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UNIVERSITA' DEL MOLISE
Procedure di valutazione comparativa riservate per la copertura di
due posti di ricercatore universitario confermato
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.25 del 28/3/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DEL MOLISE |
Località: | Campobasso (CB) |
Codice atto: | 000E2765 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 2 |
Scadenza: | 27/4/2000 |
Tags: | Ricercatori |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed in particolare gli
articoli 2 e 4, concernenti le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell'atto di notorieta';
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare
l'art. 7;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104: legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi
correttivi di finanza pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, le
disposizioni in materia di procedura generale e di trasparenza
dell'azione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994
relativo all'individuazione dei settori scientifico-disciplinari
degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge
19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Visto decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con
modificazioni in legge 21 giugno 1995, n. 236, ed, in particolare,
l'art. 9, concernente i termini per la ricusazione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo snellimento
dell'attivita' amministrativa;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1997 concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, che
trasferisce alle universita' le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante disposizioni
riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica ed,
in particolare l'art. 1, comma 10;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed, in particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999 rettificato con
decreto ministeriale 4 maggio 1999, concernente la rideterminazione
dei settori scientifico-disciplinari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1999, concernente il trattamento economico del personale
docente;
Vista la legge 30 luglio 1999, n. 256 "Conversione in legge del
decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti
per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di
valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e
ricercatori universitari";
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante "Disposizioni in
materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica";
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, relativo
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi del Molise;
Visto il decreto rettorale n. 259 dell'8 marzo 1999 con cui e'
stato emanato il regolamento di ateneo per il reclutamento di
personale docente e ricercatore;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di economia
del 4 marzo 1999, con la quale si richiede l'attivazione di una
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
riservato di risercatore universitario - settore
scientifico-disciplinare P02A - economia aziendale;
Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di
giurisprudenza, in data 7 ottobre 1999, con la quale si richiede
l'attivazione di una procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto riservato di ricercatore universitario -
settore scientifico-disciplinare N17X - diritto penale;
Considerato che dalle predette deliberazioni emerge la
sussistenza delle necessita' didattiche e di ricerca correlate ai
predetti settori scientifici-disciplinari;
Accertato il possesso dei requisiti previsti dalla legge
14 gennaio 1999, n. 4, da parte dei dipendenti citati nelle predette
deliberazioni di facolta';
Viste le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di
amministrazione, rese rispettivamente in data 6 dicembre 1999 e
15 dicembre 1999;
Vista la disponibilita' finanziaria risultante nel bilancio di
ateneo derivante dalle deliberazioni dell'organi di Governo citate,
assunte nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 51, comma
4, della legge 27 dicembre 1997, n. 4;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
1. Sono indette due procedure di valutazione comparativa per la
copertura di complessivi due posti riservati di ricercatore
universitario presso le sottoindicate facolta' dell'Universita degli
studi del Molise, per i seguenti settori scientifici-disciplinari:
Facolta' di giurisprudenza
Settore scientifico-disciplinare: N17X - Diritto penale un posto.
Facolta' di economia
Settore scientifico-disciplinare: P02A - Economia aziendale un posto.
2. Per quanto concerne le discipline incluse nei settori
scientifici-disciplinari si rimanda al decreto ministeriale
26 febbraio 1999, citato in premessa e rettificato con decreto
ministeriale 4 maggio 1999, pubblicati rispettivamente nel
supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 61 - serie
generale - del 15 marzo 1999 e nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del
26 maggio 1999.
3. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. La partecipazione alle procedure di cui al precedente articolo
e' riservata al personale dell'Universita' degli studi del Molise
assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche, a seguito
di pubblici concorsi che prevedevano come requisito d'accesso il
diploma di laura, in servizio alla data di entrata in vigore della
legge 14 gennaio 1999, n. 4, che sia in possesso, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti
requisiti:
a) di essere stato assunto in ruolo per lo svolgimento di
funzioni tecniche a seguito di pubblico concorso che prevedeva il
diploma di laurea come requisito di accesso;
b) di aver svolto alla data di entrata in vigore della legge
14 gennaio 1999, n. 4, almeno tre anni di attivita' di ricerca;
l'attivita' di ricerca viene attestata dal preside della facolta',
sentito il direttore del dipartimento interessato ed e' comprovata da
pubblicazioni, lavori originali e da atti della facolta' risalenti al
periodo di svolgimento dell'attivita' medesima;
c) di aver rispettato l'obbligo dell'art. 2, comma 4, del
decreto del presidente della Repubblica n. 390 del 1998, di seguito
riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta".
Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento; ai fini dell'esclusione fa fede la data della
consegna della domanda all'ufficio competente.
2. I candidati sono ammessi con riserva e l'amministrazione puo'
disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore,
l'esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verra' comunicato
all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 3.
Modalita' di presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione alla procedura, deve essere prodotta,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta,
che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - della Repubblica italiana.
2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile, sottoscritta ed indirizzata al: magnifico rettore
dell'Universita' degli studi del Molise - Area gestione delle risorse
umane e formazione - Via F. De Sanctis - 86100 Campobasso.
Deve essere redatta in carta semplice sull'apposito modello di
cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente bando,
disponibile anche all'indirizzo telematico: http://www.unimol.it
> 4. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. A tal fine fara'
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
5. Il candidato deve formulare la domanda di partecipazione
utilizzando il modulo "A" allegato al presente bando, attenendosi
scrupolosamente e con chiarezza e precisione alle indicazioni in esso
contenute.
6. A tal fine si precisa che non saranno prese in considerazione
le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e
quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa
Universita' oltre il termine di trenta giorni sopra indicato. Ogni
eventuale variazione del recapito indicato nella domanda deve essere
tempestivamente comunicata.
7. Nella domanda, il candidato deve dichiarare inoltre:
a) il profilo di inquadramento attuale e la data del
conseguimento;
b) il profilo in inquadramento alal data di assunzione a
seguito di pubblico concorso, per il quale era previsto il requisito
di accesso del diploma di laurea;
c) di aver svolto alla data di entrata in vigore della legge
14 gennaio 1999, n. 4, almeno tre anni di attivita' di ricerca;
l'attivita' di ricerca viene attestata dal preside della facolta',
sentito il direttore del dipartimento interessato ed e' comprovata da
pubblicazioni, lavori originali e da atti della facolta' risalenti al
periodo di svolgimento dell'attivita' medesima;
d) di aver rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998.
8. Le dichiarazioni formulate dai candidati nella domanda sono da
ritenersi rilasciate ai sensi della legge n. 15/1968 e del decreto
del Presidente della Repubblica n. 403/1998, in quanto aventi titolo
all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dalel norme citate.
9. I candidati devono allegare alla domanda:
a) fotocopia di un documento d'identita';
b) fotocopia del codice fiscale;
c) curriculum della propria attivita' scientifica e didattica
(in duplice copia e debitamente sottoscritto);
d) titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della
procedura;
e) elenco dei titoli e delle pubblicazioni (in duplice copia e
debitamente sottoscritto);
f) attestazione relativa all'attivita' di ricerca rilasciata
dal preside della facolta', con le modalita' di cui al comma 10,
dell'art. 1 della legge n. 4/1999.
10. Le pubblicazioni possono essere allegate alla domanda ovvero
trasmesse disgiuntamente, con le modalita' di cui al successivo art.
4.
11. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti
in carta semplice e possono essere in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403 (modulo allegato "B ). Il candidato dovra' utilizzare un
modulo per ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di
cui si intende dichiarare la conformita' all'originale, allegandolo
al titolo stesso. Potra', in alternativa, produrre dichiarazione
cumulativa di conformita' all'originale dei titoli presentati,
comprese le pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovra'
contenere precise indicazioni atte ad identificare i titoli stessi.
12. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
13. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei
titoli (escluse le pubblicazioni) mediante la forma di
semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla
legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998 (modulo allegato B).
14. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto
dall'art. 26 della legge n. 15/1968.
15. Non e' consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli
allegati ad altra domanda di partecipazione al altro concorso.
16. L'amministrazione non assume responsabilita' in caso di
irreperibilita' del destinatario e per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 4.
Pubblicazioni
1. Le pubblicazioni possono essere trasmesse anche disgiuntamente
alla domanda di partecipazione alla procedura purche' entro lo stesso
termine perentorio di trenta giorni previsto all'art. 3 del presente
bando, a pena di non valutazione. In tal caso, le stesse devono
essere trasmesse con plico raccomandato o consegnate a mano
all'indirizzo di cui al predetto art. 3, corredate da un elenco
firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione.
Sul plico deve essere riportata la dicitura: Pubblicazioni: procedura
di valutazione comparativa riservata al personale dell'Universita'
degli studi del Molise per posti di ricercatore universitario
confermato presso la facolta' di ............................. -
settore scientifico-disciplinare ................................,
nonche' il mittente.
2. Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in
copia conforme oppure puo' autocertificare con la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', che la copia delle pubblicazioni
e' conforme all'originale. La sottoscrizione della dichiarazione puo'
anche avvenire davanti al responsabile del procedimento; nel caso in
cui cio' non avvenga, la dichiarazione deve essere presentata o
inviata unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento.
3. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono
essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, ai sensi del
quale: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni
qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla
prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale procura della Repubblica".
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria
responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di
origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino,
francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono
essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo
stampato nella lingua originale.
5. E' facolta' del candidato inviare copia delle pubblicazioni,
gia' trasmesse all'Universita' degli studi del Molise anche a ciascun
componente della commissione giudicatrice, entro trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di
nomina della commissione stessa. Alle pubblicazioni, il candidato
dovra' allegare un elenco identico a quello gia' trasmesso
all'Universita' degli studi del Molise.
Art. 5.
Nomina della commissione giudicatrice
1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del
rettore e sono composte da tre membri di cui uno designato dal
consiglio di facolta' e due eletti, ai sensi e con le modalita'
procedurali previste dall'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
2. Il decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
3. In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti
elettivi, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause
sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
nelle commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che
abbia riportato maggior numero di voti.
4. La sostituzione del componente designato avviene con le
medesime modalita' di cui all'art. 3, comma 3, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 390/1998.
5. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello
stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Art. 6.
Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e prove di
esame
1. La commissione giudicatrice procede alla valutazione dei
titoli e delle pubblicazioni scientifiche.
2. Al termine della valutazione dei titoli si svolgono le prove
di esame che avranno luogo presso la sede di Campobasso e
consisteranno in: due prove scritte e una prova orale.
3. Il diario delle prime due prove, con l'indicazione della sede
in cui le medesime avranno luogo, sara' notificato agli interessati
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici
giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
4. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato a
tutti i candidati presenti alle prime due prove, almeno venti giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
5. Le prove orali sono pubbliche.
6. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
Adempimenti della commissione giudicatrice.
7. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 390/1998, le commissioni giudicatrici,
per procedere alla valutazione comparativa dei candidati,
predeterminano i criteri di massima e li consegnano senza indugio al
responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicita'
per almeno sette giorni presso la sede del rettorato e della facolta'
che ha richiesto il bando.
8. Per valutare il curriculum complessivo del candidato, i titoli
e le pubblicazioni scientifiche, la commissione rispetta i criteri di
valutazione previsti dal "Regolamento per il reclutamento di
personale docente e ricercatore dell'Universita' degli studi del
Molise", emanato con decreto rettorale n. 259 dell'8 marzo 1999, di
seguito indicati:
a) il grado di originalita' dell'apporto fornito dai lavori del
candidato, ponendo in evidenza i principali avanzamenti
epistemologici raggiunti;
b) la correttezza e l'attendibilita' dei criteri seguiti dal
candidato nella selezione delle fonti;
c) il rigore del metodo adottato e la coerenza tra il processo
logico-conoscitivo e le conclusioni raggiunte;
d) la congruenza della produzione scientifica con la disciplina
a concorso;
e) il grado e la qualita' comunicativa;
f) l'impegno e la complessita' implicati dai temi prescelti;
g) la progressione nella maturita' scientifica;
h) la continuita' dell'impegno scientifico, avendo riguardo
alla complessita', varieta' e rilevanza dei temi trattati e
l'esperienza del candidato;
i) la diffusione dei lavori scientifici;
l) i lavori di collaborazione sono valutati laddove sia
identificabile il contributo dei singoli autori.
La commissione, nella motivazione collegiale, deve sempre
esplicitare le ragioni dei convincimenti raggiunti, in relazione ai
criteri di cui alle lettere a), b), c), d), e), nonche' degli
ulteriori summenzionati criteri, dei quali avra' ritenuto di
servirsi.
9. A tal fine, ove possibile, la commissione fa anche ricorso a
parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
10. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare
specificatamente nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta, privilegiando in particolare
l'attivita' congrua con la tipologia di impegno didattico richiesto
nel bando di concorso;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca,
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca e/o di assegni di
collaborazione ad attivita' di ricerca e contratti, ai sensi
dell'art. 51 della legge n. 449/1997 e del comma 6, art. 19 del
C.C.N.L. del comparto del personale delle Universita' 1994/1997;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;
h) il giudizio della struttura didattica e di ricerca di
appartenenza del candidato.
