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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sessione riservata di esami per il conseguimento
dell'abilitazione/idoneita', per la scuola materna, elementare,
secondaria e per le istituzioni educative. (O.M. n. 1 del 2 gennaio
2001).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.15 del 20/2/2001
Ente:MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:001E1322
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:22/3/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
 
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, ed in particolare l'art. 2,
comma 4;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 57 del
20 luglio 1999, con la quale e' stata indetta la sessione riservata
di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, finalizzata,
rispettivamente, al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
nella scuola materna o nelle scuole ed istituti di istruzione
secondaria ed artistica, ovvero dell'idoneita' per gli insegnanti di
scuola elementare, per gli insegnanti tecnico pratici, per gli
insegnanti di arte applicata e per il personale educativo delle
istituzioni educative;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 202 del 6 agosto 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 79 del
5 ottobre 1999; con la quale e' stata indetta sessione riservata di
esami finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
di strumento musicale nella scuola media;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 33 del 7 febbraio 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 25 del
28 marzo 2000, concernente integrazioni e modificazioni all'ordinanza
n. 153 del 15 giugno 1999;
Vista la legge 27 ottobre 2000 n. 306, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2000, con la quale
e' stato convertito in legge con modificazioni il decreto-legge
28 agosto n. 240 recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno
scolastico 2000-2001;
Visto l'art. 6-bis della predetta legge;
 
Ordina:
 

Art. 1.
 

Riapertura termini di partecipazione alle sessioni riservate
 
1. In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6-bis
della legge 27 ottobre 2000, n. 306, sono ammessi a partecipare alle
sessioni riservate di esami di cui all'art. 2, comma 4, della legge
3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di
servizio previsti dal medesimo comma 4, entro il 27 aprile 2000.
2. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti
previsti dalla ordinanza ministeriale n. 153/1999, come integrata
dall'ordinanza ministeriale n. 33/2000, i limiti temporali di
maturazione del servizio previsto dall'art. 2, comma 4, della legge
n. 124/1999 debbono intendersi, pertanto, fissati in almeno
trecentosessanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico
1989/1990 ed il 27 aprile 2000, di cui almeno centottanta giorni a
decorrere dall'anno scolastico 1994/1995.

                               Art. 2.
 

Destinatari
 
1. Hanno titolo a presentare domanda di partecipazione a tale
sessione di esame, previa frequenza ai corsi da attivare secondo le
modalita' previste dalla ordinanza ministeriale n. 153/1999, come
integrata dalla ordinanza ministeriale n. 33/2000, tutti coloro che
abbiano maturato il requisito di servizio entro il termine prescritto
dal precedente art. 1 e siano in possesso, alla stessa data, del
titolo di studio valido per l'ammissione al corso per il
conseguimento dell'abilitazione o della idoneita' richiesta.
2. Sono, altresi', ammessi a partecipare sia coloro che, pur
avendo a suo tempo maturato il requisito del servizio nei termini
fissati dall'art. 2, comma 4 della legge n. 124/1999, non abbiano
presentato alcuna domanda di partecipazione alle sessioni riservate
indette con ordinanza ministeriale n. 153/1999 e ordinanza
ministeriale n. 33/2000, sia coloro che avendo presentato domanda,
siano stati ammessi alla sessione riservata, ma non abbiano
frequentato i corsi.
A coloro che, ammessi ai corsi, abbiano frequentato totalmente o
parzialmente i corsi medesimi, ma non hanno sostenuto gli esami
finali, sara' riconosciuto, previa domanda da presentare entro i
termini di scadenza indicati nell'art. 4, rispettivamente, il diritto
di essere ammessi a sostenere gli esami finali nei corsi da attivare
ai sensi della presente ordinanza ministeriale, ovvero un credito
formativo da far valere nei medesimi corsi.
3. In nessun caso puo' essere ammesso il personale che ha gia'
partecipato ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione o
idoneita', attivati ai sensi delle ordinanze ministeriali indicate al
comma precedente, ed ha sostenuto l'esame finale.

                               Art. 3.
 

Disposizioni specifiche per il personale che ha frequentato senza
titolo le precedenti sessioni riservate
 
1. Coloro che, non avendo maturato i titoli di servizio e di
studio nei termini indicati dall'art. 2, comma 4 della legge
n. 124/1999, siano stati ammessi con riserva a frequentare i corsi
attivati ai sensi delle ordinanze ministeriali n. 153/1999 e
n. 33/2000 e abbiano superato gli esami finali e si trovino
attualmente nelle condizioni di ammissibilita' previste dall'art. 2,
comma 1 della presente ordinanza, possono ottenere, previa domanda da
presentare entro i termini di scadenza indicati nell'art. 4, lo
scioglimento delle riserve ovvero, qualora esclusi con provvedimenti
definitivi, la revoca del provvedimento di esclusione dal corso
adottato con decreto ministeriale. Nei confronti del personale che al
momento della pubblicazione della presente ordinanza ministeriale
stia ancora frequentando con riserva i corsi di cui trattasi, sara'
consentito il proseguimento della frequenza e l'ammissione agli esami
finali. Lo scioglimento della riserva sara' disposto con effetto dal
momento della conclusione della sessione riservata di esami di cui
alla presente ordinanza ministeriale.

