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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Selezione pubblica a quattordici borse di studio per laureati, per
ricerche nel campo delle discipline afferenti ai beni culturali, da
usufruirsi presso istituzioni scientifiche italiane. (Bando n.
201.18.10).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.46 del 13/6/2000 |
Ente: | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 000E5421 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 24/7/2000 |
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IL DIRIGENTE
del Dipartimento del personale
Vista la delibera del Consiglio di Presidenza n. 225 in data
30 aprile 1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale
per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello
centrale e decentrato dell'Ente";
Vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 11/200, in data
13 gennaio 2000, con la quale e' stata approvata la programmazione
delle borse di studio per l'anno 1999, relativamente a 4 aree
disciplinari;
Dispone:
Art. 1.
E' indetta una pubblica selezione, per titoli, eventualmente
integrata da colloquio, a quattordici borse di studio per laureati,
per studi e ricerche nel campo dei beni culturali da usufruirsi
presso istituzioni scientifiche italiane, secondo le specifiche
indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante del
presente bando.
I candidati possono concorrere ad un solo raggruppamento di borse
identificato nell'allegato A dal numero di codice.
La borsa di studio dell'importo di L. 1.700.000 lorde mensili ha
la durata di 12 mesi e non e' rinnovabile.
Art. 2.
La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni o sovvenzioni di analoga natura e la sua fruizione e'
incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca
universitari italiani con o senza assegni, nonche' con la frequenza
di scuole di specializzazione post-laurea italiane con o senza
assegni.
La borsa non puo' essere cumulata neppure con stipendi o
retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego
pubblico o privato, tranne i casi previsti dal successivo art. 3,
ultimo comma.
A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a
contributi od assegnazioni del C.N.R..
All'assegnatario di borsa, comandato in missione per motivi
inerenti all'attivita' della borsa stessa, e' corrisposto il
trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti del
C.N.R., settimo livello, esclusivamente a carico dei fondi
dell'Istituzione (sia essa del C.N.R. o diversa dal C.N.R.) presso la
quale e' fruita la borsa.
Il borsista e' assicurato, a cura del C.N.R., per gli infortuni
in cui possa incorrere nell'espletamento dell'attivita' connessa con
la fruizione della borsa di studio.
Art. 3.
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati membri dell'Unione europea che alla data di scadenza del
presente bando:
a) abbiano conseguito la laurea presso Universita' o Istituti
Superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso Universita'
o Istituti Superiori stranieri dichiarata equivalente da una
Universita' o Istituto Superiore italiano o dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
(M.U.R.S.T.);
b) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'. E'
escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'.
I cittadini dell'Unione europea devono stabilirsi per l'intero
periodo di assegnazione della borsa nella sede di fruizione della
stessa.
Non possono partecipare alla selezione i professori universitari
di prima e seconda fascia e categorie equiparate, ne' i ricercatori
universitari e del C.N.R. ed altri pubblici dipendenti.
Puo' partecipare il personale insegnante di ruolo della scuola,
che puo' usufruire della borsa previa autorizzazione del competente
Provveditorato agli studi, secondo la specifica normativa.
Art. 4.
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta
libera, secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere
indirizzata e inviata, con la relativa documentazione, al: Consiglio
nazionale delle ricerche, dipartimento del personale, reparto II
concorsi e borse di studio, entro e non oltre il quarantesimo giorno
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere
in un giorno festivo o detto termine si intende protratto al 1o
giorno non festivo immediatamente seguente.
La domanda di partecipazione alla selezione si considera prodotta
in tempo utile, anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine stabilito. A tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Per le domande di partecipazione alla selezione, presentate a
mano all'ufficio accettazione del C.N.R. durante l'orario di lavoro,
sara' rilasciata ricevuta.
Le domande non firmate dai candidati saranno escluse.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato di laurea in carta semplice nel quale siano
indicate le votazioni riportate nei singoli esami, la votazione
dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo; (ai sensi della legge
127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998,
il candidato puo' presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazione).
2) dichiarazione di accettazione del candidato da parte del
direttore dell'istituzione scientifica, rilasciata su carta intestata
della stessa, presso la quale il candidato intende svolgere la
ricerca (come da fac-simile allegato); tale dichiarazione non puo'
essere formulata tramite telegramma o telex; puo' eventualmente
essere trasmessa via fax;
3) tesi di laurea e/o almeno un lavoro a stampa o
dattiloscritto, al quale l'aspirante puo' aggiungere qualsiasi altro
titolo che ritenga utile presentare;
4) i lavori che il candidato intende presentare, con relativo
elenco, precisando se trattasi di pubblicazioni o dattiloscritti e il
nome di eventuali collaboratori;
5) programma particolareggiato di studio e di ricerca che il
candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della
borsa;
6) Curriculum vitae et studiorum;
7) l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
I documenti di cui ai punti 5), 6) e 7) e l'elenco dei lavori
presentati devono essere sottoscritti dal candidato e presentati in
duplice copia.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare
sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo
del candidato e il numero del bando al quale intende partecipare.
