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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per titoli, a complessivi cinque posti nella
Sezione paralimpica Fiamme Azzurre del Corpo di polizia
penitenziaria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.83 del 18/10/2022
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:22E13110
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:5
Scadenza:17/11/2022

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
del personale e delle risorse

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del Testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonche'
disposizioni relative alla polizia di Stato, alla polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e in particolare
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale delle forze di polizia»;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e il decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art.
35, comma 6, circa le qualita' morali e di condotta che devono
possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e, in particolare,
l'art. 5 recante misure per il «Rafforzamento dell'impegno a favore
dell'equilibrio di genere»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n.
35, e, in particolare, l'art. 8 concernente l'invio, esclusivamente
per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante
«Adeguamento delle strutture degli organici dell'amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio
1999, n. 266»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante
«Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo» e, in
particolare, l'art. 43, comma 1, concernente l'istituzione della
«Sezione paralimpica Fiamme azzurre» del Corpo di polizia
penitenziaria e i commi 3 e 4 che prevedono che con decreto del
Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti e le modalita' di
accesso nonche' i requisiti di idoneita' psicofisica e il reimpiego
per il personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2021, n.
212, recante «Regolamento relativo ai requisiti e alle modalita' di
accesso nonche' ai requisiti di idoneita' psicofisica per gli atleti
paralimpici alla "Sezione paralimpica Fiamme azzurre" del Corpo di
polizia penitenziaria e al reimpiego del personale non piu' idoneo
all'attivita' sportiva paralimpica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002,
n. 132, concernente il «regolamento recante modalita' per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia
penitenziaria»;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, e, in particolare, l'art.
28, secondo cui «Per particolari discipline sportive indicate dal
bando di concorso, i limiti minimo e massimo di eta' per il
reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, secondo cui «le disposizioni
previste dal medesimo regolamento non trovano applicazione per le
procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale
militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento
militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da
destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori»;
Visto l'art. 6, comma 2, del sopracitato decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/2015, nel quale e' disposto che «non e' piu'
applicabile, altresi', nessuna disposizione di natura regolamentare o
amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di
reclutamenti del personale delle Forze di polizia a ordinamento
militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco»;
Visto l'art. 43, comma 3, del citato decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, secondo il quale le Fiamme azzurre reclutano,
nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, con le
modalita' previste dall'art. 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5 per cento
dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel
Comitato italiano paralimpico attraverso pubblico concorso per
titoli;
Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146;
Considerata l'attuale dotazione organica dei Gruppi sportivi del
Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Ritenuta la necessita' di bandire concorso pubblico per
l'assunzione di cinque atleti paralimpici, dei quali uno del ruolo
maschile e quattro del ruolo femminile, nella «Sezione paralimpica
Fiamme azzurre» del Corpo di polizia penitenziaria»;

Decreta:

Art. 1

Posti disponibili per l'assunzione

1. E' indetto concorso pubblico, per titoli, a complessivi cinque
posti nella «sezione paralimpica Fiamme azzurre» del Corpo di polizia
penitenziaria, di cui un posto nel ruolo maschile e quattro posti nel
ruolo femminile, riservato ad atleti paralimpici con disabilita'
fisiche o sensoriali, inseriti dal Comitato italiano paralimpico
(C.I.P.) nel «Club italia paralimpico» ovvero comunque riconosciuti
atleti paralimpici di interesse nazionale dal predetto Comitato,
ovvero dalle Federazioni sportive di riferimento.
2. I posti messi a concorso sono ripartiti per discipline
sportive nel modo seguente:

ruolo maschile:

=====================================================================
| | | Categoria | |
| Disciplina | Specialita  |disabilita'|Posti |
+============+===================================+===========+======+
| |«Long distance, Middle distance, | | |
|Sci nordico |Sprint»  | Sitting  | 1  |
+------------+-----------------------------------+-----------+------+

ruolo femminile:

