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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.28 del 7/4/2000
Ente:MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Località:Nazionale
Codice atto:000E3127
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:6/6/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 163;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ed in
parti-colare l'art. 37;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed in particolare
l'art. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994,
n. 174;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed in particolare
l'art. 1, comma 87;
Viste le leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127,
cosi' come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191 e dal
decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1998, n. 403;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Viste le delibere dei Consigli direttivi degli Osservatori
interessati;
Visti i pareri espressi dal Consiglio per le ricerche astonomiche
nelle sedute del 10-11 marzo 1999, 17 settembre 1999 e 11 febbraio
2000;
Considerato che i posti richiesti a concorso dai singoli
Osservatori trovano disponibilita' nei rispettivi organici;
Considerato che le predette istituzioni hanno assicurato la
copertura finanziaria a carico dei rispettivi bilanci per i posti per
i quali e' stato richiesto il concorso;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli scientifici, a posti
di astronomo straordinario:
1) concorso a nove posti per il settore ""Astronomia e
astrofisica generale", cosi' ripartiti:
due posti presso l'Osservatorio astrofisico di Arcetri -
Firenze;
un posto presso l'Osservatorio astronomico di Bologna;
un posto presso l'Osservatorio astronomico di Cagliari;
un posto presso l'Osservatorio astronomico di Capodimonte -
Napoli;
un posto presso l'Osservatorio astronomico di Padova;
un posto presso l'Osservatorio astronomico di Pino Torinese
(Torino);
un posto presso l'Osservatorio astronomico di Roma;
un posto presso l'Osservatorio astronomico di Trieste.
2) Concorso a quattro posti per il settore ""Tecnologie
astronomiche e astrofisiche", cosi' ripartiti:
un posto presso l'Osservatorio astronomico di Capodimonte -
Napoli;
un posto presso l'Osservatorio astrofisico di Catania;
un posto presso l'Osservatorio astronomico di Padova;
un posto presso l'Osservatorio astronomico di Trieste.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione ai concorsi
 
La partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1 e' libera, senza
limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio
posseduti dai candidati.
Non possono partecipare ai suddetti concorsi:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) gli astronomi straordinari e ordinari in servizio presso gli
Osservatori astronomici e astrofisici italiani.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione
 
Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti sono tenuti
a farne domanda al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia
universitaria e gli studenti - Ufficio VI, piazza Kennedy n. 20 -
00144 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente bando. Ad esso e' allegato, ad ogni buon fine, lo schema
di domanda.
La domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta
semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, si considerera'
prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fara'
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge n. 127/1997, la firma
apposta dal candidato in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione.
I candidati stranieri dovranno presentare domanda di ammissione
in lingua italiana, con esclusione di altre lingue.
Il candidato dovra' indicare con precisione il concorso al quale
intende partecipare (estremi del bando, settore).
Il candidato che intenda partecipare a piu' concorsi deve
presentare distinte domande facendo menzione in ciascuna di esse
degli altri concorsi ai quali ha chiesto di essere ammesso.
Nella domanda il candidato deve chiaramente indicare il proprio
nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale. Le donne
coniugate debbono indicare il nome da nubile.
Il candidato deve altresi' dichiarare sotto la sua personale
responsabilita':
1) la residenza anagrafica;
2) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini
dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
3) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando,
eventualmente, i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare
di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi;
4) eventuali condanne riportate;
5) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) di aver ottemperato alle disposizioni relative agli obblighi
militari (solo per i cittadini italiani);
7) di non essere in servizio come astronomo straordinario o
ordinario presso gli Osservatori astronomici e astrofisici italiani.
Nella domanda deve essere indicato il domicilio che il candidato
elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso
dovra' essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
Il candidato dovra' allegare alla domanda:
1) qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del
concorso;
2) un curriculum in duplice copia della propria attivita'
scientifica;
3) un elenco, in duplice copia, di tutti i documenti presentati
in allegato alla domanda, nonche' delle pubblicazioni che saranno
presentate con le modalita' del successivo art. 5.
Sia il curriculum sia l'elenco dei documenti e delle
pubblicazioni devono essere datati e firmati dal candidato.
I documenti e i certificati devono essere prodotti in carta
semplice ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370.
I candidati italiani e i cittadini di Stati dell'Unione europea
possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante le
dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa consentite
dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998.
I titoli possono altresi' essere prodotti in originale, in copia
autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I candidati cittadini extracomunitari residenti in Italia,
secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, ai
sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
extracomunitario di cui lo straniero e' cittadino debbono essere
conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono
altresi' essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari
italiane.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni o a documenti
allegati a domanda di partecipazione ad altro concorso.