Non si tiene conto dei titoli e dei documenti consegnati o
spediti al C.N.R. dopo il termine di cui al primo comma del presente
articolo, ne' delle domande che, alla data di scadenza di tale
termine, risultino sfornite della prescritta documentazione; ne' e'
infine consentito, scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli
e i documenti gia' presentati, anche se trattasi di sostituire
dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori
stampati.
Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata
presentazione di uno dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 5) del
presente articolo.
Art. 5.
I candidati sono giudicati da una commissione nominata dal
Presidente del C.N.R.
E' in facolta' del Presidente del C.N.R. nominare, in relazione
al presente bando, piu' commissioni esaminatrici.
Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il
punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
La commissione stabilisce altresi', in via preliminare, se i
candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il
punteggio da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
Nel caso in cui sia stato, in via preliminare, previsto dalla
commissione il colloquio, la stessa provvede a convocare i candidati
che abbiano ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione
dei titoli, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
con almeno quindici giorni di preavviso. Nessun rimborso e' dovuto
dall'ente ai candidati che sostengono il colloquio, anche se in sede
diversa da quella di residenza.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale
colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal
candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere,
compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
Al termine dei lavori, la commissione redige le graduatorie dei
candidati distinte per ogni raggruppamento.
Sono compresi nella graduatoria di merito, secondo l'ordine del
voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano
raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei
punti di cui la commissione dispone.
Le operazioni compiute dalla commissione sono verbalizzate, con
sottoscrizione in ogni pagina del Presidente, dei componenti e del
segretario.
Art. 6.
Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli
idonei si trovano collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di
studio;
b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del
candidato.
Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o
decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi
idonei, secondo l'ordine della graduatoria, entro un mese dalla
rinuncia o decadenza del vincitore e, in ogni modo, non oltre i sei
mesi dalla data d'approvazione della graduatoria.
Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data d'inizio
dell'attivita' di ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa
per incompatibilita' di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa
puo' essere conferita, per il restante periodo, al successivo idoneo,
in base alla disponibilita' finanziaria residua e alla valutazione
scientifica da parte del responsabile dell'istituzione scientifica
interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore
a quello inizialmente previsto.
Art. 7.
Il C.N.R. provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito
della selezione restituendogli, nel frattempo, parte della
documentazione presentata per l'ammissione alla stessa, ad eccezione
di:
1. certificato di laurea;
2. dichiarazione di accettazione del responsabile
dell'istituzione scientifica;
3. programma di ricerca (una copia);
4. curriculum vitae et studiorum (una copia);
5. elenco dei titoli presentati (una copia);
6. elenco delle pubblicazioni e lavori presentati (una copia).
Il C.N.R. non assume alcuna responsabilita' sia in caso di
eventuale dispersione di comunicazioni da parte dell'ente, dipendente
da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del
recapito da parte degli aspiranti, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
sia per eventuali disguidi postali.
Art. 8.
La data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dal consiglio nazionale delle ricerche, dal 1o o dal 15 del mese.
Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio
agli studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito
dal consiglio nazionale delle ricerche decadono dalla borsa.
La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso
che il titolare debba assolvere gli obblighi militari di leva,
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel caso che il titolare debba assolvere gli obblighi militari di
leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata
superiore ad un mese.
I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque
debitamente comprovati e presentati al dipartimento del personale,
reparto II concorsi e borse di studio del C.N.R.
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca
programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, per
proposta del responsabile della ricerca, e' dichiarato decaduto con
motivato provvedimento del C.N.R. dall'ulteriore utilizzazione della
borsa.
Dell'avvio del relativo procedimento e' data comunicazione
all'interessato, il quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito, mediante comunicazione scritta.
Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in
un'archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di
decadenza, sara' data motivata comunicazione all'interessato.
Il C.N.R. si riserva di adottare, in ogni momento forme adeguate
di accertamento sullo stato delle ricerche in corso da parte
dell'assegnatario della borsa.
Art. 9.
Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili.
La prima rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca
ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l'attivita'
presso la sede prescelta.
Le rate successive sono erogate anticipatamente, a meno che il
responsabile della ricerca non comunichi che si siano verificate le
condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.
Coloro che una volta iniziata la ricerca siano incorsi nella
dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della
borsa sono tenuti a restituire l'importo anticipato e non maturato.
La restituzione dell'importo sara' richiesta dal C.N.R.
Art. 10.
Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza della borsa,
l'assegnatario deve trasmettere al C.N.R. una particolareggiata
relazione sulle ricerche compiute. La relazione deve essere corredata
di una dichiarazione del Direttore delle ricerche, contenente
l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale
l'assegnatario ha atteso agli studi e ricerche anzidetti.
La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del C.N.R..
Art. 11.
Ai sensi dell'art. 10, comma uno, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il competente ufficio del consiglio nazionale delle ricerche,
per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata per le finalita' inerenti alla
selezione e alla gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
consiglio nazionale delle ricerche dipartimento del personale reparto
II, concorsi e borse di studio, P.le A. Moro n. 7, titolare del
trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il Dirigente del suddetto
reparto.
Roma, 24 maggio 2000
Il dirigente: Micolitti
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