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UNIVERSITA' "CA' FOSCARI" DI VENEZIA
Selezione pubblica per il conferimento di due assegni di durata
biennale
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.44 del 6/6/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' "CA' FOSCARI" DI VENEZIA |
Località: | Venezia (VE) |
Codice atto: | 000E5190 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 6/7/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE del Dipartimento di studi storici
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare
l'art. 51, comma 6;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1998;
Viste le deliberazioni del senato accademico del 25 gennaio 2000,
del 22 febbraio 2000, del 24 novembre 1998 e del 18 aprile 2000;
Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del
21 dicembre 1998, del 28 febbraio 1999 e del 28 febbraio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio di dipartimento del 29 marzo
2000 con la quale sono stati determinati i programmi di ricerca ai
fini dell'attribuzione degli assegni;
Visto il regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca
emanato con decreto del rettore n. 122 del 28 dicembre 1998 e
modificato con decreto rettorale n. 421 del 10 giugno 1999;
Vista la nota prot. n. 2000/30703 del 17 febbraio 2000 con la
quale il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate -
comunica che gli emolumenti relativi agli assegni di ricerca sono
riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente;
Dispone:
Art. 1.
Indizione selezione
E' indetta una selezione pubblica per il conferimento di due
assegni di durata biennale. L'importo annuo lordo di ciascun assegno,
comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Universita', e' di lire
26.955.640 (13.921,43 euro) per ciascun anno.
Gli assegni sono conferiti per lo svolgimento di attivita' di
collaborazione ai due seguenti programmi di ricerca del dipartimento
di studi storici:
a) Contesti internazionali, rapporti di potere e documentazione
veneziana: secoli XII e XIV.
Tra il XII e XIV secolo la posizione di Venezia nel quadro
internazionale assume un ruolo primario in diversi contesti, con
rapporti oscillanti fra antagonismi e collaborazioni. Parallelamente
alla crescita del peso politico si verificano il consolidarsi delle
strutture della cancelleria veneziana e la messa in essere di serie
archivistiche di assoluto rilievo. Una posizione del tutto
particolare hanno i registri del senato, conservati presso l'archivio
di Stato di Venezia, dei quali si vuole avviare uno studio
sistematico in vista della loro edizione critica. L'avvio
dell'edizione non e' lo scopo unico del programma di ricerca che,
muovendo anche da altre importanti serie archivistiche, vuole nel
contempo affrontare i nodi problematici utili per intendere
l'evoluzione delle strutture normative e della statualita' veneziana.
I candidati dovranno dunque dimostrare adeguate competenze di
carattere archivistico e buona conoscenza della storia di Venezia su
tempi lunghi, in un percorso incardinato sui secoli XII-XIV ma da
tempo iniziato e a lungo proseguito. Si richiede inoltre la capacita'
di leggere testi scientifici in almeno due lingue straniere.
b) Letteratura e politica nella cultura illuministica italiana del
settecento.
La collaborazione cui si riferisce l'assegno prevede
l'inserimento del vincitore nell'ambito di una ricerca sul sistema
culturale dell'Illuminismo italiano, volta a ricostruire le relazioni
tra politica e letteratura nel tardo Settecento attraverso lo studio
delle nuove forme di consumo culturale del testo politico e
letterario, l'esame dei rapporti tra il pubblico e le pratiche della
lettura, nonche' attraverso l'indagine sulla creazione di nuovi
generi letterari legati all'avvio di una moderna industria libraria.
Il progetto intende verificare questi percorsi mantenendo un taglio
comparativo e utilizzando strategie di ricerca che consentano di
analizzare, in alternativa o in concorrenza tra loro, le influenze
nella cultura illuministica italiana del genere romanzesco, della
letteratura pornografica, della letteratura pedagogica, facendo ampio
ricorso alle fonti archivistiche degli uffici di censura. I candidati
dovranno dimostrare percio' una sicura conoscenza dell'utilizzazione
delle fonti archivistiche, una buona conoscenza del dibattito
internazionale sull'Illuminismo e la capacita' di leggere testi
scientifici in almeno due lingue straniere.
