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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di seicentotrentuno
allievi marescialli al 90° corso presso la Scuola ispettori e
sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico
2018/2019.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.19 del 6/3/2018 |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 18E02173 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 5/4/2018 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante "Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza";
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino - Alto
Adige", e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego";
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'articolo 19
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante "Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali" e,
in particolare, l'articolo 29;
Visti gli articoli 316, 317 e 320 del Codice Civile;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari";
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante "Attuazione dell'articolo 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia
di finanza";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo";
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante "Modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica";
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di
finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127";
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)";
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione del
servizio civile nazionale";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie";
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008,
n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria";
Visto l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile" concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'ordinamento militare";
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
ottobre 2014 recante "Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese";
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica
all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in
materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il
reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco";
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 36, comma
23, in base al quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35
del richiamato Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i
marescialli della Guardia di finanza sono tratti, per l'anno 2018,
nella misura del 50% dei posti complessivamente messi a concorso
attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in
possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dei candidati
appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma 1,
lettera b), del citato decreto legislativo n. 66/2010;
Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,
Determina:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto, per l'anno accademico 2018/2019, un pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 90° corso presso
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di:
a) n. 584 allievi marescialli del contingente ordinario, di
cui:
1) 18 sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato
di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o superiore;
2) 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti,
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio;
b) n. 47 allievi marescialli del contingente di mare, cosi'
suddivisi:
1) n. 30 per la specializzazione "nocchiere abilitato al
comando" (NAC);
2) n. 17 per la specializzazione "tecnico di macchine" (TDM).
2. Dei 17 posti disponibili per il contingente di mare,
specializzazione "tecnico di macchine", n. 6 sono riservati ai
militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole,
il corso per "motorista navale" presso la Scuola Nautica della
Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle Autorita' di cui
all'articolo 2, comma 5, sulla base dei requisiti di cui all'articolo
10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere
ammessi, a domanda, al corso di cui al comma 1, lettera b), con
esonero dalle relative prove concorsuali. A tal fine, i posti
disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che
abbiano conseguito la specializzazione di "motorista navale" con
maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli
ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di grado piu' elevato. A
parita' di grado, e' prevalente l'anzianita' di servizio e, a parita'
della stessa, la maggiore eta'.
3. La specializzazione "motorista navale" deve essere posseduta
alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1, e
conservata fino all'ammissione al corso di formazione.
4. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 2
non e' ammessa per piu' di due volte.
5. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni.
6. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla;
b) prova scritta di composizione italiana;
c) prova di efficienza fisica;
d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
f) prova orale di cultura generale;
g) prova facoltativa di una lingua estera, consistente in un
esame scritto e orale nella lingua prescelta;
h) prova facoltativa di informatica.
7. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle
graduatorie finali di merito, il numero dei posti a concorso, di
sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in
ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate
dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili.
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli ufficiali
di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto
mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:
1) alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, non abbiano superato il
giorno del compimento del trentacinquesimo anno di eta';
2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
3) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non
idonei" all'avanzamento. A tal fine si fa riferimento alla data del
provvedimento con il quale e' stata determinata la non idoneita'
all'avanzamento al grado superiore;
4) non risultino imputati in un procedimento penale per
delitto non colposo;
5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave
della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un
procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
6) non siano sospesi dal servizio o dall'impiego ovvero in
aspettativa;
7) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, compiuto
il 17° anno di eta' e non abbiano superato il giorno di compimento
del 26° anno di eta';
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via
esclusiva la potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento
volontario nella Guardia di finanza;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per
inattitudine al volo o alla navigazione;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e di polizia;
7) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano
imputati, non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per
delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di
prevenzione;
8) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,
in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
9) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle
funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione
dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
10) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
2. Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a
corsi di laurea previsti dalle Universita' statali o legalmente
riconosciute.
3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in
possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la
presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico
2017/2018.
