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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso interno, per titoli ed esami, a quattrocento posti per
l'ammissione al sesto corso di aggiornamento e formazione
professionale riservato al personale appartenente al ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, da
immettere nel ruolo dei sergenti in servizio permanente
dell'Esercito.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.87 del 7/11/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:00E10194
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:400
Scadenza:7/12/2000
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
della direzione generale per il personale militare
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo "stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" e
successive modificazioni;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente la "modifica
delle norme sul matrimonio dei militari delle Forze armate e degli
ufficiali del corpo della Guardia di finanza" e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le "norme di
principio sulla disciplina militare";
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'"esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le "nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il "regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della Difesa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il "regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalita' di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'"attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate"
e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, concernente
l'"approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il
personale militare dell'amministrazione della Difesa";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le "misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni;
Vista la circolare n. 2660/162.1210 in data 25 novembre 1997
dello Stato Maggiore Esercito, III reparto - Ufficio Dottrina
Addestramento e Regolamenti - concernente il "controllo
dell'efficienza operativa del personale in servizio permanente
dell'Esercito";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente le
"nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999, concernente
"l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare";
Vista la pubblicazione dello Stato Maggiore Esercito in data
19 ottobre 1999, concernente il "regolamento interno della scuola
sottufficiali dell'Esercito";
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il "regolamento recante norme in materia di accertamento
dell'idoneita' al servizio militare";
Visto il foglio n. 5452/RS/3.1060/2 in data 18 settembre 2000
dell'ispettorato delle scuole dell'Esercito recante le disposizioni
concernenti le modalita' esecutive per l'effettuazione del concorso,
per titoli ed esami, e successivo sesto corso di aggiornamento e
formazione professionale per il ruolo sergenti in servizio
permanente, nonche' l'entita' dei posti da mettere a concorso;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
E' indetto, per l'anno 2001, un concorso interno, per titoli ed
esami, a quattrocento posti per l'ammissione al sesto corso di
aggiornamento e formazione professionale riservato al personale
appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente
dell'Esercito, da immettere nel ruolo dei sergenti in servizio
permanente dell'Esercito.
Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta di cultura generale e di cultura militare
basata su un questionario a risposta multipla;
b) valutazione dei titoli.
Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta' di
sospendere o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.
Agli ammessi alla frequenza del sesto corso di aggiornamento e
formazione professionale sara' assegnata la specializzazione durante
la fase basica del corso stesso secondo le modalita' ed i criteri
previsti dallo Stato Maggiore Esercito.
I candidati immessi nel ruolo dei sergenti in servizio permanente
dell'Esercito verranno impiegati su tutto il territorio nazionale in
base alle esigenze di Forza armata indipendentemente dalle sedi dove
risultino effettivi all'atto dell'immissione in ruolo.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
Puo' partecipare al concorso, a domanda da prodursi secondo le
modalita' indicate al successivo art. 3, il personale appartenente al
ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito
con qualsiasi anzianita' che:
1) non abbia riportato condanne penali/applicazioni di pena per
delitti non colposi;
2) sia in possesso dei requisiti di moralita' e condotta
incensurabili previsti all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989,
n. 53, e successive modificazioni;
3) non abbia riportato alcuna sanzione disciplinare di stato;
4) abbia riportato in sede di redazione dell'ultima
documentazione caratteristica da volontario in servizio permanente
una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente.
I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al
successivo art. 3 e mantenuti, ad eccezione del requisito indicato al
comma primo, punto 4) del presente articolo, fino alla data
dell'immissione nel ruolo dei sergenti in servizio permanente, pena
l'esclusione dal concorso con la procedura prevista dal successivo
art. 5.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta su
carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato 1.
La stessa, indirizzata alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 2a divisione - 3a sezione e sottoscritta
dall'interessato, dovra' essere presentata, entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - n. 87 del
7 novembre 2000, al comando dell'ente o reparto di appartenenza.
I candidati dovranno dichiarare l'eventuale possesso del titolo
di studio superiore al diploma di istruzione secondaria di primo
grado rilasciato da istituto statale o parificato o legalmente
riconosciuto ovvero l'eventuale ultima classe superata di scuola
media superiore statale di secondo grado o di istituto parificato o
legalmente riconosciuto.
Gli stessi dovranno altresi' dichiarare le eventuali benemerenze
militari e civili conseguite durante il servizio prestato nel ruolo
dei volontari di truppa in servizio permanente.
Non saranno presi in considerazione titoli di studio o
benemerenze conseguiti successivamente alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande.
La Direzione generale per il personale militare - I reparto -
2a divisione - 3a sezione si riserva la facolta' di far regolarizzare
quelle domande che possano risultare irregolari per vizi sanabili.