La selezione mira all'accertamento dei requisiti
scientifico-professionali ritenuti necessari per lo svolgimento delle
attivita' di ricerca sopraindicate.
Art. 2.
Requisiti per la partecipazione alla selezione
Alla selezione possono partecipare coloro che siano in possesso
del titolo di dottore di ricerca o di laurea o di titolo straniero
riconosciuto equipollente alla laurea ai sensi delle disposizioni
vigenti, e di curriculum scientifico-professionale adeguato allo
svolgimento delle attivita' di ricerca relative ai programmi indicati
nel precedente articolo 1.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente bando di selezione.
Non possono essere titolari di assegno, e sono pertanto
automaticamente esclusi dalla partecipazione alle selezioni, i
dipendenti di ruolo delle universita' italiane, degli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano, degli enti pubblici di ricerca
indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 dicembre 1993, n. 593, dell'ENEA e dell'ASI (Agenzia spaziale
italiana).
Art. 3.
Modalita' di selezione
La selezione e' effettuata, per ciascuno dei due assegni da
conferire, attraverso valutazione dei titoli
scientifico-professionali degli aspiranti, integrata da un colloquio
e dalla verifica della conoscenza della storiografia specifica in
almeno due lingue.
Gli aspiranti sono ammessi al colloquio sulla base della
valutazione dei titoli scientifico-professionali posseduti.
Sono esclusi dal colloquio i candidati i cui titoli siano
giudicati insufficienti dalla commissione selezionatrice.
L'esclusione e' comunicata agli interessati solo a domanda.
Oltre alle pubblicazioni, sono titoli valutabili il dottorato di
ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza
di corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti sia in Italia
che all'estero, lo svolgimento di documentata attivita' di ricerca
presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o
incarichi sia in Italia che all'estero.
Sono valutabili, anche le tesi di laurea, di dottorato e di
specializzazione. Il colloquio mira all'accertamento dell'idoneita'
del candidato allo svolgimento dell'attivita' di ricerca cui
l'assegno si riferisce.
Relativamente ai candidati stranieri residenti fuori dal
territorio italiano, il colloquio puo' essere sostenuto per via
telematica, utilizzando esclusivamente postazioni situate presso le
ambasciate o gli uffici consolari italiani i cui funzionari dovranno
attestare che il colloquio e' sostenuto dal candidato senza alcun
ausilio.
Art. 4.
Domanda di partecipazione alla selezione e termine
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato, deve essere presentata, assieme
alla relativa documentazione, al direttore del dipartimento di studi
storici, Universita' Ca' Foscari - casella postale 685 - Venezia,
entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda documentata puo' essere inoltrata anche per posta,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso fa fede
la data di spedizione risultante dal timbro a data dell'ufficio
postale accettante. Il candidato dovra' riportare sul plico
contenente la domanda la seguente dicitura: Domanda di partecipazione
alla selezione per il conferimento di un assegno di ricerca.
Nella domanda il candidato deve precisare in modo inequivocabile
per quale dei due programmi di ricerca indicati nel precedente
articolo 1 intende essere selezionato. Non e' consentita la
presentazione di un'unica domanda per entrambi i programmi. In tale
ipotesi,come in quella di domanda comunque prova della specificazione
del programma di ricerca, il candidato e' ammesso soltanto alla
selezione relativa al primo dei due programmi indicati nel presente
bando.
Per la partecipazione alla selezione per il conferimento di
entrambi gli assegni indicati nel precedente articolo 1, il candidato
e' tenuto a presentare domanda con relativa documentazione,
distintamente, per ciascuno di essi.
Alla domanda il candidato deve allegare:
a) il proprio curriculum scientifico-professionale,
sottoscritto in originale, recante oltre all'indicazione del titolo
di studio posseduto ai fini dell'accesso alla selezione, una puntuale
descrizione dei titoli scientifico-professionali che intende far
valere, con, in calce, la dichiarazione resa ai sensi della legge
n. 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni, che quanto in esso
dichiarato corrisponde a verita';
b) le pubblicazioni scientifiche di cui sia eventualmente in
possesso (tesi comprese).
