'area funzionale C, posizione
economica C1 del Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle
disponibilita' risultanti complessivamente nella predetta posizione
economica C1.
2. A norma dell'art. 167 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il 10% dei posti messi a concorso
e' riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto a
tempo indeterminato presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici
consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, ove in
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
3. A norma dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, cosi' come modificato dall'art. 11, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30%
dei posti messi a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o
in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate,
congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali
rafferme contratte nonche' agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti
previsti dal bando.
4. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve
ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
5. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle
sopraindicate categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) uno dei seguenti titoli di studio universitari conseguiti
secondo l'ordinamento didattico vigente ai sensi dell'art. 3 del
decreto n. 270/2004 citato nelle premesse:
- laurea (L) appartenente alle classi 4; 8; 9; 10; 25; 26 e
32 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000;
- laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM)
appartenente alle classi 4/S; 20/S; 23/S; 25/S; 26/S; 27/S; 28/S;
29/S; 30/S; 31/S; 32/S; 33/S; 34/S; 35/S; 36/S; 37/S; 38/S; 45/S;
61/S e 92/S di cui al decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000;
- qualsiasi altra laurea resa equipollente alle predette da
provvedimenti normativi;
oppure
uno dei seguenti titoli di studio universitari conseguiti
secondo l'ordinamento didattico previgente, ai sensi dell'art. 1
della legge 19 novembre 1990 n. 341:
- diploma di laurea (DL) in ingegneria (qualsiasi tipo di
corso); matematica; fisica; informatica; statistica e informatica per
l'azienda ovvero altra laurea con diploma di specializzazione in
informatica conseguito al termine di un corso di studi di durata non
inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
- diploma universitario (DU) in ingegneria (qualsiasi tipo di
corso); matematica; informatica; statistica ed informatica per la
gestione delle imprese e statistica ed informatica per le
amministrazioni pubbliche.
- qualsiasi altro titolo reso equipollente ai predetti da
provvedimenti normativi.
In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di
equipollenza, sara' cura del candidato dimostrare la suddetta
equipollenza specificando gli estremi del provvedimento con apposita
dichiarazione da allegare all'istanza di partecipazione al concorso.
Saranno considerati validi altresi' i titoli accademici
conseguiti all'estero, sempreche' gli stessi risultino riconosciuti
dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
equipollenti ad uno di quelli sopraindicati. In questo caso sara'
cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante la
produzione del provvedimento che la riconosce.
Il candidato in possesso di titolo accademico che sia stato
rilasciato da un Paese dell'Unione Europea, sara' ammesso, purche' il
titolo sia stato equiparato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Il candidato sara' ammesso con riserva alle
prove di concorso anche qualora tale decreto non sia stato ancora
emanato, purche' sia stata attivata la procedura per tale emanazione.
Si precisa che la suddetta equiparazione e' limitata esclusivamente
alla partecipazione al presente concorso;
c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del
profilo professionale di «funzionario tecnico aggiunto per i servizi
di informatica, telecomunicazioni e cifra», sia presso
l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle
con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in
base alla normativa vigente;
d) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai
sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
3. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda
di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i
requisiti di ammissione specificati nel bando di concorso.
L'Amministrazione verifica la validita' delle domande solo prima
dello svolgimento delle prove scritte e limitatamente ai candidati
che hanno superato l'eventuale test di preselezione, di cui al
successivo art. 6. La mancata esclusione dal predetto test non
costituisce, percio', garanzia della regolarita', ne' sana le
irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 3.
Presentazione della domanda di ammissione al concorso - Termine e
modalita'
1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta
esclusivamente sull'apposito modulo di cui al fac-simile allegato.
Tale modulo e' reperibile sul sito Internet del Ministero degli
affari esteri http://www.esteri.it o presso l'Ufficio relazioni con
il pubblico. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato,
indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento a:
Ministero degli affari esteri - D.G.PE. Ufficio V - concorso C1
- Funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica,
telecomu-nicazioni e cifra, piazzale della Farnesina n. 1 - 00194
Roma,
entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
La presentazione diretta della domanda all'indirizzo di cui sopra
potra' essere effettuata, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10 alle
ore 12: in tale caso l'Amministrazione rilascia al candidato una
ricevuta attestante l'avvenuta presentazione.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata, la data di
spedizione e' stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
2. Alla domanda il candidato deve allegare, ai sensi della
normativa vigente, fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita'. Tale allegato non e' richiesto qualora la domanda venga
presentata direttamente dall'interessato all'Ufficio competente di
cui al comma precedente.
3. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita e, se nato
all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato
trascritto l'atto di nascita;
b) di essere cittadino italiano;
c) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, anche all'estero
(anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale, ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del c.p.p., ecc.), e gli eventuali procedimenti penali
pendenti, in Italia o all'estero;
e) il titolo di studio posseduto, specificando presso quale
universita' o istituto equiparato lo abbia conseguito e in quale
data. In caso di possesso di titolo accademico L o LS/LM, il
candidato dovra' indicare la denominazione della laurea nonche' il
numero della classe di appartenenza;
f) eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni, le cause di risoluzione di eventuali precedenti
rapporti di pubblico impiego;
g) se si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 ai fini
delle riserve di posti;
h) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a precedenza
o, a parita' di punteggio, a preferenza; tali titoli devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda. I titoli non espressamente dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in
considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori
e degli idonei del concorso;
i) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato nell'impiego al quale il concorso di riferisce;
l) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese,
spagnolo, tedesco, arabo, russo o portoghese) in cui intende
sostenere il colloquio di cui al successivo art. 9;
m) se intende sostenere la prova facoltativa orale, di cui al
successivo art. 10, ed in quale lingua (tra francese, spagnolo,
tedesco, arabo, russo o portoghese) ad esclusione di quella scelta
per la prova obbligatoria orale, di cui al precedente punto l);
n) l'indirizzo comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero telefonico ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal
candidato, del numero di fax e del recapito di posta elettronica
presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle
prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali successive variazioni.
4. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E 'fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica tale da permettere
di svolgere le funzioni proprie del «funzionario tecnico aggiunto per
i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra» sia presso
l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle
con caratteristiche di disagio.
5. Non saranno ammessi alle prove d'esame i candidati le cui
domande di partecipazione risultino incomplete o irregolari. In
particolare non saranno ritenute valide le domande non sottoscritte e
che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei
requisiti necessari per l'ammissione alle prove concorsuali stesse.
In considerazione di quanto sopra ed alla luce delle disposizioni
vigenti in materia di autocertificazione, le domande devono essere
redatte esclusivamente sull'apposito modulo di domanda di cui
all'allegato. La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni in
questione puo' comportare l'esclusione dal concorso.
6. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso
di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano «con riserva» alle prove concorsuali.
2. L'Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' nominata
con decreto del Direttore generale per il personale ed e' composta da
un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di
corrispondente qualifica, o da un dirigente di I fascia od
equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle
materie oggetto del concorso.
2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti
per particolari materie.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Ministero degli affari esteri appartenente all'area funzionale C,
posizione economica C2 o, in carenza, posizione economica C1.

