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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente
di personale dell'area giuridica, fissato nel numero di dieci unita',
da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di funzionario
amministrativo - area funzionale C - posizione economica C2, per le
esigenze del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione,
ubicato in Roma.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.34 del 30/4/2004
Ente:MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Località:Nazionale
Codice atto:04E02096
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/5/2004
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL CAPO DIPARTIMENTO
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in
particolare l'art. 35 relativo al reclutamento di personale;
Visto, in particolare, l'art. 70, comma 13, del suddetto decreto
n. 165 del 2001 che dispone l'applicazione della disciplina prevista
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni e integrazioni, per le parti non
incompatibili con quanto previsto dal citato art. 35;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge l0 aprile 1991, n. 125, concernente «Azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro»
con riferimento anche al contenuto degli articoli 35 e 57 del citato
decreto legislativo n. 165/2001 al fine di garantire pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il
trattamento sul lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997,
n. 127;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
concernente la revisione della disciplina sui lavori socialmente
utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili che, all'articolo 3, entrato in vigore dal
18 gennaio 2000, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati
sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella
misura del 7% dei lavoratori occupati, se occupano piu' di 50
dipendenti;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 concernente «il
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7.,
concernente la valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei
titoli universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in materia
di autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del
Ministro dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica
n. 509 del 3 novembre 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni recanti la riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale e'
stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 2000 con il quale e'
stato istituito il ruolo unico del personale dell'ex Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 10 aprile 2001, con il quale sono state rimodulate le dotazioni
organiche delle aree funzionali e delle posizioni economiche del
personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio
1998, n. 38;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile
1998, n. 154;
Visto il decreto ministeriale dell'8 giugno 1999;
Visto il decreto ministeriale del 19 dicembre 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001,
n. 147;
Visto il decreto ministeriale del 25 luglio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002,
n. 202, concernente il «regolamento recante modifiche delle norme
sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di
sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
31 ottobre 2002, di attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2002, n. 202, recante modifiche delle norme
sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di
sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 concernente la
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle
agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002,
n. 137;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto
in data 12 giugno 2003, relativo al personale del Comparto Ministeri,
per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002 2003
nonche' l'insieme dei CC.CC.NN.L. precedenti in relazione al processo
di privatizzazione del citato personale;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la circolare n. 7/98 in data 23 giugno 1998 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono impartite
direttive in ordine all'applicazione dell'art. 39 della suddetta
legge n. 449 de1 1997;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003);
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, contenente disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica Amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale
- n. 84 del 10 aprile 2003, con il quale il Ministero dell'economia e
delle finanze e' stato autorizzato ad avviare le procedure
concorsuali per il reclutamento di personale da inquadrare in vari
profili professionali nell'area funzionale C, posizione economica C2;
Vista la nota n. 25121 del 1° aprile 2003 con la quale il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro,
ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio P.P.A., la richiesta
di autorizzazione ad avviare le procedure concorsuali qualora non vi
sia personale da trasferire secondo procedure di mobilita' ai sensi
della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Vista la nota 2081/9/SP del 9 maggio 2003, con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, ufficio P.P.A. servizio mobilita', ha comunicato di non
avere allo stato personale da assegnare ai sensi dell'art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la nota 21 luglio 2003 n. 13072/T con la quale il Ministro
dell'economia e delle finanze ha disposto l'avvio delle procedure di
reclutamento;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione, tra gli
altri, di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di
dieci unita', da inquadrare, in prova, nel profilo professionale di
funzionario amministrativo, area funzionale C, posizione economica
C2, per far fronte alle esigenze del Dipartimento per le politiche di
sviluppo e di coesione, ubicato in Roma;
Considerato che le assunzioni in servizio dei vincitori del
concorso saranno subordinate a successive autorizzazioni concesse con
appositi decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e
delle finanze, e che tali autorizzazioni potrebbero essere
condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti messi a concorso e relative riserve
 