Il curriculum e le pubblicazioni devono essere consegnati o
spediti per posta assieme alla domanda, entro il termine e
all'indirizzo sopra indicati, a pena di inammissibilita'.
In tutti i casi in cui la domanda e la relativa documentazione
non siano presentate personalmente dal candidato (esempio, per posta
o tramite terze persone) dovra' essere allegata la fotocopia di un
valido documento di riconoscimento del candidato.
L'universita' effettua controlli a campione sulla veridicita' di
quanto dichiarato dai candidati nelle domande e nel curriculum.
I dati personali dei candidati risultanti dalle domande e dalla
documentazione allegata, sono trattati dall'universita' per le
finalita' di cui al presente bando e comunque nel rispetto della
legge n. 675/1996.
Art. 5.
Commissione selezionatrice
Relativamente a ciascun assegno da conferire e' costituita
un'apposita commissione selezionatrice.
La commissione, designata dal consiglio di dipartimento, e'
costituita da tre docenti del dipartimento stesso, di cui almeno due
con la qualifica di professore di ruolo di prima o seconda fascia.
Art. 6.
Svolgimento della selezione e formazione della graduatoria
Per la formazione della graduatoria e la conseguente
individuazione del candidato cui conferire l'assegno, la commissione
selezionatrice dispone complessivamente di 100 punti di cui 70 punti
sono riservati ai titoli scientifico-professionali e 30 punti al
colloquio.
La commissione, prima dell'esame delle domande, determina i
criteri generali di valutazione dei titoli scientifico-professionali,
avendo riguardo alla loro specifica rilevanza rispetto allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca da svolgere, e stabilisce, per
ciascuna tipologia di titoli, il punteggio da attribuire.
Sempre preliminarmente, la commissione determina i criteri di
valutazione del colloquio.
I candidati ammessi a sostenere il colloquio, sono convocati
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al
domicilio eletto nella domanda, con un preavviso di almeno dieci
giorni, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di
svolgimento. I candidati dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento.
Il dipartimento non assume alcuna responsabilita' per i casi di
irreperibilita' del destinatario o di dispersione delle comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del domicilio da parte del
candidato o di mancata o tardiva comunicazione di variazione di esso.
L'esclusione dei candidati dal colloquio per insufficienza dei
titoli posseduti, e' adeguatamente motivata dalla commissione
selezionatrice nel verbale delle operazioni di selezione.
Il colloquio si svolge pubblicamente.
In base alla somma dei punti assegnati ai titoli e al colloquio,
la commissione formula, per ciascun assegno, una graduatoria di
merito dei candidati ritenuti idonei allo svolgimento della specifica
attivita' di ricerca. L'assegno non viene conferito se nessun
candidato raggiunge il punteggio di 60 su 100.
Nell'ipotesi che due o piu' candidati ottengano, a conclusione
della selezione, pari punteggio, e' preferito il piu' giovane di
eta'.
La graduatoria puo' essere utilizzata secondo l'ordine in cui e'
formulata, in caso di rinuncia dell'assegnatario o di risoluzione
anticipata del relativo contratto.
Art. 7.
Pubblicita' della procedura di selezione
E' assicurata la pubblicita' dei risultati della selezione
mediante affissione di apposito avviso nei locali e negli appositi
spazi del dipartimento interessato, con l'indicazione dei punteggi
assegnati ai titoli e al colloquio e della graduatoria finale.
E' comunque garantito l'accesso agli atti della selezione ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del relativo regolamento
interno di attuazione.
Art. 8.
Attivita' del titolare dell'assegno
L'attivita' del titolare dell'assegno e' svolta in condizioni di
autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del
programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal responsabile
della ricerca stessa, al quale spettano le funzioni di tutor. Nel
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni di tutor
sono svolte da altro docente appositamente incaricato dal consiglio
di dipartimento, su indicazione del tutor titolare.