====================================================================
| | | Categoria | |
| Disciplina | Specialita  |disabilita |Posti |
+===============+===============================+===========+======+
| Judo |«+ 70 Kg»  | J2 | 1 |
+---------------+-------------------------------+-----------+------+
| |«100 metri farfalla, 100 metri | | |
| Nuoto |dorso, 100 metri stile libero» | S12/S13  | 1 |
+---------------+-------------------------------+-----------+------+
| |«100 metri dorso; 200 metri | | |
| |misti, 400 metri stile libero, | | |
| Nuoto |50 metri stile libero»  | S8/SM8  | 1 |
+---------------+-------------------------------+-----------+------+
|Tiro con l'arco|«Compound open»  | W2  | 1 |
+---------------+-------------------------------+-----------+------+

3. Nel caso in cui i posti previsti per una o piu' discipline non
risultassero coperti, l'amministrazione puo' assegnarli ad altra
disciplina fra quelle indicate al comma 2.
4. L'amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di
revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento -
sospendere la nomina dei vincitori in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2022-2023.
Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nel sito istituzionale
http://www.giustizia.it/
5. I vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di
polizia penitenziaria.

                               Art. 2 

Requisiti e condizioni per la partecipazione

1. I partecipanti al presente concorso devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto gli anni diciassette e non aver compiuto e
quindi superato gli anni trentacinque;
d) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta
previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001,
nonche' dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 443/1992;
e) diploma di scuola secondaria di primo grado;
f) essere inseriti dal Comitato italiano paralimpico nel «Club
italia paralimpico» ovvero essere riconosciuti atleti paralimpici di
interesse nazionale dal predetto Comitato, ovvero dalle Federazioni
sportive di riferimento, nella disciplina per la quale si concorre;
g) essere in possesso dell'idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica riferita alla disciplina sportiva per la quale si
concorre;
h) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di
Polizia penitenziaria da accertare in conformita' alle disposizioni
contenute negli articoli 122, 124 e 125 del decreto legislativo n.
443/1992 e all'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2015. Ai fini dell'accertamento del possesso dei
requisiti psico-fisici di cui agli articoli 122 e 123 del citato
decreto legislativo n. 443/1992, non si tiene conto delle patologie
invalidanti o ad esse connesse ovvero conseguenti per le quali il
candidato ha ottenuto la classificazione funzionale in base alla
disciplina sportiva praticata, di cui alla suddetta lettera g);
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.

                               Art. 3 

Esclusione dal concorso

1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 2, nonche' i candidati che non si
presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per
l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che
hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresi', concorrere coloro che siano stati
dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per
l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia
penitenziaria e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai
candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade
dei benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato in suo
favore sulla base di una dichiarazione non veritiera.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» alla procedura concorsuale.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva,
in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal
concorso con decreto del direttore generale del personale e delle
risorse.

                               Art. 4 

Domanda di partecipazione e comunicazioni

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
secondo il modello allegato (allegato 1), e inviata esclusivamente a
mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:
arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it indicando
nell'oggetto «CONCORSO 5 POSTI ATLETI PARALIMPICI FIAMME AZZURRE»,
entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Il modulo della domanda e relativi allegati saranno anche
disponibili dal giorno successivo alla suddetta pubblicazione sul
sito del Ministero della giustizia http://www.giustizia.it/
3. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al
concorso deve essere presentata, con le modalita' e nei termini sopra
indicati, da uno dei genitori, purche' esercente la potesta'
genitoriale o, in mancanza di questi ultimi, dal tutore del minore. I
genitori del candidato minorenne devono, altresi', sottoscrivere e
inviare in allegato alla domanda, l'autorizzazione all'assunzione
(allegato 2), con copia fronte/retro dei loro documenti di identita'.
4. Non saranno ammessi a partecipare al concorso i candidati le
cui domande siano state presentate o inviate con modalita' diverse da
quelle sopra indicate.
5. I candidati devono inoltrare, unitamente alla domanda di
partecipazione al concorso, l'attestazione debitamente compilata dal
C.I.P., controfirmata per presa visione e conferma dagli interessati,
con l'indicazione dei titoli sportivi di cui al successivo art. 6,
che intendono far valere ai fini della determinazione del punteggio
di merito. Nella medesima attestazione il C.I.P. deve altresi'
indicare se il candidato sia attualmente riconosciuto «atleta di
interesse nazionale e paralimpico». Il mancato invio della suddetta
attestazione con le modalita' e nei termini sopraindicati,
comportera' l'esclusione dalla procedura concorsuale.

