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UNIVERSITA' DI MACERATA
Concorso, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca internazionale in «La tradizione europea del pensiero
economico».
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.53 del 14/7/2006 |
Ente: | UNIVERSITA' DI MACERATA |
Località: | Macerata (MC) |
Codice atto: | 06E04656 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 9/9/2006 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999;
Visto il decreto ministeriale n. 262 del 5 agosto 2004;
Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004;
Visto il Regolamento in materia di dottorati emanato con decreto
rettorale n. 806 del 21 ottobre 1999;
Vista la comunicazione del MIUR dell'8 novembre 2005 prot.
n. 1919 relativa alla programmazione del sistema universitario per il
triennio 2004/2006 art. 23 - Internazionalizzazione;
Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione in data
19 aprile 2006, in merito alle proposte di istituzione dei corsi di
dottorato anno solare 2007;
Visto il parere del Consiglio della Scuola di dottorato espresso
nella seduta del 23 maggio 2006;
Vista la delibera del senato accademico in data 13 giugno 2006
relativa all'istituzione dei dottorati di ricerca per l'anno solare
2007;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione in data
16 giugno 2006 relativa all'istituzione dei dottorati di ricerca per
l'anno solare 2007;
Decreta:
Di emanare il seguente bando di concorso per esami, per
l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in «La
tradizione europea del pensiero economico.».
Art. 1.
E' indetta presso l'Universita' di Macerata una selezione
pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
internazionale (ciclo XXII) in:
Dottorato di ricerca |Posti banditi|Borse*|Data e luogo delle prove
---------------------------------------------------------------------
| | |Prova scritta:
| | |25 settembre 2006, ore
| | |16 Prova orale:
| | |26 settembre 2006, ore 9
| | |Presso la facolta' di
| | |scienze politiche, Aula
La tradizione europea | | |C, Piazza Strambi, 1 -
del pensiero economico |6 |3 |Macerata
*nota: di cui una borsa riservata a candidati di cittadinanza
extracomunitaria.
Sede: Universita' degli studi di Macerata, Dipartimento di
Istituzioni economiche e finanziarie.
Universita' consorziate:
Universite' Paris X Nanterre (Francia)
Universität Erfurt (Germania)
Universidad de Zaragoza (Spagna)
Universitat de Barcelona (Spagna)
Universita' Politecnica delle Marche, Ancona
Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata»
Universita' degli studi di Verona
Durata: 3 anni.
Posti: 6 di cui 3 con borsa di studio.
Lingue: italiano, francese, inglese, spagnolo e tedesco.
Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al corso
internazionale di dottorato di ricerca istituito dall'Universita' di
Macerata, senza limitazione di eta' e cittadinanza, coloro i quali
siano in possesso di diploma di laurea quadriennale o laurea
specialistica o di titolo accademico equipollente conseguito
all'estero.
Altresi', previo superamento delle prove di ammissione, possono
accedere al corso di dottorato non coperto da borse anche coloro che
sono gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca.
Coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito
all'estero dovranno produrlo in allegato alla domanda di ammissione
corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana e munito di
legalizzazione e dichiarazione di valore in loco a cura della
Rappresentanza Italiana presso il Paese che lo ha rilasciato.
La domanda di ammissione alla prove concorsuali per l'iscrizione
ai corsi, redatta in carta semplice, dovra' essere compilata secondo
lo schema riprodotto in calce al presente bando e potra' essere
consegnata a mano, o fatta pervenire all'Universita' degli Studi di
Macerata - Area affari generali - Ufficio ricerca scientifica,
Piaggia dell'Universita' 11, 62100 Macerata entro e non oltre le ore
14 del 9 settembre 2006 (non fa fede il timbro postale di partenza).
Gli studenti di nazionalita' non italiana potranno presentare la
domanda di ammissione in lingua inglese.
L'aspirante dottorando dovra' allegare alla domanda di
partecipazione al concorso una copia della tesi di laurea ed
eventuali pubblicazioni e titoli utili ai fini della valutazione.
Alla domanda di partecipazione va allegata, altresi', ricevuta
del versamento di Euro 15,00 quale contributo spese concorsuali, da
effettuarsi nel seguente modo: sul c/c bancario n. 10250 intestato
all'Universita' degli Studi di Macerata presso tutti gli sportelli
Banca delle Marche S.p.A. oppure tramite bonifico bancario sul c/c
n. 18057, CIN G, ABI 06055, CAB 13401 presso tutti gli altri Istituti
di Credito indicando nella causale di versamento «contributo spese
concorsuali dottorato».
