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UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D,
area amministrativa-gestionale, presso il centro comunicazione e
stampa.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.95 del 5/12/2000
Ente:UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO
Località:-
Codice atto:00E11284
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:4/1/2001
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare gli
articoli 19 e 20;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 come modificato e integrato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 13 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 19 aprile
2000 con la quale viene autorizzata la copertura, mediante la
procedura del concorso pubblico, di un posto di settima qualifica
funzionale, dell'area funzionale amministrativo-contabile, profilo
collaboratore amministrativo, presso il Centro comunicazione e stampa
del-l'Universita' degli studi di Udine;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita' sottoscritto in data 9 agosto 2000;
Visto il decreto rettorale n. 1085 del 18 settembre 2000 con il
quale si equiparano le qualifiche, dei posti deliberati da bandire,
alle nuove categorie stabilite dal contratto collettivo nazionale di
lavoro precedentemente citato;
Visto il regolamento generale d'Ateneo dell'Universita' degli
studi di Udine ed in particolare l'art. 59;
Visto il regolamento d'amministrazione, contabilita' e finanza
dell'Universita' degli studi di Udine ed in particolare l'art. 70;
Visto il regolamento per il reclutamento del personale
tecnico-amministrativo dell'Universita' degli studi di Udine;
Visto il decreto rettorale n. 549 del 15 maggio 2000 relativo
alle disposizioni in merito allo scarto delle pubblicazioni come
titoli per la partecipazione ai concorsi;
Tenuto conto delle vigenti norme in materia di assunzione
obbligatoria e di riserve nel pubblico impiego;
 
Decreta:
 

Art. 1.
 

Posti a concorso
 
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
categoria D, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del
Centro comunicazione e stampa dell'Universita' degli studi di Udine.
L'Universita' garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione al concorso
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma di laurea in lingue e letterature
straniere, conservazione dei beni culturali o altri titoli di studio
equipollenti ai sensi della vigente normativa;
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della
Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli
italiani non appartenenti alla Repubblica;
c) godimento dei diritti politici;
d) aver ottemperato a quanto previsto dalle norme sul
reclutamento militare.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere, ai fini dell'accesso al suddetto concorso, i seguenti
requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere al concorso coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione e che siano stati dichiarati decaduti da altro
impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva e la loro
esclusione per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta
in qualsiasi momento, con motivato provvedimento rettorale.
I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.

                               Art. 3.
 
Domande e termine di presentazione
 
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice
in conformita' allo schema allegato al presente bando di concorso,
devono essere indirizzate e presentate direttamente o spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, all'Universita' degli studi
di Udine - Ripartizione del personale - Ufficio concorsi, via
Palladio, n. 8 - 33100 Udine, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena l'esclusione dal
concorso.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno
dichiarare sotto la loro personale responsabilita':
il cognome e nome (per le donne esclusivamente il cognome da
nubile) nonche' il luogo e la data di nascita;
il codice fiscale;
la cittadinanza posseduta;
il comune ove e' iscritto nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti;
il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del
bando di concorso;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d)
del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello
Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
gli eventuali titoli di preferenza posseduti.
I candidati devono allegare alla domanda:
fotocopia di documento di riconoscimento;
fotocopia del codice fiscale;
curriculum professionale datato e sottoscritto nonche' tutti i
titoli che il candidato ritiene utili alla valutazione degli stessi
di cui all'art. 5 del presente bando di concorso.
Detti titoli possono essere prodotti in originale o in copia
autenticata. Nei casi consentiti dalla legge sara' ammessa
l'autocertificazione.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al recupero dei
titoli e delle pubblicazioni inviati all'Universita'. A tal fine i
medesimi dovranno indicare all'atto della domanda se intendono
recuperare o meno la documentazione presentata. Trascorsi i
centottanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso dell'approvazione
atti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale - l'Universita' provvedera' alla restituzione dei titoli e
delle pubblicazioni ai candidati che ne hanno fatto richiesta e
disporra' del restante materiale secondo le proprie necessita', senza
alcuna responsabilita'.
Il candidato dovra' inoltre dichiarare di autorizzare
l'Universita' degli studi di Udine al trattamento dei propri dati
personali ai fini della gestione dell'attivita' concorsuale, ai sensi
delle disposizioni della legge n. 675/1996.
Dalle domande dovra' risultare, altresi', il domicilio o il
recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni, con l'impegno a
segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente.
I candidati riconosciuti handicappati, ai sensi della legge
n. 104/1992 nella domanda di partecipazione al concorso dovranno
specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove di esame.
L'amministrazione non terra' conto delle domande che non siano
conformi a quanto indicato nel presente articolo, salvo che i difetti
non siano facilmente e tempestivamente sanabili.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso
fosse superiore a 50 unita', l'amministrazione si riserva la facolta'
di procedere a forme di preselezione.
Copia del presente bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono reperibili all'indirizzo web:
http://web.uniud.it/ripe/frameset assunzioni.htm