                               Art. 4.
 

Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione ai corsi per il conseguimento
della abilitazione o idoneita' dovra' essere presentata per la
frequenza di un solo corso e per una sola provincia, pena
l'esclusione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza ministeriale nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando gli
allegati modelli.
2. Restano confermate, per quanto compatibili, le disposizioni
contenute nelle ordinanze ministeriali n. 153/1999 e n. 33/2000, ad
eccezione di quelle riguardanti i limiti temporali per la maturazione
del requisito del servizio.

                               Art. 5.
 

Criteri per l'inserimento nelle graduatorie permanenti
 
1. Il personale di cui alla presente ordinanza ministeriale e'
inserito a domanda, previa regolare frequenza al corso e superamento
dell'esame finale, nelle graduatorie permanenti, al momento della
integrazione delle stesse da effettuarsi, secondo le disposizioni
previste dall'art. 4 del regolamento adottato con decreto
ministeriale 27 marzo 2000, in esito all'espletamento dei concorsi a
cattedre per titoli ed esami banditi nel 1999, nel medesimo scaglione
di coloro che superano i predetti concorsi. Coloro che conseguono
l'abilitazione o l'idoneita' per classi di concorso per cui non sono
state bandite le relative procedure concorsuali, saranno inseriti in
uno scaglione immediatamente successivo all'ultimo, costituito per
effetto dell'espletamento delle procedure indette con decreto
ministeriale n. 146/2000.

                               Art. 6.
 

Disposizioni specifiche per la classe 77/A - Strumento musicale
 
1. Per la classe 77/A, sono ammessi alla sessione riservata di
esami, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento di strumento musicale nella scuola media, i
candidati sprovvisti di abilitazione in educazione musicale o in
strumento musicale, che abbiano prestato servizio di insegnamento di
strumento nei corsi ad indirizzo musicale nella scuola media, con il
possesso del prescritto titolo di studio, per almeno trecentosessanta
giorni, entro il termine indicato dal precedente art. 1 e non abbiano
partecipato alla sessione riservata di esami indetta con ordinanza
ministeriale n. 202 del 6 agosto 1999.
2. Sono ammessi, altresi', coloro che, pur avendo maturato il
predetto requisito del servizio nei termini fissati dall'art. 2,
comma 4, della legge n. 124/1999, non abbiano presentato alcuna
domanda di ammissione alla sessione riservata di esame indetta con
ordinanza ministeriale n. 202 del 6 agosto 2000, ovvero coloro che,
seppur ammessi agli esami, non hanno sostenuto la prova.
3. Restano confermate le disposizioni contenute nella ordinanza
ministeriale n. 202 del 6 agosto 1999 e, per quanto concerne le
nomine riguardanti le commissioni d'esame e le prove d'esame, si
richiamano le specifiche disposizioni contenute negli articoli 6 e 7
della predetta ordinanza ministeriale.
4. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione
alla sessione di esame e' fissato all'art. 4 della presente ordinanza
ministeriale.
5. Il personale che consegue l'abilitazione ai sensi della
presente ordinanza ministeriale potra' essere inserito, a domanda,
secondo la procedura di cui all'art. 7 del regolamento approvato con
decreto ministeriale 27 marzo 2000, nelle graduatorie permanenti,
gia' compilate ai sensi del menzionato art. 7, in una fascia
successiva a quella esistente, con il punteggio spettante sulla base
della tabella di valutazione dei titoli allegata al predetto decreto
ministeriale (allegato B).
6. Potra', altresi', essere inserito a domanda nelle graduatorie
permanenti di cui al comma 5 del presente articolo il personale
abilitato all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media,
purche' in possesso del requisito del servizio specificato nel
precedente comma 1.

                               Art. 7.
 

Norme finali
 
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza
ministeriale si richiamano le disposizioni impartite con le ordinanze
ministeriali numeri 153/1999 e 33/2000 riguardanti il personale
docente ed educativo e la ordinanza ministeriale n. 202 del 6 agosto
1999 che disciplina la sessione riservata di esami, finalizzata al
conseguimento della abilitazione di strumento musicale nella scuola
media.
2. La presente ordinanza sara' inviata alla Corte dei conti per
la registrazione.
Roma, 2 gennaio 2001
Il Ministro: De Mauro
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2001
Registro n. 1, foglio n. 71

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