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SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 22°
ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.58 del 1/8/2006
Ente:SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
Località:-
Codice atto:06E05037
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/9/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il vigente Statuto della Seconda Universita' degli studi di
Napoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 recante norme in materia di
borse di studio e di dottorati di ricerca nelle Universita', cosi'
come integrata dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 recante norme in materia
di borse di studio universitarie;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4,
che demanda alle Universita' la possibilita' di redigere un proprio
regolamento che disciplini l'istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 recante disposizioni in
materia tributaria ed in particolare l'art. 19;
Visto il decreto MURST n. 224 del 30 aprile 1999, con il quale e'
stato emanato il «Regolamento recante norme in materia di dottorato
di ricerca»;
Visto il decreto rettorale n. 4255 del 18 ottobre 2001 con il
quale e' stato elevato, a decorrere dall'anno accademico 2001/2002 il
limite di reddito personale complessivo annuo lordo, ai fini
dell'erogazione della borsa di studio di dottorato di ricerca, da
Euro 7.746,85 ad Euro 12.911,42;
Visto il Regolamento di Ateneo di disciplina dei dottorati di
ricerca il cui testo coordinato e' stato emanato con decreto
rettorale n. 1015 del 1° marzo 2002 e da ultimo modificato con
decreto rettorale n. 2844 del 19 luglio 2004;
Visto in particolare il decreto rettorale n. 2100 dell'11 luglio
2006 con il quale e' stato modificato l'art. 26, secondo comma, del
suindicato Regolamento di Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 108 del 17 gennaio 2005, da ultimo
modificato con decreto rettorale n. 2018 del 3 luglio 2006 relativo
all'istituzione delle Scuole di dottorato di ricerca, previste dal
decreto del MIUR n. 262 del 5 agosto 2004;
Vista la nota prot. n. 1095 del 30 maggio 2006 con la quale il
MUR ha comunicato, che, ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto
ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 e decreto ministeriale 9 agosto
2004, n. 263, «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la
mobilita' degli studenti», e' stato stanziato un finanziamento a
favore della Seconda Universita' degli studi di Napoli, per la
copertura di n. 18 borse di studio per corsi di dottorato di ricerca
relativi al 21° ciclo, distribuite in relazione a specifici ambiti
disciplinari;
Considerato il costante orientamento del MUR, relativo
all'utilizzazione delle eventuali economie per il ciclo successivo a
quello finanziato e a favore degli stessi corsi di dottorato
assegnatari di borse aggiuntive non attribuite;
Viste le proposte di istituzione e/o rinnovo dei corsi di
dottorato di ricerca - 22° ciclo - con sede amministrativa presso la
Seconda Universita' degli studi di Napoli, inoltrate dalle strutture
proponenti ai sensi degli articoli 2 e 3 del suindicato Regolamento;
Viste la relazione del Nucleo di valutazione interna redatta, in
data 2 maggio 2006, e relativa all'esito positivo della verifica
della sussistenza dei prescritti requisiti di idoneita', con
riferimento ai corsi di Dottorato di ricerca - 22° ciclo, proposti
dalle anzidette strutture;
Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di
amministrazione di questo Ateneo, rispettivamente n. 42 del 20 giugno
2006 e n. 55 del 22 giugno 2006, con le quali e' stata approvata
l'istituzione e il rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca - 22°
ciclo, con la relativa assegnazione di borse di studio;
Viste le proposte di finanziamento di borse di studio per
dottorati di ricerca presentate da Enti pubblici e/o privati in tempo
utile per l'emanazione del bando;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
E' istituito il 22° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con
sede amministrativa presso la Seconda Universita' degli studi di
Napoli.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca, di cui all'allegato A che e' parte
integrante del presente bando di concorso
Per ciascun corso di dottorato di ricerca sono indicati i posti
messi a concorso, il numero delle borse di studio - ivi comprese il
numero delle borse di studio finanziate da Enti pubblici e/o privati
- la durata del corso, la scuola di dottorato cui afferisce il corso
e le eventuali sedi consorziate, il dipartimento sede amministrativa
del dottorato di ricerca, il docente coordinatore del corso, le
lauree previste per l'accesso, nonche' il calendario di svolgimento
delle prove di esame. L'anzidetto calendario rappresenta notifica
ufficiale agli interessati che, pertanto, non riceveranno alcuna
ulteriore comunicazione scritta.
I posti ricoperti da borse di studio potranno essere aumentati a
seguito di finanziamenti da parte di enti pubblici e/o privati, la
cui convenzione sia stipulata entro e non oltre il termine di
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso. Detti finanziamenti aggiuntivi, pertanto, non incideranno
sul numero complessivo dei posti pianificati per ciascun corso di
dottorato di ricerca.
Costituiranno finanziamenti aggiuntivi anche le eventuali
economie di borse di studio finanziate dal MUR, a valere sul «Fondo
per il sostegno giovani e per favorire la mobilita' degli studenti»
per quei corsi di dottorato di ricerca individuati come destinatari
del finanziamento per il ciclo 21° e per i quali non e' stato
possibile attribuire la borsa medesima.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere o non procedere all'assunzione dei vincitori ovvero di non
attribuire tutte le borse di studio previste dal bando di concorso
medesimo con conseguente riduzione dei posti senza borsa, in ragione
di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, senza limiti di eta' e
di cittadinanza, coloro che siano in possesso, alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti
titoli:
- laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del
decreto ministeriale n. 509/1999, e successive modificazioni e/o
integrazioni appartenente ad una delle classi indicate nell'allegato
A dell'art. 1 del presente bando;
- diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti
ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno
quadriennale) tra quelli indicati nell'allegato A dell'art. 1 del
presente bando ed equipollenti;
- titolo accademico equipollente conseguito presso universita'
straniere.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data di
svolgimento della prima prova di ammissione (prova scritta). In tal
caso, l'ammissione verra' disposta «con riserva» ed il candidato
sara' tenuto a presentare, almeno 1 giorno prima della data fissata
per lo svolgimento della prova anzidetta, a pena di decadenza, la
dichiarazione sostitutiva di certificazione o certificato attestante
l'avvenuto conseguimento del diploma di laurea.
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso coloro il cui
titolo di studio non sia pertinente con l'ambito
scientifico-disciplinare del dottorato di ricerca cui si intende
accedere, cosi' come risulta specificamente indicato nell'allegato A,
parte integrante del presente Bando.
Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio
straniero che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea,
dovranno - unicamente ai fini dell'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca per i quali intendono concorrere - farne espressa
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la
domanda stessa dei documenti utili a consentire al Collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, purche' tradotti
e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane, secondo le
norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai
corsi di laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione
 