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di un contingente di personale dell'area giuridica, fissato nel
numero di dieci unita', da inquadrare, in prova, nel profilo
professionale di funzionario amministrativo - area funzionale C -
posizione economica C2, per le esigenze del Dipartimento per le
politiche di sviluppo e di coesione, ubicato in Roma.
Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno
subordinate alle autorizzazioni concesse con appositi decreti del
Presidente della Repubblica, su proposta del Dipartimento della
funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, e
potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento degli
ingressi.
Tale procedura verra' espletata nel rispetto delle disposizioni
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e all'art. 18, comma 6, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e nei limiti stabiliti per
le rispettive complessive quote d'obbligo.
Al fine di consentire ai soggetti disabili di concorrere in
effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al
concorso in questione, l'Amministrazione, preso atto delle domande di
partecipazione che perverranno da parte degli stessi, predisporra'
adeguate modalita' di svolgimento delle prove di esame.
Gli aspiranti di cui al precedente comma 3 devono essere comunque
in possesso del prescritto titolo di studio di cui al successivo
art. 2, lettera c), del presente bando.
Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano
alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a
differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da'
diritto a una maggiore riserva, nell'ordine di cui all'art. 5, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di aventi titolo saranno conferiti ai concorrenti che abbiano
superato le prove secondo l'ordine della graduatoria.
Coloro che intendano avvalersi di una delle riserve di cui al
citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9 maggio 1994 ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza
dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
c) diploma di laurea in giurisprudenza o altro diploma di
laurea dichiarato equipollente con apposito provvedimento normativo.
Si ritengono equivalenti ai suddetti titoli quelli di primo livello
denominati Laurea (L), previsti dall'art. 3 del regolamento adottato
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, appartenenti ad una delle
seguenti classi:
scienze dell'amministrazione;
scienze dei servizi giuridici;
scienze giuridiche.
Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di
studio conseguiti all'estero riconosciuti secondo la vigente
normativa. Sara' cura del candidato dimostrare la suddetta
equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la
riconosce. Gli estremi del provvedimento di equipollenza dovranno
essere dichiarati dal candidato nell'istanza di partecipazione al
concorso;
d) idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente;
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
f) adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati
non italiani, cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi
della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.

                               Art. 3.
 
Presentazione della domanda. Termini e modalita'
 