                               Art. 6.
 
Preselezione
 
1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario, e'
facolta' dell'Amministrazione effettuare una preselezione, della
durata di un'ora, consistente in sessanta quesiti a risposta multipla
e a correzione informatizzata, vertenti sulle seguenti materie:
a) informatica, telecomunicazioni e cifra;
b) elementi di diritto pubblico (costituzionale e
amministrativo);
c) elementi di geografia politica ed economica;
d) ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
e) argomenti di attualita' e cultura generale;
f) conoscenza ed uso della lingua italiana;
g) conoscenza ed uso della lingua inglese.
2. Per l'espletamento della preselezione l'Amministrazione potra'
avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa'
specializzate in selezione del personale.
3. Per la valutazione delle domande a risposta multipla si
adotteranno i seguenti punteggi:
1 punto per ogni risposta esatta;
-0,33 punti per ogni risposta errata;
0 punti per ogni risposta nulla o per la quale siano state
marcate due o piu' opzioni.
4. Sono ammessi alle prove d'esame scritte i primi 200 candidati
che abbiano ottenuto un punteggio minimo pari a 36 punti nel test di
preselezione, purche' soddisfino i requisiti di ammissione previsti
dal precedente art. 2.
5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.

                               Art. 7.
 
Prove d'esame
 
1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte ed un
colloquio, come da allegato programma che fa parte integrante del
presente bando (Allegato 1). Esse tendono ad accertare la
preparazione culturale, la maturita' e le attitudini operative del
candidato.
2. I punteggi sono espressi in trentesimi.

