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MINISTERO DELLA SALUTE
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di ventiquattro
posti di specialista del settore amministrativo,
economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione,
posizione economica C2, vacanti presso gli uffici centrali del
Ministero della salute.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.42 del 6/6/2006 |
Ente: | MINISTERO DELLA SALUTE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 06E03878 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 24 |
Scadenza: | 6/7/2006 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
Dipartimento dell'innovazione
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed
il relativo regolamento di esecuzione;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone
handicappate e la circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull'applicazione dell'art. 20 ai
portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni
e integrazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Visti il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 ed il
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, nonche' la circolare n. 69 del 6 agosto
1998, diramata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica - Dipartimento della ragioneria dello Stato,
concernente l'individuazione degli atti soggetti alla verifica di
legalita' degli Uffici centrali del bilancio e delle ragionerie
provinciali dello Stato;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 31 luglio 1997,
n. 353, concernente il regolamento per l'individuazione degli atti e
dei documenti di competenza di questo Ministero sottratti al diritto
di accesso;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme
generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, ed in particolare l'art. 39, come
successivamente modificato ed integrato;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare
l'art. 19 sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di
concorso e di assunzione presso le pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione;
Considerato che presso questa Amministrazione la quota di riserva
prevista per le amministrazioni pubbliche che occupano piu' di
cinquanta dipendenti, stabilita dalla normativa vigente, risulta
coperta;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante norme per l'individuazione
delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre
1996, n. 675;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003,
n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 129
del 6 giugno 2003, concernente il regolamento di organizzazione del
Ministero della salute, con il quale, tra l'altro, sono state
determinate le dotazioni organiche delle aree funzionali;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed in particolare
l'art. 1, comma 93, ove e' previsto che, entro il 30 aprile 2005 le
amministrazioni dello Stato rideterminino le proprie dotazioni
organiche;
Viste le note n. GAB/3355-P/F.5.a.d. del 15 aprile 2005 e
n. DGPOB/II/291/P/F.5.a.d del 3 gennaio 2006 con le quali, ai fini
dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
previsto dalla disposizione da ultimo citata, il Ministero della
salute ha formulato ai Ministri della funzione pubblica e
dell'economia e delle finanze la proposta di determinazione delle
proprie dotazioni organiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del
26 settembre 2005, con il quale, tra l'altro, questo Ministero e'
stato autorizzato all'avvio della procedura per il reclutamento di
ventiquattro posti di specialista del settore amministrativo,
economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione
posizione economica C2;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000, recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, recante
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
2001, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro della funzione pubblica
5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del
21 agosto 2004, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea
(DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree
specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7
ed in particolare il terzo comma, che stabilisce i titoli di studio
previsti quali requisiti per l'accesso alla qualifica non
dirigenziale;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4,
concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche in
materia di avvio delle procedure concorsuali, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni, contenente norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale del comparto Ministeri;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in
materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e
codificazione - legge di semplificazione 2001, ed in particolare
l'art. 14;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Accertato che nel profilo professionale di specialista del
settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e
della comunicazione posizione economica C2, risultano disponibili i
posti per i quali e' stata autorizzata la relativa procedura di
reclutamento;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'attribuzione
di ventiquattro posti nel profilo professionale di specialista del
settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e
della comunicazione, area funzionale C, posizione economica C2, in
prova presso gli uffici centrali del Ministero della salute.
Art. 2.
Riserve di posti
1. Si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 65, della
legge n. 537/1993 in materia di riserve di posti a favore dei
militari in ferma di leva prolungata e dei volontari specializzati
delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma contratte.
2. Coloro che intendono avvalersi della riserva prevista dal
presente articolo, devono farne espressa richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso pena l'esclusione dal relativo beneficio.
3. I posti riservati non coperti dalla sopra indicata categoria
di soggetti sono conferiti agli idonei secondo l'ordine della
graduatoria finale.