4. I requisiti, se non diversamente indicato, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di cui all'articolo 3, comma 1, e conservati fino alla
data di effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
5. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a),
punto 3), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui all'articolo
10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle
seguenti Autorita':
a) Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
b) Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
c) Sottocapo di Stato Maggiore e Capi Reparto del Comando
Generale relativamente al personale in forza alle rispettive
Articolazioni. Per il personale in forza alle Articolazioni del
Comando Generale di diretta collaborazione del Comandante Generale,
del Comandante in Seconda e del Capo di Stato Maggiore, il giudizio
e' espresso dai rispettivi Capi Ufficio;
d) Comandante del Quartier Generale, Comandante del Centro
Informatico Amministrativo Nazionale, Comandante del Centro
Logistico, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
degli Istituti di Istruzione, Comandante del Reparto Tecnico
Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, Comandante del Centro
Navale e Comandante del Centro di Aviazione, relativamente al
personale dipendente.
6. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul
portale attivo all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it", seguendo le
istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata ("P.E.C."), dopo essersi registrati al
portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al
format di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema Pubblico di
Identita' Digitale) concluderanno la presentazione della domanda di
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il
salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta
stampato, firmato per esteso e scansionato, dovra' essere caricato a
sistema, mediante l'apposita funzione "upload", unitamente alla
scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di
validita'. Il sistema consentira', quindi, di verificarne il corretto
inserimento e di concludere la procedura di presentazione
dell'istanza.
4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra':
a) registrarsi al portale indicando un indirizzo di posta
elettronica certificata in uso a uno dei componenti del nucleo
familiare esercente la potesta' genitoriale o, in mancanza, al
tutore;
b) effettuare, al termine della procedura di compilazione
dell'istanza, il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema
che, una volta stampato, firmato per esteso dal candidato e, a pena
di nullita', da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in
via esclusiva la potesta' genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai
fini dell'assenso a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione
all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili all'accertamento
dell'idoneita' fisica e attitudinale, dovra' essere scansionato e
caricato a sistema, mediante l'apposita funzione "upload", unitamente
alla scansione fronte-retro del proprio documento di riconoscimento
in corso di validita' e di quelli degli ulteriori sottoscrittori.
Nel caso di assenso/autorizzazione di entrambi i genitori, il
candidato avra' cura di scansionare, su un unico file, i relativi
documenti di riconoscimento in corso di validita'.
Il sistema consentira', quindi, di verificare il corretto
inserimento dei file richiesti e di concludere la procedura di
presentazione dell'istanza.
5. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza ("ID istanza")
rinvenibile attraverso la funzione "visualizza istanza" presente
nella propria area riservata del portale nonche' comunicato sulla
propria casella di posta elettronica certificata.
6. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema
informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la
presentazione della domanda di partecipazione e accertate
dall'Amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, firmato per esteso e inviato, unitamente alla scansione
fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di
validita', all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoAM@pec.gdf.it entro il termine di cui al comma 1.
Qualora l'istanza sia presentata da un candidato minorenne, il
modello dovra' recare oltre alla sottoscrizione, a pena di nullita',
di entrambi i genitori o del solo genitore esercente in via esclusiva
la potesta' genitoriale, o in mancanza, del tutore ai fini
dell'assenso a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione
all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili all'accertamento
dell'idoneita' fisica e attitudinale, anche il documento di
riconoscimento in corso di validita' del/dei sottoscrittore/i
dell'atto di assenso.
7. I militari del Corpo devono, altresi', consegnare copia della
domanda di partecipazione al Reparto dal quale dipendono direttamente
per l'impiego, che curera' le incombenze di cui all'articolo 6, commi
1 e 2.
Per i militari in forza al Comando Generale copia della domanda
deve essere consegnata al Quartier Generale.
8. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale
attivo all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it" o secondo le modalita' di
cui al comma 6, potranno essere modificate esclusivamente entro il
termine di cui al comma 1.
9. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di Reparto
di appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute
successivamente al termine di cui al comma 1 dovranno essere
comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoAM@pec.gdf.it.
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve
indicare nella domanda:
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e luogo di nascita, nonche' il contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere;
b) il Reparto cui e' in forza;
c) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
d) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2017/2018, indicando l'Istituto
presso il quale e' stato o sara' conseguito;
e) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, "non
idoneo" all'avanzamento;
f) di non essere imputato in un procedimento penale per delitto
non colposo;
g) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave
della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un
procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
h) di non essere sospeso dal servizio o dall'impiego ovvero in
aspettativa;
i) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di
cui alla scheda in allegato 8 al bando e/o dei titoli preferenziali
tra quelli elencati nell'articolo 22 nonche' di quelli stabiliti
dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato
consegnare o far pervenire, secondo le modalita' e la tempistica
indicate all'articolo 6, comma 4, la documentazione o le
certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli.
l) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura
dell'Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l'iscrizione all'universita';
m) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di
cui all'articolo 1, comma 2, devono farne richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della
specializzazione "motorista navale".