Al titolare di assegno saranno forniti dal dipartimento i
supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca. Sono
inoltre garantiti l'accesso ai locali, alle attrezzature e la
fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.
L'attivita' del titolare dell'assegno non prefigura in nessun
caso un'attivita' di lavoro dipendente e non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dell'universita'.
Art. 9.
Conferimento dell'assegno - Contratto
Il dipartimento stipula con il candidato risultato vincitore
della selezione apposito contratto con il quale sono regolati termini
e modalita' di svolgimento dell'attivita' di collaborazione e di
erogazione dell'assegno.
Ai fini della determinazione dell'inizio e termine del rapporto
di collaborazione, si ha riguardo alla data di stipula del contratto.
Art. 10.
Incompatibilita' - Divieto di cumulo - Sospensione dell'attivita'
I titolari di assegno non possono essere titolari di contratto
d'insegnamento nell'universita'. Essi possono far parte delle
commissioni d'esame di profitto in qualita' di cultori della materia.
Non e' consentito il cumulo dell'assegno con borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne quelle conferite da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca del titolare dell'assegno.
Il titolare dell'assegno, in servizio presso amministrazioni
pubbliche puo' essere collocato in aspettativa non retribuita. Sono
fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno.
L'attivita' di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per
servizio militare, gravidanza e grave infermita' per un massimo di un
anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non e' ridotta
a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e,
conseguentemente, non va recuperato, un periodo complessivo di
assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.
Il titolare di assegno puo' frequentare corsi di dottorato di
ricerca anche in soprannumero, fermo restando il superamento delle
prove di ammissione.
Art. 11.
Modalita' di controllo e valutazione dell'attivita' svolta dai
titolari di assegno
Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma del presente
articolo, il titolare dell'assegno e' tenuto a dare conto della
propria attivita' di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto
dal tutor. A tal fine puo' essere richiesta al titolare dell'assegno
la compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente
lo stato di attuazione del programma prefissato.
Il titolare dell'assegno e' tenuto a presentare al dipartimento,
al termine del primo anno di durata dell'assegno, una relazione
scritta sull'attivita' di ricerca svolta. Nella relazione il titolare
deve rendere conto dei metodi di ricerca applicati e dei risultati,
anche parziali, conseguiti.
La relazione, corredata del giudizio del tutor sulla congruita'
dei metodi di ricerca applicati e sulla validita' dei risultati
conseguiti, e' portata all'esame del consiglio di dipartimento.
Nel caso di valutazione negativa, il consiglio di dipartimento,
sentito il titolare dell'assegno, puo' proporre la revoca
dell'assegno. La risoluzione del contratto e' deliberata dal
consiglio di dipartimento.
Al termine del secondo ed ultimo anno di durata dell'assegno, la
relazione di cui ai precedenti commi dovra' rendere conto in modo
puntuale ed esauriente del raggiungimento dei risultati prefissati
nel progranma di ricerca, anche al fine dell'eventuale rinnovo
dell'assegno.
Resta salva la risoluzione di diritto del contratto nei casi di
gravi e documentate inadempienze del titolare dell'assegno segnalate
dal tutor o dal Consiglio di dipartimento. Resta altresi'
impregiudicata ogni azione legale dell'universita' a tutela dei
propri interessi e del proprio patrimonio.
Art. 12.
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di
cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' in materia previdenziale,
quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto
1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.
Gli emolumenti, alla luce della risoluzione n. 17/E del Ministero
delle finanze, prot. n. 2000/30703 del 17 febbraio 2000, sono
riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente in quanto rientrano nell'ambito dell'art. 47, comma
1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 e successive
modificazioni.
L'universita' provvede a favore dei titolari di assegno alla
copertura assicurativa per infortuni e per responsabilita' civile
verso terzi nell'espletamento dell'attivita' di ricerca.
Venezia, 19 maggio 2000
Il direttore del dipartimento di studi storici
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