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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trentadue allievi
al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il
reclutamento di ventisei dirigenti nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.51 del 3/7/2012 |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
Località: | - |
Codice atto: | 2E003560 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 2/8/2012 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni, ed in
particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di
dirigente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
febbraio 2004, n. 118, regolamento recante modalita' di
individuazione delle posizioni professionali di dipendenti privati,
equivalenti a quelle di dipendenti pubblici, per l'ammissione al
corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, bandito dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di accesso
alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
settembre 2004, n. 295, regolamento recante modalita' di
riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini
dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale,
ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 2004,
recante equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio
ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007 recante la determinazione delle classi di
laurea magistrale;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
novembre 2005 e 1° agosto 2007, con i quali sono stati approvati gli
elenchi dei titoli post-universitari riconosciuti idonei per
l'ammissione al concorso per la frequenza del corso-concorso e delle
istituzioni formative pubbliche o private abilitate a rilasciarli;
Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica 8
novembre 2005, n. 4/05, recante indicazioni in materia di titoli di
studio utili ai fini dell'accesso alle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18
aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei
criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni e integrazioni,
concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche, e in particolare l'art. 1, comma 1,
lettera a);
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate, ed in particolare l'art. 20 concernente prove d'esame
nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione
pubblica concernente l'applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale;
Vista la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione 3 settembre 2010, n. 12/2010, riguardante procedure
concorsuali ed informatizzazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante
riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in
particolare l'art. 4, comma 45, che ha introdotto per la
partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale
dirigenziale un diritto di segreteria quale contributo per la
copertura delle spese della procedura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
aprile 2012, con il quale la Scuola superiore della pubblica
amministrazione e' autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione
al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il
reclutamento di ventisei dirigenti nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;
Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 272/2004 sopra indicato, sono ammessi alla
frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro
il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del trenta
per cento, per un totale, in relazione al presente bando, di
trentaquattro allievi;
Considerato che due vincitrici del concorso di ammissione al
corso-concorso di formazione dirigenziale bandito con decreto
presidenziale 5 gennaio 2011, n. 1/2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi» -
n. 6 del 21 gennaio 2011, impossibilitate alla frequenza, sono
ammesse al corso-concorso di cui al presente bando per effetto del
diritto acquisito ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;
Ritenuto, in conseguenza delle considerazioni sopra esposte, che
il numero degli allievi da selezionare con la presente procedura
concorsuale deve essere fissato in trentadue unita';
Ritenuto opportuno specificare che ai sensi della vigente
normativa:
la laurea (L) e' il titolo accademico conseguito in esito ad un
corso di studi di durata normale di tre anni, previsto dall'art. 3,
comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509, e successive modificazioni;
la laurea specialistica (LS) e' il titolo accademico conseguito
in esito ad un corso di studi di durata normale di due anni dopo la
laurea (L), previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni; la
laurea specialistica (LS) e' ora denominata laurea magistrale (LM);
la laurea magistrale (LM), che ha sostituito la laurea
specialistica (LS), e' il titolo accademico conseguito in esito ad un
corso di studi di durata normale di due anni dopo la laurea (L),
previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270;
la laurea magistrale (LM) e', altresi', il titolo accademico
conseguito in esito ad un corso di studi di durata normale di cinque
o sei anni, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270;
il diploma di laurea (DL) e' il titolo accademico conseguito in
esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni,
previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
il diploma di specializzazione (DS) e' il titolo accademico di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509, e successive modificazioni, oppure previsto dagli ordinamenti
didattici previgenti allo stesso decreto n. 509/1999;
il dottorato di ricerca (DR) e' il titolo accademico di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509, e successive modificazioni, oppure previsto dagli ordinamenti
didattici previgenti allo stesso decreto n. 509/1999;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione
di trentadue allievi al corso-concorso selettivo di formazione
dirigenziale da svolgersi presso la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, di seguito denominata SSPA, per il reclutamento di
ventisei dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici seguenti:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, quattro posti;
Ministero degli affari esteri, due posti;
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
un posto;
Ministero della difesa, due posti;
Ministero dell'economia e delle finanze, tre posti;
Ministero della giustizia, due posti;
Ministero dell'interno, quattro posti;
Ministero della salute, un posto;
Ministero dello sviluppo economico, tre posti;
Agenzia delle dogane, due posti;
Agenzia delle entrate, due posti.
