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UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE
Concorso pubblico per l'ammissione ai concorsi di dottorato di
ricerca
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.65 del 22/8/2003 |
Ente: | UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE |
Località: | Varese (VA) |
Codice atto: | 03E04670 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 30/9/2003 |
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IL RETTORE
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, norme in materia di borse
di studio e di dottorato di ricerca nelle universita';
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, norme in materia di
borse di studio universitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997, «Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari»;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,
«Regolamento in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 «Determinazione
dell'importo e dei criteri per l'incremento delle borse concesse per
la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca»;
Visto lo statuto dell'Ateneo emanato con decreto rettorale
n. 3577 dell'11 marzo 2002;
Visto il regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto
rettorale n. 2878, 31 luglio 2001;
Visto il regolamento di Ateneo dei dottorati di ricerca,
approvato dal senato accademico nella seduta 10 aprile 2000 e dal
consiglio di amministrazione nella seduta del 28 aprile 2000;
Viste le proposte di attivazione di dottorati di ricerca per il
XIX ciclo;
Visto il parere sulle proposte di attivazione di dottorati di
ricerca - XIX ciclo - espresso dal nucleo di valutazione in data
13 marzo 2003 e in data 26 giugno 2003;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 19 maggio
2003, con cui e' stato determinato l'ammontare dei contributi per la
frequenza e l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca XIX ciclo;
Viste le delibere del senato accademico del 12 maggio 2003 e del
consiglio di amministrazione del 21 luglio 2003, con le quali per
ciascun corso di dottorato di ricerca XIX ciclo sono stati
determinati il numero di posti messi a concorso e il numero di posti
coperti da borsa di studio finanziata sui fondi disponibili sul
bilancio di previsione es. 2003;
Vista la convenzione stipulata con APAT che mette a disposizione
una borsa di studio per il dottorato di ricerca in scienze
ambientali;
Vista la nota dell'Universita' degli studi di Pavia del 30 luglio
2003 che mette a disposizione una borsa di studio per il dottorato di
ricerca in farmacologia e farmacoepidemiologia;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
E' istituito presso l'Universita' degli studi dell'Insubria il
XIX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, ai quali si accede
mediante pubblici concorsi per esami. Per ciascun dottorato viene di
seguito indicata la durata, i posti messi a concorso, il numero delle
borse di studio disponibili, il dipartimento o la facolta' sede
amministrativa e il docente coordinatore del corso.
Qualora a seguito dell'espletamento dei concorsi il numero degli
iscritti ad un corso di dottorato risultasse inferiore a tre,
l'Universita' si riserva di non attivare il corso.
----> Vedere tabella a pag. 99 della G.U. <----
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca di cui al
precedente articolo, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro
che siano in possesso di diploma di laurea specialistica o laurea
conseguita secondo l'ordinamento previgente il decreto ministeriale
n. 509/1999.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero che non
sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea dovranno, ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere, fare
espressa richiesta di equipollenza nella domanda di partecipazione al
concorso e corredare la domanda stessa del titolo di studio e del
certificato dal quale si desuma il piano di studio adottato,
corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana e di
legalizzazione e dichiarazione di valore in loco a cura della
rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero.
E' consentita l'ammissione al concorso di selezione sotto
condizione ai laureandi, purche' conseguano il titolo entro la data
di svolgimento della prima prova concorsuale. In tal caso la
partecipazione al concorso verra' disposta con riserva e il candidato
dovra' presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato prima
dell'iscrizione al corso dottorato, in caso di superamento del
concorso.
Art. 3.
Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, debitamente
sottoscritte e redatte in carta semplice secondo lo schema allegato
al presente bando (Allegato A), dovranno pervenire all'Universita'
degli studi dell'Insubria, ufficio protocollo, via Ravasi, 2 - 21100
Varese, entro il giorno 30 settembre 2003, con una delle seguenti due
modalita':
spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento;
consegna all'ufficio protocollo nei seguenti orari: lunedi',
martedi' e giovedi' dalle 9 alle 12; mercoledi dalle 9 alle 12 e
dalle l4 alle 16; venerdi' dalle 9 alle 14.
