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MINISTERO DELLA DIFESA
Bando d'arruolamento per l'anno 2006 di 360 volontari in ferma
prefissata di un anno nell'Aeronautica Militare (legge 23 agosto
2004, n. 226, decreto ministeriale 1° settembre 2004).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.74 del 16/9/2005 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 05E05361 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 31/10/2005 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
Art. 1.
Posti disponibili per l'arruolamento
1. Per l'anno 2006 e' indetto un bando di arruolamento per
complessivi 360 volontari in ferma prefissata di un anno
nell'Aeronautica Militare ripartito nei seguenti tre blocchi di
reclutamento, presso Reparti ubicati nelle aree geografiche elencate
nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente bando:
1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2006,
posti 120. La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal
1° ottobre 2005 e deve pervenire entro il termine del 31 ottobre 2005
dai candidati nati nel periodo dal 31 ottobre 1980 al 31 ottobre
1987, (estremi compresi);
2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno 2006,
posti 120. La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal
15 gennaio 2006 e deve pervenire entro il termine del 15 febbraio
2006 dai candidati nati nel periodo dal 15 febbraio 1981 al
15 febbraio 1988, (estremi compresi);
3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di novembre
2006, posti 120. La domanda di partecipazione puo' essere presentata
dal 15 aprile 2006 e deve pervenire entro il termine del 15 maggio
2006 dai candidati nati nel periodo dal 15 maggio 1981 al 15 maggio
1988, (estremi compresi);
2. E' ammessa la presentazione di domande di arruolamento per
piu' blocchi, di cui al precedente punto 1.
3. Le disposizioni del presente bando, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i
sessi.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la
facolta' di sospendere o rinviare le attivita' connesse
all'arruolamento stesso, in ragione di esigenze attualmente ne'
valutabili ne' prevedibili. In tal caso il Ministero della Difesa
provvede a dare formale comunicazione agli interessati mediante
annuncio da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2.
Requisiti per l'arruolamento
1. Per ciascun blocco, fatta salva la previsione di cui
precedente art. 1, punto 3, del presente bando, possono partecipare
all'arruolamento in qualita' di volontari in ferma prefissata di un
anno nell'Aeronautica militare coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' compresa tra il diciottesimo ed il compimento del
venticinquesimo anno;
c) statura minima di metri 1,65 per gli aspiranti di sesso
maschile, di metri 1,61 per gli aspiranti di sesso femminile;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo
equipollente.
L'ammissione all'arruolamento dei candidati che abbiano
conseguito un titolo d'istruzione all'estero e' subordinata alla
presentazione della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un
provveditorato agli studi a loro scelta, che dovra' essere prodotto
all'atto della presentazione della domanda;
f) assenza di sentenze penali di condanna per delitti non
colposi (anche ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.) ovvero di
procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti
disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento,
d'autorita' o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione
dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
g) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
armate in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno, di
cui al successivo art. 10 del presente bando di arruolamento;
h) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
i) morali e di condotta previsti dall'art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni;
j) non essere stato ammesso al servizio civile in qualita' di
obiettore di coscienza, fatto salvo il caso di successiva rinuncia,
ovvero non avere assolto gli obblighi di leva quale obiettore di
coscienza (art. 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230);
k) non essere in servizio ovvero trattenuto quale volontario in
ferma prefissata di un anno.
2. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione all'arruolamento per ciascun blocco e mantenuti fino
alla data di effettiva incorporazione fatta eccezione per quello
dell'eta', pena l'esclusione dall'arruolamento stesso.
3. I candidati esclusi dal precedente bando di arruolamento,
qualora in possesso dei requisiti, possono ripresentare domanda.
Art. 3.
Compilazione e presentazione delle domande
1. La domanda di partecipazione all'arruolamento che deve
pervenire entro i termini previsti dal precedente art. 1, deve
essere:
a) redatta in carta semplice sul modulo riportato in allegato
2, che fa parte integrante del presente bando, osservando le
istruzioni riportate in calce al modello stesso. Al modello di
domanda, compilata integralmente e firmata per esteso
dall'interessato, deve essere allegata copia fotostatica, leggibile,
di un valido documento di riconoscimento, con fotografia visibile;
b) indirizzata alla D.I.P.M.A. - 5° ufficio - 1ª Sezione -
casella postale n. 4232, via Taranto n. 11 - 00182 Roma, spedita a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; a tal fine fa fede il
timbro a data dell'Ufficio postale ricevente.