                               Art. 4.
 
Sede di svolgimento dei concorsi
 
Le sedi degli Osservatori nelle quali si svolgeranno i concorsi
saranno indicate nel decreto costitutivo delle commissioni
giudicatrici. Per ragioni di contenimento della spesa pubblica, per
snellimento e accelerazione delle procedure, il criterio di scelta
delle sedi, per lo svolgimento dei lavori concorsuali, sara', di
norma, determinato avendo riguardo alla prevalenza della sede di
servizio dei componenti le commissioni giudicatrici. Qualora la sede
non sia in tal modo individuabile, i lavori si svolgeranno nella sede
di appartenenza del commissario piu' anziano nel ruolo.

                               Art. 5.
 
Pubblicazioni
 
Le pubblicazioni, con un'elenco delle stesse firmato ed identico
a quello trasmesso al Ministero, vanno inviate con apposito plico
raccomandato, o consegnate a mano al competente ufficio
amministrativo della sede indicata nel decreto costitutivo delle
commissioni giudicatrici entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Le pubblicazioni erroneamente inviate al Ministero o a sede
diversa non saranno prese in considerazione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura ""Pubblicazioni: concorso a posti di astronomo
straordinario" e deve essere indicato chiaramente il settore per il
quale l'interessato intende partecipare, nonche' il cognome, nome e
indirizzo del candidato.
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in
copia autenticata, ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' in cui se ne attesti la conformita' all'originale ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono
essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine
e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere
presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato
nella lingua originale.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato
o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo comma
non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni
giudicatrici.
E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.

                               Art. 6.
 
Costituzione delle commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di astronomo
straordinario saranno costituite con le modalita' indicate
nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 163.
L'elettorato attivo e passivo e' costituito dagli astronomi
ordinari e straordinari degli Osservatori astronomici e astrofisici e
dai professori universitari ordinari e straordinari delle discipline
incluse nel settore scientifico-disciplinare n. B05X - Astronomia ed
astrofisica, indicato nel decreto del Presidente della Repubblica
12 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1994, nel decreto ministeriale
23 giugno 1997 e nel decreto ministeriale 26 febbraio 1999,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 61
del 15 marzo 1999.
Le commissioni saranno nominate con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                               Art. 7.
 
Ricusazione
 
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati devono essere
proposte nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto ministeriale di cui al comma 6 del precedente art. 6. Se la
causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di
insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua
insorgenza.
Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto
come causa di successiva ricusazione.

                               Art. 8.
 
