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UNIVERSITA' COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI"

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
aventi sede amministrativa. (Decreto n. 5847).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.15 del 22/2/2002
Ente:UNIVERSITA' COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI"
Località:-
Codice atto:02E01297
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/5/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,
"Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Visti gli articoli 2 e 25 dello statuto dell'Universita' Bocconi
emanato con decreto rettorale n. 4545 del 9 luglio 1998;
Visto il regolamento per la disciplina dei corsi di dottorato di
ricerca istituiti presso l'Universita' Bocconi emanato con decreto
rettorale n. 4820 del 23 agosto 1999, e successive modifiche;
Visto il regolamento emanato con decreto rettorale n. 5101 del
21 luglio 2000 di disciplina del dottorato di ricerca in economia;
Vista la delibera del consiglio di facolta' del 22 ottobre 2001
di approvazione del rinnovo dei dottorati di ricerca con sede Bocconi
(XVII ciclo);
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 6 dicembre
2001;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Presso l'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" e' istituito il
XVII ciclo dei dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso
l'Ateneo.
E indetto concorso pubblico per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca in economia.
Di tale dottorato vengono indicati i settori disciplinari, la
durata, i posti messi a concorso, il numero delle borse di studio.
Settori disciplinari: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04,
SECS-P/05, SECS-P/06, SECS-S/06.
Durata: tre anni.
Posti: venti.
Borse di studio: dodici.
Le borse di studio potranno essere aumentate a seguito di
finanziamenti che si rendessero ancora disponibili dopo l'emanazione
del presente bando e prima dell'espletamento dei relativi concorsi,
fermi restando comunque i termini di scadenza previsti dal bando per
la presentazione delle domande.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo i
cittadini italiani o stranieri che siano in possesso di diploma di
laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.

                               Art. 3.
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'Universita' e
redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando
(allegato 1), va presentata direttamente o spedita tramite servizio
postale all'Universita' commerciale "Luigi Bocconi", via Sarfatti
n. 25 - 20136 Milano, con il riferimento "ufficio dottorati di
ricerca", entro il termine perentorio del 10 maggio 2002.
Non verranno accettate domande presentate o spedite
successivamente alla data indicata nel precedente comma.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e
l'indirizzo e-mail).
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini stranieri, un
recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia,
eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende
partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una universita' straniera, nonche' la data del decreto
rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) di conoscere la lingua inglese;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 4.
L'ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia avviene
previo superamento di una valutazione comparativa svolta mediante un
concorso per titoli, volta ad accertare l'attitudine del candidato
alla ricerca scientifica nelle discipline oggetto del dottorato.
La commissione giudicatrice si riserva di richiedere un colloquio
ad alcuni candidati prima di formulare la graduatoria di merito di
cui all'art. 8 del presente bando.

                               Art. 5
 
Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in economia i
titoli valutabili da allegare alla domanda sono i seguenti:
a) un dettagliato curriculum-vitae;
b) la certificazione del titolo di laurea con la votazione
finale e l'elenco degli esami sostenuti con le relative votazioni;
c) la certificazione di eventuali titoli di Master conseguiti
in Italia e/o all'estero e l'elenco degli esami sostenuti con le
relative votazioni;
d) la certificazione dei risultati dell'esame GRE (Graduate
Records of Examination);
e) la certificazione dei risultati dell'esame TOEFL (Test of
English as a Foreign Language) o di altri esami attestanti la buona
conoscenza della lingua inglese;
f) due lettere di presentazione rilasciate da docenti
universitari;
g) una copia degli altri titoli ritenuti utili ai fini della
valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice;
h) una copia delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della
valutazione comparativa e il relativo elenco in carta semplice.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare il
possesso dei titoli di cui al comma precedente mediante le
dichiarazioni sostitutive di certificazione previste dall'art. 46,
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
oppure possono produrre certificati e pubblicazioni in originale, in
copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Le pubblicazioni possono essere presentate in una delle seguenti
lingue: italiano o inglese. Se la pubblicazione e' in una lingua
diversa, deve essere allegato un abstract esteso in una di tali
lingue.
Il curriculum e i titoli devono essere tradotti in lingua
italiana o inglese.
Le pubblicazioni presentate e non richieste entro sessanta giorni
dalla conclusione del concorso non verranno piu' restituite.

                               Art. 6.
L'eventuale colloquio di ammissione previsto dall'art. 4 del
bando si svolgera' presso l'Universita' commerciale "Luigi Bocconi"
di Milano nella data comunicata agli interessati tramite raccomandata
con avviso di ricevimento inviata almeno 15 giorni prima della data
stessa.
La data del colloquio e i nomi dei candidati saranno pubblicati
sul sito internet al seguente indirizzo:
http://www.uni-bocconi.it/phd ec oppure:
http://www.uni-bocconi.it/phdeconomics> Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

                               Art. 7.
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando sara' formata
e nominata in conformita' alla normativa vigente.
Per la formulazione della graduatoria di merito dei candidati la
commissione giudicatrice, prima dell'esame delle domande, definisce
nel dettaglio i criteri di valutazione dei titoli.

                               Art. 8.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria di merito fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per il dottorato di ricerca.
In corrispondenza di eventuali rinunce dei vincitori prima
dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria di merito.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
L'esito del concorso verra' reso noto agli interessati entro il
15 luglio 2002 mediante:
a) affissione all'albo dell'ufficio post-laurea
dell'Universita' presso la sede di via Sarfatti, 25;
b) pubblicazione sul sito internet all'indirizzo indicato
nell'art. 6 del bando mediante utilizzo di una password che verra'
comunicata ai candidati.
I vincitori del concorso saranno nominati con decreto rettorale.