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice in
conformita' allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1,
debitamente firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere
indirizzate al Dirigente della Ripartizione degli affari generali -
Seconda Universita' degli studi di Napoli, piazza Luigi Miraglia,
Palazzo Bideri - 80138 Napoli (sulla busta deve essere chiaramente
riportata la dicitura: «Domanda di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca.») - ed inviate - a pena di esclusione dal concorso -
esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine perentorio di quaranta giorni decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'Ufficio postale accettante la raccomandata.
Qualora il termine venga a scadere in un giorno festivo si intendera'
prorogato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
Per ciascuna domanda di partecipazione dovra' essere allegata, a
pena di esclusione dal concorso, la ricevuta in originale
dell'avvenuto versamento di Euro 50,00 (euro cinquanta), quale
contributo per la partecipazione alle prove di accesso a corsi di
studio, da effettuarsi - con apposito modello PTA - presso una
qualunque Agenzia del Banco di Roma.
Il presente bando e la relativa modulistica (ossia il fac-simile
di domanda di partecipazione ed il modello P.T.A) sono reperibili sul
sito WEB della Seconda Universita' degli studi di Napoli:
www.unina2.it. - pagina Dottorati di ricerca - Notizie.
Nel caso in cui si intenda concorrere a piu' corsi di dottorato
di ricerca, devono essere redatte altrettante domande ed effettuati
altrettanti versamenti secondo quanto sopra specificato. Tali domande
potranno essere inviate anche con un'unica spedizione. Se nella
stessa domanda venissero indicati piu' corsi di dottorato di ricerca,
sara' ritenuto valido unicamente quello indicato per primo.
Il contributo versato per la partecipazione alle prove di accesso
al corso di studio non verra' restituito in nessun caso.
Nella domanda, da redigersi in lingua italiana, i candidati
dovranno dichiarare con precisione e chiarezza sotto la propria
responsabilita':
a) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale e il numero telefonico). Possibilmente,
per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un recapito
italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta
quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato di ricerca
(con indicazione dell'eventuale indirizzo in cui si articola lo
stesso a pena di esclusione) per il quale e' presentata domanda di
partecipazione al concorso;
c) la cittadinanza;
d) la laurea posseduta ai sensi del vecchio ordinamento con la
relativa durata legale, oppure la laurea specialistica o magistrale
posseduta con l'indicazione della relativa classe, purche' titoli
rientranti tra quelli espressamente previsti per l'accesso ed
elencati nell'allegato A dell'art. 1 del bando di concorso, con
l'indicazione della data del conseguimento e dell'Universita' presso
cui e' stato conseguito il titolo; ovvero il titolo equipollente
conseguito presso una universita' straniera, con la data del decreto
rettorale che ha dichiarato l'equipollenza stessa;
f) di essere disposto a sostenere parte del colloquio nella
lingua straniera indicata al precedente art. 1 del bando;
g) di impegnarsi a frequentare con assiduita' il corso di
dottorato di ricerca secondo le modalita' che saranno fissate dal
Collegio dei docenti;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione della propria residenza o del recapito eletto ai fini del
concorso.
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso di ammissione i
candidati le cui domande non contengano quanto segue:
- la firma (di proprio pugno);
- il cognome e il nome;
- la denominazione del corso di dottorato di ricerca, nonche'
l'eventuale indirizzo del corso di dottorato di ricerca cui si
intende partecipare;
- la residenza o il recapito ove si intende ricevere le
comunicazioni relative al concorso;
- l'indicazione del diploma di laurea posseduto, o
l'indicazione di un diploma di laurea diverso da quelli previsti
dall'allegato A dell'art. 1, della sua durata legale, della data di
conseguimento e dell'Universita' che lo ha rilasciato ovvero la data
del decreto rettorale della dichiarazione di equipollenza;
- la ricevuta originale del versamento di Euro 50,00 (euro
cinquanta) quale contributo per la partecipazione alle prove di
accesso a corsi di studio.
Agli atti ed ai documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere
certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare, da un traduttore ufficiale o
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per
poter sostenere le prove concorsuali.