                               Art. 4.
 
Istruttoria delle domande dei candidati
 
I comandi degli enti o reparti interessati dovranno istruire le
domande presentate dai candidati provvedendo a:
1) controllarne in via preliminare la validita' verificando che
siano state redatte secondo lo schema di cui all'allegato 1;
2) certificarne la data di presentazione e la correttezza dei
dati riportati apponendo il timbro dell'ente, la data ed il visto del
capo ufficio personale;
3) certificare la durata del periodo di servizio che il
candidato ha effettivamente prestato in operazioni fuori area dalla
data di immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente dell'Esercito fino alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande;
4) allegare copia conforme:
a) dell'ultimo documento caratteristico compilato alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande (7 dicembre
2000) con la causale "per partecipazione al concorso per l'ammissione
al sesto corso sergenti".
Qualora alla predetta data il documento compilato sia una
dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica,
unitamente alla suddetta dichiarazione dovra' essere inviata copia
dell'ultimo specchio valutativo o rapporto informativo relativo al
servizio permanente.
Per i candidati che per varie cause dalla data di immissione nel
ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito non sia
stato possibile redigere lo specchio valutativo o il rapporto
informativo, dovra' essere allegata copia conforme del documento
valutativo con il quale gli stessi volontari furono valutati per la
partecipazione al concorso per l'immissione nel ruolo dei volontari
di truppa in servizio permanente dell'Esercito;
b) dei quadri punizione ed elogi anche se negativi ovvero,
una dichiarazione del comando, relativa al periodo del servizio
permanente, riassuntiva delle punizioni e degli elogi, anche se
negativa, secondo lo schema in allegato 2.
I suddetti comandi, dopo aver proceduto alle predette incombenze,
dovranno inviare a mezzo corriere entro i dieci giorni successivi
alla data di scadenza del termine di presentazione, le domande
complete come sopra indicato alla Direzione generale per il personale
militare - I reparto - 2a divisione - 3a sezione - via XX Settembre,
123/A - 00187 Roma, specificando sull'esterno della busta la dizione
"concorso ruolo sergenti".
I comandi interessati dovranno inoltre informare tempestivamente
la Direzione generale per il personale militare - I reparto -
2a divisione - 3a sezione, di ogni fatto che dovesse intervenire nei
confronti dei candidati durante il concorso (trasferimenti,
instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, missioni
all'estero, collocamento in congedo, vincite di altri concorsi,
ecc.).

                               Art. 5.
 
Esclusioni
 
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti tutti i
concorrenti partecipano "con riserva" alla prova concorsuale.
I candidati che risultassero, ad una verifica anche postuma, in
difetto di uno o piu' dei requisiti prescritti all'art. 2, saranno in
qualsiasi momento esclusi dal concorso, dalla frequenza del corso o
dichiarati decaduti dalla nomina a sergente, con provvedimento
motivato del direttore generale o d'autorita' da lui delegata.

                               Art. 6.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con
successivo provvedimento del direttore generale o d'autorita' da lui
delegata, sara' composta da:
un ufficiale superiore di grado non inferiore a colonnello
ovvero un dirigente equiparato, presidente;
due ufficiali superiori, membri;
un funzionario amministrativo appartenente all'ottava qualifica
funzionale, membro;
un ufficiale inferiore, membro;
un ufficiale inferiore ovvero un collaboratore amministrativo,
segretario.
La commissione esaminatrice avra' il compito di:
a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di
valutazione delle prove concorsuali;
b) definire il questionario della prova d'esame;
c) curare lo svolgimento della prova d'esame;
d) valutare i titoli dei candidati;
e) valutare la prova d'esame;
f) formare la graduatoria definitiva di merito degli idonei
sulla base della valutazione dei titoli e della prova scritta e
quella di immissione nel ruolo dei sergenti dell'Esercito al termine
del corso di aggiornamento e formazione professionale;
g) redigere l'elenco dei candidati giudicati "non idonei" e
quello degli assenti alla prova scritta.
Tale commissione, in relazione a particolari esigenze operative
determinate dallo Stato Maggiore di Forza armata potra' operare in
Italia e/o all'estero nei modi e nei tempi stabiliti dalla
commissione stessa, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi
comitati, nominati dalla Direzione generale per il personale
militare.

                               Art. 7.
 
