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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di medico chirurgo. Sessioni anno 2010

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.5 del 19/1/2010
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:10E00462
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:12/3/2010

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL MINISTRO

Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, recante «Istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121 recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244»;
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n.1592, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»;
Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n.1269, recante
«Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici,
gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' e
negli Istituti superiori»;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n.1652, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni sull'ordinamento didattico
universitario»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509»;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n.1378, recante norme sugli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive
modificazioni, recante «Approvazione del regolamento sugli esami di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n.445, recante
«Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo. Modifica al
decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni»;

Ordina:


Art. 1


Sono indette per l'anno 2010 la prima e la seconda sessione degli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di
medico chirurgo.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito
per ciascuna sessione dai Rettori delle singole universita' in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

                               Art. 2 


I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella
annessa alla presente ordinanza.

                               Art. 3 


I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione alla prima sessione non oltre il 12 marzo 2010 e alla
seconda sessione non oltre 1'8 ottobre 2010 presso la segreteria
dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
dell'8 ottobre 2010 facendo riferimento alla documentazione gia'
allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento
previgente alla riforma di cui all'art.17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n.127 e successive modificazioni ovvero diploma di
laurea specialistica afferente alla classe 46/S ovvero diploma di
laurea magistrale afferente alla classe LM- 41 in originale o in
copia autentica o in copia notarile.
b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato
dell'universita' il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537. La relativa
ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
Il candidato puo' presentare un certificato sostitutivo del
titolo originale rilasciato dalla competente Universita'.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e' inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici
dell'universita' o dell'istituto di istruzione universitaria
competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver
conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
In luogo dei documenti di cui alla lettera a), i richiedenti
possono presentare, sotto la propria responsabilita', una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
Sono altresi' accolte le domande di ammissione agli esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o
il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
motivi.

                               Art. 4 


I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e
comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento
del titolo stesso sono tenuti a produrre l'istanza nei termini
prescritti con l'osservanza delle medesime modalita' stabilite per
tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una
dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di
partecipazione agli esami di laurea.

                               Art. 5 


L'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione
di medico chirurgo consiste in un tirocinio pratico e una prova
scritta.

                               Art. 6 


Il tirocinio e' una prova pratica a carattere continuativo della
durata di tre mesi svolto presso le strutture di cui al comma 1
dell'art. 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445 e si
svolge secondo le modalita' previste dai successivi commi del
predetto art. 2.
La data di inizio del predetto tirocinio e' fissata al 1° aprile
2010 per la prima sessione e al 2 novembre 2010 per la seconda
sessione.

                               Art. 7 


La prova scritta si svolge il giorno 14 luglio 2010 per la prima
sessione e il 10 febbraio 2011 per la seconda sessione presso le
Universita' di cui al prospetto allegato secondo le modalita'
previste dagli artt. 3 e 4 del decreto ministeriale n. 445 del 2001.
Le due parti della prova scritta si svolgono in un'unica
giornata. Ciascuna delle due parti consiste nella soluzione di 90
quesiti a risposta multipla estratti dall'archivio di cui al comma 4
dell'art.4 del decreto ministeriale n. 445 del 2001. Il predetto
archivio contenente almeno cinquemila quesiti e' reso pubblico
mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (www.miur.it) almeno 60 giorni prima
della data fissata per la prova scritta. Da questo archivio sono
estratti, con procedura automatizzata che garantisce la totale
segretezza della prova, novanta quesiti per ciascuna parte della
prova stessa.
Il M.I.U.R. si avvale del CINECA per la stampa e la riproduzione
dei quesiti e la predisposizione dei plichi individuali contenenti il
materiale relativo alle prove di esame, in numero corrispondente alla
stima dei partecipanti comunicata dagli Atenei.
A tal fine le Universita' comunicano al Ministero e al CINECA
entro il 26 maggio 2010, per la prima sessione, ed entro il 9
dicembre 2010, per la seconda sessione, il numero delle domande di
ammissione agli esami pervenute.
Per ogni candidato sono predisposti due plichi, ciascuno relativo
ad una delle due parti della prova di esame.
I responsabili del procedimento per ciascuna sede, o loro
delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il CINECA il
giorno 12 luglio 2010 per la prima sessione e il giorno 7 febbraio
2011 per la seconda sessione. A decorrere dall'avvenuta consegna
ciascuna Universita' appronta idonee misure cautelari per la custodia
e la sicurezza dell'integrita' delle scatole stesse e dei plichi in
esse contenuti, che devono risultare integri all'atto della consegna
ad ogni candidato.
Ogni plico contiene: un modulo per i dati anagrafici che presenta
un codice a barre di identificazione e che il candidato deve
obbligatoriamente compilare; i quesiti relativi alla specifica parte
delle prove di esame e due moduli di risposte, ciascuno dei quali
presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo
«anagrafica»; una busta vuota, provvista di finestra trasparente,
nella quale lo studente al termine della prova inserisce solo il
modulo di risposta ritenuto valido.
I bandi predisposti dagli Atenei devono indicare che il candidato
deve, per la compilazione del questionario, far uso esclusivamente di
penna nera; che ha la possibilita' di correggere una sola risposta
eventualmente gia' data ad un quesito, avendo cura di annerire
completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone
un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola
delle cinque caselle perche' sia chiaramente manifestata la volonta'
del candidato, altrimenti si ritiene non data alcuna risposta; che al
momento della consegna deve aver cura di inserire, non piegato, nella
busta vuota il solo modulo di risposte ritenuto valido, destinato al
CINECA per la determinazione del punteggio conseguito. I bandi devono
indicare anche che l'inserimento nella busta del modulo «anagrafica»
costituisce elemento di annullamento della prova.
A conclusione di ogni parte della prova la commissione ha cura,
in presenza del candidato, di sigillare tale busta, che non deve
risultare firmata ne' dal candidato, ne' dal presidente della
commissione a pena della nullita' della prova, e di trattenere sia il
secondo modulo non utilizzato o annullato dal candidato con una
barra, sia i quesiti relativi alla prova sia il foglio anagrafico.Al
termine delle prove di esame i presidenti delle commissioni redigono
un verbale nel quale vanno indicati: il numero dei plichi sigillati
loro consegnati; il numero dei candidati che hanno effettivamente
partecipato alle prove; il numero dei plichi non utilizzati, che
devono essere restituiti al M.I.U.R. ancora sigillati e accompagnati
dai predetti verbali. Ogni Universita' provvede, a cura del
responsabile amministrativo, all'immediata consegna al CINECA
esclusivamente delle buste contenenti le prove valide. Il CINECA
assicura la determinazione dei relativi punteggi conseguiti e la
comunicazione degli stessi ai responsabili del procedimento di
ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del
decreto ministeriale n. 445 del 2001 da parte della Commissione di
cui all'art. 3 dello stesso decreto.
Roma, 30 dicembre 2009

Il Ministro: Gelmini

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