3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza
deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita;
b) il contingente (ordinario o mare con relativa
specializzazione) per il quale intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a
carico;
e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.
per delitti non colposi, ne' essere o essere stato sottoposto a
misure di prevenzione;
g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
h) se alle armi, il grado rivestito e il reparto di
appartenenza;
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2017/2018, indicando l'Istituto
presso il quale e' stato o sara' conseguito;
m) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per
inattitudine al volo o alla navigazione;
n) l'indirizzo proprio o, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico;
o) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
p) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e di polizia;
q) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di
cui alla scheda in allegato 8 al bando e/o dei titoli preferenziali
tra quelli elencati nell'articolo 22 nonche' di quelli stabiliti
dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato
consegnare o far pervenire, secondo le modalita' e la tempistica
indicate all'articolo 6, comma 4, la documentazione o le
certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
r) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura
dell'Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l'iscrizione all'universita';
s) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
4. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,
puo' richiedere di essere sottoposto anche alle prove facoltative di:
a) conoscenza di una lingua estera, scelta tra le seguenti:
francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) informatica.
5. All'atto della compilazione della domanda di partecipazione,
gli aspiranti che concorrono per i posti riservati:
a) ai possessori dell'attestato di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
devono precisare gli estremi e il livello del titolo in base al quale
concorrono per tali posti, indicando la lingua (italiana o tedesca)
nella quale intendono sostenere le previste prove scritta, orale e
facoltativa di informatica;
b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio, devono specificare gli estremi e l'autorita'
che ha attestato il possesso del requisito richiesto.
6. I candidati, inoltre, nella domanda, devono dichiarare di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in
particolare, degli articoli 11, 12, 14 e 22, concernenti, tra
l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della
prova scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti, di
convocazione per le prove successive e di notifica delle graduatorie
finali di merito.
7. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
Art. 5
Cause di archiviazione della domanda
1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine di cui all'articolo 3, comma 1, con provvedimento del
Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato e, se
minorenne, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in
via esclusiva la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore;
b) non siano corredate da idoneo/i documento/i di
riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente, il PDF generato dal
sistema, quantunque sottoscritto, pervenga con modalita' differenti
da quella prevista;
d) pervengano all'indirizzo P.E.C. concorsoAM@pec.gdf.it in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di
cui all'articolo 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata
sulla "ricevuta di avvenuta accettazione" purche' in possesso di
"ricevuta di avvenuta consegna".
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono
notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo
ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di
formazione.
Art. 6
Documentazione
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il
Centro di Reclutamento provvede a richiedere il giudizio di
meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera
a), punto 2), riferito alla data di scadenza del termine di cui
all'articolo 3, comma 1.
I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura
saranno rilevati dalla competente Sottocommissione direttamente dal
"Documento Unico Matricolare" (D.U.M.), che dovra' essere aggiornato
e parificato (secondo le modalita' di cui alla circolare del Comando
Generale - I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016) alla data
di scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1.
2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'articolo 12,
il Centro di Reclutamento provvede, tramite i reparti del Corpo
territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e certificato
dei carichi pendenti.
4. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica
devono presentare in tale sede o a mezzo PEC all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it, i documenti in carta semplice, ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti
che conferiscono i titoli maggiorativi di punteggio di cui alla
scheda in allegato 8 al bando e/o dei titoli preferenziali tra quelli
elencati nell'articolo 22 nonche' di quelli stabiliti dall'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
I candidati che concorrono per i posti riservati agli
appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione "motorista
navale" devono inviare a mezzo PEC, all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it, la citata documentazione al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza entro il 10 luglio 2018.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio gia'
indicati nella domanda di partecipazione saranno comunque valutati
qualora il candidato abbia ivi indicato l'Amministrazione pubblica
che dispone della documentazione attestante il possesso dei suddetti
titoli.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la
preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento della
prova di efficienza fisica ovvero, per i soli militari che concorrono
per i posti riservati agli appartenenti al Corpo in possesso della
specializzazione "motorista navale", oltre il 10 luglio 2018.
5. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2017/2018 dovranno
presentare, secondo le modalita' e la tempistica che saranno
comunicate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di
studio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il
modello in allegato 2.
6. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza
e che rivestono lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in
ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo
o sergente, qualora utilmente collocati nelle graduatorie finali di
cui all'articolo 22, devono far pervenire a mezzo PEC all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al
Ministero della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto status
per conseguire l'ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti
della Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo.
7. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.
Art. 7
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale Generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti Sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non
inferiore a Colonnello:
a) Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di
merito, composta da:
1) due ufficiali della Guardia di finanza;
2) due esperti o docenti nelle materie oggetto di valutazione
in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di
tre anni dalla data di nomina della Commissione.
La Sottocommissione e' integrata, per la prova scritta e per
le altre fasi concorsuali, da almeno una ulteriore Sottocommissione,
fermo restando l'unico Presidente. Alle stesse, aventi la medesima
composizione di quella originaria, non puo' essere attribuito un
numero di candidati inferiore a 500;
c) Sottocommissione per la valutazione delle prove di
efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di
finanza, membri;
d) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e cinque ufficiali
medici, membri;
e) Sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente Sottocommissione o, a parita' di grado,
comunque con anzianita' superiore), membri;
f) Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in
qualita' di ispettori in servizio permanente effettivo, composta da
almeno dieci ufficiali della Guardia di finanza periti selettori,
membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Per l'effettuazione delle prove facoltative di lingua
straniera e di informatica, le Sottocommissioni di cui al comma 1,
lettera b) sono integrate rispettivamente:
a) da docenti della lingua straniera prescelta dal candidato in
servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre
anni dalla data di nomina della Commissione o da ufficiali della
Guardia di finanza qualificati conoscitori della medesima lingua;
b) ufficiali o ispettori della Guardia di finanza in forza al
Servizio informatica del Comando Generale.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca, le competenti
Sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso dell'attestato
di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istituto d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
5. Le Sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La Sottocommissione di cui al comma 1,
lettera f), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle Sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.
7. Le Sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d),
e) e f) possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di
personale di sorveglianza, all'uopo individuato dal Centro di
Reclutamento.
Art. 8
Adempimenti delle Sottocommissioni
1. Ciascuna Sottocommissione di cui all'articolo 7, prima dello
svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni
normative.
2. Le Sottocommissioni previste all'articolo 7, comma 1, lettere
d) ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti
i componenti.
3. Gli atti compilati dalle Sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.
Art. 9
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso
dei requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla
Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 10
Documento di identificazione
1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita', oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
Art. 11
Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare
1. I candidati, che abbiano validamente presentato domanda di
partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione
alcuna di esclusione, sosterranno, a partire dal 16 aprile 2018, la
prova preliminare consistente in test logico-matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, ortogrammaticali e
sintattiche della lingua italiana.
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova,
nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 10
aprile 2018, mediante avviso pubblicato sul portale attivo
all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it" e presso l'Ufficio Centrale
Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile,
n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati concorrenti per i posti riservati ai possessori
dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto richiesta, nella
domanda di partecipazione al concorso, di sostenere le previste prove
scritta, orale e facoltativa di informatica in lingua tedesca,
possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni
nonche' elaboratori di calcolo. Eventuali apparecchi telefonici e
ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere
obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera b).
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul portale attivo all'indirizzo
"concorsi.gdf.gov.it", nella sezione relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare, da parte dei candidati, saranno rese disponibili
informazioni sul citato portale.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all'articolo 12, i candidati classificatisi nei
primi:
a) 1960 posti della graduatoria del contingente ordinario;
b) 140 posti della graduatoria del contingente di mare, cosi'
distinti:
1) 100 posti della graduatoria per la specializzazione
"nocchiere abilitato al comando" (NAC);
2) 40 posti della graduatoria per la specializzazione
"tecnico di macchine" (TDM).
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti candidati
sono esclusi dal concorso.
12. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire
dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato domenica e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta
prova, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo
"concorsi.gdf.gov.it" o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il
Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma
(numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12
Modalita' e data di svolgimento della prova scritta
1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08,00 del giorno 15
maggio 2018, nella sede che sara' resa nota con l'avviso di cui
all'articolo 11, comma 12, che ha valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello
svolgimento di una prova di composizione italiana unica per tutti i
candidati.
3. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova
saranno rese note con l'avviso di cui al comma 1 che ha valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Art. 13
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
b), e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto
compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12 (commi 1 e
3), 13, 14 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta:
a) possono essere consultati il vocabolario della lingua
italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali testi non
devono essere commentati ne' annotati;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera b).
Art. 14
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalle
Sottocommissioni indicate all'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. Le Sottocommissioni assegnano a ogni elaborato un punto di
merito da zero a venti ventesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di 10 ventesimi.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto a partire dal
giorno successivo al termine della relativa correzione (esclusi i
giorni di sabato, domenica e festivi) e comunque entro l'11 giugno
2018, con avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo
"concorsi.gdf.gov.it" o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il
Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma
(numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'articolo 11.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere
sottoposti alla prova di efficienza fisica e, solo se non
appartenenti al Corpo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,
secondo il calendario e le modalita' comunicati con un ulteriore
avviso che sara' reso noto sempre sul predetto portale a partire dal
giorno successivo a quello di cui al comma 5.
Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento:
a) 1° giorno: prove di efficienza fisica;
b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell'idoneita'
psico-fisica.
7. I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal
concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.
Art. 15
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello
di preparazione atletica dei candidati, consistono:
a) per il contingente ordinario, nelle seguenti:
1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
piegamenti sulle braccia;
2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova
di nuoto 25 m stile libero;
b) per il contingente di mare, nelle seguenti:
1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
prova di nuoto 25 m stile libero;
2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e
piegamenti sulle braccia;
2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nella
tabella in allegato 3, anche in una sola delle discipline
obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal
concorso.
3. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 12
(comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel
punteggio delle rispettive graduatorie finali di merito, una
maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito:
=====================================================
| Punteggio conseguito| Maggiorazione |
+=====================+=============================+
| da 1 a 2 | 0,05 |
+---------------------+-----------------------------+
| da 2,5 a 3,5 | 0,10 |
+---------------------+-----------------------------+
| da 4 a 5 | 0,15 |
+---------------------+-----------------------------+
| da 5,5 a 6,5 | 0,20 |
+---------------------+-----------------------------+
| da 7 a 8 | 0,25 |
+---------------------+-----------------------------+
| da 8,5 a 9,5 | 0,30 |
+---------------------+-----------------------------+
| da 10 a 11 | 0,35 |
+---------------------+-----------------------------+
| da 11,5 a 12 | 0,40 |
+---------------------+-----------------------------+
4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i
candidati devono presentare alla Sottocommissione di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c), un certificato, in originale o copia
conforme, di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportivo Italiana, ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di
medici specializzati in medicina dello sport.
6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto,
l'esclusione dal concorso.
7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
8. Per le concorrenti che risultano positive al test di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti, il Presidente della competente Sottocommissione provvede al
differimento delle stesse in data non successiva al 21 agosto 2018
non potendo procedere all'effettuazione della prova di efficienza
fisica e dovendo esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
9. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora
alla data del 21 agosto 2018, tali candidate sono escluse dal
concorso.
10. Il Presidente della competente Sottocommissione, qualora il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea
indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento di
una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri della
Sottocommissione, provvede, con giudizio motivato e insindacabile,
all'eventuale differimento dello stesso a una data posteriore a
quella prevista dal calendario della prova di efficienza fisica e,
comunque, non oltre il 21 agosto 2018, ferma restando la validita'
degli esiti delle eventuali prove svolte fino al momento della
comunicazione dell'infortunio subito.
11. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica,
se non appartenenti al Corpo della guardia di finanza, sono
sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre i non
idonei sono esclusi dal concorso.
Art. 16
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della Sottocommissione indicata all'articolo 7,
comma 1, lettera d), mediante visita medica di primo accertamento,
presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle
Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, tutti i
candidati devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile
con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni e integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con
decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it.