                               Art. 4.
 
Prove d'esame
 
L'esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca consiste
in una prova scritta ed in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre
dimostrare la buona conoscenza di una lingua straniera secondo le
indicazioni di cui al precedente art. 1.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
Gli argomenti oggetto delle prove, scritte e orali, sono relativi
al/i settore/i scientifico-disciplinare/i di interesse del corso di
dottorato di ricerca (o ai settori scientifico-diciplinari: in caso
di dottorati interdisciplinari); in particolare, la prova scritta
oggetto dell'esame verra' scelta da un candidato mediante estrazione
a sorte tra una terna di temi proposti dalla Commissione
giudicatrice.
Le prove di esame si svolgeranno presso le strutture e secondo i
calendari stabiliti nel suindicato art. 1.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata
l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore
preavviso, nella sede d'esame, nel giorno e nell'ora stabilita,
indicata per ciascun corso di dottorato di ricerca, muniti di un
valido documento di riconoscimento.
L'assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di
svolgimento di una delle prove sara' considerata come rinuncia alla
prova medesima, qualunque ne sia la causa.
Nel caso di variazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui
verranno affissi gli esiti della prova scritta, si procedera' a
fornire idonea informazione mediante affissione all'albo della stessa
struttura ove doveva essere affisso l'esito della predetta prova.
Lo svolgimento del colloquio e' pubblico.
I candidati sono ammessi, con riserva dell'accertamento dei
requisiti prescritti, al concorso di ammissione al corso di dottorato
di ricerca.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti.
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) passaporto;
c) patente di guida;
d) patente nautica;
e) libretto di pensione;
f) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
termici;
g) porto d'armi;
h) tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una
amministrazione dello Stato.

                               Art. 5.
 
Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
 
Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca, nominate con decreto rettorale ai sensi
dell'art. 12 del Regolamento di Ateneo recante norme in materia di
dottorato di ricerca di cui al decreto rettorale n. 1015 del 1° marzo
2002, e successive modificazioni e integrazioni, saranno affisse
all'Albo di Ateneo ubicato presso le strutture indicate al successivo
art. 6 del presente bando, e saranno consultabili sul sito Web
dell'Ateneo: www.unina2.it pagina Dottorati di Ricerca - Notizie.
Le commissioni giudicatrici, alla prima riunione, stabiliscono i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al
fine di assicurare una idonea e trasparente valutazione comparativa
dei candidati, secondo i principi previsti in tema di modalita' di
svolgimento dei concorsi per i pubblici impieghi.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine della prova orale la commissione giudicatrice forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione giudicatrice, e'
affisso nel luogo e secondo il calendario indicato nell'art. 1 del
presente bando.
Espletate le prove concorsuali, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove e secondo l'ordine
decrescente del punteggio complessivo attribuito ad ognuno.

