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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Bando di selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di
cinque borse di studio per laureati in chimica, in scienze e
tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o
magistrali appartenenti alle classi 62/S, Scienze chimiche o LM -
54, Scienze chimiche; 78/S, Scienze e tecnologie agroalimentari o
LM - 70, Scienze e tecnologie alimentari; 81/S, Scienze e
tecnologie della chimica industriale o LM - 71, Scienze e
tecnologie della chimica industriale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.98 del 22/12/2009
Ente:MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Località:Nazionale
Codice atto:9E008311
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:21/1/2010

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'
e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, nella Legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha
previsto l'istituzione dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi
presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra
l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione ed alla repressione
delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009,
n. 129 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali" che all'art. 1 determina
l'organizzazione del Ministero e all'art. 4 ha previsto per
l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti
agro-alimentari la denominazione di Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei
prodotti agro-alimentari e l'acronimo ICQRF e ne definisce le
competenze in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni
nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e
delle sostanze di uso agrario e forestale, di vigilanza sulle
produzioni di qualita' registrata che discendono da normativa
comunitaria nazionale;
Considerato che l'art. 9, comma 2, del predetto decreto del
Presidente della Repubblica 129 prevede, tra l'altro, che entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, si
individuino con uno o piu' decreti gli uffici di rilevanza
dirigenziale non generale conseguenti alla riorganizzazione e che il
comma 3 del medesimo articolo prevede che "fino all'adozione dei
decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale
generale opera avvalendosi degli uffici attualmente operanti, con
competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione";
Vista la Legge 23 dicembre 1999, n. 499 concernente la
"Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale;
Considerato che quota parte delle risorse finanziarie recate
dalla predetta legge sono destinate all'attuazione di programmi per
l'acquisizione di elementi utili alla conoscenza della dinamica del
controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, nei vari
comparti merceologici e per la messa a punto di nuovi metodi di
rilevazione analitica delle frodi e delle sofisticazioni;
Vista la Legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il "Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale per
il triennio 2009-2011";
Tenuto conto che occorre avviare un'attivita' di ricerca, di
studio e di accertamenti analitici finalizzata al miglioramento
dell'azione di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare,
nonche' alla valorizzazione delle caratteristiche di qualita' degli
alimenti;
Ritenuto opportuno, per detta attivita' di avvalersi di borsisti
in possesso di laurea specifica attinente l'attivita' dei laboratori
dell'Ispettorato, conseguita secondo il vecchio ordinamento ovvero di
laurea specialistica o magistrale;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione
delle classi delle lauree specialistiche;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, concernente
l'equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL),
lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
Ritenuto di procedere all'indizione di una selezione, per titoli
ed esami, per l'attribuzione di cinque borse di studio per laureati
in chimica e in scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate
lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle classi 62/S,
Scienze chimiche o LM - 54, Scienze chimiche; 78/S, Scienze e
tecnologie agroalimentari o LM - 70, Scienze e tecnologie alimentari;
81/S Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM - 71,
Scienze e tecnologie della chimica industriale;

Dispone:

Art. 1


Numero delle borse di studio e sede di svolgimento
dell'attivita' ricerca

E' indetta una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione
di cinque borse di studio per laureati in chimica e scienze e
tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o
magistrali appartenenti alle classi 62/S, Scienze chimiche, o LM -
54, Scienze chimiche; 78/S, Scienze e tecnologie agroalimentari o LM
- 70, Scienze e tecnologie alimentari; 81/S, Scienze e tecnologie
della chimica industriale o LM - 71, Scienze e tecnologie della
chimica industriale, da destinarsi presso i Laboratori del
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, di seguito denominato
ICQRF, per il completamento della loro formazione scientifica,
attraverso la frequenza dei Laboratori stessi.
I vincitori saranno destinati ad una delle seguenti sedi:
laboratorio Centrale di Roma: n. 4 borsisti;
laboratorio di Conegliano: n. 1 borsista.
Ciascun borsista verra' affidato, nel Laboratorio ICQRF di
assegnazione, ad un tutor per lo svolgimento di una attivita' di
ricerca, studio e di accertamenti analitici finalizzata al
miglioramento dell'azione di contrasto alle frodi nel settore
agroalimentare, nonche' alla valorizzazione delle caratteristiche di
qualita' degli alimenti.