Oltre al richiamato profilo sanitario, ai candidati che
concorrono per il contingente di mare - specializzazione "Nocchieri
Abilitati al Comando", e' richiesto altresi':
a) il possesso di acutezza visiva uguale o superiore a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,
senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali; senso
cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
b) il non essere affetti dalle imperfezioni, infermita' e
condizioni somato-funzionali di cui all'elenco in allegato 9;
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
d), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito di altri concorsi per
l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente Sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. I candidati che, alla data del 22 giugno 2018, prestano
servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla
visita medica.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto
dei requisiti di cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione
deve essere:
a) presentata al Centro di Reclutamento, al momento della
comunicazione di non idoneita' da parte della Sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 4). L'originale di tale
documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di
Reclutamento - Ufficio Sanitario - via delle Fiamme Gialle, n. 18,
00122 Roma/Lido di Ostia, o inviato all'indirizzo di posta
elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it entro il quindicesimo
giorno solare successivo a quello della comunicazione di non
idoneita'.
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase
selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non
idoneita' e compatibilmente con questi, potra' essere comunque presa
in considerazione la documentazione:
(1) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso;
(2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia,
il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di
Reclutamento.
In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella
consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra
indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale
nei termini ivi indicati.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 2.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della Sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento.
10. La Sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione
prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
Reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento,
per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
11. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici di I e di II livello;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
d) difetto di senso cromatico normale alle tavole
pseudoisocromatiche, per i candidati che concorrono per il
contingente di mare specializzazione "nocchiere abilitato al comando"
(NAC).
12. La Sottocommissione per la visita medica di primo
accertamento:
a) nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 11,
dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che,
pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle
more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se
confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori
accertamenti sanitari.
13. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
14. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
15. Il giudizio espresso dalle competenti Sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.
Art. 17
Documentazione da produrre in sede di visita medica di primo
accertamento
1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la
seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta
giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale;
e) certificato medico (fac-simile in allegato 5), rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, attestante:
1) stato di buona salute;
2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
3) presenza/assenza di gravi manifestazioni
immuno-allergiche;
4) presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale
terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei 30 giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano
l'esclusione dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine,
qualora in corso di validita', potra' essere presentato lo stesso
certificato di cui all'articolo 15, comma 7. In assenza del referto,
la candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di
gravidanza presso il Centro di Reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente Sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni e integrazioni. Tali candidate
saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non
oltre il 22 agosto 2018, non consenta di rispettare la tempistica
prevista dall'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
Reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della Sottocommissione
indicata all'articolo 7, comma 1, lettera d), potra' concedere il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite
mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene
immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui
e' stato riconvocato e' escluso dal concorso.
6. I candidati ammessi ai recuperi delle prove di efficienza
fisica che in sede di visita medica di primo accertamento non
presentano i certificati di cui al comma 5, lettera b), sono esclusi
dal concorso.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.
Art. 18
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica e gli appartenenti al Corpo risultati idonei alle prove
di efficienza fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, della durata di due giorni, secondo il calendario e le
modalita' comunicati con l'avviso di cui all'articolo 14, comma 6.
2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata dalla
Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera f),
secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del
Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito
internet www.gdf.gov.it.
3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale
sono ammessi a sostenere la prova orale, secondo il calendario e le
modalita' comunicati con l'avviso di cui all'articolo 14, comma 6,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 11.
Art. 19
Prova orale
1. La prova orale ha luogo davanti alle Sottocommissioni indicate
all'articolo 7, comma 1, lettera b), e consiste in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15
minuti);
b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti),
nei limiti del programma riportato in allegato 6.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Le Sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti
ventesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei
medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato un
punto di merito non inferiore a 10 ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a 10
ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo
11.
8. Al termine di ogni seduta, le competenti Sottocommissioni
compilano l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del
punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal
presidente e da un membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo
della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque,
notificato a ogni candidato.
Art. 20
Prove facoltative di lingua straniera e di informatica
1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'articolo 19, e' sottoposto alla prova facoltativa:
a) della lingua estera prescelta;
b) di informatica,
con le modalita' indicate in allegato 7.
2. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalle
Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),
integrate a norma del comma 3 dello stesso articolo.
3. Le Sottocommissioni, per la prova facoltativa di:
a) lingua straniera assegnano un voto espresso in ventesimi
pari alla media aritmetica dei voti attribuiti alla parte scritta e a
quella orale;
b) informatica, assegnano un voto espresso in ventesimi.