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
requisiti di seguito indicati.
a) Per quanto concerne il titolo di studio e' necessario che il
candidato si trovi in una delle condizioni previste dai successivi
punti a1), a2), a3), a4), a5).
a1) Sono ammessi al concorso i candidati muniti di laurea (L) ed
inoltre di uno dei seguenti titoli:
laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) di durata
normale di due anni;
diploma di specializzazione (DS);
dottorato di ricerca (DR);
titoli post-laurea rilasciati da universita' o istituti
universitari italiani o stranieri all'esito di corsi di durata almeno
biennale oppure annuali cumulabili purche' conseguiti in anni
diversi, conclusi con un esame finale; tali titoli devono essere
stati conseguiti a seguito di corsi su classi di materie oggetto
delle prove concorsuali previste dagli articoli 5, 7 e 8 del presente
bando;
titoli post-laurea rilasciati da primarie istituzioni formative
pubbliche o private, costituite anche in consorzio, a seguito di
corsi di studio biennali, oppure annuali cumulabili purche'
conseguiti in anni di corso diversi, rispondenti ai requisiti
stabiliti dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295; i titoli e le
istituzioni formative in questione sono quelli indicati negli elenchi
approvati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
novembre 2005 e 1° agosto 2007.
a2) Sono ammessi al concorso i candidati muniti di laurea
magistrale (LM) conseguita in esito ad un corso di studi di durata
normale di cinque o sei anni.
a3) Sono ammessi al concorso i candidati muniti di diploma di
laurea (DL).
a4) Sono ammessi al concorso i candidati, muniti di laurea (L),
dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni, i quali abbiano
compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo, svolto in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso di laurea (L).
a5) Sono ammessi al concorso i candidati, muniti di laurea (L),
dipendenti di strutture private i quali abbiano maturato almeno
cinque anni di esperienza lavorativa svolta nell'ambito di enti o
strutture disciplinati dal diritto privato, che devono avere
alternativamente almeno medie dimensioni e per oggetto l'espletamento
di attivita' di rilevante entita', oppure devono avere elevata
specializzazione e qualificazione nel campo economico, sociale,
culturale e scientifico. Ai fini del presente bando per ente o
struttura di medie dimensioni che ha per oggetto l'espletamento di
attivita' di rilevante entita' si intende l'ente o struttura con
almeno cinquanta dipendenti e con un fatturato annuo oppure un totale
di bilancio superiore a dieci milioni di euro, secondo quanto
previsto dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 18
aprile 2005. Per ente o struttura di elevata specializzazione e
qualificazione nel campo economico, sociale, culturale e scientifico
si intende l'ente o struttura che abbia almeno dimensioni di piccola
impresa ai sensi dell'art. 2, comma 3, del suindicato decreto 18
aprile 2005, e che negli esercizi sociali relativi agli anni dal 2004
al 2011 abbia prodotto beni o servizi innovativi o di alta qualita',
oppure abbia depositato o detenga brevetti di invenzione, oppure
abbia svolto in via continuativa attivita' di particolare valore
sociale, oppure abbia pubblicato studi originali, documentazione ed
ogni altro prodotto intellettuale direttamente correlati ad attivita'
di studio, ricerca e sviluppo svolta in proprio o anche in
collaborazione con universita' o centri di ricerca pubblici o
privati. L'attivita' lavorativa del candidato deve essere stata
espletata nello svolgimento abituale e continuativo di mansioni di
natura professionale o amministrativa, comportanti funzioni di
direzione, coordinamento e controllo, aventi rilevanza esterna
all'organizzazione ed esercitate in posizione di autonomia e
responsabilita' nel quadro di indirizzi generali impartiti dai
vertici della struttura di appartenenza, anche per periodi di tempo
diversi oppure nell'ambito di diverse strutture organizzative,
purche' detta attivita' lavorativa sia stata svolta in uno spazio di
tempo non eccedente gli otto anni anteriori alla pubblicazione del
presente bando. I periodi di attivita' presso strutture private
possono essere cumulati con periodi di attivita' presso strutture di
natura pubblica svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso della laurea (L). I periodi di
aspettativa, di congedo oppure di assenza non retribuiti non sono
validi ai fini della maturazione dell'esperienza lavorativa. Una
commissione tecnica nominata dal presidente della SSPA avra' il
compito di verificare la sussistenza dei requisiti di elevata
specializzazione e qualificazione degli enti o strutture disciplinati
dal diritto privato nonche' la congruita' dell'esperienza lavorativa
del candidato in applicazione dei criteri di ammissione sopra
stabiliti. Tale commissione tecnica sara' composta da docenti
universitari e da esperti.