                               Art. 2 


Durata trattamento economico e normativo

La borsa avra' durata di 24 mesi e potra' essere, compatibilmente
con la disponibilita' di bilancio, prorogata per un ulteriore anno,
con provvedimento del Capo Dipartimento dell'ICQRF, sentito il parere
del direttore del laboratorio ove il borsista ha svolto attivita' di
ricerca, studio e analisi, nonche' del tutor al quale il borsista sia
stato affidato. La durata della borsa nonche' la concessione e la
durata delle relative proroghe sono in ogni caso subordinate alle
disponibilita' di bilancio.
L'importo annuo lordo delle borse e' determinato in Euro
18.000,00; tale importo, comprensivo delle ritenute di legge, verra'
erogato in rate bimestrali posticipate. Restano a carico
dell'Amministrazione l'Imposta Regionale per le Attivita' Produttive
nonche' la copertura assicurativa INAIL.

                               Art. 3 


Requisiti generali di ammissione

I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:
1) eta' non superiore ad anni 35;
2) diploma di laurea in chimica e scienze e tecnologie
alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali
appartenenti alle classi 62/S, Scienze chimiche o LM - 54, Scienze
chimiche; 78/S, Scienze e tecnologie agroalimentari o LM - 70,
Scienze e tecnologie alimentari; 81/S, Scienze e tecnologie della
chimica industriale, o LM - 71, Scienze e tecnologie della chimica
industriale, conseguito con votazione non inferiore a 100/110;
3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
4) idoneita' fisica a svolgere attivita' di studio e ricerca
presso laboratori di analisi.
I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione della domanda di ammissione.
In caso di titolo di studio conseguito all'estero e' necessario
aver ottenuto l'equipollente nei termini di legge.
Non e' compatibile con la fruizione della borsa di cui al
presente bando:
1) il contemporaneo godimento di altre borse di studio;
2) la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro, a
qualsiasi titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro
privati.

                               Art. 4 


Domanda e termine di presentazione

La domanda di partecipazione al bando di selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato, dovra' essere inoltrata
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Dipartimento dell' Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari - Ufficio CONQUA IV -
Via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma, entro e non oltre i trenta
giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
E' possibile, altresi', scaricare il predetto schema di domanda
dal sito Internet del Ministero (www.politicheagricole.it).
Della data di inoltro fara' fede il timbro postale. Le domande
inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero
incomplete non verranno prese in considerazione. Non sara' altresi'
consentito, una volta scaduto il termine, sostituire o integrare i
titoli o i documenti gia' presentati.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per casi di
dispersione di comunicazioni dovuti ad inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del/la candidato/a o a mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne'
per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
l'indirizzo presso il quale inoltrare le comunicazioni inerenti la
procedura selettiva.

                               Art. 5 


Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il/la candidato/a dovra' dichiarare, sotto la
propria responsabilita':
a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza il
recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di
avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico);
b) la sede di laboratorio per la quale concorre; e' possibile
presentare domanda per un'unica sede;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
d) di avere adeguata conoscenza della lingua Italiana (se
trattasi di candidato appartenente ad uno degli Stati membri
dell'Unione europea);
e) la lingua straniera prescelta tra inglese e francese;
f) il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 3 del
presente bando, indicando, altresi', la data di conseguimento, il
voto di laurea, e l'Universita' dove e' stato conseguito;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna
riportata ed i procedimenti penali pendenti);
h) di avere assolto agli obblighi di leva (solo coloro per i
quali sussista tale obbligo);
i) di avere l'idoneita' fisica per l'espletamento
dell'attivita' di studio e ricerca laboratori di analisi;
l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella
domanda;
m) di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice della borsa di
studio, a stipulare a proprio carico, una polizza assicurativa per la
responsabilita' civile verso terzi, esonerando l'Amministrazione da
tale responsabilita', la cui copia dovra' essere consegnata all'atto
della sottoscrizione del contratto;
n) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il/La candidato/a deve sottoscrivere di essere a conoscenza che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici, dei requisiti sopra richiesti e
dell'indicazione della sede di Laboratorio per la quale si concorre,
nonche' quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte
oltre il termine indicato al precedente art. 4.

