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CORTE DEI CONTI
Concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario nel
ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.62 del 7/8/2001 |
Ente: | CORTE DEI CONTI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 001E6808 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 30 |
Scadenza: | 6/10/2001 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL PRESIDENTE
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del
personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto
12 ottobre 1933. n. 1364;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152, concernente modifiche alla
normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendario della
Corte dei conti;
Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27;
Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Viste le determinazioni assunte dal Consiglio di presidenza nelle
adunanze del 3 - 4 luglio 2001;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto il concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di
referendario nel ruolo di magistratura della Corte dei conti, di cui
sei posti sono riservati ai candidati appartenenti alla lettera e)
del successivo art. 2 dotati di laurea in scienze economiche o
statistiche e attuariali, ai sensi del comma 8, dell'art. 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
I posti riservati ai sensi del precedente comma, qualora non
utilizzati, saranno conferiti agli idonei.
I vincitori che conseguiranno la nomina dovranno permanere,
inderogabilmente, per almeno cinque anni nell'ufficio di prima
assegnazione.
Art. 2.
Possono prendere parte al concorso, sempreche' in possesso dei
requisiti generali di cui all'art. 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito
la nomina a magistrato di tribunale;
b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di
stipendio;
c) i magistrati militari di tribunale;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da
almeno un anno;
e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonche'
quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza o in
scienze politiche o in scienze economiche o in scienze statistiche e
attuariali, appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, con almeno
cinque anni di anzianita' nella posizione medesima.
Art. 3.
I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei
requisiti prescritti.
Art. 4.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e
corredate dei documenti indicati al comma 9, del presente articolo,
debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti -
Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilita' del personale
amministrativo e tecnico - via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, e
presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non
oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di
ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al precedente comma.
Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad
una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio
presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio,
nonche' il relativo numero telefonico.
I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale
della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la
presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di
prestazione del servizio e il proprio domicilio.
I canditati indicati alla lettera d) dell'art. 2 devono
dichiarare, inoltre, nella domanda:
1) la data e il luogo di nascita;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere
specificata la natura;
5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi
militari.
I candidati che intendano sostenere la prova di esame facoltativa
in una o piu' delle lingue straniere, indicate nell'annesso
programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.
Tutti i candidati dovranno dichiarare di essere disposti in caso
di nomina a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per
un periodo non inferiore a cinque anni.
La firma in calce alla domanda e' esente dall'autentica, ai sensi
dell'art. 3, comma 5, della legge n. 127/1997.
Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum,
corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui al
successivo art. 10, nel quale il candidato indichera' gli studi
compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi
prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra
attivita' (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente
esercitata, i seguenti documenti:
certificato, rilasciato dalla competente universita',
attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame
finale di laurea;
copia dello stato matricolare civile a data recente o
certificato comprovante l'iscrizione nell'albo professionale degli
avvocati.
Nel caso di impossibilita' dimostrata da parte dei candidati a
presentare copia dello stato matricolare, gli stessi possono
temporaneamente supplire presentando una dichiarazione che ne tenga
luogo rilasciata dal superiore abilitato.
Non saranno prese in considerazione le domande risultate carenti
della copia dello stato matricolare o del certificato di iscrizione
nell'albo degli avvocati, nonche' di copia del certificato di laurea
di cui sopra, salvo comunque impossibilita' dimostrata non imputabile
al candidato.
I suddetti documenti dovranno essere conformi alle norme sulle
autentiche.
Verranno comunque prese in considerazione le dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atto notorio previste dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati indicati alle lettere a), b), c) e d) del precedente
art. 2 hanno facolta' di esibire i propri lavori giudiziari,
corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o
segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito e nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni ed integrazioni.
I candidati indicati alla lettera e) del precedente art. 2 hanno
facolta' di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da
essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente
organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti
l'autenticita'.
Le pubblicazioni che i candidati intendano esibire debbono essere
in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e
successive modificazioni ed integrazioni. Non e' ammessa la
presentazione di lavori che non rientrino nell'ambito dei due
precedenti commi.
Art. 5.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono
far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o
spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei conti - Segretariato
generale - Ufficio accessi e mobilita', del personale amministrativo
e tecnico - via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, entro il termine di
quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i
documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.
I vincitori del concorso saranno tenuti alla regolarizzazione in
bollo dei suddetti documenti.
Art. 6.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se
appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) ed e)
dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a
mezzo raccomandata alla Corte dei conti - Segretariato generale -
Ufficio accessi e mobilita' del personale amministrativo e tecnico -
via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, entro il termine di venti giorni dal
ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il
relativo diploma di laurea in originale o in copia autenticata,
nonche' il certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare attestante che il
candidato e' fisicamente idoneo a svolgere le funzioni dell'impiego
cui aspira ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono
influire sul rendimento del servizio. Tale certificato deve essere di
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella in cui il concorrente
riceve l'invito a produrlo.