                               Art. 5 

Compilazione della domanda

1. I candidati, o chi per essi se minorenni, nella domanda di
partecipazione devono dichiarare:
a) cognome e nome;
b) luogo, data di nascita e codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), personalmente
intestata, per l'invio e la ricezione delle comunicazioni relative al
concorso;
e) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) di non aver a proprio carico condanne penali o applicazioni
di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di
non avere in corso procedimenti giudiziari penali o per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 313/2002. In caso contrario, il candidato dovra'
precisare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale
precedente penale, precisando la data di ogni provvedimento e
l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il
procedimento;
g) di non essere stati dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare;
h) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione della
scuola o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui e'
stato conseguito;
i) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art.
5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
nonche' all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
j) la disciplina sportiva per la quale si concorre;
k) di essere inserito dal Comitato italiano paralimpico nel
«Club italia paralimpico» ovvero essere riconosciuto atleta
paralimpico di interesse nazionale dal predetto Comitato, ovvero
dalle Federazioni sportive di riferimento, nella disciplina per la
quale si concorre;
l) di inoltrare, unitamente alla domanda di partecipazione,
l'attestazione di cui al precedente art. 4, comma 5, compilata dal
C.I.P. e controfirmata per presa visione e conferma;
m) i titoli culturali e professionali posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso, di cui al successivo art. 6;
n) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Gli eventuali titoli di preferenza non dichiarati
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno
valutati in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
3. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo
PEC, dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al
concorso, nonche' qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera
f). A tal fine, l'interessato dovra' inviare dette comunicazioni,
unitamente a copia fronte/retro di un valido documento di identita',
in formato PDF, all'indirizzo PEC indicato all'art. 4, comma 1.
4. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione delle comunicazioni, dipendente da inesatte o
incomplete indicazioni dell'indirizzo o del recapito fornito dai
candidati, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo o recapito.

                               Art. 6 

Categorie dei titoli ammessi a valutazione e punteggi massimi
attribuibili a ciascuna di esse

1. I titoli ammessi a valutazione sono quelli riportati nella
tabella A, allegata all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 29
ottobre 2021.
2. Sono ammessi a valutazione i titoli sportivi acquisiti nel
biennio precedente la data di pubblicazione del presente bando, fatta
eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di
presentazione delle domande.
A) Categoria I
Speciali riconoscimenti: fino a punti 210;
Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del
punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del
risultato ottenuto:
1) medaglia ai Giochi paralimpici: fino a punti 30,00;
2) medaglia ai Campionati mondiali paralimpici: fino a punti
25,00;
3) record mondiale paralimpico: punti 25,00;
4) vincitore di Coppa del mondo paralimpica: punti 20,00;
5) medaglia ai Campionati europei paralimpici: fino a punti
15,00;
6) record europeo paralimpico: punti 15,00;
7) vincitore di Coppa europea paralimpica: punti 12,00;
8) medaglia alle Universiadi paralimpiche ovvero Giochi del
mediterraneo paralimpici: fino a punti 12,00;
9) Campione italiano paralimpico: punti 12,00;
10) record italiano paralimpico: punti 15,00;
11) vincitore di Coppa Italia paralimpica: punti 10,00;
12) classificato dal secondo al decimo posto nei campionati
italiani di categoria: da punti 6,00 a punti 10,00;
13) classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei
campionati italiani di categoria: fino a punti 5,00.
B) Categoria II
Titoli di studio e di abilitazione professionale:
1) diploma di laurea: punti 2,00;
a) corso di specializzazione post lauream: punti 0,5;
b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5;
2) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1,00;
3) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1,00.
I punteggi previsti ai punti 1) e 2) categoria II non sono
cumulabili tra loro.
3. La commissione esaminatrice indicata al successivo art. 7
predetermina gli ulteriori criteri necessari per l'attribuzione dei
punteggi e annota i titoli valutati e i relativi punteggi su apposite
schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno
allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

                               Art. 7 

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e'
composta da un dirigente penitenziario, con funzioni di presidente,
dal responsabile del gruppo sportivo «Fiamme azzurre» e da un terzo
membro appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia
penitenziaria con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

