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MINISTERO DELLA SANITA'

Sessione di esami di idoneita' all'imbarco
in qualita' di medico di bordo - sessione anno 1999

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.73 del 14/9/1999
Ente:MINISTERO DELLA SANITA'
Località:Nazionale
Codice atto:099E7154
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:14/10/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRIGENTE GENERALE
direttore del servizio
Visto il regolamento per la sanita' marittima approvato con regio
decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i regi decreti 7
luglio 1910, n. 537 e 29 novembre 1925, n. 2288, ed, in particolare,
le norme sugli esami di idoneita' ad esercitare le funzioni di medico
di bordo;
Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, con il quale e' stato approvato il regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3 e 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976,
n. 479, con il quale viene elevato a quarantacinque anni il limite di
eta' per l'ammissione agli esami di idoneita' a medico di bordo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n.
116;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modifiche ed in particolare gli articoli 10 e 15;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 3,
comma quinto, cosi' come integrato dall'art. 2, comma ottavo, della
legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, con il quale e' stato approvato il regolamento di attuazione
degli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 127/1997, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
Decreta:
Art. 1.
Sessione di esami
E' indetta la sessione di esami di idoneita' per il conseguimento
dell'autorizzazione all'imbarco in qualita' di medico di bordo.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione agli esami di cui al precedente art. 1 e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) eta' non superiore agli anni quarantacinque alla data del
presente decreto;
3) godimento dei diritti politici;
4) idoneita' fisica prevista per il personale marittimo dal regio
decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modifiche;
5) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
6) diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito
da almeno due anni alla scadenza del termine massimo per la
presentazione delle domande;
7) iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici -
chirurghi di una provincia della Repubblica (tale requisito non e'
richiesto per il personale statale di ruolo).
Salvo quanto stabilito ai punti 2) e 6) per l'eta' e l'abilitazione
professionale, i suddetti requisiti debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle
domande di partecipazione alla sessione d'esami.
L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con decreto
motivato, l'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti
prescritti.

                               Art. 3.
Presentazione delle domande
La domanda di ammissione agli esami, redatta su carta da bollo e
debitamente sottoscritta, deve essere presentata direttamente o
spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della sanita' -
Servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per il personale -
Ufficio V - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma EUR, nel termine
perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Non si terra' conto delle domande prive di sottoscrizione.
Il termine per la presentazione della domanda, se coincidente con
un giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno seguente non
festivo.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
La data di arrivo delle domande che saranno presentate a mano e'
stabilita dal timbro a data apposto su di esse dall'ufficio
competente del servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per
il personale, che rilascera' ricevuta dell'avvenuta presentazione.
L'ufficio e' aperto al pubblico da martedi' a giovedi' dalle ore 10
alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 16, lunedi' e venerdi' dalle ore
10 alle ore 13.
Non si terra' conto delle domande di partecipazione spedite o
presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da
quelle indicate nel primo comma del presente articolo.
I candidati dovranno indicare nella domanda, in alto a sinistra, il
codice "MB"; il medesimo codice dovra' essere riportato sul
frontespizio della busta, se la domanda e' spedita a mezzo
raccomandata.
Nella domanda di ammissione alla presente sessione di esami,
dattiloscritta o redatta in carattere stampatello, l'aspirante sotto
la propria responsabilita' dovra' dichiarare, pena l'esclusione:
1) cognome e nome, luogo e data di nascita (le donne coniugate
debbono indicare nell'ordine: il cognome da nubile, quello da
coniugata ed il nome);
2) domicilio o recapito presso il quale desidera vengano trasmesse
le eventuali comunicazioni relative alla sessione di esami, con
l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonche' il
recapito telefonico.
Il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione
dell'indirizzo e del recapito telefonico.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda ne' da disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a
mezzo raccomandata;
3) di possedere la cittadinanza italiana;
4) di godere dei diritti politici;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta
l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono
giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato
accordato il beneficio della non menzione della condanna nel
certificato generale del casellario giudiziale), nonche' eventuali
procedimenti penali in corso;
6) di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, con
l'esatta indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato e della
data in cui e' stato conseguito;
7) di possedere il diploma di abilitazione all'esercizio
professionale (ovvero il certificato da cui risulti che lo stesso e'
stato rilasciato in sostituzione del diploma) con l'esatta
indicazione dell'universita' che lo ha rilasciato e della data in cui
e' stato conseguito. I candidati provvisoriamente abilitati
all'esercizio professionale che abbiano ottenuto il rilascio del
diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge
8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno fare menzione di questo titolo;
8) di essere iscritti nell'albo professionale dell'ordine dei
medici-chirurghi (il personale statale di ruolo e' esonerato da tale
dichiarazione);
9) di avere ottima conoscenza della lingua inglese;
10) di prescegliere, quale seconda lingua straniera, una fra quelle
previste nel programma di esame (francese, spagnolo, tedesco,
portoghese, russo e arabo).
Alla domanda dovra' essere allegato il certificato medico
rilasciato su carta da bollo da un medico di porto di ruolo o, in
caso di mancanza o impedimento, da un medico militare di grado non
inferiore a capitano, attestante l'idoneita' fisico-psichico di cui
al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive
modificazioni, concernenti l'idoneita' fisica della gente di mare;
tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla
data di presentazione della domanda stessa al Ministero della
sanita'.
Nel certificato dovra' essere precisato che si e' provveduto,
presso istituti o laboratori autorizzati, all'accertamento
sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio
1956, n. 837.
I candidati le cui domande di partecipazione non contengano tutte
le dichiarazioni sopra indicate potranno essere esclusi in qualsiasi
momento dalla sessione di esami con decreto motivato.