                               Art. 8.
 
Prove scritte
 
1. Le prove scritte consistono in:
a) quesiti a risposta sintetica sulle materie di informatica,
telecomunicazioni e cifra di cui all'allegato programma;
b) traduzione di un testo tecnico dall'inglese all'italiano. E'
consentito l'uso del dizionario bilingue.
2. Per le prove scritte i candidati dispongono di quattro ore per
i quesiti a risposta sintetica di cui alla lettera a) e di tre ore
per la traduzione dalla lingua inglese di cui alla lettera b).
3. Per superare le prove scritte ed essere ammessi al colloquio i
candidati devono riportare in ciascuna prova scritta una votazione di
almeno 21/30.

                               Art. 9.
 
Colloquio
 
1. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte
di cui al precedente articolo (informatica, telecomunicazioni e cifra
e lingua inglese) nonche' su:
a) elementi di diritto pubblico (costituzionale e
amministrativo);
b) elementi di geografia politica ed economica;
c) ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
d) altra lingua straniera veicolare da scegliersi tra francese,
spagnolo, tedesco, arabo, russo o portoghese di cui al precedente
art. 3, comma 3, lettera l).
2. Per superare il colloquio e' necessario conseguire una
votazione di almeno 21/30.
3. Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno
riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e'
affisso all'albo della sede d'esame.

                              Art. 10.
 
Prova facoltativa in lingua straniera
 
1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle
prove concorsuali di sostenere una prova facoltativa orale in una
lingua scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo o
portoghese, ad esclusione della lingua prescelta per il colloquio di
cui al precedente art. 9, comma 1, lettera d).
2. L'eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera e'
sostenuta dai candidati al termine del colloquio.
3. Per tale prova il candidato puo' conseguire fino a 0,8
trentesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,5
trentesimi.
4. Il punteggio attribuito per la prova facoltativa orale in
lingua straniera si aggiunge alla votazione complessiva riportata
nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato
idoneo secondo le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2.

                              Art. 11.
 
Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di
merito
 
1. La votazione complessiva e' determinata dalla somma della
media dei voti conseguiti nelle prove scritte, di cui al precedente
art. 8, e della votazione ottenuta nel colloquio, di cui al
precedente art. 9. Al voto del colloquio sono aggiunti i trentesimi
conseguiti nell'eventuale prova facoltativa orale in lingua
straniera, di cui al precedente art. 10.
2. Il punteggio ottenuto nel test di preselezione, di cui al
precedente art. 6, non ha valore ai fini della votazione complessiva.
3. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale
conseguito da ciascun candidato.

                              Art. 12.
 
Modalita' e calendario delle prove d'esame
 
1. I candidati devono presentarsi alle prove d'esame muniti di
documento di riconoscimento valido e di penna ad inchiostro nero o
blu. I candidati non possono portare telefoni cellulari, palmari,
calcolatrici, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie, ne' borse o simili.
2. Le prove scritte hanno luogo nei giorni, ora e locali indicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 7 agosto 2007 e sul sito Internet del
Ministero degli affari esteri (http://www.esteri.it). Tali
pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto
coloro che non hanno ricevuto comunicazione dell'esclusione dalle
prove concorsuali sono tenuti a presentarsi nei giorni, nel luogo e
nell'ora prestabiliti.
3. In caso di effettuazione del test di preselezione di cui al
precedente art. 6, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - del 7 agosto 2007 e sul sito
Internet del Ministero degli affari esteri (http://www.esteri.it)
saranno indicati giorno, ora e locali in cui il suddetto test di
preselezione avra' luogo, e sara' resa nota la data di pubblicazione
sul sito Internet del Ministero degli affari esteri
(http://www.esteri.it) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere
le prove scritte. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti
gli effetti. Pertanto coloro che non hanno ricevuto comunicazione
dell'esclusione dalle prove concorsuali sono tenuti a presentarsi nei
giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti.
La data di pubblicazione sul sopracitato sito Internet del
Ministero degli affari esteri dell'elenco dei candidati ammessi a
sostenere le prove scritte e' resa nota altresi' dalla commissione
esaminatrice prima dell'inizio del test di preselezione. Anche in
questo caso tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
4. Qualora per motivi organizzativi alla data suddetta non sia
possibile fissare il calendario degli esami, nella medesima Gazzetta
Ufficiale sara' comunicato l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione
della data del test di preselezione e/o delle prove scritte.
5. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio, di cui
al precedente art. 9, l'avviso per la presentazione al colloquio
stesso e' dato individualmente almeno venti giorni prima della data
in cui essi debbono sostenerlo. Il suddetto avviso contiene altresi'
l'indicazione del voto riportato dall'interessato in ciascuna delle
prove scritte. Le sedute delle prove orali si svolgono in un'aula
aperta al pubblico.