                               Art. 6.
 
Approvazione della graduatoria
 
Con decreto rettorale si procedera' ad approvare per ciascun
concorso la graduatoria generale di merito che sara' formulata
secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da
ciascun candidato.
In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra'
precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane.
Le suindicate graduatorie generali di merito relative ai singoli
concorsi per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -
22° ciclo, saranno affisse il 1° dicembre 2006 all'Albo di Ateneo
ubicato presso:
a) sede rettorato di Napoli, via S. Maria di Costantinopoli
n. 16;
b) sede rettorato di Caserta, viale Beneduce n. 10;
c) Palazzo Bideri, piazza Luigi Miraglia - Napoli;
d) Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Luigi Miraglia -
Palazzo Bideri - Napoli.
Tale affissione avra' valore di notifica ufficiale agli
interessati.
Le suindicate graduatorie saranno consultabili sul sito WEB della
Seconda Universita' degli studi di Napoli: www.unina2.it: in Primo
Piano e alla pagina Dottorati di ricerca - Notizie.

                               Art. 7.
 
Ammissione ai corsi e relativa documentazione
 
Dal 1° dicembre 2006 al 12 dicembre 2006 i candidati utilmente
collocati in graduatoria dovranno presentarsi, a pena di decadenza,
presso l'Ufficio dottorato di ricerca della Seconda Universita' degli
studi di Napoli, sito in Caserta, viale Beneduce n. 10, nei giorni
dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9:00 alle 12:00 e nei giorni di
lunedi' e mercoledi' anche dalle ore 13:30 alle ore 15:00, per
formalizzare la richiesta di iscrizione al corso in carta semplice
che dovra' contenere, oltre ai propri dati anagrafici, le seguenti
dichiarazioni:
1) dichiarazioni sostitutive di certificazione - rese ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - attestante:
a) la cittadinanza;
b) il conseguimento del diploma di laurea con relativa
votazione finale;
c) il reddito personale complessivo annuo lordo (per i soli
dottorandi classificatisi su posti con borsa di studio, ai fini
dell'erogazione della stessa);
2) dichiarazioni sostitutive di notorieta' - rese ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - in ordine ai seguenti punti:
a) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca per la
collaborazione ad attivita' di ricerca presso altri Atenei;
b) di non essere iscritto ad altri corsi di studio
universitario (diploma universitario, laurea - breve o specialistica
- specializzazioni, master, dottorato di ricerca) o, nel caso
affermativo, l'impegno a regolarizzare la propria posizione;
c) di non godere o di aver goduto di altre borse di studio
erogate per seguire corsi di dottorato di ricerca ad eccezione di
quelle concesse da istituzioni nazionali e straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei borsisti;
d) di non godere/di godere, in concomitanza con la borsa di
dottorato di ricerca, di altre borse di studio a qualsiasi titolo
conferite (per i soli dottorandi classificatisi su posti con borsa di
studio)
e) di essere a conoscenza che, ai sensi della normativa
vigente, non puo' essere pubblico dipendente e pertanto in caso
affermativo si impegna a richiedere il collocamento in aspettativa
per motivi di studio o senza assegni per tutta la durata del corso,
usufruendo della borsa di studio, o se trattasi di posto senza borsa
o nel caso di rinuncia alla borsa, a conservare il trattamento
economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'Amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro;
f) di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 6 del
decreto ministeriale n. 224/1999, e di quanto previsto dall'art. 15,
commi 8 e 9, del Regolamento di Ateneo recanti norme in materia di
dottorato di ricerca di cui al decreto rettorale n. 1015 del 1° marzo
2002, e successive modificazioni e integrazioni, che il corso di
dottorato di ricerca puo' essere sospeso per un periodo di tempo non
superiore ad un anno, con obbligo di recupero del tempo perduto, per
le ipotesi ivi previste e che la sospensione superiore a trenta
giorni comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio
per lo stesso periodo.
I candidati utilmente collocati in piu' graduatorie dovranno
presentare l'opzione a favore di un solo corso di dottorato di
ricerca, rendendo le dichiarazioni sopra elencate.
Si provvedera' a notificare, per le vie brevi, lo scorrimento
della graduatoria determinatasi a seguito dell'opzione del candidato
avente titolo all'ammissione che, tempestivamente, dovra' manifestare
la propria volonta' di iscrizione al corso di dottorato di ricerca, a
pena di decadenza.
Le dichiarazioni sostitutive suindicate possono essere rese
mediante compilazione di appositi modelli che saranno reperibili
anche sul sito Web dell'Ateneo- www.unina2.it: alla pagina Dottorati
di ricerca - Notizie - insieme alla richiesta di iscrizione e/o
opzione.
Alla richiesta di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
1) una fotocopia della carta d'identita', in carta semplice,
debitamente firmata;
2) un fotocopia del codice fiscale;
3) ricevuta del versamento di Euro 647,62 (per i soli
dottorandi senza borsa di studio);
4) iscrizione alla «Gestione separata» dell'I.N.P.S. (per i
soli dottorandi con borsa di studio);
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In caso di eventuali rinunce
degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno
altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria, entro e non
oltre il termine di trenta giorni dall'inizio dei corsi stessi.
Nell'ipotesi di variazione della data di affissione all'Albo di
Ateneo delle graduatorie generali di merito, si provvedera' a
notificare le variazioni stesse mediante affissione all'Albo di
Ateneo, nello stesso giorno fissato per detto adempimento.