I militari in servizio possono, altresi', presentare la domanda
per l'arruolamento volontario in ferma prefissata di un anno
nell'Aeronautica Militare presso i Reparti/Comandi di appartenenza
che provvederanno al successivo inoltro alla D.I.P.M.A. - 5° ufficio
- 1ª Sezione.
E' ammessa la presentazione di domande di arruolamento per piu'
blocchi.
2. Gli aspiranti all'arruolamento possono esprimere, qualora lo
desiderino, l'ordine di preferenza per l'eventuale incorporazione in
un'altra Forza Armata qualora eccedenti rispetto agli arruolamenti
previsti per l'Aeronautica Militare.
3. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, sotto forma di
autocertificazione, quanto segue, consapevole delle conseguenze
penali e civili che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 possono derivare da
dichiarazioni mendaci:
-- il cognome, il nome e il sesso;
-- la data e luogo di nascita;
-- il codice fiscale;
-- la residenza;
-- il possesso della cittadinanza italiana;
-- il godimento dei diritti civili e politici;
-- il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo
grado (scuole medie) ed il giudizio conseguito al termine di detto
ciclo di studi, valido ai fini della formazione della graduatoria
preliminare di cui al successivo art. 7, unitamente all'indirizzo
dell'Istituto Scolastico;
-- l'assenza a suo carico di procedimenti disciplinari conclusi
con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorita' o
d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei
proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
-- l'eventuale possesso dei titoli di merito, di riserva,
preferenza o precedenza di cui al successivo art. 8 del presente
bando d'arruolamento;
-- non sia stato ammesso al servizio civile in qualita' di
obiettore di coscienza, fatto salvo il caso di successiva rinuncia,
ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale obiettore di
coscienza;
-- lo svolgimento o meno del servizio militare quale volontario
in ferma annuale (VFA), indicandone la Forza Armata;
-- eventuali altre domande di partecipazione presentate per
l'arruolamento in qualita' di volontario in ferma prefissata di un
anno nell'Aeronautica Militare, riferite a blocchi precedenti;
inoltre, dovra' sottoscrivere:
-- l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra
Forza Armata, indicando la Forza Armata prescelta in ordine di
preferenza;
-- il gradimento per l'eventuale espletamento del servizio
presso i Reparti ubicati nelle aree geografiche elencate
nell'allegato 1 del presente bando;
-- l'accettazione, in caso di ammissione all'arruolamento, di
qualsiasi categoria e specialita', prevista dal ruolo, assegnata in
relazione alle esigenze della Forza Armata nonche' accettare
qualsiasi sede di servizio e di essere disposto ad essere impiegato
su tutto il territorio nazionale;
-- di aver preso conoscenza del bando di arruolamento e di
acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito.
Ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 l'Amministrazione procedera' ai controlli,
anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
rilasciate dagli aspiranti.
Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicita'
della dichiarazione rilasciata, ai sensi degli articoli 75 e 76 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il
dichiarante decadra' dai benefici conseguiti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, sara' denunciato
all'autorita' giudiziaria e, qualora incorporato, decadra'
immediatamente dalla ferma (il servizio prestato sara' considerato
servizio di fatto).
L'aspirante deve anche indicare il recapito presso il quale
desidera ricevere le comunicazioni con il relativo codice di
avviamento postale, se diverso da quello di residenza e, ove
possibile, il numero telefonico; ogni variazione dell'indirizzo che
venga a verificarsi durante l'espletamento delle procedure di
arruolamento deve essere segnalata, con dichiarazione specifica,
direttamente e nel modo piu' celere, alla D.I.P.M.A. - 5° Ufficio -
1ª Sezione o tramite il Comando, se militare in servizio.
