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CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Procedura concorsuale per la copertura dei posti di giudice di pace
presso gli uffici della Corte di appello di Messina

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.37 del 13/5/2003
Ente:CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Località:Messina  (ME)
Codice atto:03E02732
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:12/7/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Vista la legge 21 novembre 1991, n 374, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000,
n. 198;
Ritenuta la necessita' di procedere alla copertura di posti di
magistrato onorario presso gli uffici del giudice di pace di cui
all'elenco allegato;
Viste le delibere del Consiglio superiore della magistratura
adottate nelle sedute del 30 luglio 2002 e 19 dicembre 2002;
Decreta:
Art. 1.
E' indetta una procedura concorsuale per la copertura dei posti
di giudice di pace presso gli uffici di cui all'elenco allegato
(allegato 1).
A tal fine possono essere presentate domande di trasferimento da
parte di giudici di pace che prestano servizio presso altri uffici
ovvero domande di ammissione al tirocinio per il conseguimento della
nomina a giudice di pace.
Qualora per un posto vacante concorrano domande di trasferimento
e domande di ammissione al tirocinio, il Consiglio superiore della
magistratura valutera' a quali accordare priorita', tenendo conto
delle esigenze dell'ufficio di provenienza dell'aspirante al
trasferimento, del numero di domande di ammissione al tirocinio
nonche' delle necessita' di celere copertura dei posti degli uffici
particolarmente gravati di carico di lavoro.

                               Art. 2.
Domanda di trasferimento e termine per la presentazione
La domanda di trasferimento, redatta dal giudice di pace
sull'apposito modulo allegato al bando di concorso (modulo A) e
diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere
presentata nelle ore di ufficio, ovvero fatta pervenire, in piego
raccomandato, al Presidente della Corte di appello nel cui distretto
e' compresa la sede per la quale intende concorrere, entro il termine
perentorio di giorni sessanta che decorre dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di trasferimento si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta,
l'Amministrazione giudiziaria non assume responsabilita' per
eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
Ciascun aspirante puo' formulare domanda di trasferimento per una
sola delle sedi oggetto di pubblicazione del singolo distretto di
Corte di appello.
Non e' ammesso un ordine di preferenza delle domande presentate
per diversi distretti. In presenza di piu' domande relative a sedi
ubicate in diversi distretti, il Consiglio superiore della
magistratura si riserva di individuare quella da coprire in base alle
esigenze dell'ufficio.
La domanda di trasferimento deve, a pena di inammissibilita',
contenere la dichiarazione dell'aspirante di non incorrere, in
relazione alla sede per la quale intende essere trasferito, in alcuna
delle cause di incompatibilita' previste dall'art. 8 della legge
21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni (1), nonche'
l'impegno a rimuovere le cause di incompatibilita' eventualmente
esistenti prima della data della deliberazione di trasferimento da
parte del Consiglio superiore della magistratura.
Il giudice di pace aspirante al trasferimento nella domanda,
compilata secondo il modulo allegato al presente bando (modulo A),
deve dichiarare il proprio cognome, nome e luogo di residenza e deve
indicare:
1) la data e il luogo di nascita;
2) il numero di codice fiscale;
3) la data del decreto presidenziale o ministeriale di nomina o
di conferma nell'incarico di giudice di pace;
4) l'ufficio del giudice di pace ove attualmente presta
servizio;
5) la data di assunzione del possesso delle funzioni presso
l'ufficio del giudice di pace ove attualmente presta servizio.
Tutte le comunicazioni relative alla procedura di trasferimento
verranno affettate al giudice di pace presso l'ufficio ove
attualmente presta servizio.