La consegna diretta all'ufficio protocollo dovra' essere
effettuata entro le ore 12 del giorno di scadenza.
Saranno inammissibili le domande consegnate oltre il suddetto
orario e quelle pervenute a mezzo raccomandata oltre il giorno di
scadenza suddetto, anche se spedite in data precedente.
Saranno inoltre inammissibili le domande prive della
sottoscrizione.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara' data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nella domanda, da redigere in lingua italiana, il candidato deve
dichiarare sotto la propria responsabilita':
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) il domicilio eletto ai fini concorsuali (comprensivo di
numero di telefono ed eventuale e-mail), con espressa menzione
dell'impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;
d) la cittadinanza;
e) l'esatta denominazione del dottorato di ricerca al cui
concorso intende partecipare;
f) il possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) la laurea posseduta, la data e l'universita' presso cui e'
stata conseguita, ovvero il titolo conseguito presso un'universita'
straniera gia' dichiarato equipollente (in caso di possesso di titolo
non ancora dichiarato equipollente a titolo conseguito in Italia, il
candidato dovra' fare espressa richiesta di equipollenza utilizzando
l'allegato B e allegando i documenti indicati nell'art. 2 del
presente bando);
h) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
i) le lingue straniere conosciute;
j) quale sia la propria posizione in relazione all'assolvimento
dell'obbligo di leva;
k) se ha gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio
per un corso di dottorato;
l) se e' titolare di altre borse di studio;
m) se e' iscritto a una scuola di specializzazione, indicando
eventualmente oggetto, sede della scuola, durata e anno di corso;
n) se e' iscritto ad altro corso di dottorato di ricerca,
indicando eventualmente oggetto, sede del corso, durata e anno di
corso;
o) se e' iscritto ad altro corso di studio, indicando
eventualmente oggetto, sede del corso, durata e anno di corso;
p) di avere preso visione del bando di concorso.
La mancanza o non univoca indicazione di uno o piu' elementi
previsti dallo schema allegato potranno essere oggetto di
regolarizzazione nei tempi e nei modi che saranno indicati
dall'Universita'.
Art. 4.
Prove d'esame
L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta ed una
orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del candidato
alla ricerca scientifica. E' compresa nella prova orale una verifica
della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal
candidato, comprendenti comunque la lingua inglese.
Ai candidati ammessi verra' comunicato l'esito della prova
scritta prima di sostenere quella orale.
Le prove d'esame si terranno secondo il seguente calendario, che
costituisce notifica agli interessati. I candidati riceveranno
comunicazione relativa alla convocazione per le prove scritte ed
orali solo se tali date dovessero subire variazioni. In tal caso, il
diario delle prove di ammissione, con l'indicazione del luogo, della
data e dell'ora, sara' comunicato agli interessati a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno quindici
giorni prima della data prevista.
----> Vedere tabella a pag. 101 della G.U. <----
Per essere ammessi alle prove concorsuali i candidati dovranno
esibire uno dei seguenti documenti: carta di identita', patente di
guida, passaporto.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione incaricata delle valutazioni comparative dei
candidati e' nominata dal rettore ed e' composta da tre membri scelti
tra professori e ricercatori universitari di ruolo (dei quali almeno
due professori di prima o di seconda fascia), cui possono essere
aggiunti, su proposta del collegio dei docenti di ciascun dottorato,
non piu' di due esperti, anche stranieri, esterni all'Universita',
scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private
di ricerca di alta qualificazione.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di
cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le
modalita' di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli
accordi stessi.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuisce
a ogni candidato fino ad un massimo 60 punti per ciascuna delle due
prove. E ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. La prova
orale e' pubblica e si intende superata se il candidato ottiene un
punteggio non inferiore a 40/60. Al termine delle prove d'esame, la
commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei
punteggi ottenuti dai candidati nelle due prove.