Il candidato dovra' produrre apposita domanda di ammissione al
concorso redatta, su carta semplice, utilizzando esclusivamente il
modello, predisposto per la lettura ottica, allegato al presente
bando, pena la irricevibilita' della domanda. Detto modello e'
reperibile anche nel sito Internet del Ministero dell'economia e
delle finanze: www.mef.gov.it, nonche' presso il Dipartimento per le
politiche di sviluppo e di coesione - Servizio dipartimentale per gli
affari generali e contabili, il personale e la qualita' dei processi
e dell'organizzazione, ufficio I, via Gaeta n. 3 - 00185 Roma.
La domanda, indirizzata al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il
personale e la qualita' dei processi e dell'organizzazione, ufficio
I, via Gaeta n. 3 - 00185 Roma, puo' essere presentata direttamente
al predetto Dipartimento o spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il
termine perentorio di giorni trenta, compresi i giorni festivi,
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo, sara' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
Oltre la data di scadenza dei termini, non e' ammessa la
regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che
abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle
dichiarazioni prescritte.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta
domanda di ammissione hanno altresi' valore di autocertificazione;
nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La data di presentazione della domanda e' certificata:
in caso di presentazione diretta, dal timbro a data apposto
sulla domanda dal personale dell'Amministrazione addetto al
ricevimento;
in caso di spedizione per raccomandata con avviso di
ricevimento, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale
accettante.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', ai sensi del gia' citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:
a) le proprie generalita' (le donne coniugate devono indicare
eventualmente: il cognome da nubile, il cognome da coniugata e il
nome);
b) la data, il luogo di nascita nonche' la residenza;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
e) il luogo nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonche' i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando,
in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di
applicazione dell'amnistia o del perdono e il titolo del reato; la
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
g) il diploma di laurea posseduto, con l'esatta indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui
e' stato conseguito, nonche' gli estremi del provvedimento di
riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti
qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con
mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto
individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti
falsi;
k) di conoscere la lingua inglese;
l) di conoscere gli elementi di base dell'informatica e
dell'uso del personal computer;
m) l'eventuale diritto alla riserva dei posti prevista dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto lavoratore disabile iscritto
nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della stessa legge ovvero
dalla riserva prevista dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
in quanto volontario in ferma breve o in ferma prefissata di durata
di cinque anni nelle tre Forze armate, congedato senza demerito,
anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonche'
gli eventuali titoli di preferenza posseduti da far valere, a parita'
di punteggio, nella formazione della graduatoria di merito, cosi'
come previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487 del 1994, successivamente modificato e integrato dai decreti
legislativi 1° dicembre 1997, n. 468 e 31 marzo 1998, n. 80; in caso
di mancata dichiarazione in tal senso non vi sara' ammissione al
beneficio;
n) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i candidati non italiani);
o) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento
postale, con l'eventuale numero telefonico, presso il quale si
desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, con
l'impegno di farne conoscere le successive variazioni.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore, ne' per mancata restituzione dell'avviso
di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata;
p) il candidato disabile e/o portatore di qualsiasi tipo di
handicap dovra' corredare la domanda di partecipazione al concorso
con una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che
ne specifichi gli elementi essenziali al fine di consentire
all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti
atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 16,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
I candidati devono, altresi', dichiarare di essere a conoscenza:
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le
ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci;
che le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso
saranno subordinate alle autorizzazioni concesse con appositi decreti
del Presidente della Repubblica, su proposta del Dipartimento della
funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, e
che le stesse potranno essere condizionate da criteri di
scaglionamento degli ingressi.
Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al
trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di
cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni.

                               Art. 4.
 
Irricevibilita' delle domande e cause di esclusione dal concorso
 
1. Non sono prese in considerazione:
a) le domande non redatte con il modello allegato al presente
bando, come da art. 3, comma 1;
b) le domande non inviate secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 2, del presente bando;
c) le domande che non siano firmate dal candidato in maniera
autografa e in originale e che non contengano tutte le indicazioni di
cui al presente decreto circa il possesso dei requisiti per
l'ammissione al concorso;
d) le domande che presentino correzioni o abrasioni;
e) le domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento dopo la scadenza del termine stabilito dal
presente bando;
f) le domande spedite entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e pervenute
oltre il termine di venti giorni dalla scadenza fissata nel presente
bando.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in
possesso di uno o piu' tra i requisiti indicati all'art. 2 del
presente bando.
3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati, in
qualsiasi momento della procedura del concorso, ove venga accertata
la mancanza dei requisiti di ammissione al concorso stesso alla data
di scadenza del termine per la presentazione o la spedizione delle
domande di partecipazione.
L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata
all'interessato con provvedimento motivato.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
Con successivo provvedimento, in armonia con quanto disposto
dall'art. 35, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sara' nominata la commissione esaminatrice, garantendo il
rispetto delle situazioni di incompatibilita' previste dalla
normativa vigente, che sara' cosi' formata: da un consigliere di
Stato o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente
qualifica o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di
presidente, e da due esperti di provata competenza nelle materie
oggetto del concorso scelti tra funzionari dell'Amministrazione,
docenti ed estranei alla medesima; le funzioni di segretario saranno
svolte da un funzionario appartenente all'area funzionale C.

                               Art. 6.
 