Prova di cultura generale e di cultura militare
 
I candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione al
concorso saranno sottoposti alla prova di cultura generale e di
cultura militare i cui programmi di studio sono illustrati
nell'allegato 3 del presente bando.
La sede, la data, l'ora e le modalita' di svolgimento di tale
prova verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -
4a serie speciale - del 2 febbraio 2001.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale della Repubblica la pubblicazione
della sede, data e ora di svolgimento della suddetta prova potra'
essere eventualmente rinviata ad una data successiva.
La suddetta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti dei candidati.
La prova di cultura generale e di cultura militare, consistente
nella somministrazione di tests a risposta multipla, si comporra' per
il 50% di domande di cultura generale e per il 50% di domande di
cultura militare, con un punteggio complessivo acquisibile fino ad un
massimo di 50 punti.
Durante lo svolgimento della prova, ai concorrenti non e'
consentito introdurre nelle aule dell'esame borse, valigie e bagaglio
in genere, nonche' detenere od utilizzare qualsiasi tipo di
apparecchiatura elettronica (agende, calcolatrici, telefoni cellulari
ed altri oggetti).
Durante lo svolgimento della prova, ai concorrenti, inoltre, non
e' permesso comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice, ne'
consultare appunti, scritti, dizionari o documenti di qualsiasi
natura.
La mancata osservanza di tali prescrizioni comportera'
l'esclusione dalla prova, con provvedimento della commissione
esaminatrice. Analogamente verra' escluso il candidato che, esame
durante, venga sorpreso a copiare.
Saranno considerati idonei i concorrenti che avranno ottenuto un
punteggio minimo di 20 punti.
Non e' prevista alcuna comunicazione per i candidati non idonei.
I candidati che non si presenteranno in divisa ordinaria e muniti
di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia,
rilasciato da un'amministrazione dello Stato, saranno segnalati ai
rispettivi comandi per le sanzioni disciplinari del caso.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorche'
dovuta a causa di forza maggiore o caso fortuito, comportera'
l'irrevocabile esclusione dal concorso.
I candidati ai quali sia stata notificata l'esclusione dal
concorso non saranno ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
generale e militare. Non dovranno, altresi', presentarsi i candidati
che, nel giorno previsto per la prova, si dovessero trovare nella
posizione di "temporaneamente non idoneo al servizio militare
incondizionato", ovvero in "malattia" per qualsiasi motivo. A tal
proposito non verra' trasmessa alcuna comunicazione.

                               Art. 8.
 
T i t o l i
 
La commissione di cui all'art. 6, per i soli candidati risultati
idonei alla prova di cultura generale e di cultura militare per aver
conseguito il punteggio minimo previsto all'art. 7, provvedera' alla
valutazione dei seguenti titoli, con l'assegnazione di un massimo di
50 punti, secondo i valori appresso indicati:
1) durata del servizio prestato in qualita' di volontario di
truppa in servizio permanente dell'Esercito:
punti 0,02 per ogni giorno di servizio prestato fino ad un
massimo di punti 15;
2) documentazione caratteristica:
punti 20 con qualifica finale "eccellente", o giudizio
equivalente;
punti 10 con qualifica finale "superiore alla media", o
giudizio equivalente;
3) titolo di studio:
punti 3 per il possesso del diploma di scuola media superiore
di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da scuole statali
o istituti parificati o legalmente riconosciuti;
punti 2 per il possesso del diploma di scuola media superiore
di secondo grado di durata quadriennale rilasciato da scuole statali
o istituti parificati o legalmente riconosciuti;
punti 1 per il possesso del diploma di qualifica
professionale di durata triennale;
punti 0,3 per ogni classe superata dopo il conseguimento del
diploma di scuola media di primo grado (non cumulabile con il
punteggio previsto per il possesso di diploma di scuola media di
secondo grado);
4) durata del servizio effettivamente prestato in operazioni
fuori area:
punti 0,02 per ogni giorno fino ad un massimo di 10 punti;
5) provenienza dai sergenti di complemento:
punti 2.
Per essere produttivi i titoli di cui sopra devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande.

                               Art. 9.
 
Graduatoria del concorso
 
La commissione di cui all'art. 6 formera' la graduatoria dei
concorrenti giudicati idonei attribuendo a ciascuno il punteggio
derivante dalla somma aritmetica del punteggio dei titoli e del
punteggio della prova scritta, incrementabile, fino ad un massimo di
10 punti, in base alle seguenti benemerenze militari e civili:
1) punti 5 per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor
civile;
2) punti 4 per ogni medaglia d'argento al valor militare o al
valor civile;
3) punti 3 per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al
valor civile, o croce al valor militare;
4) punti 2 per ogni decorazione al merito o al valore
dell'Esercito;
5) punti 1 per ogni encomio;
6) punti 0,5 per ogni elogio trascritto a matricola ovvero
tributato per iscritto dal comandante di Corpo.
Al punteggio finale dovranno essere detratti dei punti di
demerito, sino ad un massimo di 10, per sanzioni disciplinari di
corpo inflitte seguendo la sottonotata formula:
(numero dei giorni di punizione/rimproveri) x (coefficiente
relativo tipo punizione) : (mesi di anzianita' di servizio ultimati,
o frazione superiore a 15 giorni, nel ruolo VSP) = decremento:
coefficiente 1 per "consegna di rigore";
coefficiente 0,5 per "consegna";
coefficiente 0,25 per "rimprovero".
A parita' di punteggio sara' data la precedenza al candidato piu'
giovane di eta'. Per essere produttive di effetto le benemerenze in
argomento devono essere state conseguite durante il periodo di
servizio prestato nel ruolo di volontario di truppa in servizio
permanente dell'Esercito ed entro la data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
La graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata con
decreto ministeriale.