11. Per ciascuna delle prime due prove la commissione propone tre
tracce aventi per oggetto uno o piu' aspetti specifici del settore
disciplinare. Le tracce sono segrete e ne e' vietata la divulgazione.
I candidati elaborato, per ciascuna prova, la traccia estratta a
sorte, fra le tre proposte. La prova orale verte sulla discussione di
aspetti generali e specifici del settore disciplinare, sulla
discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli.
12. Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni dei quali costituiscono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
13. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore della procedura attuata, per ogni
posto previsto.
14. La partecipazione dei componenti ai lavori della commissione
e' regolata dalle disposizioni di cui all'art. 4 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 390/1998.
15. La commissione deve concludere i lavori entro tre mesi dalla
scadenza del termine previsto dall'art. 5, comma 2 del presente
bando.
Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di
quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura, per
comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della
commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la
proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure
per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.
Accertamento degli atti concorsuali.
16. La commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile
del procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato
con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
17. Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni
dalla consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone
comunicazione ai candidati. Qualora riscontri vizi di forma rinvia,
entro il predetto termine, con provvedimento motivato, gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
18. La relazione formulata dalla commissione giudicatrice, con
annessi i giudizi individuali e collegiali, e' pubblicata nel
Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e resa pubblica anche per via telematica.
Art. 7.
Nomina dei vincitori
1. Il vincitore della procedura consegue la nomina a ricercatore
universitario confermato.
2. La nomina in ruolo del vincitore e' disposta con decreto
rettorale.
3. Ad esso spetta il trattamento economico previsto dalle leggi
attualmente in vigore.
4. Il vincitore verra' inquadrato nel ruolo dei ricercatori
confermati mantenendo, con assegno ad personam l'eventuale migliore
trattamento economico in godimento. L'assegno ad personam e'
progressivamente riassorbito in relazione alla pregressione economica
e agli aumenti stipendiali nel ruolo dei ricercatori.
Art. 8.
Presentazione dei documenti
1. Il ricercatore confermato nominato, ai fini dell'accertamento
dei requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle
dichiarazioni valide a titolo definitivo gia' risultanti nella
domanda di partecipazione alla procedura, sara' invitato a presentare
a questa Universita', entro trenta giorni dalla data di effettiva
assunzione in servizio, pena la decadenza, i documenti sotto
elencati, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa alla
posizione di personale di ruolo con l'indicazione della retribuzione
goduta;
certificato rilasciato da una A.S.L. ovvero da ufficiale
sanitario o da un medico militare dal quale risulti che il soggetto
e' fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo
nell'impiego al quale concorre, con la precisazione che si e'
eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7
della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto
da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione
con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare l'attitudine
dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento
di lavoro. Tale documento deve essere in data non anteriore a sei
mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero
alla data di ricezione dell'invito a presentare il documento stesso.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Universita' degli
studi del Molise - Area gestione delle risorse umane e formazione -
settore personale docente - e trattati in conformita' alle previsioni
normative di cui alla legge n. 210/1998 ed al decreto del Presidente
della Repubblica n. 390/1998, per le finalita' correlate alla
procedura e al rapporto di lavoro instaurato.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Art. 10.
Restituzione della documentazione
1. I candidati potranno richiedere, entro sei mesi dalla data del
decreto rettorale di accertamento della regolarita' formale degli
atti della procedura di valutazione comparativa, la restituzione, con
spese a loro carico, della documentazione presentata a questa
Universita'. Tale restituzione sara' effettuata salvo eventuale
contenzioso in atto. Trascorso tale termine questa Universita'
disporra' del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna
responsabilita'.
2. Le pubblicazioni inviate dai candidati a ciascun componente
delle commissioni giudicatrici non verranno restituite.
Art. 11.
Pubblicita'
1. Il presente bando viene inviato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a serie speciale - e sara' successivamente disponibile
anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unimol.it
>
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento del presente bando di valutazione
comparativa e' la dott.ssa Angela Tomaro tel. 0874/4041 - fax
0874/404317.
Art. 13.
Rinvio circa le modalita' di espletamento della procedura
1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano
la legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, il regolamento di ateneo per il
reclutamento di personale docente e ricercatore, emanato con decreto
rettorale n. 259 dell'8 marzo 1999, la legge 14 gennaio 1999, n. 4,
nonche', per quanto compatibili, la vigente normativa universitaria e
quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica
amministrazione.
Campobasso, 2 marzo 2000
Il rettore: Cannata
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