b) Cittadinanza italiana.
c) Idoneita' fisica alla frequenza del corso-concorso e allo
svolgimento delle funzioni proprie del dirigente. La SSPA si riserva
la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori
del concorso in base alla normativa vigente.
d) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
al concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico
attivo, nonche' coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o licenziati da altro impiego statale ai
sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi.
2. I titoli di studio conseguiti all'estero presso universita' e
istituti di istruzione universitaria sono considerati validi per
l'ammissione al concorso se sono stati dichiarati equipollenti a
titoli universitari italiani secondo la normativa vigente. Una
commissione tecnica nominata dal presidente della SSPA verifichera'
che i titoli di studio post-laurea rilasciati da universita' o
istituti universitari italiani o stranieri siano stati conseguiti
all'esito di corsi di durata almeno biennale oppure annuali
cumulabili purche' conseguiti in anni diversi, conclusi con un esame
finale, e riguardanti classi di materie oggetto delle prove
concorsuali previste dagli articoli 5, 7 e 8 del presente bando.
Tale commissione tecnica sara' composta da docenti universitari e
da esperti.
3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. Per difetto dei requisiti la SSPA puo' disporre in qualsiasi
momento l'esclusione del candidato dal concorso con provvedimento
motivato.
Art. 3
Domanda di ammissione: termine e modalita' di presentazione
1. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente via internet, attivando un'applicazione informatica
disponibile all'indirizzo http://concorso2012.sspa.it e seguendo le
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi». Il termine per la presentazione della
domanda, ove cada in giorno festivo, e' prorogato di diritto al
giorno non festivo successivo. Si considera prodotta nei termini la
domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno
utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del
termine utile per la presentazione, non consentira' piu' l'accesso e
l'invio della domanda. Il sistema informatico rilascia il numero
identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso che
il candidato deve stampare e presentare all'atto dell'identificazione
il giorno della prova preselettiva o della prima prova scritta ove la
preselezione non abbia luogo. Ai fini della partecipazione al
concorso, si terra' conto unicamente della domanda con data di
protocollo piu' recente. Non sono ammesse altre forme di produzione o
di invio della domanda di partecipazione al concorso.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) ilcognome, il nome e il codice fiscale;
b) il luogo e la data di nascita;
c) di essere cittadino italiano;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di
avviamento postale), con l'impegno di far conoscere tempestivamente
le eventuali variazioni;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio
previsti dall'art. 2, comma 1, del presente bando; per ciascun titolo
dichiarato il candidato deve indicare l'universita' o l'istituzione
che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il titolo di
studio e' stato conseguito all'estero il candidato deve indicare gli
estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso e' stato
riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano; inoltre,
in caso di titoli post-laurea rilasciati da universita' o istituti
universitari italiani o stranieri il candidato deve dichiarare per
ciascun titolo la denominazione, l'istituzione universitaria che lo
ha rilasciato, la data del conseguimento ed inoltre che lo stesso e'
stato conseguito all'esito di un corso biennale, oppure di corsi
annuali conseguiti in anni diversi, conclusi con un esame finale,
elencando gli esami sostenuti in classi di materie oggetto delle
prove concorsuali previste dagli articoli 5, 7 e 8 del presente
bando; in caso di titoli post-laurea rilasciati da primarie
istituzioni formative pubbliche o private rientranti tra quelli
indicati negli elenchi approvati con i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 novembre 2005 e 1° agosto 2007, il candidato
deve indicare per ciascun titolo la denominazione, l'istituzione
formativa che lo ha rilasciato e la data del conseguimento;
g) di essere/non essere dipendente di ruolo di pubblica
amministrazione, nonche' la denominazione della stessa, ed inoltre,
se requisito di ammissione, la posizione funzionale occupata e gli
anni di effettivo servizio svolti in tale posizione, gli estremi dei
provvedimenti interruttivi del computo dell'effettivo servizio, con
l'indicazione dei periodi di assenza;
h) di essere dipendente di ente o struttura privata, se requisito
di ammissione, specificandone la denominazione/ragione sociale, la
natura giuridica, il domicilio fiscale, la partita I.V.A. o il codice
fiscale, la sede principale e la sussistenza dei requisiti di
dimensione, attivita' e specializzazione dello stesso ente o
struttura, secondo quanto indicato all'art. 2, comma 1, lettera a5),
del presente bando; il candidato deve inoltre dichiarare la natura