                              Art. 10.
 
Corso di aggiornamento e formazione professionale
 
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di
cui al precedente art. 9 saranno ammessi, nel limite dei posti messi
a concorso e secondo l'ordine della graduatoria stessa, al corso di
aggiornamento e di formazione professionale, che si terra' presso le
sedi, con le modalita' e la durata che saranno stabilite
dall'amministrazione.
Durante il corso i candidati permarranno nel ruolo di
appartenenza e saranno soggetti alle norme previste dalla
pubblicazione "regolamento interno della scuola sottufficiali
dell'Esercito" citata nel preambolo.
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di valido documento
di riconoscimento e del codice fiscale.
Gli ammessi al corso di aggiornamento e formazione professionale
che non si dovessero presentare presso l'ente indicato nella
comunicazione di convocazione, nel termine fissato dalla direzione
generale, saranno considerati rinunciatari e sostituiti, entro i
primi dieci giorni di corso, con altri candidati idonei che seguono
nella graduatoria di merito. La relativa istanza di rinuncia dovra'
essere comunicata immediatamente alla direzione generale e dovra'
essere inviata nel piu' breve tempo possibile.
La direzione generale potra' comunque autorizzare, per comprovati
motivi, da preavvisare tramite il comando dell'ente o reparto di
appartenenza, gli aspiranti a differire la presentazione fino al
decimo giorno dalla data di inizio del corso.
I concorrenti che non supereranno gli esami relativi alla fase
basica ed alla fase di specializzazione non saranno immessi nel ruolo
dei sergenti in servizio permanente dell'Esercito.
Le prove di efficienza operativa costituiscono prova d'esame
durante la fase basica; la valutazione insufficiente in "attitudine
militare" durante la fase basica e la fase di specializzazione
determina il mancato superamento degli esami relativi a tali fasi.
La votazione finale del corso di aggiornamento e formazione
professionale e' determinata dal punteggio in centesimi conseguito
dai frequentatori quale media aritmetica del voto dell'esame al
termine della fase basica e del voto dell'esame al termine della fase
di specializzazione.

                              Art. 11.
 
Immissione in ruolo
 
La Direzione generale per il personale militare provvedera'
all'emanazione del decreto ministeriale relativo alla nomina al grado
di sergente ed all'immissione nel ruolo dei sergenti in servizio
permanente determinando la graduatoria finale scaturita dalla media
aritmetica del punteggio conseguito dai candidati nella graduatoria
del concorso, per titoli ed esami, e del punteggio in centesimi
conseguito al termine del corso di aggiornamento e formazione
professionale quale media aritmetica del voto dell'esame al termine
della fase basica e del voto dell'esame al termine della fase di
specializzazione del corso di aggiornamento e formazione
professionale.
L'anzianita' giuridica ed amministrativa decorrera' dal giorno
successivo a quello del termine del corso di aggiornamento e
formazione professionale.

                              Art. 12.
 
Disposizioni amministrative
 
Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
generale e di cultura militare prevista dal precedente art. 7, potra'
essere concessa dagli enti di appartenenza, compatibilmente con le
esigenze di servizio, la licenza straordinaria per esami militari
della durata di giorni dieci da fruire in un'unica soluzione.
Qualora i candidati non si dovessero presentare a sostenere la
prova per motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza
dovra' essere computata come licenza ordinaria dell'anno in corso.
Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento di
missione dal giorno che precede l'esame fino al giorno successivo al
suo espletamento.
I candidati che non si dovessero presentare a sostenere la citata
prova, senza giustificato motivo, o che ne siano stati espulsi,
perdono il diritto al rimborso del trattamento di missione.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Ogni ulteriore informazione relativa al presente concorso potra'
essere richiesta alla Direzione generale per il personale militare,
ufficio relazioni con il pubblico - via XX Settembre n. 123/A - 00187
Roma, tel. 06-47355941, nei giorni e negli orari sotto indicati:
lunedi' e mercoledi' dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore
14,30 alle ore 16;
martedi', giovedi' e venerdi' dalle ore 9 alle ore 12,30.
Roma, 27 ottobre 2000
Il direttore generale: Simeone

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