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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento a scelta
per esami al grado di Primo Maresciallo in servizio permanente,
riservato ai Marescialli di 1ª classe dell'Aeronautica militare.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.101 del 23/12/2005
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:05E08409
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/1/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

IL  DIRETTORE  GENERALE  della  Direzione  generale  per il personale
militare
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
Vista la legge 27 luglio 2004, n. 186;
Visto il decreto legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito in
legge dall'articolo 1, della legge 31 luglio 2005, n. 157,
concernente la partecipazione militare italiana a operazioni
internazionali, con particolare riferimento all'articolo 13;
Visto il decreto del Ministro della Difesa in data 18 aprile 1996
che stabilisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 196/95, le modalita' e le procedure di
valutazione per l'avanzamento per concorso, per titoli di servizio ed
esami, al grado di Primo Maresciallo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
Visto il decreto dirigenziale n. 1898 del 24 maggio 2005 con il
quale e' stato fissato per l'anno 2004 in 97 unita' il numero delle
promozioni da conferire nel grado di Primo Maresciallo
dell'Aeronautica Militare mediante concorso;
Considerato che occorre procedere all'avanzamento per concorso,
per titoli di servizio ed esami, al grado di Primo Maresciallo, come
disposto dall'articolo 14, commi 1 e 2, e dall'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 196/95 e secondo quanto previsto dalla tabella
B/3 allegata al decreto legislativo n. 82/2001;
Considerato il foglio n. SMA122/P.13.02 datato 22 settembre 2005,
con il quale lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha comunicato le
variazioni da apportare sul bando di concorso;
Considerato il foglio n. 116/2/2650/4200 del 10 novembre 2005,
con il quale lo Stato Maggiore della Difesa - I Reparto Personale ha
comunicato il proprio parere in ordine ai contenuti dei bandi di
concorso, con particolare riferimento al requisito di anzianita'
assoluta nel grado;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Requisiti
 
1. E' indetto un concorso, per titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento a scelta per esami al grado di Primo Maresciallo in
servizio permanente riservato ai Marescialli di 1ª classe
dell'Aeronautica Militare, che abbiano almeno tre anni di permanenza
nel grado alla data del 1° gennaio 2004, e che alla data di scadenza
del termine di cui al successivo art. 3:
a) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;
b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita all'ultimo quinquennio, qualifiche inferiori a «superiore
alla media» o giudizi equivalenti e, nell'ultimo biennio, non siano
incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della «consegna»;
c) non siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanna penale
per delitto non colposo;
d) non risultino rinviati a giudizio o ammessi a riti
alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimenti
disciplinari di stato o sospesi dall'impiego, o comunque sottoposti a
misure restrittive della liberta' personale;
e) non risultino in aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a 60 giorni.
2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. Inoltre i requisiti previsti alle lettere
c), d) ed e), accertati secondo le modalita' stabilite
dall'Amministrazione, dovranno essere mantenuti fino alla chiusura
dei lavori della Commissione giudicatrice.
3. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due
volte.

                               Art. 2.
 
Posti a concorso
 
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, e dell'articolo 38, comma
3, del decreto legislativo n. 196/95, il numero delle promozioni da
conferire a scelta per esami per l'anno 2004 e' di 97 unita'.
2. Le promozioni, da conferire nell'ordine della graduatoria di
merito, avranno decorrenza 1° gennaio 2004.
3. I Marescialli di 1ª classe promossi a Primo Maresciallo
tramite il concorso per titoli di servizio ed esami seguiranno, nel
ruolo, i Marescialli di 1ª classe promossi al precitato grado
apicale, con l'aliquota suppletiva di avanzamento a scelta riferita
al 31 dicembre 2003.

                               Art. 3.
 
Compilazione e presentazione delle domande di partecipazione al
concorso
 
1. Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice
secondo lo schema in allegato «A», devono essere indirizzate al
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
- II Reparto - 5ª Divisione e presentate al Comando di Reparto o Ente
dal quale gli interessati dipendono, entro il termine di 30 giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facolta' di regolarizzare quelle domande che dovessero risultare
irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello
prescritto.