La graduatoria generale e' approvata dal rettore ed esposta
all'albo rettorale e a quello del dipartimento o della facolta'
interessati.
Art. 6.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero di posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato.
L'ammissione al corso verra' comunicata ai candidati mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I vincitori decadono
qualora non esprimano la loro accettazione entro 15 giorni dal
ricevimento di tale comunicazione. In tal caso subentra altro
candidato secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile
collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare
opzione per un solo corso di dottorato.
Art. 7.
Incompatibilita'
L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca e' incompatibile con
la contemporanea iscrizione ad altri corsi di dottorato, a corsi di
laurea, di diploma e a scuole di specializzazione.
L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca con borsa di studio
e' incompatibile con la fruizione di altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con le borse di studio per il
perfezionamento all'estero a condizione che il periodo formativo
persegua temi scientifici che rientrino nel curriculum stabilito dal
collegio dei docenti, che a tal fine deve esprimersi.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
Art. 8.
Frequenza ai corsi
Il dottorando e' tenuto a seguire con regolarita' le attivita'
previste per il suo curriculum formativo e a dedicarsi con pieno
impegno ai programmi di studio e allo svolgimento delle attivita' di
ricerca assegnate dal collegio dei docenti.
Ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge n. 210/1998, ai
dottorandi puo' essere affidata, con il loro consenso, una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni
caso compromettere la loro attivita' di formazione alla ricerca.
L'eventuale attivita' didattica e' da intendersi senza oneri per il
bilancio dell'Universita' e non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dell'Universita'.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che
e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi
di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con
sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di rilevanza
scientifica adeguata.
Art. 9.
Borse di studio
Ciascun dottorato e' dotato di borse di studio per la frequenza
ai corsi che sono conferite ai candidati collocati ai primi posti
delle relative graduatorie e fino a concorrenza con il numero di
borse disponibili.
A parita' di merito prevale la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
Per i periodi di studio all'estero l'importo della borsa e'
aumentato del 50%. Il periodo di studio all'estero non puo' essere
superiore ad un anno.
L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge
8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.
Alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si
applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4
della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Art. 10.
Contributi per l'accesso e la frequenza
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
di ricerca e' determinato secondo il reddito complessivo conseguito
nel 2002 dal nucleo familiare cui appartiene lo studente secondo le
seguenti fasce di reddito:
----> Vedere tabella a pag. 102 della G.U. <----
Sono esonerati dal contributo per l'accesso e la frequenza al
corso i dottorandi assegnatari di borse di studio.
Gli iscritti ai corsi di dottorato sono tenuti al pagamento della
tassa regionale per il diritto allo studio che ammonta a Euro 100 e
del premio assicurativo per i rischi di infortunio e responsabilita'
civile il cui ammontare verra' indicato al momento dell'iscrizione.
Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto
allo studio i dottorandi assegnatari di borse di studio.
L'adesione alla polizza assicurativa non e' obbligatoria per gli
iscritti al corso di «Economia della produzione e dello sviluppo».
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge n. 675/1996, l'amministrazione universitaria
si impegna a utilizzare i dati personali dei candidati ai soli fini
dell'espletamento della procedura concorsuale e dell'eventuale
gestione del rapporto con l'Universita'.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 241/1990,
il responsabile del procedimento di cui al presente bando, per quanto
di competenza, e' la dott.ssa Francesca Colombo, Ufficio affari
generali, via Ravasi, 2 - 21100 Varese, tel. 0332/219031 - fax
0332/219039.
Art. 12.
Norme di riferimento
Per quanto non disposto specificamente dal presente bando,
l'Universita' degli studi dell'Insubria si attiene alla normativa in
vigore e al regolamento di Ateneo sui corsi di dottorato di ricerca.
Il rettore: Dionigi
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