                               Art. 8.
 
Ammissioni in sovrannumero
 
I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove
concorsuali, ma che non siano risultati vincitori, sono ammessi,
senza borsa di studio, al corso di dottorato di ricerca in
sovrannumero nel limite della meta' dei posti istituti con
arrotondamento all'unita' per eccesso.
I titolari di assegni di ricerca che siano risultati idonei alle
prove di ammissione ad un corso di dottorato di ricerca possono
essere ammessi al corso anche in sovrannumero, ai sensi dell'art. 11
del Regolamento di Ateneo recante norme in materia di dottorato di
ricerca, di cui al decreto rettorale n. 1015 del 1° marzo 2002, e
successive modificazioni e integrazioni, nei limiti del numero
massimo delle unita' dei dottorandi che la struttura e' in grado di
formare.
La richiesta di ammissione in sovrannumero al corso di dottorato
di ricerca deve essere presentata entro la data di inizio del corso.
Le richieste saranno accolte secondo l'ordine di presentazione,
subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del Collegio
dei docenti del dottorato circa la compatibilita' nello svolgimento
delle due attivita'.

                               Art. 9.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio di cui all'art. 1 saranno conferite secondo
l'ordine della graduatoria generale di merito e fino alla concorrenza
del numero di borse messe a concorso per ciascun corso di dottorato
di ricerca. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati,
ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in
graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo
Ateneo.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
L'importo annuo della borsa di studio, per l'anno accademico
2006/2007, e' pari a Euro 10.561,54. Detto importo e' comprensivo dei
contributi previdenziali a carico del dottorando fissati dall'art. 2,
comma 26 e seguenti, della legge n. 335/1995, e successive
modificazioni ed integrazioni ed e' assoggettato, in materia fiscale,
alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476/1984, e
successive modificazioni ed integrazioni.
L'erogazione della borsa di studio viene effettuata in rate
bimestrali posticipate alla frequenza e all'attivita' di studio e di
ricerca rese. Ai fini della fruizione della borsa il limite
reddituale personale complessivo annuo lordo e' fissato in Euro
12.911,42. Detto limite va riferito all'anno solare di maggiore
erogazione della borsa stessa e alla determinazione di tale reddito
concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di
qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, ad esclusione di
quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di
leva.
Il dottorando e' tenuto a restituire, anche in caso di rinuncia
al corso, i ratei della borsa di studio gia' percepiti nei soli casi
in cui superi il limite di reddito fissato, o si trovi in uno dei
casi di incompatibilita' previsti dalla normativa vigente e dal
Regolamento in materia di dottorato di ricerca.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato di ricerca anche per un solo anno, non puo' chiedere di
fruirne una seconda volta superando il complessivo arco temporale del
ciclo di dottorato di ricerca.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei
borsisti.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
soggiorni all'estero nella misura del 50% in proporzione della durata
del soggiorno. Tali periodi non possono complessivamente superare la
meta' della durata del corso di dottorato.