                               Art. 4.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
e' cosi' composta:
a) un consigliere di Stato, in qualita' di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della sanita', scelto tra i
dirigenti medici di secondo livello;
c) un rappresentante del Ministero dei trasporti e della
navigazione (unita' di gestione del trasporto marittimo e per le vie
d'acque interne);
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri (direzione
generale dell'emigrazione e A.S.);
e) da quattro docenti universitari di cui uno in patologia o
clinica chirurgica, uno in clinica ostetrico-ginecologica, uno in
igiene, uno in patologia o clinica medica;
f) da un medico autorizzato all'imbarco quale medico di bordo,
scelto su terna proposta dall'Associazione nazionale medici di bordo.
Alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti per le
lingue estere.
Un funzionario amministrativo del Ministero della sanita', ottava
qualifica funzionale, esercita le funzioni di segretario della
commissione.

                               Art. 5.
Prove di esame e modalita' di svolgimento
Gli esami si articoleranno - secondo il programma di cui al
successivo art. 6 del presente decreto - in due prove scritte, in
quattro prove pratiche, in un colloquio ed in due prove di lingua
estera.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 30 novembre 1999
verra' data comunicazione del giorno, dell'ora e della ubicazione dei
locali in cui si effettueranno le prove scritte. Gli aspiranti si
presenteranno a sostenere le prove, sotto riserva di accertamento dei
requisiti prescritti per l'ammissione, senza altro preavviso o
invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta
Ufficiale.
Qualora, per motivi tecnici, non sia possibile fissare il
calendario d'esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale sara' reso noto
l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione della data delle prove.
Gli ammessi alle successive prove pratiche ed orali riceveranno
diretta comunicazione al domicilio indicato del giorno, dell'ora e
dell'ubicazione dei locali in cui potranno sostenerle.
Per essere ammessi a sostenere le suddette prove d'esami, i
candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento, in corso di validita':
a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta
bollata con firma autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identita';
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello
Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1967, n. 851.
Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato
una media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna
di esse.
Per le prove pratiche la commissione mettera' a disposizione dei
candidati le apparecchiature ed i materiali necessari. Non e'
consentito l'uso di apparecchiature e materiali propri.
Le prove pratiche dovranno presenziare almeno tre membri tecnici
della commissione appositamente delegati a riferire sulle capacita' e
abilita' di ciascun candidato. La commissione, sulla base del loro
rapporto, esprimera' collegialmente il voto.
Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la
votazione di almeno 6/10 in ciascuna prova pratica.
Il colloquio dovra' durare non meno di venti minuti e non piu' di
un'ora.
Supereranno il colloquio i candidati che conseguono un punteggio
non inferiore a 6/10. Parimenti, si intendono superate le prove, di
lingua straniera se il candidato consegue la votazione di almeno 6/10
in ciascuna di esse.
La votazione complessiva e' stabilita sommando la media dei voti
riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle
prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e la media dei voti
riportati nelle prove di lingua.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si
osservano - sempre che applicabili, tenuto conto della natura degli
esami in questione - le disposizioni degli articoli dal decimo al
quindicesimo del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modifiche, concernenti gli adempimenti
della commissione esaminatrice e dei candidati durante e dopo lo
svolgimento delle prove.