                              Art. 13.
 
Presentazione dei titoli di riserva e preferenza
 
1. Entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale con
esito positivo, i candidati che abbiano superato le prove d'esame
devono presentare direttamente o far pervenire al Ministero degli
affari esteri - Direzione generale per il personale - Ufficio V,
concorso C1, - «funzionario tecnico aggiunto per i servizi di
informatica, telecomunicazioni e cifra» - 00194 Roma, la
documentazione in carta semplice attestante il possesso di eventuali
titoli di riserva e/o, a parita' di merito, di preferenza previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
e successive modifiche, citato nelle premesse. I suddetti titoli, di
cui all'Allegato 2, saranno valutati esclusivamente se gia'
dichiarati nella domanda di partecipazione e purche' risulti dai
medesimi il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
2. Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui
l'Amministrazione degli affari esteri ne sia gia' in possesso o ne
possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni,
purche' nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con
esattezza, oltre al possesso del titolo, anche l'ufficio e
l'Amministrazione presso cui la relativa documentazione e'
depositata.

                              Art. 14.
 
Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
 
1. Il Direttore generale per il personale, riconosciuta la
regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per
l'immissione nell'area funzionale C, posizione economica C1, profilo
professionale di «funzionario tecnico aggiunto per i servizi di
informatica, telecomunicazioni e cifra» degli Uffici centrali del
Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed
Uffici consolari, le graduatorie di merito dei candidati risultati
idonei nelle prove d'esame. Con il medesimo provvedimento il
Direttore generale per il personale dichiara vincitori del concorso i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto
conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di
preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
2. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso e' pubblicata nel foglio di comunicazioni del Ministero
degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

                              Art. 15.
 
Costituzione del rapporto di lavoro
 
1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e
indeterminato, per l'assunzione nell'area funzionale C, posizione
economica C1, ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l'assunzione, il vincitore deve presentare all'Ufficio
V della Direzione generale per il personale, entro trenta giorni
dalla data di ricezione di una specifica richiesta in tal senso:
a) una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che gli
stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al concorso non hanno
subito variazioni. A norma dell'art. 71 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 445, l'Amministrazione effettuera'
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette
dichiarazioni con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e
76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci;
b) un certificato medico, di data non antecedente a sei mesi
dalla data di ricezione della predetta richiesta, dal quale risulti
che egli e' fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del profilo professionale di «funzionario tecnico aggiunto
per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra» sia presso
l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle
con caratteristiche di disagio. Il certificato medico deve essere
rilasciato dalla A.S.L. competente per residenza o domicilio ovvero,
se il candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero per
motivi di studio o di lavoro, da un medico di fiducia dell'autorita'
diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed
eventualmente tradurlo. La qualita' di medico di fiducia
dell'autorita' diplomatica o consolare deve essere attestata in
maniera esplicita dall'autorita' medesima all'atto
dell'autenticazione. E' cura del candidato richiedere il rilascio di
tale attestazione all'autorita' diplomatica o consolare competente.
L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneita'
fisica dei vincitori in qualsiasi momento.
3. Al momento dell'assunzione, il vincitore deve inoltre
presentare una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni
di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.
4. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.

                              Art. 16.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13 comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Ministero degli affari esteri, Direzione generale
per il personale - Ufficio V, piazzale della Farnesina n. 1 - 00194
Roma, per le finalita' di gestione del concorso (gestione che
l'Amministrazione si riserva di affidare a una societa'
specializzata, a seguito di sottoscrizione di regolare contratto) e
sono trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, e alcuni diritti complementari,
tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero degli affari esteri Direzione generale per il personale -
Ufficio V, piazzale della Farnesina n. 1 - 00194 Roma, titolare del
trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il Capo del suddetto
Ufficio V.

                              Art. 17.
 
Norma di salvaguardia
 
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto
applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed
integrazioni nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 17 maggio 2007
Il direttore generale per il personale: Massolo

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