                               Art. 3.
Titoli di preferenza
Il Presidente della Corte di appello, decorsi trenta giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
trasferimento, trasmettera' le stesse al Consiglio superiore della
magistratura.
Le domande saranno valutate dal Consiglio superiore della
magistratura secondo le modalita' ed i criteri stabiliti al «Capo VII
- Trasferimenti» della delibera del Consiglio superiore della
magistratura adottata nella seduta del 30 luglio 2002 (allegato 2).
Nella ipotesi in cui per il singolo posto siano state presentate
domande di trasferimento di piu' aspiranti, verra' preferito il
giudice di pace che vanta maggiori titoli di preferenza.
Costituiscono titoli di preferenza, nell'ordine, l'esercizio,
anche pregresso:
a) delle funzioni di giudice di pace;
b) di altre funzioni giudiziarie, anche onorarie;
c) della professione forense;
d) di funzioni notarili.
I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza
devono essere presentati unitamente alla domanda di trasferimento e
devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio
(presa di possesso ovvero iscrizione negli albi professionali) e di
cessazione eventualmente gia' avvenuta dell'esercizio delle relative
attivita' e funzioni. La mancanza di tale indicazione costituisce
causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione
delle graduatorie.
Il periodo di esercizio delle attivita' e funzioni svolte per
frazioni di tempo superiori a sei mesi e' considerato equivalente ad
un anno.
I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti
dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione
delle domande previsto dal presente bando non possono essere presi in
considerazione ai fini della formazione e definizione della
graduatoria.
Ove, tenuto anche conto della durata del periodo in cui
l'aspirante ha svolto le suindicate attivita' e funzioni, non risulti
dirimente l'applicazione dei criteri enunciati, e' preferito il piu'
giovane di eta'.

                               Art. 4.
Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del
conseguimento della nomina a giudice di pace in relazione ai posti
presso gli uffici del giudice di pace di cui all'elenco allegato
(allegato 1), sono presentate con le modalita' di seguito
specificate.

                               Art. 5.
Requisiti per l'ammissione al tirocinio e la nomina
Per l'ammissione al tirocinio al fine del conseguimento della
nomina a giudice di pace e' necessario che l'aspirante:
a) sia cittadino italiano;
b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a
pena detentiva per contravvenzione e non sia sottoposto a misure di
prevenzione o di sicurezza;
d) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle
Universita' della Repubblica o presso una Universita' estera di un
Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
e) abbia la idoneita' fisica e psichica;
f) abbia eta' non inferiore a 30 anni e non superiore a 70
anni;
g) abbia cessato, o si impegni a cessare prima dell'assunzione
delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita'
lavorativa dipendente, pubblica o privata;
h) abbia superato l'esame di abilitazione all'esercizio della
professione forense.
Il requisito di cui alla lettera h) non e' richiesto per
l'aspirante che abbia esercitato:
1) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
2) funzioni notarili;
3) insegnamento di materie giuridiche nelle universita';
4) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex
carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