L'Amministrazione della Difesa non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Fasi dell'arruolamento
1. Per ogni blocco l'arruolamento si svolge secondo le seguenti
fasi:
a) presentazione delle domande secondo le modalita' di cui al
precedente art. 3, punto 1, lettera b);
b) acquisizione delle domande da parte della D.I.P.M.A. -
5° Ufficio - 1ª Sezione ed accertamento da parte del medesimo dei
requisiti di cui al precedente art. 2, punto 1, fatta eccezione per
le lettere c) e g), nonche' per le lettere h) ed i), ed esclusione
degli aspiranti non in possesso degli stessi;
c) valutazione del giudizio conseguito nel diploma di scuola
media inferiore (scuole medie) di cui al successivo art. 7, punto 1;
d) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 8
e formazione della graduatoria definitiva;
e) accertamento dei requisiti d'idoneita' sanitaria di cui al
precedente art. 2, punto 1, lettere c), g) ed h), indicate nel
successivo art. 10, punto 2;
f) accertamento dei requisiti d'idoneita' attitudinale per
l'impiego nelle categorie/specialita' previste dall'ordinamento di
Forza Armata, indicate nel successivo art. 10, punto 2;
g) incorporazione degli aspiranti utilmente collocati nella
graduatoria finale di cui alla precedente lettera d) risultati idonei
agli accertamenti di cui alle precedenti lettere e) e f);
h) ulteriore accertamento dei rimanenti requisiti ed eventuale
decadenza dall'incorporazione degli arruolati non in possesso degli
stessi.
Art. 5.
Deleghe - esclusioni - riesami
1. La D.I.P.M.A. - 5° Ufficio e' delegata dalla Direzione
Generale per il Personale Militare allo svolgimento delle operazioni
inerenti l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 2,
punto 1, fatta eccezione per le lettere c), g), h), i) ed f),
limitatamente alle sentenze penali di condanna e ad effettuare le
dovute esclusioni dall'arruolamento.
2. L'aspirante nei confronti del quale sia stato adottato il
provvedimento di esclusione dall'arruolamento da parte della
D.I.P.M.A. - 5° Ufficio, puo' avanzare oltre ai ricorsi previsti per
legge, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento
di esclusione, motivata e documentata istanza, inviata a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione Generale per il
Personale Militare - I Reparto - 3ª Divisione Reclutamento volontari
- 5ª Sezione - casella postale 355 - cap. 00187 Roma Centro -
chiedendo il riesame del provvedimento di esclusione
dall'arruolamento.
3. La predetta Direzione Generale, in sede di riesame di cui al
precedente punto 2, valutate le motivazioni addotte e gli elementi
forniti dal ricorrente, riammette alle selezioni dell'arruolamento
con il primo blocco utile gli aspiranti che risultino essere in
possesso dei requisiti previsti ovvero conferma l'esclusione operata,
fornendone notizia all'Ente che ha proceduto all'esclusione e
all'interessato.
4. La D.I.P.M.A. e' comunque delegata ad escludere i candidati
che ripresentino domanda e che siano stati gia' esclusi da precedenti
blocchi del presente bando di arruolamento dalla Direzione Generale
per il Personale Militare.
Art. 6.
Commissione valutatrice
1. Per ogni blocco la D.I.P.M.A. - 5° Ufficio - 1ª Sezione invia
le domande degli aspiranti all'arruolamento in possesso dei requisiti
accertati, corredate della eventuale documentazione, alla Direzione
Generale per il Personale Militare - I Reparto - 3ª Divisione -
5ª Sezione la quale, effettuati gli accertamenti di competenza,
provvedera' al successivo inoltro alla Commissione all'uopo nominata,
cosi' composta:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, designato
dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica, con funzioni di Presidente;
b) due o piu' membri, dei quali:
-- un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, designato
dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica;
-- uno o piu' Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, o
grado corrispondente, ovvero impiegati civili appartenenti all'area
professionale «C», designati dalla Direzione Generale per il
Personale Militare;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo di
terza classe ovvero impiegato civile appartenente all'area
professionale «B», designato dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica,
con funzioni di segretario senza diritto di voto.
