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SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
Concorso pubblico, per titoli, riservato a laureati di nazionalita'
straniera non appartenenti all'Unione europea, a sette posti
interni dei corsi di perfezionamento.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.88 del 5/11/1999 |
Ente: | SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA |
Località: | - |
Codice atto: | 099E8850 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 7 |
Scadenza: | 30/11/1999 |
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IL DIRETTORE
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 41, istitutiva della Scuola;
Visto lo statuto della Scuola approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1988 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il regolamento didattico della Scuola;
Vista la delibera n. 172 del 12 luglio 1999 con la quale il senato
accademico ha deliberato di bandire il concorso, per titoli, a posti
di allievo dei corsi di perfezionamento riservato a cittadini non
appartenenti all'Unione europea per l'anno accademico 1999-2000;
Vista la delibera n. 315 dei 17 settembre 1999 con la quale il
consiglio direttivo ha determinato ai sensi dell'art. 39 dello
statuto il numero dei posti da mettere a concorso per il corso di
perfezionamento riservato a cittadini non appartenenti all'Unione
europea per l'anno accademico 1999-2000 e ne ha approvato il relativo
bando di concorso;
Vista la delibera n. 208 el 17 settembre 1999 con la quale il
senato accademico si e' espresso in merito alla politica del
dottorato di ricerca nella Scuola;
Vista la delibera n. 187 del 27 settembre 1999 con le quale il
consiglio della classe di scienze sociali ha ulteriormente definito i
posti da mettere concorso per la classe di scienze sociali;
Vista la delibera n. 200 del 5 ottobre 1999 con la quale il
consiglio della classe di scienze sperimentali ha ulteriormente
definito i posti da mettere a concorso per la classe di scienze
sperimentali;
Vista la delibera n. 226 del 7 ottobre 1999 con la quale il senato
accademico ha definitivamente approvato il bando di concorso;
Decreta:
Art. 1.
La Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento "S.
Anna" di Pisa bandisce, per l'anno accademico 1999-2000 un concorso
pubblico, per titoli, riservato a laureati di nazionalita' straniera
non appartenenti all'Unione europea, a sette posti interni dei corsi
di perfezionamento di cui:
Classe di scienze sociali
Due posti per il settore di giurisprudenza.
Aree a concorso:
diritto della responsabilita' civile (N01X);
diritto delle istituzioni dell'Unione europea (N14X);
diritto parlamentare (N08X);
diritto penale (N17X);
diritti umani:
diritto delle persone e della famiglia (N01X);
protezione e promozione dei diritti dell'uomo nel sistema regionale
europeo (UE, OSCE, Consiglio d'Europa) (N14X);
tutela costituzionale dei diritti umani e organizzazioni sociali
(N09X).
Un posto per il settore di scienze politiche.
Aree a concorso:
storia moderna e contemporanea: profili economici e istituzionali
(M02A; M04X);
storia della filosofia politica moderna e contemporanea (Q01A);
politica e diritto internazionale: profili relativi alla sicurezza
internazionale ed alla gestione dei conflitti (Q02X);
politica e diritto agrario (Q02X; N03X).
Classe di scienze sperimentali
Due posti per il settore di ingegneria.
Aree a concorso:
analisi teorica ed attivita' sperimentali inerenti lo sviluppo dei
sistemi per la teleoperazione con ambienti virtuali (K03X; K04X;
K05A; K05C; I07X);
robotica biomedica (I26A);
sistemi di elaborazione dati per applicazioni in tempo reale
(K05A);
sistemi informativi della pubblica amministrazione (K05A);
microingegneria (I26A; K06X).
Due posti per il settore di medicina e chirurgia.
Aree a concorso:
bioenergetica delle cellule del sistema nervoso centrale (E04A;
E05A);
struttura, funzione e regolazione di proteine ad attivita'
enzimatica e recettoriale (E05A);
biologia e fisiologia vascolare (E04A);
fisiopatologia della cardiopatia ischemica (F07A);
fisiologia genomica (E06X).
Art. 2.
Sono ammessi al concorso laureati di nazionalita' straniera non
appartenenti all'Unione europea che abbiano conseguito, in una
universita' o istituto universitario italiano o straniero di pari
grado, la laurea o titolo equipollente in corsi afferenti ai settori
disciplinari attivati alla Scuola.
La valutazione dell'equipollenza del titolo di cui sopra, e'
attribuita, ai soli fini del concorso dalla commissione giudicatrice
di cui all'art. 6.
Art. 3.
La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in una lingua
a scelta tra italiano, inglese o francese e in carta libera ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 370, deve pervenire perentoriamente
alla Scuola entro il giorno 30 novembre 1999. Gli interessati
potranno avvalersi dello schema di domanda di cui all'allegato A.
Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda,
qualunque ne sia la causa, ne comporta l'inammissibilita'.
Art. 4.
Nella domanda e' fatto obbligo ai candidati di dichiarare:
1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e
nazionalita';
2) di essere immuni da malattie che non consentano la vita in
comunita';
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso
4) il possesso del titolo accademico di cui al precedente art. 2
con l'indicazione del corso di laurea, dell'universita' o istituto di
istruzione universitaria dove e' stato conseguito;
5) il settore per il quale intendono concorrere, nonche' l'area in
cui intendono perfezionarsi;
6) di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di
concorso;
7) il domicilio od il recapito presso il quale desiderano siano
trasmesse le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far
conoscere le eventuali variazioni di indirizzo.
