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POLITECNICO DI MILANO

Concorso di ammissione al XVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.88 del 10/11/2000
Ente:POLITECNICO DI MILANO
Località:Milano  (MI)
Codice atto:00E10253
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/12/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997, e successive modificazioni;
Vista la legge n. 210 del 3 ottobre 1998;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
in data 30 aprile 1999 con decreto ministeriale n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999, n. 162;
Visto il decreto ministeriale n. 90 del 4 giugno 1999, cosi' come
modificato ed integrato dal decreto ministeriale n. 98 del 20 luglio
1999, per la ripartizione dei finanziamenti per il conferimento di
borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, delle
scuole di specializzazione, dei corsi di dottorato di ricerca e delle
attivita' di ricerca post-lauream;
Viste le note del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 20 luglio 99 e del 5 luglio 2000
"Finanziamento borse di studio post-lauream - esercizio finanziario
2000";
Visto il decreto rettorale n. 196/AG del 19 luglio 2000 relativo
all'attivazione del progetto di innovazione del dottorato di ricerca
nonche' l'istituzione e l'attivazione della scuola di dottorato;
Visto il regolamento del Politecnico di Milano in materia di
dottorato di ricerca adottato con decreto rettorale n. 209/AG del 1o
agosto 2000;
Viste le deliberazioni del senato accademico del 25 ottobre 2000;
Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 31
ottobre 2000.
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto presso il Politecnico di Milano il concorso di
ammissione al XVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca di seguito
elencati. Per ciascun dottorato vengono indicati gli atenei
consorziati e/o gli enti convenzionati, i posti messi a concorso e il
numero delle borse di studio disponibili.
----> vedere tabella a pag. 46 della G.U.(S4) <----
 

La durata del corso di dottorato e' di anni tre.
I posti e le borse di studio possono essere aumentati, prima
dell'espletamento del concorso, ove sussistano enti finanziatori.
Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non puo'
essere inferiore a tre.
L'apolide e' equiparato al cittadino straniero non appartenente
agli Stati membri dell'U.E. (cittadino extracomunitario).

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere, inclusi
i titolari di assegni di ricerca.
I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titolo
che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea dovranno,
unicamente ai fini della ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere, farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a
consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in parola. Gli interessati devono redigere la domanda secondo il
fac-simile allegato al presente bando, di cui fa parte integrante,
con tutti gli elementi in esso richiesti. Potranno presentare domanda
per partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data del 31
dicembre 2000. In tal caso, l'ammissione verra' disposta "con
riserva" ed i candidati saranno tenuti a presentare, a pena di
decadenza, la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione
entro il 31 dicembre 2000.
E' richiesta altresi' la conoscenza approfondita della lingua
inglese.

                               Art. 3.
Le domande di ammissione al concorso, compilate in carta libera
secondo il fac-simile allegato, una per ogni dottorato per il quale
si intende concorrere, con firma autografa del candidato ed
indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da
Vinci, 32 - 20133 Milano, devono pervenire all'ufficio dottorato di
ricerca del Politecnico di Milano entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le domande potranno essere consegnate a mano
all'ufficio dottorato di ricerca del Politecnico di Milano, piazza L.
da Vinci, 32, padiglione Nord, primo piano, dal lunedi' al venerdi'
dalle ore 9 alle ore 11.30, oppure spedite a mezzo raccomandata
(specificando sulla busta "domanda di partecipazione a concorso di
Dottorato di ricerca"). In tal caso fara' fede il timbro di
ricevimento degli uffici del Politecnico di Milano competenti e non
la data di spedizione della domanda.
I candidati nella domanda di ammissione dovranno, sotto la
propria responsabilita', dichiarare:
le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e il numero
telefonico).
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria
Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso un'universita'
straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza stessa;
il dottorato di ricerca per il quale il candidato intende
concorrere;
dichiarazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
In calce alla domanda i candidati devono dichiarare di impegnarsi
a frequentare a tempo pieno il dottorato secondo le modalita' fissate
dal collegio dei docenti.
I candidati sono tenuti a versare un contributo di L. 50.000 sul
c/c n. 60/9 - presso l'Agenzia n. 59 della Cariplo (ABI 06070 - CAB
01749) indicando nella causale di versamento: "Contributo per
l'ammissione al concorso di dottorato di ricerca in (indicare titolo
del dottorato) - XVI ciclo".
I candidati dovranno inoltre presentare unitamente alla domanda:
fotocopia del bonifico di versamento del contributo;
curriculum vitae.
I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titolo
accademico straniero dovranno allegare alla domanda:
certificato di laurea con l'indicazione degli esami sostenuti e
relativa votazione (in carta libera) ed eventuale equipollenza del
titolo straniero.
I cittadini stranieri residenti all'estero dovranno allegare alla
domanda:
certificato di cittadinanza (in carta libera).
Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
E' data facolta' a tutti i candidati di esibire al momento del
colloquio, eventuali titoli o pubblicazioni.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte degli aspiranti o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un
colloquio intesi ad accertare l'attitudine dei candidati alla ricerca
scientifica. Nel corso del colloquio i medesimi dovranno dimostrare
la conoscenza della lingua inglese. Inoltre, per i candidati che
vogliano concorrere per posti con borse di studio finanziate da
soggetti pubblici o privati ed associate a temi specifici, la prova
orale verte su tali temi. A tale scopo, prima della prova orale, ogni
candidato dichiara se e a quale borsa desidera concorrere.
Il diario delle prove, con l'indicazione del giorno, del mese,
dell'ora e dell'aula in cui le medesime avranno luogo, sara'
comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di
ricevimento inviata quindici giorni prima della data fissata per la
prova scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento: tessera postale, porto d'armi,
passaporto, carta d'identita' o patente di guida.
La commissione giudicatrice e' composta a norma dell'art. 5 del
decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 e dell'art. 9 del
decreto rettorale 209/AG del 1o agosto 2000.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con un punteggio non inferiore a 40/60; il colloquio si
intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno
40/60.
A discrezione della commissione, per facilitare eventuali
candidati stranieri, l'esame di ammissione puo' essere sostenuto in
lingua inglese.