Art. 7.
Selezione degli aspiranti da ammettere alla valutazione di titoli di
merito
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale
1° settembre 2004, per ogni blocco la commissione di cui al
precedente art. 6 compila una graduatoria preliminare degli aspiranti
all'arruolamento definita in funzione del giudizio conseguito dagli
stessi nel diploma d'istruzione secondaria di primo grado assegnando
i seguenti punteggi:
ottimo, |punti 4,0
distinto, |punti 3,0
buono, |punti 2,0
sufficiente, |punti 1,0.
2. Gli aspiranti da ammettere alla valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 8 sono tratti dalla graduatoria preliminare di cui
al precedente punto 1 entro i sottonotati numeri massimi di
collocazione utile:
1° blocco: n. 360;
2° blocco: n. 360;
3° blocco: n. 360.
3. A parita' di punteggio la precedenza e' data agli aspiranti in
possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
4. In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu'
giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, delle legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
Art. 8.
Valutazione dei titoli di merito
1. Per ogni blocco la commissione di cui al precedente art. 6
redige una graduatoria di merito degli aspiranti utilmente collocati
nella graduatoria preliminare, compresi nei numeri massimi di
collocazione utile di cui al precedente art. 7, punto 2, provvedendo
a sommare il punteggio riportato nella graduatoria di cui al
precedente art. 7, punto 1 con il punteggio dei seguenti titoli di
merito, a fianco di ciascuno dei quali e' attribuito il relativo
punteggio:
a) titoli previsti dall'art. 8, comma 2, lettera c) del decreto
ministeriale 1° settembre 2004:
porto d'armi |punti 1,0
patente di guida civile e/o militare |punti 1,0
b) titoli previsti dal presente bando di arruolamento:
brevetto di pilota di aeroplano: |punti 2,0;
---------------------------------------------------------------------
corso di cultura aeronautica e/o meteorologia aeronautica:|punti 1,0;
---------------------------------------------------------------------
ogni classe di scuola media superiore superata: |punti 1,0;
---------------------------------------------------------------------
diploma di laurea specialistica: |punti 7,0;
---------------------------------------------------------------------
diploma di laurea triennale: |punti 6,0;
---------------------------------------------------------------------
per il diploma conseguito negli Istituti O.N.F.A. o nelle |
Scuole militari: |punti 1,0;
---------------------------------------------------------------------
per il possesso di brevetti di subacqueo militare o |
civile, rilasciato da strutture riconosciute dalla |
federazione CMAS con un punteggio da attribuire a seconda |
del livello riconosciuto dalla predetta associazione |
internazionale, per un massimo di: |punti 1,5;
---------------------------------------------------------------------
per il possesso del brevetto di paracadutista militare o |
civile riconosciuto dall'A.N.P.I.: |punti 1,5;
---------------------------------------------------------------------
aver svolto il servizio militare nell'ambito della Forza |
Armata senza demerito: |punti 1,0.
2. A parita' di punteggio la precedenza e' data agli aspiranti in
possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
3. In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu'
giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, delle legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
Art. 9.
Approvazione delle graduatorie
1. Per ogni blocco la commissione valutatrice di cui al
precedente art. 6, invia la graduatoria di merito di cui al
precedente art. 8, punto 1, con l'eventuale documentazione probante,
alla Direzione Generale per il Personale Militare che effettuati gli
accertamenti di competenza provvede all'approvazione della stessa con
decreto dirigenziale.
2. La graduatoria ha validita' dodici mesi.
Art. 10.
Accertamenti fisico - psico - attitudinali
1. Per ogni blocco la Direzione Generale per il Personale
Militare procedera' alla convocazione presso la Scuola Addestramento
Reclute Volontari dell'Aeronautica Militare (S.V.T.A.M.) degli
aspiranti da sottoporre all'accertamento dei requisiti
fisio-psico-attitudinali, di cui al successivo punto 2, nelle
seguenti entita' tratte dalla graduatoria di merito di cui al
precedente art. 9, punto 1:
1° blocco: n. 360;
2° blocco: n. 360;
3° blocco: n. 360.