Art. 3.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza
di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
2. iscrizione nelle liste elettorali;
3. possesso di una delle lauree specialistiche (LS) afferenti
alle classi di laurea di seguito specificate, di cui al decreto
ministeriale 28 novembre 2000:
- classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza
(22/S);
- classe delle lauree specialistiche in comunicazione
internazionale (43/S);
- classe delle lauree specialistiche in economia e commercio
(64/S, o 84/S);
- classe delle lauree specialistiche in scienze della
comunicazione (67/S);
- classe delle lauree specialistiche in scienze politiche
(60/S, o 70/S, o 71/S, o 88/S, o 99/S);
- classe delle lauree specialistiche in scienze
dell'amministrazione (71/S);
- classe delle lauree specialistiche in filosofia (17/S, o
18/S, o 96/S);
- classe delle lauree specialistiche in lettere (1/S, 2/S,
o5/S, o 10/S, o 12/S, o 15/S, o 16/S, o 24/S, o 40/S, o 44/S, o 51/S,
o 72/S, o 73/S, o 93/S, o 94/S, o 95/S, o 97/S, o 98/S);
- classe delle lauree specialistiche in relazioni pubbliche
(13/S, o 59/S, o 67/S, o 101/S);
- classe delle lauree specialistiche in scienze
dell'educazione (65/S, o 87/S);
- classe delle lauree specialistiche in scienze economiche,
statistiche e sociali (91/S, o 64/S);
- classe delle lauree specialistiche in scienze
internazionali e diplomatiche (60/S, o 88/S, o 99/S);
- classe delle lauree specialistiche in sociologia (89/S);
ovvero del diploma di laurea (DL) secondo il vecchio
ordinamento equiparato - ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio
2004 citato nelle premesse alle predette lauree specialistiche (LS)
ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, o delle lauree
riconosciute equipollenti dalla normativa vigente;
ovvero del titolo di studio di primo livello denominato laurea
(L), previsto dall'art. 3 del regolamento n. 509/1999, e successive
modifiche, riconosciuto idoneo per l'ammissione ai suddetti corsi di
laurea specialistica; i diplomi di laurea conseguiti all'estero
saranno considerati utili purche' riconosciuti equipollenti ad uno
dei diplomi di laurea italiani: a tal fine nella domanda di concorso
devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del
provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente
titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; le
equipollenze devono sussistere alla data di scadenza per la
presentazione delle domande;
4. idoneita' fisica all'impiego; l'Amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso
in base alla normativa vigente.
Per essere ammessi al concorso i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea debbono possedere i seguenti requisiti generali:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita' non sanabile ai sensi dell'art. 127, primo
comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
l0 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
Con provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre, in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento del
concorso - cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva -
l'esclusione dal concorso medesimo per difetto dei prescritti
requisiti.
Art. 4.
Presentazione delle domande - termini e modalita'
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta
semplice e debitamente firmata, dovra' essere presentata direttamente
o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della salute,
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio,
ufficio III, piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale. Tale termine, qualora venga a scadere
in giorno festivo, si intendera' protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
2. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.
I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione per
esibirla a richiesta dell'amministrazione. Il ritardo nella
presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non
imputabile al candidato, comporta la inammissibilita' del candidato
stesso al concorso.
3. Per le domande presentate a mano, la data di arrivo e'
stabilita dal timbro apposto su di esse dall'ufficio III della
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio
che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione. La ricezione delle
istanze di ammissione avverra' nei giorni e negli orari di seguito
indicati: dal lunedi' al giovedi' dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 15 alle ore 16, il venerdi' dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
4. Non si terra' conto delle domande di partecipazione spedite o
presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da
quelle stabilite nel primo comma del presente articolo.
5. I candidati devono indicare sulla domanda, in alto a sinistra,
nonche' sul frontespizio della busta contenente la domanda stessa,
nel caso in cui questa sia spedita a mezzo raccomandata, il codice
del concorso: SA - 770.
6. Nella domanda di partecipazione al concorso, preferibilmente
dattiloscritta secondo il modello riportato nell'unito fac-simile
(allegato «A»), i candidati devono dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le
eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento
postale ed un recapito preferibilmente di telefonia fissa. Il
candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio III
della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del
bilancio del Ministero della salute le eventuali variazioni del
proprio recapito;
d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica),
ovvero della cittadinanza di altri Stati membri dell'Unione europea;
e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti;
f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data
e dell'universita' presso la quale e' stato conseguito. Coloro che
abbiano conseguito all'estero detto titolo di studio debbono indicare
gli estremi del provvedimento di equipollenza al titolo di studio
richiesto;
g) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;
h) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in
corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di
sentenza dell'autorita' giudiziaria (da indicare anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non
menzione, ecc.) nonche' i procedimenti penali eventualmente pendenti;
i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche
amministrazioni;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, anche a seguito di sanzioni disciplinari, con
esplicita dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o
licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato
decaduto o licenziato da un impiego statale ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
m) la lingua straniera prescelta fra inglese, francese, tedesco
e spagnolo, la cui conoscenza sara' accertata nel corso della prova
orale. I candidati degli Stati membri dell'Unione europea debbono,
altresi', dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana;
n) l'eventuale possesso del titolo di riserva di cui all'art. 2
del bando e/o dei titoli di preferenza, a parita' di merito, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni (allegato
«B»), specificando eventualmente l'ufficio e l'amministrazione presso
cui e' depositata la relativa documentazione. Tali titoli, qualora
non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno
presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria
finale.