delle mansioni svolte, la durata dell'esperienza lavorativa e
l'avvenuto versamento dei contributi da parte del datore di lavoro
corrispondenti a tali mansioni; tale dichiarazione si intende resa ai
sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
i) di essere fisicamente idoneo alla frequenza del corso-concorso
e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente;
l) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero; tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione
dal concorso;
m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi; in caso
contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del
rapporto d'impiego;
n) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a
preferenza; i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda;
o) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, il recapito di posta elettronica e, se in
possesso, il recapito di posta elettronica certificata, presso cui
chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con
l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
p) se portatore di handicap, la propria condizione, specificando
ausili e tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento
delle prove come risultanti da apposita certificazione rilasciata da
una competente struttura sanitaria da inviare mediante posta
elettronica certificata all'indirizzo concorsi@sspapc.it , oppure a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata alla
Scuola superiore della pubblica amministrazione - Servizio concorsi,
studi e ricerca - via dei Robilant, 11 - 00135 Roma, entro i termini
di scadenza per la presentazione della domanda di concorso di cui al
comma 1; e' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica,
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente bando;
q) di aver versato il contributo di segreteria stabilito
dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari ad
€ 10,00 (euro dieci), mediante bonifico bancario o postale sul conto
corrente bancario IBAN IT 42Q 01000 03245 348010236805 intestato alla
Tesoreria provinciale dello Stato di Roma indicando la causale
«concorso SSPA 2012» e il proprio codice fiscale, oppure mediante
bollettino postale sul conto corrente postale n. 871012 intestato
alla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando la causale
«concorso SSPA 2012 - capo X, cap. 2368, art. 05» e il proprio codice
fiscale; il candidato deve inoltre indicare gli elementi
identificativi del versamento;
r) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita'
e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente bando.
4. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dalla prova
preselettiva di cui al successivo art. 5, la SSPA verifica la
validita' delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e
limitatamente ai candidati che l'hanno superata. La mancata
esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le
irregolarita' della domanda stessa.
5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di
ammissione saranno sottoscritte in sede di espletamento della prima
delle prove scritte di cui all'art. 7 del presente bando, e avranno
altresi' valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra richiamato.
6. La SSPA non e' responsabile in caso di smarrimento delle
proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito
rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice, composta ai sensi dall'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e'
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 5
Prova preselettiva
1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a
tre volte il numero dei posti messi a concorso, puo' essere prevista
una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati
alle successive prove scritte.
2. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi» - del 21 settembre
2012 e' reso noto il calendario e la sede di svolgimento
dell'eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono dalla SSPA
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi
per sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni contenute
in detto avviso, muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento in corso di validita': carta di identita', passaporto,
patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi,
tessera di riconoscimento, purche' munita di fotografia e di timbro o
di altra segnatura equivalente, rilasciata da un'amministrazione
dello Stato.
3. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti,
comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta
l'esclusione dal concorso. Se, a giudizio della commissione
esaminatrice, non e' possibile l'espletamento di una o piu' sessioni
della prova preselettiva nella giornata programmata, ne viene
stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai
candidati presenti.
4. La prova preselettiva consiste in un test articolato in
quesiti a risposta multipla, alcuni dei quali formulati in lingua
inglese, vertenti sulle seguenti materie:
diritto amministrativo;
diritto costituzionale;
diritto privato;
diritto del lavoro;
diritto comunitario;
economia politica;
politica economica;
scienza delle finanze;
economia aziendale.