Art. 5.
Alla domanda i candidati devono allegare:
a) copia del programma di ricerca che il candidato intende svolgere
presso la Scuola. Il programma di ricerca deve avere sviluppo
triennale e comprendere in dettaglio:
titolo della ricerca;
presupposti scientifici e dati bibliografici;
scopo e aspettative della ricerca;
ove occorra, metodologie sperimentali e di analisi dei dati;
b) copia del diploma di laurea o titolo di studio equivalente (1);
c) curriculum vitae et studiorum;
d) i titoli (pubblicazioni articoli ecc.) che si ritiene opportuno
presentare, ivi comprese due o piu' lettere di docenti che ne hanno
seguito l'attivita' di studio;
e) una dichiarazione attestante il grado di conoscenza di una
lingua parlata e scritta, a scelta fra italiano, francese, inglese,
tedesco, spagnolo o portoghese, oltre la lingua madre;
f) fotocopia di un documento di identita' in corso di validita';
g) tre fotografie, formato tessera, con sul retro il proprio
cognome e nome in stampatello;
h) una scheda riepilogativa del materiale allegato alla domanda.
Art. 6.
I titoli ed il programma di ricerca presentati dal candidato sono
esaminati da una commissione nominata dal direttore della Scuola.
La commissione valutera' i titoli presentati ed il programma di
ricerca del candidato anche in relazione alle linee di ricerca
promosse dalla Scuola. Al termine dei lavori la commissione
stabilisce la graduatoria dei candidati idonei per ordine di merito.
Il direttore approva le graduatorie e nomina i vincitori.
L'esito del concorso verra' comunicato ai soli vincitori.
Art. 7.
I vincitori del concorso devono prendere posto nella Scuola a
decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui all'ultimo
comma del precedente art. 6 e comunque entro il 15 gennaio 2000. In
caso contrario saranno considerati decaduti.
Eventuali differimenti della data di inizio verranno consentiti ai
vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o di
trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (legge 30
dicembre 1971, n. 1204).
Coloro che si trovino in servizio militare sono tenuti ad esibire
un certificato dell'autorita' militare, nel quale deve essere anche
indicata la data presumibile in cui avra' termine il servizio.
Coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30
dicembre 1971, n. 1204, sono tenuti ad esibire apposito certificato
medico, nel quale devono essere indicati i periodi presumibili di
astensione previsti dalla legge medesima.
Nei due casi suddetti l'attivita' di ricerca iniziera' entro il
decimo giorno dal congedo militare o dal termine del periodo di
puerperio.
All'atto dell'inserimento nella Scuola, ai candidati vincitori
verranno consegnati, ai fini dell'osservanza delle norme in essi
contenute, lo statuto ed i regolamenti della Scuola, dei quali
dovranno dichiarare per iscritto il ricevimento.
In caso di decadenza o rinuncia dei vincitori la Scuola si riserva
di assegnare il posto che viene a liberarsi ai candidati idonei
secondo l'ordine della graduatoria.
Art. 8.
I corsi di perfezionamento hanno durata triennale.
Gli allievi perfezionandi non possono accettare impegni che la
direzione ritenga incompatibili con i doveri prescritti dallo statuto
e dai regolamenti della Scuola.
Il consiglio di classe nomina, per ciascun allievo, un collegio dei
docenti che ha il compito di verificare la partecipazione alle
attivita' didattiche, culturali e scientifiche della Scuola e lo
stato di avanzamento della ricerca.
Gli allievi perfezionandi devono attendere ai loro studi secondo un
piano concordato con il collegio dei docenti e approvato dal
consiglio di classe.
Gli allievi perfezionandi, al termine dell'attivita' di ricerca,
devono sostenere l'esame per il conseguimento del diploma di
perfezionamento.
L'esame per il diploma di perfezionamento consiste nella
discussione di una dissertazione scritta di fronte a una commissione
di specialisti nominata dal direttore.
Ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, il
diploma di perfezionamento e' a tutti gli effetti equipollente al
dottorato di ricerca.
Art. 9.
Per i vincitori la Scuola prevede il vitto gratuito e l'uso della
biblioteca e dei laboratori, secondo le modalita' dei propri
regolamenti.
A tutti gli allievi perfezionandi, infine, e' corrisposto un
assegno mensile a titolo di contributo didattico, nonche' un
contributo mensile a titolo di alloggio esterno il cui ammontare e'
stabilito dal consiglio direttivo.
I sussidi di cui sopra sono soggetti, ai fini fiscali, alla
normativa italiana vigente in materia di borse di studio erogate
dalle universita' e dalle regioni.
Il consiglio di classe puo' autorizzare la partecipazione degli
allievi ad attivita' di studio e di ricerca fuori dalla sede della
Scuola, tenuto conto del parere del collegio dei docenti.
Art. 10.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i dati personali forniti dai candidati saranno accolti presso la
Scuola ed utilizzati esclusivamente per le finalita' di gestione del
concorso.
Essi verranno resi anonimi per essere eventualmente utilizzati a
fini di elaborazioni statistiche.
Pisa, 18 ottobre 1999
Il direttore: Varaldo
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(1) I certificati di studio e il diploma di laurea devono essere
tradotti in lingua italiana con eccezione dei titoli presentati in
lingua francese, inglese, tedesca e spagnola.
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