7. Il candidato portatore di handicap, fermo restando il
requisito dell'idoneita' fisica tale da permettere lo svolgimento
delle funzioni proprie del profilo professionale per il quale
concorre, deve indicare nella domanda la propria condizione e
specificare l'ausilio ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari
per lo svolgimento delle prove. Il candidato dovra', altresi',
allegare una certificazione rilasciata da apposita struttura
sanitaria che, in relazione allo specifico handicap ed al tipo di
prova da sostenere, indichi gli elementi essenziali occorrenti per la
fruizione dei benefici richiesti al fine di consentire
all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti
atti a garantire agli interessati una regolare partecipazione al
concorso. Il candidato che si trovi nella sopra indicata condizione
e' tenuto a contattare, prima dell'espletamento delle prove previste
nel presente bando, i seguenti numeri telefonici: 06/59942633 -
06/59942696 - 06/59942875 - 06/59942502.
8. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata
in calce dal candidato. Non sara' presa in considerazione la domanda
priva di firma.
9. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano
tutte le dichiarazioni previste nel presente articolo, relativamente
al possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso,
saranno esclusi dallo stesso con decreto motivato.
10. L'Amministrazione non assume responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne'
per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di
spedizione a mezzo raccomandata.
11. Con provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre,
in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento del
concorso cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva,
l'esclusione dal concorso medesimo per difetto dei prescritti
requisiti.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con
successivo provvedimento, avra' la composizione prevista dall'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6.
Preselezione e calendario delle prove
1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario e'
facolta' dell'Amministrazione effettuare una prova preselettiva,
consistente in una serie di domande a risposta multipla sulle materie
oggetto delle prove scritte di cui al seguente art. 7, per
determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte.
Per l'espletamento della preselezione l'Amministrazione puo'
avvalersi anche di aziende specializzate in selezione di personale.
2. In caso di effettuazione della prova preselettiva, il
calendario e le modalita' di espletamento della stessa, nonche'
l'eventuale pubblicazione dei quesiti su cui vertera' la prova
medesima, saranno resi noti ai concorrenti con apposito avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del
19 settembre 2006.
3. I candidati si presenteranno a sostenere detta prova senza
altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella
predetta Gazzetta Ufficiale.
4. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia
la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito della prova
preselettiva non concorrera' alla formazione del voto finale di
merito.
5. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata
la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi
trecento posti. Saranno ammessi, altresi', tutti i candidati aventi
il medesimo punteggio del candidato collocatosi al trecentesimo
posto.
6. Nel caso in cui, invece, non sia necessario effettuare la
preselezione, con lo stesso avviso i candidati saranno informati dei
giorni, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte
stabilite nel successivo art. 7. Qualora, infine, per motivi
organizzativi non sia possibile fissare il calendario d'esame, nella
medesima Gazzetta Ufficiale sara' comunicato il rinvio a successiva
Gazzetta Ufficiale della pubblicazione del calendario delle prove
scritte.
7. I candidati si presenteranno a sostenere le predette prove
scritte, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso o
invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta
Ufficiale.
8. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno
presentarsi muniti di un documento di identita' o di riconoscimento.
Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o
di riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita'
personali ed i fatti in esso contenuti, possono essere comprovati
mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in
calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
9. I candidati sono ammessi al concorso con ampia riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione.
Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione di disporre con
provvedimento motivato, in qualsiasi momento - anche successivamente
all'espletamento del concorso - l'esclusione dei candidati dal
concorso medesimo per difetto dei prescritti requisiti.
Art. 7.
Prove d'esame
1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova
orale.
2. La prima prova scritta, vertera' sulle seguenti materie:
- diritto costituzionale e/o diritto civile, limitatamente alle
disposizioni contenute nei Libri III (Della proprieta), IV (Delle
obbligazioni), V (Del lavoro) del codice civile.
3. La seconda prova scritta vertera' sulle seguenti materie:
- diritto amministrativo e/o contabilita' di Stato.
4. La durata di ciascuna delle due prove sara' predeterminata
dalla commissione esaminatrice e, comunque, non sara' superiore ad
otto ore.
5. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove.
6. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno
21/30.
7. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale
sara' data comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della
data, del luogo e dell'ora in cui dovranno presentarsi per sostenerla
e, contestualmente, sara' data comunicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte.
8. La prova orale consistera' in un colloquio che vertera' sulle
seguenti materie:
- le materie previste per le prove scritte;
- diritto sanitario con particolare riguardo a leggi e
regolamenti concernenti le materie di competenza del Ministero della
salute;
- elementi di diritto internazionale e dell'Unione Europea;
- diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica
amministrazione;
- teoria e tecniche della comunicazione pubblica;
- organizzazione sanitaria italiana, con particolare
riferimento all'organizzazione degli uffici centrali e periferici del
Ministero della salute;
- ordinamento del lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
9. Nell'ambito della prova orale sara' accertata la conoscenza
della lingua straniera, prescelta fra inglese, francese, tedesco e
spagnolo, mediante lettura, traduzione di testi e conversazione in
tale lingua. Sara' accertata, altresi', la conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
10. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra'
riportato un punteggio non inferiore a 21/30. Le sedute della
commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della prova orale,
sono pubbliche e si svolgeranno presso il Ministero della salute o
presso altra sede idonea. Al termine di ogni seduta, la commissione
formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del
punteggio attribuito a ciascuno di essi. L'elenco medesimo,
sottoscritto dal presidente e dal segretario, sara' affisso nella
sede ove si svolgera' la prova d'esame.
11. Il punteggio finale, espresso in sessantesimi, e' dato dalla
somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dalla
votazione riportata nella prova orale.
Art. 8.
Presentazione dei titoli di riserva e di preferenza
1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che
intendano far valere eventuali titoli di riserva di cui all'art. 2
del bando e/o di preferenza, a parita' di merito, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire
all'Amministrazione, entro il termine perentorio di giorni quindici,
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano
sostenuto la suddetta prova, la documentazione, in carta semplice,
attestante il possesso dei suddetti titoli di riserva e/o preferenza,
purche' gia' dichiarati nella domanda di partecipazione, dai quali
risulti, altresi', il possesso del titolo alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande.
2. La documentazione di cui al precedente comma del presente
articolo non e' richiesta ai dipendenti di ruolo del Ministero della
salute ne' ai dipendenti di ruolo di altre pubbliche amministrazioni,
nel caso in cui la documentazione stessa esista agli atti del
fascicolo personale. Gli stessi dovranno comunque darne
comunicazione, entro il termine di cui al primo comma del presente
articolo, indicando con esattezza l'ufficio e l'amministrazione
presso cui questa e' depositata, a pena di non poter beneficiare dei
suddetti titoli di preferenza.
3. Il diritto alla riserva e/o preferenza, a parita' di merito,
potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di
certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, mediante l'unito schema (allegato «C»). La
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa con le
modalita' di cui all'art. 38 dello stesso testo unico.
4. Ove risulti piu' agevole, e' facolta' degli interessati
trasmettere, entro lo stesso termine di cui al primo comma del
presente articolo, i certificati originali o in copia autenticata, in
esenzione di bollo. L'autenticazione di copia puo' essere fatta anche
presso l'ufficio competente a ricevere le domande di concorso su
esibizione dell'originale e senza l'obbligo di deposito dello stesso.
In tal caso la copia autenticata puo' essere utilizzata solo nel
procedimento in corso.
5. A norma dell'art. 71 del citato testo unico, l'Amministrazione
effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita'
delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai
successivi articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni rispettivamente
non veritiere o mendaci.
6. Non saranno presi in considerazione titoli di riserva e/o
preferenza a parita' di merito non dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso.
7. I documenti di cui al presente articolo dovranno essere
presentati direttamente o tramite raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato nel primo comma, alla
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio,
ufficio III, piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma. Nel caso di
invio tramite raccomandata si rinvia a quanto previsto dal precedente
art. 4, comma 10, del presente bando.
Art. 9.
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
ottenuto da ciascun candidato sommando la media dei voti conseguiti
nelle prove scritte ed il voto conseguito nella prova orale.
Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso e tenuti
presenti gli eventuali titoli di riserva e/o di preferenza a parita'
di merito, con decreto del direttore della Direzione generale del
personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della
salute, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i
vincitori del concorso.
2. La graduatoria finale del concorso sara' pubblicata nel
Bollettino ufficiale del Ministero della salute. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4° serie speciale. Dalla data di pubblicazione di tale
avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
3. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili a
qualunque titolo potranno essere conferiti ai candidati utilmente
collocati in graduatoria entro i termini di validita' della stessa.
