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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Indizione delle prove di accertamento linguistico riservate al
personale docente e ATA della scuola per prestare servizio nelle
istituzioni scolastiche e universitarie all'estero.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.66 del 1/9/2006 |
Ente: | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 06E05984 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 2/10/2006 |
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE
E LA COOPERAZIONE CULTURALE
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'art. 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
relativo ai posti di contingente del personale a tempo indeterminato
(ex ruolo) della scuola docente e ATA (limitatamente a direttori dei
servizi generali e amministrativi e assistenti amministrativi) da
destinare all'estero a prestare servizio presso le istituzioni
universitarie e scolastiche italiane e straniere, compresi i corsi ex
art. 636 decreto legislativo n. 297/1994;
Visto il disposto dal CCNL/Scuola 24 luglio 2003, capo X, per il
personale delle scuole italiane all'estero e, in particolare,
l'art. 105 relativo alla mobilita' del personale docente e ATA a
tempo indeterminato della scuola, nonche' gli articoli 107 e 108
relativi alle prove di accertamento linguistico previste per detto
personale;
Visto il decreto interministeriale 10 agosto 1991, n. 4177
concernente i titoli di accesso per l'insegnamento nei corsi a favore
dei lavoratori italiani e loro congiunti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche ed in particolare l'art. 45;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Tenuto conto dell'incontro con le organizzazioni sindacali,
avvenuto presso il M.A.E. in data 24 luglio 2006, nel corso del quale
e' stata fornita l'informativa alle stesse;
Decreta:
Art. 1.
Indizione
Sono indette le prove di accertamento della conoscenza delle
lingue straniere per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti -
disciplinato da successiva apposita ordinanza - finalizzate alla
mobilita' professionale del personale della scuola, docente e ATA
(limitatamente a direttori dei servizi generali e amministrativi e
assistenti amministrativi del personale della scuola), con contratto
a tempo indeterminato, da destinare all'estero sui posti di
contingente di cui all'art. 639 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, comprese le iniziative scolastiche ex art. 636 decreto
legislativo n. 297/1994.
Art. 2.
Criteri generali e requisiti
per l'ammissione alle prove di accertamento linguistico
1. Alle prove di accertamento linguistico e' ammesso a
partecipare, a domanda, il personale docente e ATA (limitatamente a
direttori dei servizi generali e amministrativi e assistenti
amministrativi) della scuola, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato (ex ruolo), che, dopo l'anno di prova, abbia prestato
almeno un ulteriore anno di effettivo servizio di ruolo in territorio
metropolitano nella classe di concorso (per i docenti di scuola
secondaria di I e II grado), nel posto (per i docenti di scuola
primaria e dell'infanzia), nella qualifica (per il personale ATA) in
cui e' titolare all'atto della domanda e per il cui relativo codice
funzione chiede di partecipare. I codici funzione sono indicati
nell'allegato n. 1, che e' parte integrante del presente decreto.
2. E' consentita la partecipazione alle prove di accertamento per
piu' tipologie di istituzioni, nonche' per piu' aree linguistiche.
Le lingue per le quali e' possibile partecipare a dette prove
sono le seguenti: francese, inglese, spagnolo, tedesco, relative alle
aree linguistiche indicate nell'allegato n. 2, che e' parte
integrante del presente decreto.
Per quanto riguarda il personale docente aspirante ai lettorati
di italiano presso le universita' straniere, hanno titolo a sostenere
la prova di accertamento della conoscenza linguistica esclusivamente
i candidati appartenenti alle seguenti categorie:
a) docenti di italiano a tempo indeterminato delle scuole
secondarie di primo e secondo grado;
b) docenti di lingue straniere a tempo indeterminato delle
scuole secondarie di primo e secondo grado che abbiano superato
nell'ambito di corsi universitari almeno due esami di lingua e/o
letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneita' del Ministero
della pubblica istruzione allegata ai bandi di concorso, per titoli
ed esami, emanati con D.D.G.G. 31 marzo 1999 e 1° aprile 1999,
riportata alla nota n. 3 dell'allegato n. 1, che e' parte integrante
del presente decreto.
Art. 3.
Modalita' e termini utili
per la presentazione della domanda di ammissione
1. Le domande dei candidati devono essere inviate - pena la
decadenza - entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
direttamente dall'interessato (non per il tramite gerarchico), a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero degli
affari esteri - Direzione generale per la promozione e la
cooperazione culturale - Ufficio IV, piazzale della Farnesina n. 1 -
00194 Roma. La data di spedizione della domanda e' comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
I candidati che si trovano all'estero possono consegnare o
spedire la domanda di ammissione alle rappresentanze diplomatiche e
agli uffici consolari.