Il presente bando vale come convocazione per le prove di
ammissione al corso di dottorato.
Art. 3.
L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta e una
orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del candidato
alla ricerca scientifica.
Ealtresi' prevista la verifica, con l'ausilio di un esperto che
redigera' apposito giudizio scritto, della conoscenza della o delle
lingue straniere indicate dal candidato.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire idoneo
documento di riconoscimento.
In relazione alle qualita' accertate, la Commissione attribuira'
a ogni candidato fino a 60 punti, di cui fino a 30 punti per la prova
scritta e fino a 30 punti per la prova orale comprensiva della
verifica della conoscenza della lingua. Ai fini della determinazione
del punteggio ciascun commissario attribuira' al candidato fino a 10
punti per prova.
Sara' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 20/30; lo stesso
punteggio verra' richiesto per il superamento del colloquio.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
dell'Amministrazione stessa.
Art. 4.
Il Rettore nomina con proprio decreto la Commissione incaricata
delle valutazioni comparative dei candidati ai fini dell'ammissione
al corso.
La Commissione incaricata delle valutazioni comparative e'
composta da tre docenti e ricercatori di ruolo, piu' un supplente,
anche di altri Atenei italiani o stranieri.
Art. 5.
Al termine della prova d'esame la Commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove e la stessa verra' comunicata alle sedi
consorziate.
Art. 6.
I candidati risultati idonei dovranno presentare o far pervenire
all'Ufficio ricerca scientifica - Area affari generali - Universita'
degli studi di Macerata, Piaggia dell'Universita' 11, 62100 Macerata
entro il termine che verra' agli stessi comunicato
dall'Amministrazione domanda in carta da bollo di immatricolazione al
primo anno di corso di dottorato, corredata dalla ricevuta del
versamento della prima rata del contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi o da domanda di attribuzione di borsa di studio e
di esonero dal pagamento delle tasse d'iscrizione.
Ai primi classificati nella graduatoria degli ammessi con
punteggio almeno pari a 54/60 verra' assegnata, entro i limiti delle
disponibilita', una borsa di studio dell'importo di Euro 10.561,54
annui al lordo delle ritenute di legge.
Le borse di studio saranno assegnate fino ad esaurimento secondo
l'ordine definito nella graduatoria di ammissione.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' annuale e puo'
essere confermata in caso di superamento delle prove annuali di
verifica del lavoro svolto, effettuate dal Collegio dei Docenti.
La cadenza del pagamento della borsa di studio sara' bimestrale a
partire dall'inizio dell'attivita' del corso.
L'importo della borsa di studio puo' essere aumentato per
l'eventuale periodo di soggiorno all'estero.
La borsa di studio non e' cumulabile con altra borsa di qualsiasi
genere tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione e di ricerca dei borsisti.
La borsa di studio e' altresi' incompatibile con un reddito
superiore a Euro 20.000,00.
Il godimento della borsa esclude nel modo piu' categorico
l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Universita'.
Le tasse e i contributi per l'accesso e la frequenza al corso
sono fissati in Euro 1.032,92 (comprensivi di tutti gli oneri) per
ciascun anno di corso da versare in due rate da Euro 516,46: la prima
contestualmente all'iscrizione e la seconda entro il 31 marzo 2007.
Gli assegnatari di borsa di studio saranno esenti dal pagamento
delle tasse e dei contributi.
I candidati ammessi ai corsi, che pur avendo i requisiti e quindi
essendo nella condizione di avere una borsa di studio non possano
esserne assegnatari per esaurimento delle stesse, saranno esentati
dal pagamento delle tasse e dei contributi. Tali requisiti dovranno
permanere per reiterare l'esonero negli anni successivi.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare entro il termine per l'iscrizione opzione per un
solo corso di dottorato.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
e puo' conservare il trattamento economico, previdenziale e di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso
la quale e' instaurato il rapporto di lavoro.
Art. 7.
I candidati idonei che intendono chiedere l'assegnazione della
borsa di studio e l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi
d'iscrizione debbono, contestualmente alla richiesta, dichiarare
sotto la propria personale responsabilita':
1) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio per un corso di dottorato;
2) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato;
3) di impegnarsi a restituire le somme percepite relativamente
alla borsa per il periodo in cui il proprio reddito personale superi
il limite di Euro 20.000,00.
Art. 8.