                              Art. 10.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
I concorrenti risultati beneficiari della borsa di studio, a
prescindere dalla natura del finanziamento della stessa, sono
esonerati dal versamento del contributo per l'accesso e la frequenza.
Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, senza la fruizione
della borsa di studio, sono tenuti al pagamento annuale di un
contributo da versare per tutti gli anni di corso.
I dottorandi ammessi su posti con borsa di studio ma che
rinunciano alla fruizione della borsa di studio annualmente o per
tutta la durata legale di un corso di dottorato di ricerca, con sede
amministrativa presso la Seconda Universita' degli studi di Napoli,
sono tenuti, con riferimento all'anno accademico di mancato godimento
della borsa, al pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza
nella misura determinata annualmente dagli Organi di Governo
dell'Ateneo.
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
di ricerca - 22° ciclo, e' fissato per l'anno accademico 2006/2007,
in Euro 647,62, e deve essere versato utilizzando il modello PTA,
disponibile sul sito Web dell'Ateneo: www.unina2.it - pagina
Dottorati di Ricerca - Notizie.

                              Art. 11.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare con assiduita' le
attivita' per loro previste dal Collegio dei docenti, di presentare
relazioni orali e scritte e quant'altro sia dal Collegio richiesto e
di ottemperare a quanto dal Collegio legittimamente deliberato, e di
redigere alla fine del corso, la tesi di dottorato con contributi
originali.
I dottorandi con borsa di studio devono acquisire ogni anno
almeno 60 crediti, distribuiti in base al programma concordato con il
tutor e col Collegio dei docenti.
L'attivita' dei dottorandi senza borsa e' disciplinata dal
Collegio dei docenti, anche in deroga a quanto stabilito per i
dottorandi borsisti.
I dottorandi con borsa di studio, possono rinunziare al
proseguimento del godimento della borsa di studio e proseguire la
loro attivita' formativa secondo le modalita' di cui all'art. 15 del
Regolamento di Ateneo, di cui al decreto rettorale n. 1015 del
1° marzo 2002, e successive modificazioni e integrazioni.
Alla fine di ciascun anno di corso il Collegio dei docenti, sulla
base di una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche
svolte da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno
successivo o propone al rettore l'esclusione dal proseguimento del
corso.
I dottorandi hanno il diritto di chiedere la sospensione del
corso per un periodo di tempo non superiore ad un anno, con obbligo
di recupero del tempo perduto. La sospensione superiore a trenta
giorni comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio,
per lo stesso periodo. Il Collegio dei docenti, al termine
dell'ultimo anno di corso, stabilisce se i dottorandi, che hanno
usufruito di sospensione durante il corso degli studi, abbiano
recuperato il periodo di assenza o debbano obbligatoriamente
differire di un anno l'esame finale.
La proroga non da' comunque diritto alla borsa di studio.
Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, nei corsi di laurea o di
diploma, che comunque non comprometta l'attivita' di formazione alla
ricerca. La collaborazione didattica e' resa volontariamente, senza
oneri per il bilancio della Seconda Universita' degli studi di Napoli
e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle
Universita' italiane. Le attivita' didattiche assegnate a ciascun
dottorando non possono eccedere il tetto delle cinquanta ore per anno
accademico; il loro svolgimento e' attestato dal componente del
Collegio dei docenti a cui e' affidata la supervisione e puo'
costituire crediti.
Agli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca che afferiscono
alle cliniche universitarie, si applicano le disposizioni
dell'art. 1, comma 25, della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Tale
attivita' assistenziale deve essere approvata dal Collegio dei
docenti e dal tutor, previo nulla osta della Giunta del Dipartimento
assistenziale o del primario del servizio, in mancanza di
Dipartimento assistenziale. Essa viene svolta senza oneri per il
bilancio della Seconda Universita' degli studi di Napoli e non da'
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'
italiane.

                              Art. 12.
 
Conseguimento del dottorato di ricerca
 
Il dottorato di ricerca viene conferito, a conclusione del corso
di dottorato di ricerca, dal rettore e si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati e quelli che saranno
raccolti in futuro durante il corso di dottorato di ricerca, saranno
oggetto di trattamento, nel rispetto della predetta normativa, al
fine di provvedere agli adempimenti connessi alla gestione del
rapporto stesso nonche' all'assolvimento delle funzioni istituzionali
della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
Il trattamento dei predetti dati avverra' mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, e con logiche strettamente
correlate alle finalita' stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

                              Art. 14.
 
R i n v i o
 
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al
Regolamento di Ateneo recante norme in materia di dottorato di
ricerca di cui al decreto rettorale n. 1015 del 1° marzo 2002 e da
ultimo modificato con decreto rettorale n. 2844 del 19 luglio 2004,
consultabile sul sito Web dell'Ateneo: www.unina2.it pagina Dottorati
di Ricerca - Notizie.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il rettore: Grella

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