2. Il modello di domanda e' contenuto nell'allegato n. 3, che e'
parte integrante del presente decreto. Esso deve essere debitamente
compilato dal candidato in tutte le sue voci, utilizzando gli spazi
predisposti. Tale modello e' reperibile nel sito internet del
Ministero degli affari esteri all'indirizzo: http://www.esteri.it
>(seguire il percorso: Politica estera/GrandiTemi/Politica
culturale/Attivita/Istituzioni scolastiche).
3. E' consentito presentare domanda per una o piu' tipologie di
istituzioni tra quelle indicate nell'allegato n. 1, che e' parte
integrante del presente decreto, nonche' per una o piu' aree
linguistiche, tra quelle previste all'art. 2, comma 2 del presente
decreto.
4. I candidati in possesso dei requisiti prescritti, che
intendono sostenere le prove di accertamento per piu' tipologie di
istituzioni, devono inoltrare distinte domande per ciascuna tipologia
richiesta tra quelle previste indicate con le sigle: SCC, SEU, LET,
ATA. In caso contrario, qualora in un'unica domanda siano indicate
piu' tipologie di istituzioni scolastiche o accademiche, per le quali
si intenda concorrere, sara' presa in considerazione solo la prima
tipologia indicata.
5. La domanda relativa a ciascuna tipologia di istituzioni deve
contenere negli spazi predisposti l'indicazione della lingua o delle
lingue per le quali si chiede la partecipazione alle prove di
accertamento della conoscenza linguistica di cui al presente decreto.
6. La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, art. 39).
7. I candidati devono indicare sulla busta la sigla (ovvero sulla
medesima busta piu' sigle, qualora presentino distinte domande di
partecipazione per piu' tipologie) corrispondente alla tipologia di
istituzione per la quale intendano partecipare tra le seguenti
previste: SCC, SEU, LET, ATA.
8. Relativamente alle sigle identificative delle varie tipologie
di istituzioni, di cui al punto 4 del presente art. 3, si specifica
quanto segue.
A. Per i candidati docenti.
Le sigle identificative delle tipologie di istituzioni, per le
quali i candidati docenti a tempo indeterminato, in possesso dei
relativi requisiti previsti dall'art. 2 del presente decreto, possono
presentare domanda di partecipazione alle prove di accertamento
linguistico, si caratterizzano come segue:
----> Vedere tabella a pag. 2 <----
B. Per i candidati ATA.
La sigla ATA e' riferita unicamente al personale amministrativo
della scuola, a tempo indeterminato nonche' in possesso dei requisiti
previsti dall'art. 2 del presente decreto. Pertanto riguarda
esclusivamente i seguenti profili:
------------------------------------------------
ATA
------------------------------------------------
Direttore dei Servizi Generali a Amministrativi
Assistente amministrativo
------------------------------------------------
9. L'Amministrazione non assume responsabilita' in caso di
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o di
eventuali disguidi postali.
10. Ai sensi del testo unico in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti per la partecipazione alle
prove risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute
nella domanda stessa. I requisiti conseguiti e le condizioni
dichiarate nel modello di domanda devono essere acquisiti entro il
termine di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione alle prove.
11. I dati riportati dal candidato nel modello di domanda
assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione
rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Vigono, al riguardo, le
disposizioni di cui all'art. 76 del succitato decreto del Presidente
della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere
amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verita'.
12. Tutti i candidati che dichiarino nella domanda il possesso
dei requisiti previsti per l'ammissione alle prove di accertamento
linguistico sono ammessi a sostenere le suddette prove con riserva,
fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di escludere coloro che,
dopo l'espletamento delle prove, pur avendole superate, non
documentino nei tempi e nei termini previsti con successiva ordinanza
il possesso di tali requisiti.
In qualsiasi momento l'Amministrazione puo' procedere ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive esibite dai concorrenti (art. 71, decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
Art. 4.
1. La partecipazione e il superamento delle prove di accertamento
linguistico, di cui al presente decreto, prescindono dal diritto
all'inserimento nelle graduatorie permanenti per la mobilita'
professionale del personale della scuola, docente e ATA, con
contratto a tempo indeterminato, da destinare all'estero sui posti di
contingente, di cui all'art. 639 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, comprese le iniziative scolastiche ex art. 636 decreto
legislativo n. 297/1994.