                               Art. 4.
 
Istruttoria della domanda
 
1. I Comandi interessati devono istruire le domande provvedendo
a:
a) controllarne, in via preliminare, la validita', verificando
che il documento sia completo in tutte le sue parti e conforme al
modello prescritto, di cui all'allegato «A» del presente decreto;
b) certificare la data di presentazione apponendo, negli
appositi spazi riservati all'Ente di appartenenza, il timbro
dell'Ente, la data ed il numero di protocollo e sottoporre tutte le
domande alla firma del Comandante. Le domande presentate fuori
termine dovranno essere inviate ugualmente alla Direzione Generale
per il Personale Militare, che provvedera', con provvedimento
motivato, all'esclusione degli interessati dalla partecipazione al
concorso. In tale ipotesi il Comandante dell'Ente dovra' menzionare,
in calce alla domanda, che la stessa e' stata presentata fuori
termine. Contestualmente dovra' essere, di seguito, apposta a cura
del Comandante la dichiarazione di possesso dei requisiti di
partecipazione, previsti dall'articolo 1 del bando di concorso
(fac-simile in annesso «1» all'allegato «A»);
c) far redigere dalle competenti autorita' gerarchiche,
l'appropriato documento caratteristico, recante nel frontespizio,
come data di chiusura, quella di scadenza dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e, come
motivo, la seguente dicitura. «Partecipazione al 9° concorso per
l'avanzamento al grado di Primo Maresciallo»;
d) far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, alla Direzione Generale per il Personale Militare - II
Reparto - 5ª Divisione, entro il termine perentorio di 10 giorni
successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, l'originale di tutte le
domande registrate a protocollo;
e) custodire la 2ª copia della domanda;
f) trasmettere, entro 30 giorni dalla scadenza del concorso, ai
competenti Comandi di Grandi Unita', il libretto personale degli
interessati (copia autenticata ove non vi sia disponibilita'
dell'originale), completo ed aggiornato in tutte le sue parti,
corredato della dichiarazione di completezza sottoscritta
(controfirmata) dagli stessi;
g) trasmettere entro 30 giorni successivi alla data di scadenza
del concorso, alla Direzione Generale per il Personale Militare - V
Reparto - 16ª Divisione, copia integrale autenticata del foglio
matricolare dei candidati, completa ed aggiornata di tutte le
variazioni previste nei vari quadri alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Dette
copie dovranno essere firmate, per presa visione dagli interessati;
h) informare telegraficamente la Direzione Generale per il
Personale Militare - II Reparto - 5ª Divisione di ogni fatto che
dovesse intervenire nei confronti dei candidati durante il concorso
relativamente a quanto indicato al precedente art. 1, lettera c), d),
e) e di altre eventuali variazioni rilevanti ai fini concorsuali.
2. Al termine della fase dell'iter concorsuale relativo alla
correzione delle prove scritte, sara' cura di questa Direzione
Generale per il Personale Militare - II Reparto - 5ª Divisione
diramare, ai Comandi di Grande Unita' interessati, un apposito elenco
del personale dipendente risultato idoneo alle prove scritte. A loro
volta, i Comandi di Grandi Unita', provvederanno a trasmettere alla
Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 5ª
Divisione a mezzo corriere, entro i 7 giorni successivi alla data di
ricezione della comunicazione di idoneita' del personale interessato,
la documentazione di cui al paragrafo 1 lettera f) del presente
articolo.