Art. 7.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che
appartengono alla categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2,
debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei
conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilita' del
personale amministrativo e tecnico - via Baiamonti, 25 - 00195 Roma,
entro il termine stabilito dal precedente art. 6, a pena di
decadenza, i seguenti documenti:
1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'Ordine
degli avvocati, comprovante la regolare iscrizione nell'albo
professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonche'
l'inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari a carico;
2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia
autenticata;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato attestante che il candidato e' in godimento dei
diritti politici;
6) certificato generale del casellario giudiziale;
7) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare
militare ovvero certificato di esito di leva o foglio di congedo
illimitato;
8) certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare attestante che il
candidato e' fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed
e' esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul
rendimento del servizio.
Art. 8.
Non si terra' conto delle domande e dei documenti di cui agli
articoli 4 e 5 presentati o spediti a mezzo raccomandata al
Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini sopra
indicati.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni di
recapito da parte del candidato o da mancata o da tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per
raccomandata.
La data di presentazione delle domande e dei documenti e'
stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale
anzidetto al momento della consegna, eccezion fatta per le domande e
i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6) e 8) del precedente
art. 7 debbono essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella in cui il concorrente riceva l'invito a produrli.
I documenti di cui agli articoli 6 e 7 tranne quello indicato al
n. 3) - debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul
bollo.
Art. 9.
La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
sara' composta ai sensi dell'art. 45 lettera a), del regolamento per
la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale
modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.
Per la prova di lingua straniera il giudizio e' dato dalla
commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di
ciascuna delle lingue che sono materie di esame.
Art. 10.
Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati
meritevoli per le doti di capacita' e rendimento dimostrati, per
incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti,
per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni
svolte o concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti.
A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun
candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva
ogni commissario dispone di dieci punti.
Non puo' partecipare alle prove di esame il candidato che in
detta valutazione non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella
valutazione del complesso dei titoli.
Art. 11.
L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto,
di quattro prove scritte e di una prova orale.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 29 gennaio
2002 verra' data comunicazione dei giorni, dell'ora e della sede in
cui avranno luogo le prove scritte.
Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara' data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia
dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove
scritte, per non aver raggiunto almeno venticinque punti nella
valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono
tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo
comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le
prove scritte.
Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto
la consultazione dei codici delle leggi, dei decreti, il tutto in
edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali - che
siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e
che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la
verifica.
Coloro che intendano avvalersi di tale facolta' dovranno
consegnare i testi che desiderino consultare, presso la sede in cui
si svolgeranno le prove scritte, alle ore 9,30 del giorno precedente
l'inizio di dette prove, curando che sulla copertina di ciascuno dei
testi venga applicato in maniera da lasciare visibile il titolo, un
foglietto contenente, in caratteri leggibili, l'indicazione del
proprio nome e cognome.
I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice
copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le
generalita' del candidato.
I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale
riceveranno la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto
riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima
di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.
Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto
concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli
elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli
elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del
singolo punteggio.
Art. 12.
Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano
riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso
delle prove scritte purche' in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.
Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci
punti. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di
trentacinque punti.
Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene
tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla
prova orale.
La somma dei punti ottenuti nella valutazione del complesso dei
titoli, della media complessiva delle prove scritte e dei punti
ottenuti nella prova orale costituisce, per ciascun candidato, il
risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.
A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle
disposizioni vigenti.
Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito tenuto conto della riserva di
posti prevista dall'art. 1, comma primo.
Art. 13.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati
dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della
Corte dei conti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.
Nel termine di dieci giorni dalla suddetta pubblicazione e'
ammesso, per questioni di preferenza, ricorso al Presidente della
Corte stessa, il quale decide, previa deliberazione del Consiglio di
presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 14.
I vincitori saranno nominati con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio di presidenza.
I vincitori, ai fini dell'assegnazione della sede, hanno diritto
di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, fra i posti
di funzione disponibili, individuati dal Consiglio di presidenza.
Coloro che, al momento della nomina, risultino residenti da
almeno due anni in un comune della regione ove ha sede l'ufficio
richiesto, con esclusione della regione Lazio, e che siano
disponibili a permanere nell'ufficio per un periodo non inferiore a
cinque anni, hanno la precedenza nell'assegnazione, in deroga
all'ordine di graduatoria.
Il presente decreto sara' comunicato al Servizio del Bilancio di
questa Corte.
Roma, 23 luglio 2001
Il presidente: Staderini
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