Adempimenti delle commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano, senza indugio al responsabile del procedimento di cui
all'art. 13, il quale ne assicura la pubblicita' presso le sedi degli
Osservatori che hanno richiesto il bando. I criteri sono
pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori
della commissione.
Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum
e le pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato.
Le pubblicazioni redatte in collaborazione con membri della
commissione giudicatrice o con terzi saranno preliminarmente
esaminate dalla commissione all'esclusivo fine di accertare la
possibilita' di enucleare l'apporto del candidato, secondo criteri
prefissati.
Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli
e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, tengono in
considerazione i seguenti criteri:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato nei lavori in
collabo-razione;
c) congruenza della complessiva attivita' del candidato in
relazione al settore per il quale e' bandito il concorso;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore.
A tal fine faranno anche ricorso, ove possibile, a parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati nelle Universita', negli Osservatori e
negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca, la fruizione di assegni o
contratti di ricerca;
e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Al termine dei lavori la commissione redige una motivata
relazione analitica in cui sono riportati i giudizi di ciascun
commissario e quello complessivo della commissione sui singoli
candidati in base ai quali essa propone, previo esame comparativo dei
candidati e successiva votazione, i vincitori in numero non superiore
ai posti messi a concorso ed in ordine alfabetico.
La relazione sara' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Le commissioni, conclusi i lavori, consegneranno al direttore
dell'Osservatorio di svolgimento dei lavori stessi, o ad un
funzionario a tal fine delegato, gli atti concorsuali in plico chiuso
e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui
lembi di chiusura. Sara' cura del direttore disporre l'immediata
consegna, personalmente o a mezzo di funzionario delegato, del plico
integro al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli
studenti - Ufficio VI.

                               Art. 9.
 
Dichiarazione dei vincitori e nomina
 
L'approvazione degli atti viene disposta con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica secondo le
modalita' dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 163; alla nomina dei vincitori provvedono i
direttori degli Osservatori ai sensi dell'art. 5, comma nono, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Le attribuzioni del consiglio di facolta' sono esercitate dal
consiglio direttivo degli Osservatori astronomici e astrofisici ai
quali afferiscono i posti messi a concorso.

                              Art. 10.
 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
 
I membri delle commissioni giudicatrici, al termine dei lavori
concorsuali, sono tenuti a restituire a ciascun candidato, tramite
gli uffici dell'Universita' e degli Osservatori di appartenenza, a
spese dei destinatari, le pubblicazioni e i documenti loro pervenuti.
I candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese, al recupero
delle pubblicazioni inviate alla sede dell'Osservatorio presso cui si
sono svolti i lavori concorsuali, entro tre mesi dall'espletamento
del concorso. L'Osservatorio, trascorso tale termine, non sara'
responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni.

                              Art. 11.
 
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
 
I candidati risultati vincitori dei concorsi banditi con il
presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero.
Nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione
dell'esito favorevole del concorso, i vincitori devono far pervenire
apposita domanda alla sede o alle sedi prescelte tra quelle indicate
nel bando. Gli uffici competenti degli Osservatori, dopo l'avvenuta
chiamata del consiglio direttivo, provvedono alla richiesta ai
vincitori della documentazione di rito necessaria per la nomina.
Tale documentazione dovra' essere presentata o fatta pervenire
all'Osservatorio entro trenta giorni dalla richiesta.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
I dati personali forniti dai candidati con le domande di
partecipazione al concorso, ai sensi della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, saranno trattati esclusivamente per le finalita' di gestione
del presente bando e dell'eventuale procedimento di assunzione in
servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ai
soggetti direttamente interessati alla posizione giuridico-economica
del candidato risultato vincitore.

                              Art. 13.
 
Responsabile del procedimento
 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, 5 e 6 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 2, comma 14, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 390/1998, per quanto attiene alla
competenza ministeriale, il responsabile del procedimento del
presente bando e' la sig.ra Irene Guglielmo (tel. 06/59912470,
fax 06/59912810, e-mail Irene.Guglielmomurst.it).
Per lo svolgimento dei concorsi che avverra' nelle sedi degli
Osservatori i nominativi dei responsabili verranno indicati nel
decreto costitutivo delle commissioni giudicatrici.

                              Art. 14.
 
Onere finanziario
 
L'onere complessivo relativo alla copertura dei tredici posti
banditi con il presente decreto e' posto a carico dei bilanci degli
Osservatori in ragione dei posti a fianco di ciascun Osservatorio
indicato.

                              Art. 15.
 
Rinvio di norme
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla
normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonche' le
leggi vigenti in materia.

                              Art. 16.
 
Pubblicazione
 
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale "Concorsi ed esami".
Roma, 22 marzo 2000
Il Ministro: Zecchino

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