2. L'iscrizione alle graduatorie, di cui al comma 1 del presente
art. 4, sara' disciplinata dall'ordinanza, di cui al successivo
art. 5, sulla base del CCNL/Scuola vigente.
Art. 5.
Aggiornamento delle graduatorie permanenti
Con successiva apposita ordinanza del Direttore generale della
promozione e cooperazione culturale del Ministero degli affari
esteri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
e, contestualmente, all'albo dell'Ufficio IV della Direzione generale
per la promozione e la cooperazione culturale nonche' nel sito
internet del predetto Ministero, entro e non oltre il 31 dicembre
2006, saranno definite le procedure relative alle graduatorie
permanenti riguardo all'iscrizione, alla riformulazione e
all'aggiornamento delle graduatorie permanenti per la destinazione
all'estero del personale docente e ATA (limitatamente a direttori dei
servizi generali e amministrativi e assistenti amministrativi del
personale della scuola) a tempo indeterminato della scuola, secondo
quanto previsto dal CCNL/Scuola vigente.
Art. 6.
Modalita' di svolgimento
della prova di accertamento della conoscenza della lingua
1. L'accertamento viene effettuato sulla base di prove
strutturate tramite la somministrazione di distinti questionari
predisposti a cura del Ministero degli affari esteri, articolati in
una serie di 40 domande, nella lingua straniera oggetto della prova,
con possibilita' di scelta tra quattro risposte. I parametri di
valutazione delle risposte sono predefiniti. Essi saranno resi noti
ai candidati immediatamente prima dell'inizio della prova. La durata
della prova e' fissata in un'ora.
2. La prova di accertamento mira a verificare la conoscenza della
lingua straniera nei suoi molteplici aspetti: morfologici,
ortografici, sintattici, lessicali, semantici e socio-linguistici.
3. Il livello richiesto della conoscenza della lingua straniera
sara' correlato alla tipologia delle istituzioni per le quali il
candidato intende partecipare. Pertanto verranno predisposte prove
specifiche per ciascuna delle seguenti categorie di candidati:
a) docenti che aspirano alle istituzioni scolastiche diverse
dalle scuole europee, contraddistinti dalla sigla SCC, per i quali la
prova dovra' verificare una conoscenza adeguata della lingua o delle
lingue straniere;
b) docenti che aspirano alle scuole europee, contraddistinti
dalla sigla SEU, per i quali la prova dovra' verificare se il grado
di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena
integrazione in uno specifico contesto educativo e plurilingue;
c) docenti che aspirano ai lettorati di italiano presso le
universita' straniere, contraddistinti dalla sigla LET, per i quali
la prova dovra' verificare se il grado di conoscenza della lingua o
delle lingue straniere consente la piena integrazione in un contesto
universitario e pluriculturale;
d) personale amministrativo (limitatamente a direttori dei
servizi generali e amministrativi e assistenti amministrativi del
personale della scuola), contraddistinto dalla sigla ATA,
appartenente alla qualifica degli ATA.
4. Per ciascuna delle tre categorie di candidati corrispondenti
alle tre tipologie di istituzioni di cui alle precedenti lettere a),
b), c), nonche' per il personale ATA di cui alla lettera d), saranno
predisposti distinti questionari nelle lingue francese, inglese,
spagnola e tedesca.
I candidati che concorrano per diverse tipologie di istituzioni
devono sostenere una prova di accertamento della conoscenza
linguistica della lingua prescelta per ciascuna tipologia richiesta.
I candidati che concorrano per una tipologia e per piu' di
un'area linguistica devono sostenere una prova relativa a tale
tipologia per ogni area linguistica richiesta.
I candidati che concorrano per diverse tipologie e per piu' aree
linguistiche devono sostenere diverse prove per ogni tipologia
richiesta nonche' per ogni area linguistica richiesta.
5. Superano la prova di accertamento linguistico i candidati che
abbiano riportato un punteggio di almeno 56/80. I candidati che
superano la prova di accertamento linguistico acquisiscono il titolo
professionale di accertamento della conoscenza della lingua
straniera, che conserva la validita' per i successivi nove anni
scolastici.
6. Al termine di ciascuna delle prove strutturate la commissione
procede alla redazione di appositi elenchi dei candidati che le hanno
superate, con l'indicazione del punteggio conseguito.