                               Art. 4.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice sara' nominata in conformita' e nel
rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 70 del regolamento
d'amministrazione dell'Universita' degli studi di Udine e
dall'art. 36, comma terzo del decreto legislativo n. 29/1993 e
successive modificazioni ed integrazioni e sara' composta da:
presidente: un professore di ruolo nelle Universita' di prima o
di seconda fascia;
componenti: due esperti nelle materie oggetto del concorso;
segretario: dipendente di ruolo delle Universita' di categoria
non inferiore alla C e appartenente all'area amministrativa.
Il decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice
verra' pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo, posto in Palazzo
Antonini, via Antonini n. 8 - Udine.

                               Art. 5.
 
Valutazione dei titoli
 
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri a
cura della commissione esaminatrice, e' effettuata dopo le prove
scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
Ai titoli, presentati dal candidato ed adeguatamente documentati,
non potra' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a
10/30 o equivalente.
Saranno valutate le seguenti categorie di titoli:
a) titoli di studio in termini di valutazione o di giudizio
riportato;
b) servizi prestati nell'Universita' degli studi di Udine
presso la stessa unita' organizzativa e nella stessa area di cui al
posto messo a concorso;
c) servizi prestati presso altre istituzioni universitarie o
scientifiche, presso pubbliche amministrazioni, presso enti privati o
nell'ambito di attivita' professionali o imprenditoriali svolte in
proprio;
d) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto di
concorso;
e) attestati di qualificazione rilasciati a seguito di
frequenza a corsi di formazione professionale con valutazione finale
inerenti alle materie di concorso;
f) incarichi di insegnamento in istituzioni universitarie,
scolastiche o di formazione professionale in materie affini a quelle
oggetto di concorso;
g) incarichi o esperienze professionali diverse dalle
precedenti ma dalle quali sia possibile dedurre attitudini o
capacita' professionali in relazione alle mansioni oggetto del
concorso;
h) abilitazioni inerenti all'oggetto del concorso.

                               Art. 6.
 
Preselezione
 
Qualora il numero dei candidati superasse le cinquanta unita',
l'amministrazione si riserva di dar luogo ad una procedura di
preselezione diretta a limitare il numero dei partecipanti a non meno
di dieci candidati per il posto messo a concorso.
La definizione delle prove di preselezione viene effettuata dalla
commissione esaminatrice o da una speciale commissione di
preselezione costituita anche da componenti esterni alla commissione,
proposta dalla commissione stessa e nominata con provvedimento del
direttore amministrativo.
La prova selettiva potra' essere effettuata, secondo quanto
previsto dall'art. 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modifiche, anche da una struttura
esterna specializzata in selezione del personale, sulla base della
somministrazione di un test costituito da quesiti a risposte multiple
preformulate o da quesiti a risposta sintetica, da svolgersi in un
tempo predeterminato, e da somministrarsi e da elaborarsi anche per
via informatica. La prova di preselezione sara' costruita in modo da
valutare la professionalita' e l'attitudine del candidato rispetto
alle caratteristiche richieste dalle mansioni della categoria e
dell'area del posto messo a concorso.
La mancata partecipazione alla prova di preselezione, comunque
giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal
concorso.

                               Art. 7.
 