3. La Direzione Generale per il Personale Militare - V Reparto -
16ª Divisione provvedera' a trasmettere, con le stesse modalita' di
cui al paragrafo 2, il 1° originale del Foglio Matricolare dei
candidati risultati idonei, che la stessa 5ª Divisione avra' cura di
segnalare. Le variazioni scritte nei vari quadri dovranno riferirsi
esclusivamente ad eventi o infrazioni disciplinari verificatesi fino
alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte di cui
una di Cultura Generale ed una di Cultura Tecnico-Militare inerenti
alle materie dei programmi descritti nell'allegato «B», che
costituisce parte integrante del presente decreto.
- Prova di Cultura Generale:
detta prova e' costituita da n. 60 domande complessive, a
risposta multipla suggerita, divise per materia come di seguito
riportato:
a) 30 domande di educazione civica;
b) 20 domande di storia;
c) 10 domande di geografia;
F Prova di Cultura Tecnico-Militare:
detta prova e' costituita da n. 30 domande, a risposta libera,
aderenti agli argomenti previsti al punto 2 del summenzionato
allegato »B».
2. Gli esami si svolgeranno nei giorni, nell'ora e nelle sedi che
saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale del
31 gennaio 2006. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale sara' riportato il diario delle predette prove d'esame. La
pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati.
I candidati ai quali sara' notificata l'esclusione o la non
ammissione al concorso non potranno partecipare agli esami previsti
al punto 1 e 2 del presente articolo.
Tutti gli altri concorrenti sono tenuti a presentarsi alle prove
senza attendere alcuna comunicazione in proposito, indossando
l'uniforme ordinaria e muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validita'. LA MANCATA PRESENTAZIONE O LA PRESENTAZIONE IN
RITARDO, ANCORCHE¨ DOVUTA A CAUSA DI FORZA MAGGIORE, COMPORTERA'
L'IRREVOCABILE ESCLUSIONE DAL CONCORSO.
A tal fine non sara' inviata alcuna comunicazione in proposito.
3. Durante lo svolgimento delle prove ai concorrenti non e'
permesso comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i Membri della Commissione esaminatrice, ne'
consultare appunti, scritti o documenti di qualsiasi natura. Durante
le prove non e' consentito l'uso di telefoni cellulari, agende
elettroniche, calcolatrici o qualsiasi tipo di ausilio elettronico
informatico. Gli elaborati dovranno essere scritti, a pena di
nullita', esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la
firma di un Membro della Commissione esaminatrice. Tali elaborati
dovranno essere posti in appositi plichi secondo le modalita'
prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni. Il candidato che contravvenga alle
disposizioni dei commi precedenti o che risulti abbia copiato in
tutto o in parte le prove d'esame, e' escluso dal concorso. La
Commissione esaminatrice e il Comitato di Vigilanza curano
l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno la facolta' di
adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei
rispettivi Membri devono trovarsi nella sala degli esami.
La mancata esclusione all'atto delle prove non preclude la
possibilita' che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.
4. Ai candidati impossibilitati a partecipare alla prova d'esame
in quanto impegnati nelle missioni internazionali di cui al decreto
legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito con legge 31 luglio 2005,
n. 157, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del
decreto legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito in legge
27 febbraio 2002, n. 15.