                               Art. 9.
I vincitori dovranno presentare o far pervenire tramite servizio
postale o altro mezzo idoneo all'amministrazione universitaria -
segreteria di facolta', ufficio gestione carriere scolastiche, via
Sarfatti, 25 - 20136 Milano, entro il termine perentorio del
31 agosto 2002 ore 17, i seguenti documenti in carta libera:
a) domanda di immatricolazione rivolta al magnifico rettore
dell'Universita' Bocconi secondo il fac-simile allegato al bando
(allegato 2);
b) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
c) certificato di laurea con la votazione finale o relativa
autocertificazione (se non allegato alla domanda di ammissione),
oppure titolo di studio conseguito presso l'Universita' straniera
dichiarato equipollente a una laurea italiana con decreto del
rettore;
d) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi a corsi di laurea, di master, di perfezionamento o ad
altri corsi di dottorato;
e) dichiarazione di non essere iscritto a scuole di
specializzazione o, in caso affermativo, di sospenderne la frequenza;
f) dichiarazione di non avere goduto in passato di altre borse
di studio di dottorato (dichiarazione a cui sono tenuti solo i
vincitori delle borse di studio);
g) tre foto-tessera firmate sul retro;
h) ricevuta del versamento della prima rata dei contributi di
accesso e frequenza al corso, salvo che siano beneficiari di borsa di
studio triennale.
I cittadini appartenenti all'Unione europea possono comprovare il
possesso dei titoli di cui al comma precedente mediante le
dichiarazioni sostitutive di certificazione previste dall'art. 46,
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
oppure possono produrre certificati in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo universitario straniero, che non sia gia' stato
dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno consegnare i
documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza ai soli fini dell'ammissione al dottorato, tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di
laurea delle universita' italiane.

                              Art. 10.
Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando, aventi
durata triennale, sono assegnate ai vincitori con punteggio piu'
elevato nella graduatoria di ammissione in rapporto al numero delle
borse disponibili e sono confermate automaticamente per gli anni
successivi.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1,, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315,
e successive modificazioni ed integrazioni, e' di Euro 10.561,54 (al
lordo degli oneri previdenziali).
L'importo della borsa e' aumentato del 50% in relazione e in
proporzione all'eventuale periodo autorizzato di soggiorno
all'estero, la cui durata complessiva non puo' essere superiore alla
meta' della durata del corso.
In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti
esterni non universitari, la commissione giudicatrice decidera'
l'attribuzione di tali borse sulla base della graduatoria di merito e
dell'argomento di ricerca previsto dalla convenzione stipulata con
l'ente.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato e' collocato
a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo
straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il dottorando che abbia gia' usufruito di una borsa di studio per
un dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.
I vincitori non beneficiari di borsa di durata triennale possono
usufruire delle provvidenze dell'ISU Bocconi, secondo quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
L'ISU Bocconi stabilisce la data del 15 luglio 2002 come termine
per la pubblicazione della graduatoria provvisoria degli idonei ai
benefici relativi alle borse di studio ed ai posti alloggio. Per
accedere alla relativa graduatoria definitiva, il candidato dovra'
essere regolarmente immatricolato entro il 30 settembre 2002.
Per la presentazione della domanda ed ogni ulteriore informazione
i candidati possono rivolgersi all'ISU Bocconi al numero di telefono
02-58362147 (indirizzo Internet: www.uni-bocconi.it/isu).

                              Art. 11.
I contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato
di ricerca, comprensivi della tassa regionale di Euro 100, sono
stabiliti in Euro 6297,48 per il primo anno, Euro 3198,74 per il
secondo e terzo anno.
I dottorandi beneficiari di borsa di durata triennale sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
dei corsi.
I dottorandi non beneficiari di borsa di durata triennale devono
confermare l'iscrizione a ciascun anno di corso mediante il pagamento
della prima rata dei contributi di accesso e frequenza al corso,
ammontante a Euro 2578,99 per il primo anno e a Euro 1339,50 per il
secondo e terzo anno.

                              Art. 12.
I corsi e i seminari del dottorato sono tenuti in lingua inglese.
I dottorandi devono obbligatoriamente frequentare i corsi
stabiliti dal programma di dottorato e superare i relativi esami.
A decorrere dal secondo anno i dottorandi possono essere
autorizzati a svolgere periodi all'estero e stage presso enti
pubblici e privati secondo le modalita' e i tempi stabiliti dal
coordinatore del corso, tenendo conto delle linee stabilite dal
collegio dei docenti.
Ai dottorandi puo' essere affidata, nel limite orario stabilito
dal consiglio di facolta', una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa. Tale attivita' non deve in ogni caso
compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.
Il collegio dei docenti puo' sospendere o escludere i dottorandi
dal corso con delibera motivata, previa verifica dei risultati
conseguiti e dei comportamenti tenuti. Sono fatti salvi i casi di
maternita' o di grave e documentata malattia e di servizio militare o
civile.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero
di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio.
L'esclusione dal dottorato e' comunicata all'interessato con
lettera del rettore.
L'esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa
di studio relativa all'anno in corso.

                              Art. 13.
Il titolo di dottore di ricerca e' rilasciato dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere
ripetuto una sola volta con la commissione nominata per la sessione
d'esami successiva.
Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca hanno per oggetto la valutazione della tesi del dottorando,
che deve essere redatta in lingua inglese.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati.

                              Art. 14.
L'Universita', con riferimento alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, recante
disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si
impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per
fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali.

                              Art. 15.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa
riferimento alla normativa vigente in tema di dottorato.
Milano, 11 febbraio 2002
Il rettore: Secchi

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