7. Gli elenchi dei candidati che hanno superato le prove di
accertamento sono pubblicati all'albo dell'Ufficio IV della
D.G.P.C.C. e nel sito internet del Ministero degli affari esteri
all'indirizzo: http://www.esteri.it (seguire il percorso: Politica
estera/Grandi Temi/ Politica culturale/Attivita/Istituzioni
scolastiche).
8. A conclusione di tutte le prove il Ministero degli affari
esteri inserisce i nominativi di tali candidati in appositi elenchi
generali, redatti in stretto ordine alfabetico e distinti per ciascun
codice funzione e per ciascuna area linguistica.
Art. 7.
Casi di esclusione
Sono considerati motivi di esclusione:
a) la domanda dell'aspirante privo dei requisiti generali di
ammissione di cui all'art. 2 del presente decreto;
b) la domanda priva di firma del candidato;
c) la domanda inviata fuori termine (prima della pubblicazione
del presente decreto o oltre la scadenza del termine ivi stabilito
per la presentazione della domanda).
Il Ministero degli affari esteri puo' disporre in ogni momento
l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti.
L'esclusione e' disposta con decreto del Ministero degli affari
esteri che sara' notificato all'interessato con lettera raccomandata.
Art. 8.
Convocazione dei candidati
Il calendario delle prove di accertamento linguistico -
predisposto dal Ministero degli affari esteri - la sede e l'orario di
inizio delle prove stesse vengono indicati con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 30 ottobre 2006 e
contestualmente nel sito internet del Ministero degli affari esteri
all'indirizzo: http://www.esteri.it (seguire il percorso: Politica
estera/GrandiTemi/Politica culturale/Attivita/Istituzioni
scolastiche).
L'avviso nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli
interessati.
I candidati devono presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.
Tutti i candidati sono ammessi alle prove con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto.
Art. 9.
Composizione e compiti delle commissioni
1. Sono costituite apposite commissioni, una per ogni area
linguistica, nominate dal Direttore generale per la promozione e
cooperazione culturale del Ministero affari esteri di concerto con il
Ministero della pubblica istruzione, presiedute da un dirigente
tecnico o amministrativo, in servizio presso il Ministero della
pubblica istruzione, e composte da due membri, in rappresentanza
rispettivamente dei due Ministeri, nonche' da un segretario, nominato
tra il personale in servizio presso il Ministero degli affari esteri.
Tali commissioni hanno il compito specifico di assicurare la
regolarita' delle procedure e di redigere gli elenchi del personale
che ha superato le prove di accertamento di cui al presente decreto.
2. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano
legati da matrimonio o da parentela o affinita' entro il quarto grado
civile con alcuno dei candidati o dei membri delle commissioni
stesse.
Ugualmente non possono far parte delle commissioni coloro che
alla data della pubblicazione del presente decreto abbiano superato
il settantesimo anno di eta' ne' gli ex dipendenti dei Ministeri
degli affari esteri e della pubblica istruzione, collocati a riposo
da piu' di tre anni.
Parimenti non possono far parte di alcuna delle commissioni
coloro che si candidino per le prove di accertamento ne' coloro che
alla data della pubblicazione del presente decreto siano in servizio
all'estero.
Non possono, altresi', far parte delle commissioni ai sensi
dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, i componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata,
coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali.
3. Tutti i membri delle commissioni sono esonerati dagli obblighi
di servizio per il tempo strettamente indispensabile allo svolgimento
delle operazioni.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Il Ministero degli affari esteri, con riferimento al «Codice in
materia di protezione dei dati personali», di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati
personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per
l'espletamento delle procedure previste dal presente decreto.
Art. 11.
Pubblicazione del decreto di indizione
Il presente decreto, costituito dal presente bando di indizione
delle prove di accertamento e da n. 3 allegati pertinenti il decreto
stesso, del quale costituiscono parte integrante, sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale - e contestualmente all'albo dell'Ufficio IV della
D.G.P.C.C. nonche' nel sito internet del Ministero degli affari
esteri all'indirizzo: http://www. esteri.it (seguire il percorso:
Politica estera/Grandi Temi/Politica culturale/Attivita/Istituzioni
scolastiche).
Roma, 28 luglio 2006
p. il direttore generale
per la promozione e la cooperazione culturale
del Ministero degli affari esteri
Menzione
Il direttore generale
del personale della scuola
del Ministero della pubblica istruzione
Cosentino
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