                               Art. 6.
Domanda di ammissione e termine per la presentazione
La domanda per l'ammissione al tirocinio al fine del
conseguimento della nomina a giudice di pace deve essere redatta
dall'aspirante, a pena di inammissibilita', esclusivamente
sull'apposito modulo allegato al bando di concorso - in originale e
in copia - (modulo B) diretta al Consiglio superiore della
magistratura e deve essere presentata nelle ore di ufficio, ovvero
fatta pervenire, in piego raccomandato, al Presidente della Corte di
appello nel cui distretto sono compresi gli uffici del giudice di
pace per i quali intende concorrere, entro il termine perentorio di
giorni sessanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La domanda, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' valida se sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto alla ricezione
ovvero se sottoscritta e presentata (anche a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento) unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identita' del sottoscrittore.
Nel modulo della domanda di partecipazione allegato al presente
bando sono state inserite le formule per le dichiarazioni sostitutive
(rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) che gli aspiranti hanno
facolta' di utilizzare.
Nel caso in cui gli interessati non intendano avvalersi di tale
facolta', la domanda dovra' essere corredata dalla documentazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la nomina
indicati al punto 9 del presente articolo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta,
l'Amministrazione giudiziaria non assume responsabilita' per
eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
Ciascun aspirante deve formulare singola domanda per ogni
distretto di Corte di appello nella cui giurisdizione sono comprese
le sedi per le quali intende concorrere e non puo' presentare domanda
in piu' di tre diversi distretti nello stesso anno.
Nella domanda l'aspirante deve indicare le sedi degli uffici del
giudice di pace per le quali intende concorrere, per un numero non
superiore a sei.
Non e' ammesso un ordine di preferenza delle sedi richieste per
il singolo distretto ne' delle domande presentate per diversi
distretti.
Il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello ed il
Consiglio superiore della magistratura esamineranno le domande
secondo l'ordine che sara' ritenuto maggiormente utile a soddisfare
le esigenze di buona amministrazione e di copertura celere delle
vacanze.
La domanda di ammissione al tirocinio deve, a pena di
inammissibilita', contenere le dichiarazioni dell'aspirante di non
essere gia' stato ammesso al tirocinio in corso di svolgimento, o
ancora da svolgersi, presso il medesimo o altro distretto di Corte di
appello, nonche' di non essere stato gia' sottoposto per almeno due
volte ad un giudizio di inidoneita' all'assunzione dell'incarico di
giudice di pace per qualunque distretto.
E' obbligo dell'aspirante all'ammissione al tirocinio di dare
tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura di
eventuali giudizi di inidoneita' allo svolgimento delle funzioni di
giudice di pace che abbiano ad intervenire successivamente alla
proposizione della domanda. L'inadempimento di tale obbligo
costituisce motivo di esclusione dallo svolgimento del tirocinio a
cui eventualmente egli sia stato ammesso.
L'aspirante nella domanda di ammissione al tirocinio, compilata
secondo il modulo allegato al presente bando (modulo B), deve
dichiarare il proprio cognome, nome e luogo di residenza nonche', ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei seguenti
requisiti, evidenziando, eventualmente, quelli che tra essi sono in
corso di perfezionamento:
1) la data ed il luogo di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4) le condanne eventualmente riportate per delitti non colposi
o a pena detentiva per contravvenzione nonche' le misure di
prevenzione o di sicurezza cui eventualmente sia in atto sottoposto;
5) la conoscenza di procedimenti penali od amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti a
proprio carico;
6) l'esistenza di qualsiasi precedente giudiziario ascrivibile
nel casellario giudiziario a norma dell'art. 686 del codice di
procedura penale;
7) la laurea in giurisprudenza, con l'esatta menzione della
data di conseguimento, della votazione assegnata nonche'
dell'Universita' presso la quale e' stata conseguita;
8) l'inesistenza di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente
pubblico o privato ovvero, nel caso in cui si richiede la nomina
condizionata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g), della legge
21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, l'impegno a
cessare l'esercizio dell'attivita' lavorativa dipendente prima
dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace e, comunque, entro
trenta giorni dalla data della nomina, ai sensi dell'art. 5, comma 4,
della stessa legge;
9) l'aver superato l'esame di abilitazione all'esercizio della
professione forense, con l'indicazione della data di superamento e
della Corte di appello presso la quale e' stato sostenuto l'esame
nonche', se avvocato, della data di iscrizione e dell'Albo degli
avvocati presso il quale si e' iscritti, ovvero, in alternativa,
l'aver esercitato una delle seguenti attivita':
a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un
biennio, con l'indicazione esatta delle date di assunzione del
possesso delle relative funzioni e di cessazione eventualmente gia'
avvenuta;
b) funzioni notarili, con la menzione della data di
iscrizione e del Collegio notarile presso il quale si e' iscritti;
c) insegnamento di materie giuridiche nelle universita', con
l'indicazione dell'attuale o ultima Universita' presso la quale e'
stato svolto;
d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex
carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
10) l'impegno, in caso di attuale svolgimento ovvero di
assunzione dopo la presentazione della domanda di funzioni di
magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti, a
cessare da dette funzioni all'atto della nomina a giudice di pace;
11) le cause di eventuale cancellazione, sospensione,
radiazione o destituzione dagli albi professionali tenuti dai
Consigli dell'Ordine degli avvocati o dai Collegi notarili, nonche'
le cause di eventuale risoluzione od estinzione di rapporti di
impiego pubblico o privato.
La domanda, altresi', deve contenere, a pena di inammissibilita',
la dichiarazione dell'aspirante di non versare in alcuna delle cause
di incompatibilita' previste dall'art. 8 della legge 21 novembre
1991, n. 374, e successive modificazioni (1), nonche' l'impegno a
rimuovere le cause di incompatibilita' eventualmente esistenti prima
della delibera di nomina a giudice di pace da parte del Consiglio
superiore della magistratura.
I requisiti per l'ammissione al tirocinio, ai sensi dell'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198,
devono essere posseduti alla data della deliberazione di ammissione
al tirocinio da parte del Consiglio superiore della magistratura.
L'aspirante, inoltre, deve dichiarare nella domanda:
a) il numero di codice fiscale;
b) il luogo ove desidera che eventuali comunicazioni relative
al concorso gli vengano effettuate. In assenza di dichiarazione, le
comunicazioni verranno inviate al luogo di residenza;
c) l'eventuale appartenenza ad associazioni.
La domanda, in conformita' a quanto previsto dall'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198,
dovra' essere corredata del certificato medico, rilasciato
dall'azienda sanitaria competente per territorio o da un medico
militare, attestante il possesso del requisito dell'idoneita' fisica
e psichica dell'interessato a ricoprire l'incarico di giudice di
pace.
L'Amministrazione giudiziaria non assume alcuna responsabilita'
nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 7.
Titoli di preferenza
La domanda, in conformita' a quanto previsto dagli articoli 12
e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000,
n. 198, dovra' essere corredata dai documenti comprovanti il possesso
da parte dell'aspirante dei titoli di preferenza per l'ammissione al
tirocinio e per la nomina, costituiti dall'esercizio anche pregresso,
nell'ordine:
a) delle funzioni di giudice di pace, per almeno un biennio;
b) di altre funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un
biennio;
c) della professione forense, per almeno un biennio;
d) di funzioni notarili;
e) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita';
f) di funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex
carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza
devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio
(presa di possesso ovvero iscrizione negli albi professionali) e di
cessazione eventualmente gia' avvenuta dell'esercizio delle relative
attivita' e funzioni. La mancanza di tali indicazioni costituisce
causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione
delle graduatorie.
Il periodo di esercizio delle attivita' e funzioni svolte per
frazioni di tempo superiori a sei mesi e' considerato equivalente ad
un anno.
I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti
dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione
delle domande previsto dal presente bando non possono essere presi in
considerazione ai fini della formazione e definizione della
graduatoria.
Ove, tenuto anche conto della durata del periodo in cui
l'aspirante ha svolto le suindicate attivita' e funzioni, non risulti
dirimente l'applicazione dei criteri enunciati, e' preferito il piu'
giovane di eta'.