Il test prevedera', inoltre, quesiti di logica.
5. I candidati, all'atto in cui si presentano a sostenere la
prova preselettiva, devono dichiarare se intendono svolgere un test
con prevalenza di quesiti di carattere giuridico oppure un test con
prevalenza di quesiti di carattere economico.
6. Nell'avviso di cui al comma 2 saranno fornite istruzioni circa
le modalita' di svolgimento della prova preselettiva e saranno
fornite comunicazioni circa i temi specifici, relativi alle materie
indicate al comma 4, su cui verteranno i quesiti. I quesiti saranno
resi noti all'atto dello svolgimento di ciascuna sessione di prova.
7. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni,
telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla
trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. In caso di
violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il
comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso.
8. Al termine della correzione di tutti i test, svolta con
l'ausilio di sistemi informatizzati, viene compilata la graduatoria
secondo l'ordine derivante dal punteggio riportato dai candidati.
Sono ammessi alle prove scritte i candidati che si collocano in
graduatoria nei primi centottanta posti, ed anche tutti i candidati
che riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi al
centottantesimo posto. L'ammissione alle prove scritte e' subordinata
alla verifica della regolarita' della domanda di partecipazione al
concorso e alla verifica dei requisiti previsti all'art. 2 del
presente bando. Tale ammissione non preclude alla SSPA l'adozione di
provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti
esperibili in qualunque momento della procedura concorsuale
relativamente al possesso dei requisiti per la partecipazione al
concorso. Nel medesimo avviso di cui al comma 2 e' indicata la data
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi», nella quale sara' data notizia circa la
pubblicazione sul sito della SSPA www.sspa.it dell'elenco dei
candidati ammessi alle prove scritte, ed inoltre saranno fornite
comunicazioni relative al calendario di svolgimento delle prove
scritte, con valore di notifica a tutti gli effetti.
9. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
Art. 6
Prove d'esame
1. Gli esami consistono in tre prove scritte ed una prova orale.
Art. 7
Prove scritte
1. La prima prova scritta consiste nella redazione di un
elaborato articolato su uno o piu' temi, anche interdisciplinari,
relativi alle seguenti materie:
diritto costituzionale;
diritto amministrativo;
diritto privato;
diritto comunitario;
diritto del lavoro.
2. La seconda prova scritta consiste nella redazione di un
elaborato articolato su uno o piu' temi, anche interdisciplinari,
relativi alle seguenti materie:
economia politica;
politica economica;
scienza delle finanze;
economia aziendale;
statistica.
3. La terza prova scritta consiste in una composizione da
svolgersi nella lingua inglese.
4. Le tre prove scritte si svolgono in tre diversi giorni,
secondo un calendario reso noto con il medesimo avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi», di cui all'art. 5, comma 8, del presente bando.
Tale avviso e' pubblicato almeno quindici giorni prima della data di
inizio delle prove scritte, ed ha valore di notifica a tutti gli
effetti. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di uno dei
documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati all'art.
5, comma 2, del presente bando. La mancata presentazione, comunque
giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede
stabiliti per ciascuna prova scritta comporta l'esclusione dal
concorso.
5. I candidati dispongono di sei ore per ciascuna delle prime due
prove scritte, e di quattro ore per la terza. Essi non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri, pubblicazioni, telefoni portatili e strumenti
idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono
comunicare tra di loro. Durante la prima e la seconda prova scritta
possono essere consultati i testi di legge non commentati e il
vocabolario della lingua italiana, mentre durante la terza prova
scritta non e' consentito l'uso di alcun testo o vocabolario nemmeno
di quello monolingua. In caso di violazione di tali disposizioni la
commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano
l'immediata esclusione dal concorso.
6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i
candidati che riportano una votazione di almeno settanta centesimi in
ciascuna prova scritta.
7. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione
a mezzo posta elettronica certificata, o raccomandata postale con
ricevuta di ritorno o telegramma, con l'indicazione delle votazioni
riportate in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la
presentazione alla prova orale e' recapitato ai candidati almeno
venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla.