2. Gli accertamenti fisio-psichici-attitudinali di cui al
precedente punto 1 consistono nella verifica dei seguenti requisiti:
a) idoneita' fisio-psichica per l'impiego nelle Forze Armate in
qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno;
b) idoneita' attitudinale per l'impiego nelle
categorie/specialita' previste dall'ordinamento di Forza Armata;
c) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico.
3. In caso di mancata copertura dei posti disponibili derivante
da inidoneita/rinuncia degli arruolandi di cui al precedente punto 1
convocati per gli accertamenti di cui al precedente punto 2, la
Direzione Generale per il Personale Militare, su richiesta dello
Stato Maggiore Aeronautica, autorizza l'invio di un'ulteriore numero
di arruolandi presso la Scuola Addestramento Reclute Volontari
dell'Aeronautica Militare (S.V.T.A.M.) per l'accertamento
dell'idoneita' attingendo dalla graduatoria di cui al precedente
art. 9 fino al raggiungimento dei posti disponibili all'arruolamento.
4. La convocazione di cui al precedente punto 1, e' inviata
all'interessato da Persomil. a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno e contiene la data e l'ora di presentazione alla Scuola
Addestramento Reclute Volontari dell'Aeronautica Militare
(S.V.T.A.M.).
5. L'accertamento dei requisiti fisio-psichici e' effettuato da
apposita commissione nominata dalla Direzione Generale per il
Personale Militare, su segnalazione dello Stato Maggiore
dell'Aeronautica, insediata presso la Scuola Addestramento Reclute
Volontari dell'Aeronautica Militare (S.V.T.A.M.) e composta da:
a) Presidente: un Ufficiale del Corpo Sanitario di grado non
inferiore a Tenente Colonnello;
b) due membri: Ufficiali Superiori del Corpo Sanitario;
c) segretario: un Ufficiale inferiore del Corpo Sanitario.
6. L'accertamento dei requisiti attitudinali e' effettuato da
apposita commissione nominata dalla Direzione Generale per il
Personale Militare, su segnalazione dello Stato Maggiore
dell'Aeronautica, istituita presso la Scuola Addestramento Reclute
Volontari dell'Aeronautica Militare (S.V.T.A.M.) e composta da:
a) Presidente: un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente
Colonnello, qualificato perito selettore;
b) due membri: Ufficiali di grado non inferiore a Capitano,
qualificati perito selettore;
c) segretario: di grado non inferiore a Maresciallo,
qualificato aiuto perito selettore.
7. I criteri e le modalita' di svolgimento degli accertamenti di
cui ai precedenti punti 5 e 6 sono indicati nell'allegato 4, che fa
parte integrante del presente bando.
8. Il giudizio di non idoneita' comporta l'esclusione
dall'arruolamento. L'esito dei citati accertamenti e' comunicato agli
interessati con determinazione dei presidenti delle commissione di
cui ai precedenti punti 5 e 6, formalmente delegati dalla direzione
generale del personale militare alle predette incombenze.
9. L'aspirante nei confronti del quale sia stato adottato il
provvedimento di esclusione dall'arruolamento per mancanza dei
requisiti fisio-psichici da parte della Commissione di cui al
precedente punto 5, puo' avanzare i ricorsi previsti per legge e,
entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di
esclusione, motivata e documentata istanza, inviata con raccomandata
con ricevuta di ritorno, alla Direzione Generale per il Personale
Militare - I Reparto - 3ª Divisione Reclutamento Volontari -
5ª Sezione - casella postale 355 - cap. 00187 Roma Centro - chiedendo
il riesame del provvedimento di esclusione dall'arruolamento, unendo
la pertinente certificazione rilasciata da strutture sanitarie
pubbliche o private convenzionate, attestante l'assenza delle
imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti
dei requisiti in questione.