                               Art. 5.
I posti del dottorato sono determinati seguendo i seguenti
criteri:
a) posti con borse di studio da riservare ai cittadini
dell'Unione europea in possesso di diploma di laurea o titolo
equivalente finanziati con:
fondi ministeriali;
convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di
requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di
personale, strutture ed attrezzature idonee;
b) posti senza borsa di studio e con il pagamento di tasse e
contributi per l'accesso e la frequenza, inclusi i beneficiari di
assegno di ricerca e i cittadini extracomunitari.

                               Art. 6.
Al termine delle prove d'esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati dai candidati nelle singole prove. Questa e' resa pubblica
mediante affissione all'albo ufficiale.
I candidati sono ammessi al dottorato secondo l'ordine della
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.
In caso di espressa rinuncia da parte di taluno degli ammessi,
subentra il primo idoneo secondo l'ordine della graduatoria.
Le commissioni sono tenute a graduare tutti i candidati con
punteggio differenziato, cosi' da evitare situazioni di merito ex
aequo.

                               Art. 7.
I candidati ammessi al dottorato di ricerca devono presentare
domanda di iscrizione, in carta legale o resa legale, da L. 20.000,
entro i termini che verranno a suo tempo comunicati.
I candidati risultati vincitori che non ottemperassero a quanto
sopra indicato entro i termini prescritti sono considerati
rinunciatari ed i posti che risultassero vacanti verranno messi a
disposizione dei candidati classificatisi idonei, secondo l'ordine
della graduatoria.
E' vietata l'iscrizione contemporanea a piu' dottorati di ricerca
presso la stessa o altra sede universitaria. Il candidato che avesse
ottenuto l'ammissione a piu' dottorati dovra' optare per l'iscrizione
ad uno solo di essi. E' vietata l'iscrizione contemporanea a un
dottorato di ricerca e ad un corso di laurea o ad una scuola di
specializzazione o a un corso di perfezionamento. A norma dell'art. 8
della legge n. 398 del 30 novembre 1989, agli iscritti alle scuole di
specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di
dottorato di ricerca, si applica la sospensione del corso degli studi
sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.

                               Art. 8.
Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa di
studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. I
rimanenti idonei, inclusi i beneficiari di assegno di ricerca e gli
extra-"comunitari, partecipano al corso di dottorato, fino al numero
di posti previsti, mediante il pagamento delle tasse e dei
contributi.
Gli importi delle tasse e dei contributi sono specificati
nell'allegata tabella e potranno essere rivisti annualmente.
L'iscrizione e' gratuita per i vincitori di borsa di studio.

                               Art. 9.
Le borse di studio sono assegnate ai cittadini comunitari previa
valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella
relativa graduatoria. L'importo della borsa di studio di L.
19.564.515 annuo netto sara' adeguato agli aumenti previsti dalle
disposizioni di legge. Le borse hanno la durata massima prevista per
il conseguimento del dottorato di ricerca e sono confermate con il
passaggio all'anno di corso successivo. L'importo della borsa di
studio e' elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai
consentiti periodi di permanenza all'estero presso universita' o
istituti di ricerca.
I titolari di assegni di ricerca non possono cumulare la borsa di
studio per la partecipazione al dottorato di ricerca.
Alle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
Il pubblico dipendente, per poter fruire di una borsa di studio
erogata dall'Ateneo, ha la possibilita' di chiedere il collocamento
in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per tutta
la durata del corso. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai
fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e
di previdenza.

                              Art. 10.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Al termine di ciascun anno di corso gli iscritti presentano una
particolareggiata relazione sull'attivita' e sulle ricerche svolte al
collegio dei docenti il quale, previa valutazione della frequenza
alle attivita' formative, dell'impegno e del profitto degli
interessati ne determina l'ammissione all'anno di corso successivo o
la ripetizione dell'anno o l'esclusione dal proseguimento del corso.

                              Art. 11.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore del
Politecnico a chi ha conseguito, a conclusione del corso, risultati
di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione
finale scritta o da un lavoro grafico. I predetti risultati vengono
accertati da una commissione la cui costituzione e' stabilita dal
decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999.

                              Art. 12.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando si fa
riferimento alle norme contenute nella legge n. 28/1980, nel d.P.R.
n. 382/1980, nella legge n. 398/1989, nella legge n. 210/1998 e nel
decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 nonche' alle altre
disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente
all'ufficio dottorato di ricerca del Politecnico di Milano -
telefono: 02-23996927, 02-23992130, 02-23992131, e-mail:
dottorato.ricercaceda.polimi.it
Il rettore: De Maio
Milano, 31 ottobre 2000

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