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UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" DI ROMA
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione
C1 dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il dipartimento di rappresentazione e rilievo.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.98 del 19/12/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" DI ROMA |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 00E11723 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 18/1/2001 |
Tags: | Tecnici |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato nonche' le relative norme di esecuzione,
approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981, recante le declaratorie delle qualifiche
funzionali del personale non docente delle universita';
Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983, recante
disposizioni sulla normativa concorsuale del personale non docente
delle universita';
Visto il decreto interministeriale 27 luglio 1988, n. 534,
contenente modificazioni ed integrazioni al succitato decreto
interministeriale 20 maggio 1983;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, riguardante l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di ammissione nei pubblici
concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116, recante modificazioni ed integrazioni al succitato decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al
trattamento nei luoghi di lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare
l'art. 20, recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate nell'ambito delle prove d'esame
nei concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme sulla razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento disposto con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante disposizioni sulla normativa concorsuale, e
successive modificazioni ed integrazioni effettuate con decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, legge finanziaria, ed in
particolare l'art. 1, comma 52;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme sulla
tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Considerato che, ai sensi dell'art. 51 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, gli atenei possono decidere il numero e la tipologia
del personale da assumere nel rispetto delle disponibilita'
finanziarie;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, contenente modificazioni
ed integrazioni alla succitata legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, contenente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e
3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di certificazioni
amministrative;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, in particolare l'art. 2,
comma 9, recante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997,
n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto rettorale 5 agosto 1999, con il quale e' stato
emanato il regolamento interno sul reclutamento del personale non
docente;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge finanziaria;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
tecnico e amministrativo del comparto universita', sottoscritto in
data 9 agosto 2000;
Visto il decreto rettorale 2 ottobre 2000, con il quale questo
Ateneo ha assegnato, tra gli altri, un posto di categoria C ,
posizione economica C1 (gia' sesta qualifica funzionale) dell'area
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di
rappresentazione e rilievo di questo Ateneo;
Ravvisata la necessita' di emettere il bando di concorso per la
copertura del posto sopracitato;
Considerato che con separato provvedimento si e' proceduto
all'indizione di corso-concorso riservato al personale in servizio
con qualifica inferiore;
Considerata l'unicita' del posto, messo a concorso, le riserve di
cui all'art. 5, terzo comma, punti 1), 2) e 3) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1992 (legge 2 aprile 1968, n. 482,
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e legge 20 settembre 1980, n. 574,
art. 40) risultano inoperanti;
Verificata la disponibilita' finanziaria;
Dispone:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di
categoria C - posizione economica C1 dell'area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di
rappresentazione e rilievo dell'Universita' "La Sapienza" di Roma.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Gli aspiranti al concorso devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
degli Stati membri della Comunita' europea;
2) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei artistici
e gli istituti magistrali i licei linguistici riconosciuti per legge,
il diploma di maturita' professionale ai sensi della legge 27 ottobre
1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici
integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n.
910.
Si prescinde dal possesso del titolo di studio, ai sensi del
terzo comma, art. 84, della legge n. 312/1980, per il personale delle
universita' e degli istituti di istruzione universitaria appartenente
alla categoria B3, ex quinta qualifica funzionale, in servizio senza
demerito da almeno cinque anni purche' in possesso del titolo di
studio richiesto per l'accesso alla ex quinta qualifica.
Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e per
coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e'
richiesto il titolo di studio equipollente a quello suindicato alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso, in base ad accordi internazionali,
ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto
1933, n. 1592. Tale equipollenza dovra' risultare da idonea
certificazione rilasciata dalle competenti autorita';
3) idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente;
4) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari;
5) godimento dei diritti politici.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
provenienza e appartenenza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita'
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalita'
Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al direttore
amministrativo dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma,
Ripartizione II personale, Concorsi e nomine, piazzale Aldo Moro, 5,
redatte su carta libera, in conformita' all'allegato A e firmate
dagli aspiranti, dovranno essere fatte pervenire entro e non oltre
trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal
primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare
anche il cognome del coniuge);
2) data e luogo di nascita;
3) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
4) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
penali;
6) possesso del titolo di studio richiesto al punto 2)
dell'art. 2;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
9) eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
10) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' insanabile;
11) il domicilio e recapito al quale si desidera siano trasmesse
eventuali comunicazioni.
I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
devono dichiarare altresi' di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di provenienza ovvero i motivi di mancato godimento e di essere in
possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica.
La domanda dovra' contenere in modo esplicito tutte le
dichiarazioni di cui sopra; l'omissione di una sola di esse, se non
sanabile, determinera' l'invalidita' della domanda stessa con
l'esclusione dell'aspirante dal concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali
disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa, ne' per mancata restituzione dell'avviso
di ricevimento della domanda, dei documenti o delle comunicazioni
relative al concorso.
Ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, la firma del
candidato in calce alla domanda di partecipazione al concorso non e'
soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da
parte dei candidati comporta l'esclusione dal concorso.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione
al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove d'esame.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice verra' costituita ai sensi della
vigente normativa.
Art. 5.
Prove d'esame - Diario e svolgimento
Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del primo martedi'
seguente al centoventesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - sara' data comunicazione dei giorni, dell'ora e dei locali
in cui si svolgeranno le prove.
Detto avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti. I
candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi, senza nessun preavviso, muniti
di un valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia,
presso la sede, nel giorno e nell'ora indicati nella predetta
Gazzetta Ufficiale.
Le prove d'esame consisteranno in una prova scritta, in una prova
pratica o a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, elencati
nell'allegato B.
Tali prove potranno essere precedute, qualora l'amministrazione
lo ritenesse opportuno, da una preselezione, cosi' come stabilito
dall'art. 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, consistente
in tests psico-attitudinali ovvero sugli argomenti previsti dal
predetto programma d'esame.
In tal caso saranno ammessi a sostenere la prova scritta un
numero di candidati pari ad un quintuplo dei posti messi a concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con provvedimento
motivato del direttore, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti. Le prove si intenderanno superate se il candidato avra'
riportato il punteggio di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna di
esse. Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova
orale verra' data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati
nella prova scritta e nella prova pratica o a contenuto
teorico-pratico, almeno venti giorni prima di quello in cui devono
sostenere la prova orale, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
Le sedute della commissione per lo svolgimento della prova orale
sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che sara' affisso nella
sede degli esami. La votazione complessiva e' determinata dalla somma
della media dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova
pratica o teorico-pratica e dalla votazione conseguita nella prova
orale.
Art. 6.
Titoli di preferenza
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi
"La Sapienza" di Roma - Ripartizione II concorsi - Piazzale Aldo
Moro, 5 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni
che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto
la prova orale, i documenti in carta semplice in originale o copia
autenticata attestanti il possesso dei titoli di preferenza dai quali
risulti altresi' il possesso del requisito alla data del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla piu' giovane eta'.
Art. 7.
Approvazione della graduatoria
Espletate le prove del concorso, la commissione redige la
graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione
complessiva riportata. Con dispositivo direttoriale, tenuto conto
della norma che concerne il titolo di preferenza o precedenza, sara'
approvata la graduatoria generale e dichiarati i vincitori.
Detta graduatoria verra' affissa all'albo del rettorato e
all'albo dell'ufficio concorsi dell'Ateneo.
Dalla data di detta affissione all'albo del rettorato e all'albo
dell'ufficio concorsi decorreranno i termini per eventuali
impugnative, la' dove i provvedimenti non siano stati portati
altrimenti a conoscenza.
La graduatoria generale rimane efficace per ventiquattro mesi
dalla data di emissione per eventuali coperture di posti per i quali
il concorso e' stato bandito.
Art. 8.
Assunzione in servizio
I candidati vincitori saranno invitati ad assumere servizio
nonche' a stipulare, ai sensi dell'art. 16 del nuovo contratto
collettivo di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del
comparto universitario, un contratto individuale a tempo
indeterminato nel giorno fissato dall'amministrazione.
Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto e dalle disposizioni di legge.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione e per i termini di preavviso.
Agli assunti sara' corrisposto il trattamento economico iniziale
spettante alla categoria C - posizione economica C1, oltre gli
assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso il periodo
di prova senza che il rapporto sia stato risolto da una delle parti,
il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene
riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
I vincitori, fatte salve le possibilita' di trasferimento
d'ufficio nei casi previsti dalla legge, dovranno permanere presso
questa amministrazione per un periodo non inferiore a sette anni
(art. 43, decreto legislativo n. 29/1993).
Art. 9.
Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di
lavoro
I vincitori assunti in prova saranno invitati a presentare, entro
trenta giorni dalla stipula del contratto individuale di lavoro i
documenti di rito.
Scaduto inutilmente il termine di cui al, comma 1, e fatta salva
la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel
caso di comprovato impedimento non si da' luogo alla stipulazione del
contratto, ovvero si provvede per i rapporti gia' instaurati
all'immediata risoluzione dei medesimi.
Comporta, altresi', l'immediata risoluzione del rapporto di
lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salvo
comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso
l'amministrazione, valutati i motivi, proroga il termine per
l'assunzione compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai fini della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si informa che
l'Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai candidati: tutti i dati saranno trattati
solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed alla
eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto
delle disposizioni vigenti.
Art. 11.
Norma di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda, in quanto
compatibili, alle disposizioni vigenti sullo svolgimento dei
concorsi.
Il presente bando di concorso sara' acquisito alla raccolta
nell'apposito registro ed inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami".
Roma, 1o dicembre 2000
Il direttore amministrativo
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