10. La predetta Direzione Generale, in sede di riesame di cui al
precedente punto 9, valutate le motivazioni addotte e preso atto
delle certificazioni prodotte, qualora sussistano le condizioni,
convoca il ricorrente presso la Commissione Sanitaria d'Appello, al
fine di sottoporre l'interessato all'accertamento dei requisiti
fisio-psichici. Il giudizio riportato in quest'ultima indagine e'
definitivo e nel caso di riaccertata inidoneita' comporta
l'esclusione dall'arruolamento. In caso di idoneita' la Direzione
Generale per il Personale Militare riammette all'arruolamento i
ricorrenti disponendone l'incorporamento con il primo blocco utile,
ovvero disponendo la conclusione dell'accertamento dei requisiti di
idoneita' fisio-psichici nei confronti dei candidati non
completamente profilati in sede di accertamento di cui al precedente
punto 2, utilmente collocati in graduatoria, che, qualora
riconosciuti idonei, saranno incorporati con il primo blocco utile.
11. L'aspirante nei confronti del quale sia stato adottato il
provvedimento di esclusione dall'arruolamento per mancanza del
requisito attitudinale da parte della Commissione di cui al
precedente punto 6, puo' avanzare i ricorsi previsti per legge. Per
l'inidoneita' del requisito attitudinale non sono ammesse domande di
riesame.
12. Gli aspiranti devono presentarsi agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali e sanitari muniti di un valido documento di
identificazione provvisto di fotografia, rilasciato da
Amministrazioni dello Stato. Gli stessi possono fruire, durante le
operazioni di selezione, di vitto e alloggio, qualora disponibile, a
carico dell'Amministrazione. Gli aspiranti che non si presentano nei
tempi stabiliti sono considerati rinunciatari.
13. Il personale in servizio in qualita' di volontario in ferma
annuale (VFA) nelle Forze Armate in possesso di parametri del
coefficiente somato-funzionale del profilo sanitario maggiori di due
saranno sottoposti agli accertamenti sanitari per la rivalutazione
dei coefficienti di detti parametri.
Art. 11.
Procedure per il recupero dei posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti di cui all'art. 1,
punto 1, del presente bando al termine delle operazioni di
incorporazione relative ad ogni blocco, ad esaurimento degli
arruolandi compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 9,
punto 1, saranno ammessi all'incorporazione gli aspiranti utilmente
collocati nelle corrispondenti graduatorie di precedenti arruolamenti
a partire dal primo dei blocchi la cui graduatoria sia ancora in
corso di validita'.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 1, i posti
eventualmente non coperti riferiti ad un blocco sono portati in
incremento per le incorporazioni dei blocchi successivi non oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti
dall'art. 1, punto 1, del presente bando.
Art. 12.
Ripartizione degli aspiranti idonei eccedenti le incorporazioni di
ciascun blocco
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, punto 3, del
presente bando, a copertura dei posti di cui al precedente art. 1,
punto 1, eventualmente rimasti vacanti, riferiti ad incorporazioni
per ciascun blocco, su esplicita richiesta dello Stato Maggiore
dell'Aeronautica la Direzione Generale per il Personale Militare
attinge, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori, dalle
graduatorie relative ad arruolamenti di volontari in ferma prefissata
di un anno nell'Esercito Italiano e nella Marina Militare degli
aspiranti non utilmente collocati nelle predette graduatorie,
riferite a blocchi precedenti a partire da quello la cui graduatoria
sia ancora in corso di validita' ai sensi dei rispettivi bandi di
arruolamento che abbiano manifestato l'opzione di arruolamento presso
altre Forze Armate.
Art. 13.
Motivi di esclusione
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, altresi',
l'esclusione dall'arruolamento le domande:
a) non redatte sul modulo riportato in allegato 2 al presente
bando;
b) non compilate integralmente;
c) compilate da candidati che all'atto della presentazione
della domanda non abbiano compiuto il diciottesimo anno ed abbiano
superato il compimento del venticinquesimo anno di eta';
d) non spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
nei modi e tempi previsti dal presente bando (articoli 1 e 3), ovvero
erroneamente compilate;
e) non firmate dal candidato in maniera autografa e in
originale;
f) redatte a matita o con penne ad inchiostro simpatico;
g) prive dei previsti allegati;
h) che presentino correzioni e/o abrasioni.