Programma e diario delle prove d'esame
 
La procedura concorsuale consiste in una prova preselettiva, in
due prove scritte e in una prova orale, volte ad accertare il
possesso di una adeguata cultura giuridico-amministrativa e a
valutare la maturita' di pensiero, la capacita' di giudizio nonche'
le conoscenze e l'attitudine del candidato a svolgere le mansioni
proprie del posto da ricoprire.
La prova preselettiva si svolgera' con una serie di domande, a
risposta multipla, che riguarderanno le materie oggetto delle prove
scritte e orali.
Per l'espletamento della prova preselettiva l'Amministrazione
potra' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al
punteggio riportato nella prova preselettiva, si siano collocati
entro il sessantesimo posto in graduatoria.
Sono ammessi alle prove scritte, oltre il sessantesimo posto, i
candidati classificati ex-aequo all'ultimo posto utile della
graduatoria.
Le due prove scritte, la cui durata sara' stabilita dalla
commissione esaminatrice, riguarderanno le seguenti materie, con
particolare rilievo di quelle al punto a):
a) diritto amministrativo, diritto civile e, inoltre, diritto
commerciale con particolare riferimento all'impresa e ai contratti di
impresa, diritto internazionale e comunitario, diritto regionale;
b) diritto costituzionale, elementi di diritto del lavoro,
contabilita' di stato con particolare riferimento ai contratti dello
Stato, ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e delle
finanze e, al suo interno, del Dipartimento per le politiche di
sviluppo e di coesione e dei suoi diversi Servizi;
c) politica economica, elementi e nozioni fondamentali di
economia politica, scienza delle finanze e tecniche organizzative e
gestionali della P.A.
La prima prova consistera' in un tema relativo alle materie di
cui al punto a).
La seconda prova vertera' su una serie di quesiti a risposta
sintetica, anche a carattere teorico-pratico, sulle stesse materie
del bando.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
in ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 21/30.
La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove
scritte, con particolare riguardo per l'interazione tra aspetti
economici e istituzionali nonche' i fondamenti economici e giuridici
della cooperazione istituzionale fra soggetti pubblici e privati.
Sara' oggetto della prova orale anche la conoscenza della lingua
inglese e la conoscenza dei piu' diffusi software di office
automation.
La prova orale si intendera' superata se i candidati avranno
ottenuto la votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva sara' data dalla media dei voti ottenuti
nelle prove scritte e nella prova orale.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 18 giugno 2004 verra' dato avviso della
sede e della data di svolgimento della prova preselettiva. La
medesima informazione potra' essere reperita sul sito Internet del
Ministero dell'economia e delle finanze: www.mef.gov.it> Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi,
senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora
indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per aver accesso all'aula dove verranno espletate la
preselezione, le prove scritte e la prova orale i candidati dovranno
esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di validita'.
Per l'espletamento delle prove i concorrenti non potranno portare
con se' telefoni cellulari, palmari, libri, periodici, giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo ne' potranno portare
borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere, che
dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove
al personale di sorveglianza, il quale provvedera' a restituirli al
termine delle stesse, senza, peraltro, assumere alcuna
responsabilita'.
I candidati potranno consultare soltanto i dizionari e i testi di
legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno
comunicare tra loro in alcun modo ne' utilizzare i cellulari, pena
l'immediata espulsione dall'aula degli esami.
L'assenza dalla prova preselettiva e dalle altre prove scritte
comportera' l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
La prova orale avra' luogo a Roma e si svolgera' in un'aula
idonea ad assicurare la partecipazione del pubblico.
I candidati che, a seguito della preselezione, saranno ammessi
alle successive prove concorsuali, verranno messi a conoscenza, con
raccomandata con ricevuta di ritorno, con almeno venti giorni di
anticipo del giorno in cui dovranno sostenere le prove stesse.
Sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze (www.mef.
gov.it
) verra' contestualmente pubblicato l'elenco, con la relativa
graduatoria, dei candidati ammessi alle prove scritte e
successivamente l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.
Ai candidati ammessi alla prova orale sara' altresi' comunicato
il voto riportato nelle prove scritte.

                               Art. 7.
 
Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione e
pubblicazione della graduatoria di merito
 
Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i
candidati che abbiano superato la prova orale con esito positivo,
l'Amministrazione provvedera' d'ufficio, in conformita' al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a
verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella
domanda di partecipazione al concorso, connessi alle precedenze e/o
preferenze indicate dagli stessi.
La graduatoria di merito, formulata dalla relativa commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione
complessiva, di cui all'art. 6 del presente bando, conseguita da
ciascun candidato, sara' successivamente riformulata tenendo conto
dei titoli di precedenza e/o preferenza previsti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
integrato dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, nonche'
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dal decreto legislativo 8 maggio
2001 n. 215 tenendo presente che se, a conclusione delle operazioni
di valutazione dei citati titoli preferenziali, due o piu' candidati
si classificheranno nella stessa posizione, sara' preferito il
candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 2, comma 9, della
legge n. 191/1998.
Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego,
nel limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in
graduatoria, ferme restando le riserve di cui all'art. 1 del presente
bando di concorso.
La graduatoria di merito sara' approvata con apposito decreto
ministeriale e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale
del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' sul sito Internet
del Ministero dell'economia e delle finanze: www.mef.gov.it> Di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
di quindici giorni per presentare reclamo scritto all'Amministrazione
per eventuali errori od omissioni.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' altresi'
il termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria, secondo quanto previsto dalla vigente normativa
in materia, rimarra' efficace per ventiquattro mesi, a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di
avvenuta pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                               Art. 8.
 
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori
 
I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra'
disposta l'assunzione in servizio, prima di procedere alla
stipulazione del contratto individuale di lavoro ai fini
dell'assunzione stessa, dovranno far pervenire all'indirizzo indicato
all'art. 3, comma 2, del presente bando, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita
comunicazione, un certificato medico, rilasciato dall'Azienda
sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in
servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia affetto da
una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico deve farne
menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al
servizio.
Per quanto riguarda i candidati invalidi il certificato medico
deve contenere, oltre a una esatta descrizione delle condizioni
attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
l'invalido non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per
la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
riuscire di danno alla salute e alla incolumita' dei compagni di
lavoro e alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e'
compatibile con le mansioni dell'impiego cui aspira.
La capacita' lavorativa del candidato disabile e' accertata dalla
commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.

                               Art. 9.
 
Assunzione in servizio
 
I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, per i quali
verra' disposta l'assunzione in servizio in relazione a quanto
previsto dall'art. 1, comma 2, del presente bando e che risulteranno
in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la
documentazione di cui al precedente art. 8, dovranno stipulare
apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita'
previste dalla normativa contrattuale.
I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in
relazione a quanto previsto dal piu' volte citato art. 1, comma 2,
saranno assunti a tempo indeterminato e inquadrati nel profilo
professionale di funzionario amministrativo - area funzionale C -
posizione economica C2, del ruolo unico del personale dell'ex
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno
soggetti a un periodo di prova della durata di quattro mesi - con le
modalita' stabilite dall'art. 14-bis del contratto integrativo del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri
1994/1997 - che non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza,
cosi' come stabilisce l'ottavo comma del citato art. 14-bis.

                              Art. 10.
 
Accesso agli atti del concorso
 
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
commissione esaminatrice.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. l0, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per
le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio dipartimentale per
gli affari generali e contabili, il personale e la qualita' dei
processi e dell'organizzazione - Ufficio I, per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati, anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso.
Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente
per lo svolgimento del concorso relativamente alla posizione
giuridica del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati a
soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 14 della citata
legge n. 675/1996 tra i quali figura quello d'accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' quello del diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge e il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le
politiche di sviluppo e di coesione - Servizio dipartimentale per gli
affari generali e contabili, il personale e la qualita' dei processi
e dell'organizzazione - Ufficio I.

                              Art. 12.
 
Norme di salvaguardia
 
Nel caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiungano
nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno
immediata applicazione, restando preclusa la possibilita' per
l'amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta
delle leggi previgenti.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento di personale.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 21 aprile 2004
Il Capo del Dipartimento: Barca
 
Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso
straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione o ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale
entro sessanta giorni dalla stessa data.

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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