Prove di esame
 
Le prove d'esame, che consisteranno in due prove scritte e una
prova orale, saranno finalizzate a verificare la reale attitudine del
candidato ad assolvere le funzioni cui sara' destinato in caso di
assunzione. Il programma di massima delle prove di esame viene
allegato al bando e ne costituisce parte integrante.
Le prove di esame avranno luogo presso la sede che l'Universita'
degli studi di Udine riterra' di stabilire.
Il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del
mese, dell'ora e della sede in cui le medesime avranno luogo, nonche'
la data della eventuale preselezione, verra' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il giorno 16 febbraio
2001.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per
cui i candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di valido documento
di riconoscimento, senza alcun preavviso nella data e presso la sede
di esame.
Qualora impedimenti di natura tecnica non rendessero possibile il
rispetto delle date suindicate, il diario delle prove di esame sara'
notificato personalmente agli interessati, tramite raccomandata con
avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dello
svolgimento delle prove stesse.
Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non
potranno portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie. I candidati potranno consultare
soltanto i testi che la commissione giudicatrice vorra' loro
autorizzare durante il concorso ed i dizionari.
I candidati ammessi a sostenere la prova orale saranno convocati
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di venti
giorni prima dello svolgimento della prova stessa.
Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato in
ciascuna prova una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene
una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

                               Art. 8.
 
Preferenze, precedenze e riserve di posti
 
I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere i titoli che danno diritto a preferenza a parita' di merito,
gia' indicati nella domanda, sono tenuti a presentare i relativi
documenti in originale o in copia autenticata. Dai documenti stessi
deve risultare il possesso del requisito alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso. Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti
documenti e' di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui i candidati avranno sostenuto la prova orale.
In luogo di detta documentazione, i candidati possono produrre la
dichiarazione sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 403/1998,
nei termini e con le modalita' previste dai commi precedenti del
presente articolo.
I suddetti documenti devono essere inviati all'Universita' degli
studi di Udine - Ripartizione personale - Ufficio concorsi - via
Palladio n. 8 - 33100 Udine e vengono considerati prodotti in tempo
utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.

                               Art. 9.
 
Formulazione e approvazione della graduatoria
 
I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito in base
alla valutazione complessiva riportata che si determina sommando i
voti conseguiti nelle prove scritte, la valutazione conseguita nella
prova orale ed il voto conseguito nella valutazione dei titoli.
La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice con
osservanza di quanto stabilito dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, art. 15, comma 2, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Con decreto rettorale sara' approvata la graduatoria generale di
merito e dichiarato il vincitore del concorso.
Il provvedimento di approvazione della graduatoria, che conclude
il procedimento concorsuale, verra' affisso all'albo ufficiale
dell'Universita' degli studi di Udine e verra' notificato a tutti i
candidati interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento
o altro modo di notificazione consentito dalla legge.
Di tale pubblicazione verra' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a serie speciale - e dal giorno successivo a
quello della pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine per eventuali impugnative avverso l'intero
procedimento o i singoli atti del medesimo, comprese le esclusioni,
mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o
ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo della regione
autonoma Friuli Venezia-Giulia.
Le graduatorie degli idonei rimangono in vigore per un termine di
diciotto mesi dalla data della pubblicazione.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono sempreche'
applicabili, le disposizioni di legge sullo svolgimento dei pubblici
concorsi.

                              Art. 10.
 

Costituzione del rapporto di lavoro
 
Subordinatamente all'accertamento dell'effettiva disponibilita'
finanziaria l'Universita' degli studi di Udine stipulera' un
contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato con il
vincitore del concorso per la categoria D, area
amministrativa-gestionale, posizione economica D1.
Il periodo di prova ha la durata di mesi tre e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intende
confermato in servizio.

                              Art. 11.
 
Trattamenti dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la ripartizione del
personale dell'Universita' degli studi di Udine e trattati per la
finalita' di gestione della presente procedura concorsuale,
dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio e relativo
trattamento di carriera.

                              Art. 12.
 
Presentazione dei documenti
 
Il vincitore del concorso, entro trenta giorni dalla stipula del
contratto e' tenuto a presentare dichiarazione su:
a) cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
b) luogo e data di nascita,
c) godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza
del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
d) regolare posizione nei confronti dell'obbligo di leva;
e) stato di famiglia;
f) eventuali condanne penali riportate;
g) titolo di studio previsto all'art. 2 del presente bando.
I candidati che siano dipendenti di ruolo di amministrazioni
pubbliche sono tenuti, all'atto della presa di servizio, a presentare
opzione per il nuovo impiego ed a presentare nel termine di cui al
primo, comma del, presente articolo copia integrale dello stato
matricolare.
Il presente provvedimento verra' inoltrato al Ministero di grazia
e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Udine, 21 novembre 2000
Il rettore: Strassoldo

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