2. Gli aspiranti che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risultassero in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti
dal presente bando ovvero per i motivi indicati al precedente punto 1
saranno, con provvedimento motivato emanato dalla Direzione Generale
per il Personale Militare, esclusi dall'arruolamento, anche se
incorporati.
3. Qualora l'esclusione di cui al precedente punto 1 derivi da
dichiarazioni non veritiere, l'interessato sara' segnalato
all'Autorita' Giudiziaria per le azioni di competenza ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Art. 14.
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Per ogni blocco la Scuola Addestramento Reclute Volontari
dell'Aeronautica Militare (S.V.T.A.M.) e' autorizzata dalla Direzione
Generale per il Personale Militare a procedere direttamente
all'incorporamento dei candidati da ammettere alla ferma prefissata
di un anno nell'Aeronautica Militare, tratti dalla graduatoria di cui
al precedente art. 9, risultati idonei agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali, di cui al precedente art. 10, fino alla
copertura dei posti previsti per il medesimo blocco, secondo le
modalita' stabilite dalla Forza Armata.
2. Per ogni blocco l'ammissione alla ferma prefissata di un anno
decorrera' per gli effetti giuridici dalle date di prevista
incorporazione del blocco presso la Scuola Addestramento Reclute
Volontari dell'Aeronautica Militare (S.V.T.A.M.) ed amministrativi
dalla data di effettiva presentazione presso la Scuola stessa.
3. Gli arruolandi classificatisi utilmente per l'incorporazione
saranno ammessi alla ferma con riserva dell'accertamento, anche
successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione
all'arruolamento di cui al precedente art. 2.
4. I candidati tratti dalla graduatoria di cui all'art. 9 che non
si presenteranno presso la Scuola Addestramento Reclute Volontari
dell'Aeronautica Militare (S.V.T.A.M.) nel termine fissato nella
comunicazione di convocazione, di cui al precedente art. 10, punto 4,
saranno considerati rinunciatari ed i relativi posti saranno
ripianati traendo dalla medesima graduatoria, ovvero dalle
graduatorie di cui al precedente art. 11.
5. Entro dieci giorni dall'avvenuta incorporazione la S.V.T.A.M.
dovra' inviare copia del verbale d'incorporamento a Persomil -
3ª Divisione - I Reparto - 5ª Sezione, per gli adempimenti di
competenza.
6. Gli aspiranti classificatisi utilmente per l'incorporazione
devono presentare al momento dell'incorporazione, pena la decadenza
dall'arruolamento quale volontario in ferma prefissata di un anno
nell'Aeronautica Militare, l'autocertificazione (allegato 3) che
attesti il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di
partecipazione all'arruolamento stesso, da conservare nella
documentazione personale dell'interessato a cura del Reparto di
appartenenza.
Art. 15.
Stato giuridico
1. Ai sensi dell'art. 7 della legge 23 agosto 2004, n. 226, fino
all'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'art. 22
della medesima legge n. 226/2004, ai volontari in ferma prefissata di
un anno si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico
previste per i volontari in ferma breve.
Art. 16.
Sviluppo di carriera
1. I volontari in ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica
Militare possono conseguire, previo giudizio di idoneita', il grado
di Aviere Scelto non prima del compimento del terzo mese
dall'incorporazione.
2. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova
valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese
dall'incorporazione.
Art. 17.
Dimissioni e proscioglimento dalla ferma
1. I volontari ammessi alla ferma prefissata di un anno possono
rassegnare le dimissioni entro sessanta giorni dalla data in cui
hanno contratto la ferma.
2. Il proscioglimento dei volontari in ferma prefissata di un
anno puo' avvenire secondo la normativa vigente.
Art. 18.
Rafferma
1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226 nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle
consistenze annuali previste per i volontari di truppa
dell'Aeronautica, i volontari in ferma prefissata di un anno possono
essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della
durata di un anno.
Art. 19.
Prolungamento della ferma
1. Il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un
anno che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi
indicati al successivo art. 21 puo' essere prolungato, su richiesta
dell'interessato, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma
per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter
concorsuale secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, della
legge 23 agosto 2004, n. 226.