                               Art. 6.
 
Commissione d'esame
 
1. La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto
dirigenziale, sara' composta come di seguito riportato:
- PRESIDENTE: un Generale di Brigata (o grado corrispondente) o
Colonnello;
- MEMBRI: tre Ufficiali Superiori in servizio permanente;
- MEMBRO: il Primo Maresciallo piu' anziano in Ruolo, non
facente parte come titolare o sostituto della Commissione di
Avanzamento;
- SEGRETARIO: un Ufficiale inferiore in servizio permanente,
senza diritto di voto.
2. La Commissione di cui sopra avra' altresi' il compito di:
a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di
valutazione delle prove concorsuali e dei titoli nonche' la durata
delle prove stesse;
b) definire i questionari delle prove d'esame;
c) curare lo svolgimento delle prove d'esame;
d) valutare i titoli, attribuendo i punteggi come indicato al
successivo art. 7;
e) redigere apposito elenco dei candidati giudicati «Non
Idonei» alle prove scritte con relativa votazione;
f) formare la graduatoria finale di merito degli idonei di cui
al successivo art. 8.

                               Art. 7.
 
Valutazione dei titoli e delle prove scritte
 
1. Per la valutazione dei titoli di servizio la Commissione
giudicatrice di cui al precedente art. 6, dispone di 60 punti,
espressi in sessantesimi, da ripartire nel seguente modo:
a) fino ad un massimo di 36 punti per le valutazioni
caratteristiche e per le qualifiche conseguite;
b) fino ad un massimo di 12 punti per le benemerenze di guerra
e di pace e per le qualita' professionali dimostrate durante la
carriera, con particolare riguardo al servizio prestato presso
Reparti nonche' alle eventuali attivita' svolte al comando di minori
unita' ed agli incarichi ricoperti;
c) fino ad un massimo di 12 punti per i corsi di istruzione, di
specializzazione e di abilitazione e per i titoli di studio
posseduti.
Dal punteggio conseguito per i titoli di servizio la Commissione
detrarra' fino ad un massimo di 10 punti per le sanzioni di stato e
di corpo riportate nel quinquennio antecedente la data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, graduando la detrazione in relazione al tipo ed alla
gravita' della sanzione.
2. Al fine di snellire e rendere piu' funzionali le procedure
concorsuali, riducendo conseguentemente i tempi di espletamento del
concorso stesso, i titoli di cui al punto precedente saranno valutati
solo per i candidati risultati idonei ad entrambi le prove scritte.
3. Per la valutazione delle prove scritte la Commissione di cui
sopra dispone di:
- 30 punti espressi in trentesimi per la prova di Cultura
Generale, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle 60 previste un
punteggio di 0,50/30;
- 30 punti espressi in trentesimi per la prova di Cultura
Tecnico-Militare, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle 30
previste un punteggio di 1/30.
4. Le prove si intendono superate qualora i candidati abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse, in
aderenza a quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
I candidati che non abbiano conseguito il punteggio minimo
previsto saranno dichiarati non idonei.

                               Art. 8.
 
Graduatoria
 
1. La Commissione di cui al precedente art. 6 procedera' alla
formazione della graduatoria di merito dei candidati giudicati
idonei.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. A parita' di punti opera l'ordine di iscrizione in ruolo.
2. La graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata
con decreto dirigenziale.

                               Art. 9.
 
Nomina
 
I vincitori saranno promossi al grado di Primo Maresciallo con
decorrenza, a tutti gli effetti, 1° gennaio 2004 subordinatamente
alla verifica, anche successiva, del possesso dei requisiti
richiesti.

                              Art. 10.
 
Esclusione dal concorso e dalla nomina
 
La Direzione Generale per il Personale Militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso o
dichiarare decaduto dalla nomina qualsiasi candidato non ritenuto in
possesso dei requisiti previsti all'articolo 1 del presente decreto.

                              Art. 11.
 
Disposizioni amministrative e varie
 
I partecipanti al concorso avranno come supporto il materiale
didattico specificato nell'allegato «C«, sul quale i candidati
potranno basare la loro preparazione e la Commissione potra' estrarre
i test da somministrare alle prove scritte di cui al precedente
art. 5, punti 1 e 2. I concorrenti potranno richiedere il suddetto
materiale in cessione temporanea, per il tramite del Comando di
appartenenza, all'Ufficio R.M. - P.UMA.S.S. del Comando Generale
delle Scuole di Guidonia (Roma) che provvedera' alla distribuzione
dello stesso con spese a carico del destinatario. Al termine
dell'esigenza il materiale dovra' essere restituito al Comando
Generale delle Scuole.
Ai candidati, per la preparazione agli esami del concorso
previsti al precedente art. 5, dovra' essere concessa dagli Enti di
appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, la licenza
straordinaria per esami della durata di giorni 15 da fruire in
un'unica soluzione. Qualora i predetti candidati non si dovessero
presentare a sostenere le prove scritte per motivi dipendenti dalla
propria volonta', detta licenza dovra' essere computata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.
Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento di
missione dal giorno che precede l'esame fino al giorno successivo al
suo espletamento.
I candidati che non si dovessero presentare a sostenere la prova,
senza giustificato motivo, perdono il diritto al trattamento di
missione.
L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Roma, 15 dicembre 2005
Ammiraglio di Squadra: Mario Lucidi
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al
T.A.R. competente, ai sensi dell'art. 21 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modifiche di cui
all'art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del d.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine
perentorio, rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data
di notifica.

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