Al concorrente, per ciascuna prova facoltativa nella quale
consegue un voto compreso tra 10 e 20 ventesimi, sono attribuite, ai
fini della redazione della graduatoria finale di merito, le seguenti
maggiorazioni:
=====================================================
| Punteggio | Maggiorazioni |
+=====================+=============================+
| Da 10,00 a 11,00 | 0,10 |
+---------------------+-----------------------------+
| Da 11,01 a 13,00 | 0,30 |
+---------------------+-----------------------------+
| Da 13,01 a 15,00 | 0,60 |
+---------------------+-----------------------------+
| Da 15,01 a 17,00 | 1,00 |
+---------------------+-----------------------------+
| Da 17,01 a 20,00 | 1,50 |
+---------------------+-----------------------------+
4. L'aspirante che concorre per i posti riservati ai candidati in
possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, puo':
a) richiedere di sostenere l'esame facoltativo in una lingua
straniera a scelta tra inglese, francese o spagnolo;
b) svolgere, qualora ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione, la prova facoltativa di informatica in lingua
tedesca. A tal proposito, la preposta Sottocommissione e' integrata
ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
c) essere comunque assistito, sul posto, da personale
qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i
chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova.
Art. 21
Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove
concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per:
a) sostenere la prova preliminare, le prove di efficienza
fisica, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale e la prova orale, previste,
rispettivamente, dagli articoli 11, 15, 16, 18 e 19, e' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i
tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive nonche'
delle prove facoltative di cui all'articolo 20, i presidenti delle
Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d),
e) e f), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente
per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in
servizio della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di
appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di
servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza
deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoAM@pec.gdf.it.
b) sostenere la prova scritta, nella data prevista
dall'articolo 12, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal
concorso.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla
lettera a) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettera a), non si presenta nel
giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi,
escluso dal concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo
11.
Art. 22
Graduatorie finali di merito
1. Le Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
b), predispongono distinte graduatorie finali di merito per il
contingente ordinario e per ogni specializzazione del contingente di
mare.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'articolo 1, comma 6, a esclusione delle
lettere g) e h).
3. Per la formazione delle graduatorie e' presa come base la
somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova
orale di cui agli articoli 14 e 19, maggiorata dai punteggi
aggiuntivi ottenuti nella prova di efficienza fisica e nelle prove
facoltative di lingua straniera e di informatica nonche' dai titoli
di cui alla scheda in allegato 8.
4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli
orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di
marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in
servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza.
5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191.
6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso
della specializzazione di "motorista navale" e' formata secondo le
disposizioni dell'articolo 1, comma 2, ed e' maggiorata dai punteggi
di cui alla predetta scheda in allegato 8.
7. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi
se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le
modalita' di cui all'articolo 6, comma 4.
Il punteggio maggiorativo per il possesso del diploma di istituto
tecnico a indirizzo nautico e' attribuito anche nel caso in cui lo
stesso venga conseguito nell'anno scolastico 2017/2018 e ne sia stata
fornita idonea documentazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5.
8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, i titoli
preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, qualora risultanti dalla
documentazione personale, saranno acquisiti d'ufficio.
9. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono
dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle
stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso,
tenuto conto delle riserve di posti di cui all'articolo 1, comma 1.
I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui
all'articolo 1, comma 1, non beneficiano di tale riserva laddove
risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di cui all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle categorie di
cui all'articolo 2151, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
10. Le riserve di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), saranno soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse
anche i concorrenti che si collocheranno in posizione utile nella
graduatoria finale di merito del contingente ordinario.
11. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere
ricoperti i posti riservati di cui all'articolo 1:
a) comma 1, lettera a), gli stessi sono devoluti in aumento
agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del
contingente ordinario;
b) comma 2, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri
candidati iscritti nella graduatoria finale di merito della
specializzazione "Tecnico di Macchine" che concorrono per i posti non
riservati.
12. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere
ricoperti:
a) i posti del contingente ordinario, le unita' disponibili
sono equamente ripartite e/o conferite in aumento a quelle messe a
concorso per il contingente di mare, secondo il seguente ordine di
priorita':
(1) specializzazione "Nocchieri Abilitati al Comando";
(2) specializzazione "Tecnico di Macchine";
b) i posti di una delle specializzazioni del contingente di
mare, le unita' disponibili sono conferite in aumento:
(1) all'altra specializzazione a concorso;
(2) al contingente ordinario.
13. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul
portale attivo all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it", sulla rete
intranet del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il
Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma
(numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'articolo 11.
Art. 23
Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dei vincitori del
concorso
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere
di cui all'articolo 1, comma 7, i concorrenti dichiarati vincitori
sono ammessi a un corso di formazione a carattere universitario, in
qualita' di allievi marescialli, previo superamento (solo per i non
appartenenti al Corpo) della visita medica di incorporamento, alla
quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da
parte del Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e
Sovrintendenti, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico
nonche' delle strutture del Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita'
psico-fisica.
2. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal
Comando Generale della Guardia di finanza e ha una durata non
inferiore a due anni accademici.
3. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri
concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire:
a) i posti resisi comunque, disponibili, nei trenta giorni
dall'inizio del corso, tra i concorrenti precedentemente dichiarati
vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a
concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero
delle vacanze nel ruolo "ispettori" nell'anno in cui gli aspiranti
dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.
4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del Corpo,
a un corso di laurea in discipline economico-giuridiche. Pertanto,
gli stessi non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l'iscrizione all'universita'.
5. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della
Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre
Forze Armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
a ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
6. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della guardia di
finanza, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, sono
cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del
grado rivestito, e avviati alla frequenza dell'attivita' formativa in
qualita' di allievo maresciallo.
Il periodo di servizio prestato come ufficiale in ferma
prefissata e' comunque:
a) computato per intero agli effetti della determinazione dello
stipendio;
b) valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e
per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del
trattamento previdenziale.
7. Ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma
non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e
successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
8. Il Comando Generale della Guardia di finanza puo' avviare i
candidati di cui al comma 7, nei limiti dei posti in programmazione,
al successivo corso di formazione.
9. Per i soli candidati non appartenenti al Corpo, l'ammissione
al corso di formazione di cui al comma 8 e' subordinata al
superamento della visita medica di incorporamento, cui sono
sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura del
Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di finanza. Quest'ultimo, nello
svolgimento dei propri lavori, si avvarra' del supporto tecnico
nonche' delle strutture del Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti
previsti dall'articolo 16.
10. I concorrenti, convocati dal Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 9, devono presentare i certificati e il test (se di sesso
femminile) previsti all'articolo 17, secondo le modalita' all'uopo
stabilite.
11. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio
Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta, ai sensi
del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati
devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
12. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare il corso di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli
Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.
Art. 24
Mancata presentazione al corso
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la
frequenza del corso, e' considerato rinunziatario al corso stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato al
Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di
finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
aq0230000p@pec.gdf.it, sono valutati a giudizio discrezionale e
insindacabile del citato Comandante che puo' differire la
presentazione del candidato in altra data. I giorni di assenza
maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita'
dal corso, secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte sono comunicate agli interessati a cura
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni
dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 25
Trattamento economico degli allievi marescialli. Nomina a
maresciallo, completamento della formazione e assegnazione alle
sedi di servizio
1. Durante il corso, gli allievi marescialli percepiscono il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Al termine del corso di cui all'articolo 23, gli allievi
giudicati idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza
di un corso di qualificazione operativa, a completamento della
formazione di base.
3. I marescialli del contingente di mare, durante il corso di
qualificazione operativa, conseguono altresi' la specializzazione per
la quale hanno concorso.
4. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli sono
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni
interne del Corpo.
Art. 26
Spese per la partecipazione al concorso e concessione della licenza
straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la
partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti
al Corpo della guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie
per esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente
licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30,
puo' essere concessa, per la preparazione agli esami orali, solo a
coloro che hanno conseguito il giudizio di idoneita' alle prove di
efficienza fisica. Per i militari frequentatori di corso, le assenze
maturate per la fruizione della predetta licenza, sono computate ai
fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attivita'
didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso
stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30, fermo restando il
tetto massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria previsto
dalla normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se
questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno
successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per
la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 27
Sito internet e informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
sul portale attivo all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it".
Art. 28
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita'
concorsuali e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in sede concorsuale, possono essere utilizzati, a prescindere
dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati
raccolti sono, rispettivamente, il Corpo della guardia di finanza e
il Comandante del Centro di Reclutamento.
Roma, 28 febbraio 2018
Il comandante generale: Toschi
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