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare le attivita'
programmate dal Collegio dei docenti, fatti salvi i casi di
maternita' o di grave e documentata malattia e di servizio militare.
Eventuali assenze per cause legittime e giustificate debbono essere
debitamente autorizzate dal Direttore del corso. In ogni caso il
Collegio dei Docenti potra' procedere ad una proporzionale
decurtazione dell'importo annuale della borsa.
Il Direttore del corso, previa acquisizione del parere del
Collegio dei docenti e in accordo con il Responsabile della struttura
didattica interessata, puo' affidare ai dottorandi una limitata
attivita' didattica integrativa, che non deve in ogni caso
comprometterne l'attivita' di formazione alla ricerca, bensi'
costituire un momento di verifica dell'attivita' di ricerca svolta.
La collaborazione didattica e' per il dottorando facoltativa e non
da' luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Universita'.
Art. 9.
Al termine di ciascun anno di dottorato, i dottorandi sono tenuti
a sostenere delle prove che accertino la loro capacita' a
intraprendere l'attivita' di ricerca e ne consentono l'ammissione
alla prosecuzione del dottorato.
Il Collegio dei docenti stabilisce il punteggio minimo per
l'ammissione all'anno successivo.
Qualora i dottorandi abbiano sostenuto presso altre Universita',
anche straniere, esami equipollenti a quelli previsti nel primo anno
di dottorato, essi possono essere esentati da tutte o da alcune delle
prove da sostenere nel primo anno.
Art. 10.
Il corso di dottorato ha di norma durata non inferiore ai tre
anni.
Il titolo di dottore si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, che e' subordinato alla presentazione di una
dissertazione scritta (tesi di dottorato) che dia conto di una
ricerca originale dalla quale emergano risultati scientifici
rilevanti.
L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta e tale
possibilita' e' estesa agli iscritti ai precedenti corsi di
dottorato.
La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
Il titolo di dottore di ricerca verra' rilasciato alle seguenti
condizioni:
ogni dottorando dovra' avere effettuato la propria attivita'
sotto la supervisione e responsabilita' di due direttori di tesi;
ogni dottorando dovra' aver trascorso congrui periodi di studio
presso piu' centri di ricerca delle Universita' coinvolte nel corso
di dottorato.
La valutazione del curriculum del candidato verra' effettuata,
laddove possibile, utilizzando il sistema europeo dei crediti,
assegnando un totale di sessanta crediti all'anno, incluse le
attivita' di ricerca e la frequenza ai corsi.
Art. 11.
Le Commissioni giudicatrici per l'esame finale necessario al
conseguimento del titolo di dottore di ricerca saranno composte da
tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo,
specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono
appartenere ad altre Universita', anche straniere, non partecipanti
al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti.
E' richiesta altresi' la nomina di un supplente. La commissione puo'
essere integrata da non piu' di due esperti appartenenti a strutture
di ricerca pubbliche e private, anche straniere.
Le Commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore non oltre
il sessantesimo giorno successivo alla conclusione del corso di
dottorato.
Una volta costituite entro i termini indicati, le Commissioni
giudicatrici sono tenute a concludere le loro valutazioni entro i
successivi due mesi.
Art. 12.
Al termine del terzo anno di corso i candidati presentano, entro
il termine comunicato dal competente ufficio dell'Universita',
domanda di ammissione all'esame finale, corredata dall'autorizzazione
motivata del Collegio dei Docenti e da tre copie della tesi con la
relativa valutazione redatta dal Collegio stesso.
Entro lo stesso termine, il Collegio dei Docenti puo' proporre,
in presenza di comprovati motivi che non consentano la presentazione
della tesi nel tempo previsto, o una sua positiva valutazione, la
concessione di una proroga della durata massima di un anno.
I candidati, entro 15 giorni dalla data di convocazione del
colloquio, debbono provvedere ad inviare, a ciascun componente la
Commissione giudicatrice, una copia della loro tesi accompagnata
dalla valutazione del Collegio dei Docenti.
Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice redige
un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi
circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei
colloqui.
L'Universita' cura l'inoltro delle copie della tesi finale alle
Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze dopo il conseguimento del
titolo da parte dei candidati, mentre la rimanente copia resta agli
atti dell'Amministrazione.
Art. 13.
Ai fini della legge n. 675/1996 si informa che l'Universita'
degli Studi di Macerata si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati
comunicati saranno trattati solo per le finalita' connesse e
strumentali al concorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Macerata, 29 giugno 2006
Il rettore: Sani
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