                               Art. 6 


Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) fotocopia completa di un documento di identita' in corso di
validita';
2) curriculum scientifico professionale (redatto in carta
libera, datato e firmato);
3) certificato di diploma di laurea di cui all'art. 3 del
presente bando recante la votazione conseguita;
4) eventuali titoli ed attestati relativi all'esperienza
scientifica professionale maturata nell'attivita' di ricerca e /o
analisi;
5) eventuali pubblicazioni;
6) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e
pubblicazioni presentati, redatto in carta libera, datato e firmato.
I documenti, i titoli e gli attestati, possono essere prodotti in
originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' datata e sottoscritta, riservandosi
l'Amministrazione la facolta' di verificarne la veridicita' o di
richiedere gli originali preliminarmente al conferimento della borsa
di studio. Il titolo di cui al punto 3) puo' essere autocertificato,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.

                               Art. 7 


Modalita' di selezione

La selezione dei candidati sara' effettuata in due fasi
successive:
1) selezione preliminare, per titoli, mediante redazione di
graduatorie distinte per ciascuna delle sedi di laboratorio previste
all'articolo 1;
2) esame colloquio, al quale saranno ammessi i primi 10
classificati nella fase di selezione preliminare, per la sede
Laboratorio di Conegliano e i primi 40 classificati nella fase di
selezione preliminare, per la sede Laboratorio centrale di Roma. In
caso di ex-aequo, sara' data priorita' al candidato/a anagraficamente
piu' giovane.
Le graduatorie relative alla fase preliminare saranno redatte
dalla Commissione di cui al successivo articolo 8 ed approvate con
decreto dell'Ispettore Generale Capo .
Successivamente all'approvazione, esse saranno pubblicate nel
Bollettino Ufficiale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Di tale pubblicazione verra' data notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
Concorsi ed esami.
I/le candidati/e ammessi/e all'esame colloquio saranno convocati
mediante raccomandata A/R per sostenere l'esame colloquio.

                               Art. 8 


Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli

La Commissione di valutazione, unica per entrambe le fasi della
selezione, sara' nominata con provvedimento dell'Ispettore Generale
Capo.
La Commissione formulera' le graduatorie relative alla fase
preselettiva, distinte per ciascuna sede di Laboratorio, sulla base
della documentazione attestante il possesso dei titoli elencati nella
seguente tabella, per ciascuno dei quali verra' assegnato il
punteggio ivi indicato, fino ad un massimo di punti 12:
a) voto di laurea:
da 105 a 110 - punti 2;
110 e lode - punti 3;
b) diploma di specializzazione post lauream, master dottorati
di ricerca:
se attinenti il settore agroalimentare e/o delle sostanze di
uso agrario o forestale - max punti 3;
se attinenti altri settori - max punti 2;
c) pubblicazioni attinenti l'attivita' di laboratorio nel
settore agroalimentare e/o delle sostanze di uso agrario o forestale
- max punti 2;
d) curriculum scientifico-professionale, riguardante attivita'
svolte, escluse le pubblicazioni gia' indicate al punto c) - max
punti 3;
e) abilitazione alla professione di chimico o tecnologo
alimentare: punti 1.

                               Art. 9 


Esame colloquio

I candidati utilmente classificatisi nelle graduatorie della fase
preselettiva saranno ammessi a sostenere l'esame colloquio, che
vertera' sulle materie:
Chimica analitica generale, organica, inorganica e
bromatologica;
Chimica agraria;
Tecnologie alimentari;
Analisi chimica strumentale;
Principali tecniche analitiche impiegate nell'analisi chimica
bromatologica e di prodotti per uso agrario;
Lingua straniera prescelta dal candidato, tra inglese e
francese.
Durante il colloquio il candidato dovra' sostenere una prova
pratica di laboratorio avente ad oggetto l'esecuzione di un'analisi
quantitativa di un prodotto alimentare o di uso agrario.
Ai candidati ammessi sara' data comunicazione, con almeno
quindici giorni di anticipo, della data, del luogo e dell'ora del
colloquio, nonche' del voto riportato nella fase preselettiva.
La Commissione disporra', nella valutazione dell'esame colloquio,
di un massimo di punti 12. Il candidato, per ottenere l'idoneita',
dovra' riportare un punteggio non inferiore a 8.