                               Art. 8.
Tirocinio e nomina
Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione
al tirocinio per un numero di aspiranti non superiore al doppio del
numero dei posti di cui all'elenco allegato, tenuto conto dei posti
coperti con i trasferimenti.
L'aspirante ammesso al tirocinio dovra' svolgere, ai sensi
dell'art. 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi nei
termini e secondo le modalita' stabilite dal Consiglio giudiziario
integrato, in attuazione delle direttive del Consiglio superiore
della magistratura di cui alla delibera adottata nella seduta del
30 luglio 2002.
Il candidato dichiarato idoneo al termine del tirocinio, ma che
non sia stato nominato in nessuna delle sedi indicate nella domanda,
potra' chiedere di essere destinato ad altra sede vacante per la
quale non sia stata gia' disposta la pubblicazione a norma
dell'art. 4, comma 1, della stessa legge, nei termini e secondo le
modalita' stabilite dal Presidente della Corte di appello.

                               Art. 9.
Documenti di rito e termine di presentazione
I candidati nominati giudici di pace saranno invitati a
regolarizzare entro trenta giorni dalla immissione in servizio, a
pena di decadenza, la documentazione incompleta, affetta da vizio
sanabile, che abbia perso di validita' o debba essere regolarizzata
con le norme sul bollo.
Si allega al presente decreto estratto coordinato delle delibere
del Consiglio superiore della magistratura adottate nelle sedute del
30 luglio 2002 e 19 dicembre 2002 (allegato 2).

                              Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati presso il Consiglio giudiziario territorialmente competente
e presso il Consiglio superiore della magistratura ai fini degli
adempimenti da compiere per la nomina.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento per la
nomina, indicati dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2000, n. 198, nonche' dalle delibere in data 30 luglio 2002 e
19 dicembre 2002 del Consiglio superiore della magistratura.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della legge
31 dicembre 1996, n. 675.
Il Consiglio superiore della magistratura e i Consigli giudiziari
territorialmente competenti sono responsabili del trattamento dei
dati personali.
Messina, 28 aprile 2003
Il presidente della Corte di appello: D'Arrigo
(1) Si riporta il testo integrale dell'art. 8 della legge
21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni:
«Art. 8 (Incompatibilita). - 1. Non possono esercitare le
funzioni di giudice di pace:
a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati
di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione
religiosa;
c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni
precedenti alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
politici;
c-bis) coloro che svolgono attivita' professionale per imprese
di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente,
parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che
svolgono abitualmente tale attivita'.
1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice
di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la
professione forense ovvero nel quale esercitano la professione
forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i
parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace
non possono esercitare la funzione forense dinanzi all'ufficio del
giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare,
assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al
medesimo ufficio nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si
applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai
parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.».

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