                               Art. 8 

Accertamenti psicofisici

1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono
tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno e ora che saranno loro
preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica.
2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti
di un valido documento di identificazione e, a pena di esclusione, di
un certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
riferito alla disciplina per la quale concorrono, recante data non
anteriore a trenta giorni dalla data di presentazione agli
accertamenti. I requisiti di idoneita' fisica per l'accesso alla
sezione paralimpica Fiamme azzurre del Corpo di polizia penitenziaria
sono quelli richiesti per la disciplina sportiva paralimpica
esercitata, secondo i criteri fissati dal C.I.P.
3. I candidati devono, altresi', presentare, a pena di
esclusione, certificato anamnestico compilato dal medico curante con
relativo timbro e firma secondo il fac-simile allegato (allegato 3).
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i
candidati sono sottoposti da parte della commissione medica ad una
visita consistente in:
a) raccolta anamnestica;
b) esame obiettivo generale;
c) esami di laboratorio per la ricerca di sostanze psicoattive;
d) valutazione psichiatrica
5. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
commissione composta ai sensi del terzo comma dell'art. 106 del
decreto legislativo n. 443/1992 anche da medici del Servizio
sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della
giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al
secondo comma dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo n.
443/1992.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla
carriera dei funzionari di polizia penitenziaria in servizio presso
il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
7. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
8. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica
di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma dell'art. 107
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero da dirigenti
medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
9. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto dal direttore generale del personale e delle risorse.
10. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti sono esclusi dal
concorso.

                               Art. 9 

Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali da
parte di una commissione presieduta da un dirigente penitenziario o
ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e composta da
due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia
penitenziaria in possesso del titolo di selettore e da due psicologi
o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'art.
132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla
carriera dei funzionari di polizia in servizio presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.
3. L'accertamento della idoneita' attitudinale, mediante
colloquio con la commissione suddetta, e' diretto ad accertare la
sussistenza dei requisiti indicati dagli articoli 124 e 125 del
decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 443, nei limiti di
compatibilita' con i particolari requisiti psico-fisici previsti.
4. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta,
in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene
disposta con decreto motivato del direttore generale del personale e
delle risorse.

                               Art. 10 

Documentazione amministrativa

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali, dovranno
far pervenire a mezzo PEC all'Ufficio concorsi entro venti giorni
dalla suddetta idoneita' le certificazioni comprovanti il possesso
dei titoli di precedenza e/o preferenza gia' indicati nella domanda
di partecipazione, pena il loro mancato riconoscimento.
2. Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.

                               Art. 11 

Graduatoria

1. Ultimata la valutazione dei titoli, la commissione,
individuata dall'art. 7, forma le graduatorie di merito relative alle
singole discipline sportive, sulla base del punteggio finale,
determinato ai sensi del precedente art. 6, conseguito da ciascun
candidato.
2. Il direttore generale del personale e delle risorse,
riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto
approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli idonei
del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per
l'ammissione all'impiego.
3. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze previste dall'art. 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche ed integrazioni;
4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata nel
sito istituzionale del Ministero della giustizia
http://www.giustizia.it/ con modalita' che assicurino la riservatezza
e la protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione e' data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di
pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali
impugnative.

                               Art. 12 

Nomina e assegnazione

1. Con decreto del direttore generale del personale e delle
risorse, i vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di
polizia penitenziaria e assegnati alla «Sezione paralimpica Fiamme
azzurre» del Corpo di polizia penitenziaria.

                               Art. 13 

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di
partecipazione al concorso sono raccolti e trattati ai sensi del
regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e utilizzati esclusivamente per le finalita' del
concorso e per le successive attivita' inerenti all'eventuale
procedimento di assunzione.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite
banche dati automatizzate anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
ad amministrazioni o enti pubblici direttamente interessati allo
svolgimento del concorso, alla procedura di assunzione, alla
posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalita'
previste dalla legge.
5. Ogni candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati
personali, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE
2016/679, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e
opposizione, nei casi previsti dagli articoli 15 e seguenti del
citato regolamento, nei confronti del Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Largo Luigi Daga n.
2 - Roma.
Roma, 11 ottobre 2022

Il direttore generale: Parisi

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