                               Art. 10 


Graduatorie finali

Le graduatorie finali, distinte per ciascuna sede di Laboratorio,
verranno redatte dalla Commissione di valutazione, sommando, per
ciascun candidato, il voto riportato nella fase preselettiva ed il
voto ottenuto nel colloquio. In caso di ex-aequo, sara' data
priorita' al/alla candidato/a anagraficamente piu' giovane.
Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino
Ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale Concorsi ed
esami.

                               Art. 11 


Trasparenza amministrativa

La commissione esaminatrice, alla prima riunione, nell'ambito dei
punteggi massimi indicati all'art. 8, definisce e dichiara nel
relativo verbale i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle
lettere b) c) e d) dell'art. 8.

                               Art. 12 


Adempimenti a carico dei vincitori

A pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di ricezione,
della comunicazione di conferimento della borsa, il/la
vincitore/vincitrice dovra' far pervenire all'Amministrazione:
1) dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa
medesima alle condizioni previste dal presente bando;
2) dichiarazione, sotto la propria personale responsabilita',
che non usufruira', durante tutto il periodo di durata dell'assegno,
di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite;
3) polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso
terzi derivante dall'attivita' di ricerca e studio da svolgere nel
corso della borsa di studio;
4) certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio dal quale risulti che il/la candidato/a e'
fisicamente idoneo/a allo svolgimento di attivita' di studio e
ricerca presso laboratori di analisi.
In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria finale potra'
essere utilizzata per il conferimento della borsa di studio ai
candidati utilmente collocati.

                               Art. 13 


Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell'attivita'

La decorrenza della borsa di studio verra' stabilita dall'ICQRF.
L'assegnatario avra' l'obbligo di:
1) iniziare presso la sede assegnata ed alla data indicata
l'attivita' prevista seguendo le direttive impartite dal direttore
del laboratorio per il tramite del tutor al quale e' stato affidato;
2) continuare l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente per
l'intero periodo di durata della borsa; potranno essere giustificate
interruzioni nello svolgimento dell'attivita', purche' le assenze
vengano preventivamente o comunque tempestivamente comunicate, per un
massimo di giorni 25 nell'arco dell'intero anno, dei quali massimo 15
giorni continuativi, pena la decadenza dalla borsa di studio. In ogni
caso, tali assenze interrompono, per il periodo della loro durata,
l'erogazione della borsa di studio;
3) osservare le norme interne che regolano l'attivita'
dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei
prodotti agroalimentari, ivi comprese quelle relative all'orario di
lavoro e quelle applicate dal laboratorio della sede assegnata al
fine di realizzare le condizioni di massima garanzia in materia di
sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro;
4) osservare il termine di preavviso di giorni 15, salvo
motivato e documentato impedimento, in caso di rinuncia alla borsa di
studio.

                               Art. 14 


Decadenza dalla borsa di studio

L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui al
predetto art. 13, o che si renda responsabile di altre gravi
mancanze, o non dia prova di possedere sufficiente attitudine sara'
dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio con
provvedimento dell'Ispettore Generale Capo, su proposta motivata del
Direttore del laboratorio di destinazione del borsista. In tal caso,
come in caso di rinuncia susseguente all'inizio dell'attivita', la
borsa di studio puo' essere conferita ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria.

                               Art. 15 


Documentazione

L'Amministrazione non restituira' la documentazione presentata
dai candidati.

                               Art. 16 


Trattamento dati personali

I dati personali trasmessi dai/le candidati/e con le domande di
partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalita'
della presente selezione e degli eventuali procedimenti per
l'attribuzione dell'assegno.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
partecipazione alla presente procedura, pena l'esclusione dalla
stessa.
Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003.
Il titolare del trattamento e' individuato nel Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari.
Il responsabile del trattamento e' il Direttore dell'Ufficio
Conqua IV della ex Direzione generale del controllo della qualita' e
dei sistemi di qualita'.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami.
Roma, 14 dicembre 2009

Ispettore Generale Capo: Serino

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