Art. 10.
Accertamento del possesso dei requisiti per la costituzione del
rapporto d'impiego
1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare
o a far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
entro il termine che sara' loro comunicato, il certificato medico,
rilasciato da un medico dell'Azienda unita' sanitaria locale
competente per territorio (o da un medico militare in servizio
permanente effettivo), dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce.
2. Per i vincitori che siano invalidi di guerra, invalidi civili
per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi
civili, mutilati ed invalidi del lavoro e per quelli riconosciuti
portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
il certificato medico deve essere rilasciato dalla A.U.S.L. di
appartenenza dei medesimi. Esso deve contenere, oltre ad una esatta
descrizione della natura e del grado di invalidita', nonche' delle
condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione
che gli stessi non possano arrecare pregiudizio alla salute ed
all'incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli
impianti e che le loro condizioni fisiche li rendano idonei al
disimpegno delle funzioni relative all'impiego per il quale hanno
concorso.
3. Il certificato medico ha validita' di sei mesi dalla data del
rilascio. L'Amministrazione, comunque, ha facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori del concorso.
4. Nello stesso termine fissato dall'Amministrazione, i vincitori
devono altresi' comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione, il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza;
iscrizione nelle liste elettorali; titolo di studio posseduto, con
l'indicazione della data di conseguimento e dell'universita' presso
la quale e' stato conseguito; assenza, ovvero presenza di condanne
penali e di procedimenti penali in corso. A tale scopo puo' essere
utilizzato l'allegato «C» al presente decreto. Si osservano le
disposizioni in materia di autocertificazione e controllo di cui al
precedente art. 8.
5. E' facolta' dell'interessato comprovare il possesso dei
requisiti di ammissione mediante la presentazione dei relativi
certificati, di cui sia eventualmente in possesso. Ove i termini di
validita' di tali certificati fossero scaduti l'interessato deve
dichiarare in calce al documento che le informazioni contenute nel
certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del
rilascio. Tale ultima possibilita' non e' estensibile ai certificati
medici.
6. Scaduto inutilmente il termine fissato dall'amministrazione
non si dara' luogo alla stipula del contratto, ovvero, ove stipulato
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti, lo
stesso sara' risolto.
Art. 11.
Assunzione dei vincitori
1. Nel rispetto della normativa in materia di assunzione nel
pubblico impiego, i vincitori del concorso saranno invitati a
stipulare un contratto individuale di lavoro a norma delle
disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione e
saranno soggetti al periodo di prova previsto dalle stesse
disposizioni. In applicazione della normativa vigente, l'assunzione
dei vincitori, nella percentuale che sara' stabilita al momento della
stipula dei contratti individuali, potra' avvenire con prestazione di
lavoro a tempo parziale.
2. I medesimi dovranno dichiarare, inoltre, sotto la propria
responsabilita', di non avere altro rapporto di lavoro a tempo
determinato o indeterminato con altra amministrazione, pubblica o
privata - ovvero di usufruire, se pubblici dipendenti, del periodo di
aspettativa senza retribuzione a seguito di vincita di pubblico
concorso previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali - e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate
dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni. In caso contrario, deve
essere espressamente presentata dichiarazione di opzione per
l'impiego presso il Ministero della salute.
3. I vincitori del concorso che non si presentino, senza
giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio saranno
considerati rinunciatari.
4. I vincitori del concorso dovranno permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 12.
Accesso agli atti del concorso
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva
la garanzia della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria
per curare o per difendere interessi giuridici.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e successive modificazioni, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti e trattati presso il Ministero della
salute, ufficio III della Direzione generale del personale,
dell'organizzazione e del bilancio per le finalita' di gestione del
procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori
atti allo stesso connessi, anche con l'uso di procedure
informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali
finalita'.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art 7
del decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno essere
fatti valere rivolgendosi al Ministero della salute, Direzione
generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, ufficio
III, piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma. Il titolare del
trattamento dei dati e' il Ministero della salute. Il responsabile
del trattamento dei dati e' il Direttore generale pro tempore della
sopra indicata Direzione.
Art. 14.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento
dei pubblici concorsi.
2. Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale.
3. Avverso il presente bando di concorso e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede
giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo regionale
del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data.
Roma, 29 maggio 2006
Il direttore generale: Celotto
Informazioni sulla procedura concorsuale saranno disponibili sul
sito internet del Ministero della salute:
www.ministerosalute.it/professioni/concorsi.jsp
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