Art. 8
Prova orale
1. La prova orale consiste in un colloquio sulle medesime materie
oggetto delle tre prove scritte di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 3,
del presente bando.
2. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese avviene
attraverso la lettura e la traduzione di un testo scelto dalla
commissione esaminatrice ed una conversazione.
3. I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito uno
dei documenti di riconoscimento in corso di validita' indicati
all'art. 5, comma 2, del presente bando.
4. Superano la prova orale i candidati che conseguono una
votazione di almeno settanta centesimi.
5. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario della commissione esaminatrice, e' affisso nella sede
d'esame.
Art. 9
Graduatoria
1. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine
delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti riportati in
ciascuna delle tre prove scritte di cui all'art. 7 del presente bando
ed il voto riportato nella prova orale di cui all'art. 8 del bando
stesso.
2. La graduatoria di merito del concorso e' predisposta dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio
finale conseguito da ciascun candidato. Nella compilazione della
suddetta graduatoria trovano applicazione le disposizioni sui titoli
di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dall'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato
dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. La graduatoria di merito e' approvata con decreto del
presidente della SSPA ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; di tale pubblicazione viene
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi».
4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale i candidati che, essendosi utilmente
collocati nei primi trentadue posti della suddetta graduatoria, sono
risultati vincitori del concorso.
Art. 10
Termini per la presentazione dei titoli di preferenza
1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
preferenza elencati all'art. 11 del presente bando deve presentare o
far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
concorsi@sspapc.it , oppure a mezzo raccomandata postale con avviso
di ricevimento indirizzata alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione - Servizio concorsi, studi e ricerca - via dei
Robilant, 11 - 00135 Roma, le relative dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non
autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di
validita' indicati all'art. 5, comma 2 del presente bando. Nella
dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione
per i titoli di cui all'art. 11, comma 1, lettera t) e comma 2,
lettera a), l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di
conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Dalle
dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di
preferenza alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Art. 11
Titoli di preferenza
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai fini della compilazione
della graduatoria di cui all'art. 9 del presente bando, a parita' di
merito, hanno preferenza:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
r) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, in una pubblica amministrazione;
t) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
u) gli invalidi ed i mutilati civili;
v) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a parita' di merito e di
titoli indicati al comma 1 del presente articolo, la preferenza ai
fini della suddetta graduatoria e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.
127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191, a parita' di merito e di titoli di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo viene preferito il candidato piu' giovane
d'eta'.
Art. 12
Adempimenti dei vincitori
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso ricevono
comunicazione relativa alla sede di svolgimento e alla data di inizio
del corso-concorso. Gli stessi, entro il termine perentorio di
quindici giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, devono
presentare o far pervenire a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo concorsi@sspapc.it oppure a mezzo raccomandata postale
con avviso di ricevimento indirizzata alla Scuola superiore della
pubblica amministrazione - Servizio concorsi, studi e ricerca - via
dei Robilant, 11 - 00135 Roma, la seguente documentazione:
a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ed ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati,
fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati
nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni;
a norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, la SSPA ha facolta' di effettuare
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette
dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni
mendaci;
b) certificato rilasciato da un medico della competente azienda
sanitaria locale, o da un medico militare in servizio permanente
effettivo, dal quale deve risultare l'idoneita' fisica alla frequenza
del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del
dirigente.
Art. 13
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso
la SSPA in via dei Robilant, 11 - Roma. Il trattamento dei dati
avverra' esclusivamente per le finalita' del concorso e del
successivo corso-concorso, sara' effettuato anche con modalita'
informatiche e potra' essere affidato dalla SSPA ad una societa'
specializzata.
2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione
dal concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati possono essere
comunicati dalla SSPA unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare il diritto di
accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne
l'aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto, per motivi
legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono
essere fatti valere nei confronti della SSPA - Servizio concorsi,
studi e ricerca - via dei Robilant, 11 - 00135 Roma, titolare del
trattamento.
Art. 14
Svolgimento del corso-concorso
1. Il corso-concorso si svolge secondo le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272
Art. 15
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, e le disposizioni in materia di accesso
alla qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.
2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio del bilancio e
per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per il visto di competenza e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi».
Roma, 22 giugno 2012
Il Presidente: Tria
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