                               Art. 6.
Programma di esame
Prove scritte:
prima prova: igiene generale e speciale, con particolare riguardo
all'igiene navale. Epidemiologia e profilassi delle malattie
infettive e parassitarie e di origine alimentare;
seconda prova: patologia medica, patologia chirurgica, clinica
medica e clinica chirurgica.
Prove pratiche:
prima prova: prova di clinica medica. Esame di un infermo e
discussione sul caso. Elementi di elettrocardiografia. Tecniche e
terapia medica sulle emergenze cardiologiche. Formano, altresi',
oggetto d'esame le comuni malattie dell'infanzia.
seconda prova: prova di clinica chirurgica. Esame di un infermo e
discussione sul caso. Tecniche di rianimazione cardio-polmonare.
Formano, altresi', oggetto d'esame le comuni prestazioni per il
soccorso d'urgenza.
terza prova: prova di clinica ostetrica e ginecologica. Esame di un
caso ostetrico/ginecologico con relativa discussione.
quarta prova: tecniche di laboratorio per la diagnosi delle
malattie infettive e parassitarie, con riconoscimento dei rispettivi
agenti eziologici al microscopio ottico. Esecuzione ed
interpretazione di esami chimico-clinici. Descrizione ed eventuale
esecuzione dei controlli igienico-sanitari per accertare la
genuinita' e salubrita' dei principali alimenti e bevande: acque,
cereali e farine, latte, vino, carni, conserve alimentari, etc.
Controlli degli apparecchi di clorazione delle acque.
Colloquio:
1) materie della prima prova scritta;
2) legislazione nazionale avente attinenza con i compiti e le
funzioni del medico di bordo;
ordinamento sanitario dello Stato. Organizzazione sanitaria
internazionale. Regolamento sanitario internazionale.
regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste sulle
navi addette al trasporto dei passeggeri;
condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo
delle navi mercantili nazionali;
medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari di cui devono
essere provviste le navi.
Prove obbligatorie di lingua estera:
lettura, traduzione e conversazione, attraverso le quali il
candidato dovra' dimostrare di avere ottima conoscenza della lingua
inglese e di un'altra lingua da prescegliersi la le seguenti:
francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e arabo.

                               Art. 7.
Accertamento del possesso dei requisiti
I candidati risultati idonei dovranno comprovare - entro il termine
perentorio di giorni trenta dal ricevimento della relativa richiesta,
a pena di decadenza - il possesso dei requisiti di ammissione
prescritti dal presente decreto.
A tal fine, i candidati potranno produrre apposite certificazioni,
da far pervenire al Ministero della sanita' - Servizio per
l'organizzazione, per il bilancio e per il personale - Ufficio V -
Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma EUR, ovvero rendere
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 1 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1998, n. 403.
In entrambi i casi dovranno essere osservate le disposizioni in
materia di bollo.
L'amministrazione procedera' ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazione non veritiera.

                               Art. 8.
Graduatoria degli idonei
La graduatoria dei candidati risultati idonei agli esami sara'
approvata con apposito decreto e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4 serie speciale - nonche' nel bollettino
ufficiale del Ministero della sanita'.

                               Art. 9.
Accesso agli atti del procedimento
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della sessione
d'esame e' escluso fino alla conclusione della relativa procedura,
fatta salva la garanzia della visione degli atti la cui conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

                              Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della sanita' - Servizio per l'organizzazione, per il
bilancio e per il personale - Ufficio V - per le finalita' di
gestione della sessione di esami in questione e saranno trattati,
successivamente, anche dal competente dipartimento della prevenzione
per gli adempimenti relativi all'eventuale conseguimento
dell'idoneita' all'imbarco in qualita' di medico di bordo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione dalla
graduatoria.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, che potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero
della sanita' - Servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per
il personale - Ufficio V - titolare del trattamento.
Limitatamente agli atti relativi alla sessione d'esame,
responsabile del trattamento dei dati e' il direttore del suddetto
ufficio V.
Il presente decreto verra' inoltrato al Ministero di grazia e
giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale.
Avverso il presente provvedimento e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede
giurisdizionale, impugnazione al competente tribunale amministrativo
regionale entro sessanta giorni dalla stessa data.
Roma, 3 settembre 1999
Il dirigente generale: Niglio

 

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