Art. 20.
Possibilita' di carriera
1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge 23 agosto 2004,
n. 226 i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma
annuale, in servizio o in congedo, possono partecipare
all'arruolamento dei volontari in ferma quadriennale.
2. I requisiti e le modalita' per la partecipazione agli
arruolamenti di cui al precedente punto saranno stabiliti nei
relativi bandi di arruolamento.
Art. 21.
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa
1. Ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 i
posti messi annualmente a concorso nelle carriere iniziali delle
Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo
Militare della Croce Rossa e' riservato ai volontari in ferma
prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale di cui,
rispettivamente, agli articoli 14, 19, 20 e 21 del presente bando di
arruolamento.
2. I criteri e le modalita' per l'ammissione degli aspiranti di
cui al precedente punto 1, saranno determinati da ciascuna delle
Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro
competente, di concerto con il Ministro della Difesa.
Art. 22.
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per le sedi ove avranno luogo gli accertamenti dei requisiti sanitari
e attitudinali sono a carico degli aspiranti.
2. Durante le operazioni di selezione presso la Scuola
Addestramento Reclute dell'Aeronautica Militare (S.V.T.A.M.), i
candidati potranno usufruire, qualora disponibili, di vitto e
alloggio a carico dell'Amministrazione.
Art. 23.
Benefici
1. Al termine della ferma contratta, nel caso di collocamento in
congedo, compete la costituzione, a cura e spese
dell'Amministrazione, della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.
(assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti).
2. I brevetti e le specializzazioni acquisite durante il servizio
militare in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno
nell'Aeronautica Militare costituiscono titolo valutabile sia agli
effetti dell'iscrizione nelle liste di collocamento sia ai fini
dell'eventuale emigrazione all'estero.
3. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le
caratterizzazioni acquisite affini a quelle proprie della carriera
per cui e' fatta domanda, nonche' le specializzazioni acquisite sono
considerate utili secondo le disposizioni da ciascuna delle
Amministrazioni interessate ai fini della formazione delle
graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali delle Forze
di Polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo Militare
della Croce Rossa.
Art. 24.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati
personali saranno raccolti per le finalita' di gestione
dell'arruolamento e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale arruolamento, per
le finalita' inerenti all'arruolamento medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione all'arruolamento e
per la valutazione dei titoli di merito. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazione pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento dell'arruolamento o alla
posizione giuridico-economica o di impiego dell'aspirante, nonche',
in caso di esito positivo dell'arruolamento stesso, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. L'interessato gode del diritto d'accesso ai dati che lo
riguardano, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' del diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ufficiale o funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il Direttore Generale
della Direzione Generale per il Personale Militare che nomina, ognuno
per la parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei
dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003:
a) il responsabile della D.I.P.M.A. - 5° Ufficio;
b) il Presidente della commissione valutatrice di cui al
precedente art. 6;
c) i Presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 10,
punto 5 e 6;
d) il direttore della 3ª Divisione - Reclutamento Volontari -
della Direzione Generale per il Personale Militare.
Roma, 8 settembre 2005
Il Direttore Generale: Amm. Sq. Mario Lucidi
Avvertenze: per qualunque notizia relativa alla formulazione della
domanda ed in generale al presente bando d'arruolamento rivolgersi al
piu' vicino comando dell'Aeronautica Militare Italiana.
Informazioni potranno anche essere assunte contattando l'ufficio
relazioni con il pubblico della Direzione Generale per il Personale
Militare:
via e-mail: urp@persomil.difesa.it
ovvero al numero telefonico 06.47355941, secondo i seguenti
orari:
dal lunedi' al giovedi' dalle 8.30 alle 13 e dalle 14,30 alle
16,30;
venerdi' dalle 08,30 alle 13.
Si potra', inoltre, consultare:
sito internet della difesa: www.persomil.difesa.it
> la sezione difesa di Rai - televideo a pag. 417.
Clicca qui per leggere gli ALLEGATI
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