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MINISTERO DELLA SALUTE

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di formazione
specifica in medicina generale

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.74 del 23/9/2003
Ente:MINISTERO DELLA SALUTE
Località:Nazionale
Codice atto:03E05261
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/10/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
Atteso che e' in corso di pubblicazione il decreto legislativo
con cui viene recepita ed attuata la direttiva comunitaria
2001/19/CE, di modifica del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
Atteso che il suddetto decreto legislativo prevede la
possibilita' che, in prima applicazione, la durata del corso di
formazione triennale, da avviare entro il 31 dicembre 2003, possa
essere ridotta per un periodo massimo di un anno riconducibile a
periodi di tirocinio teorico-pratico precedenti l'esame di
abilitazione, purche' abbiano le medesime caratteristiche e
condizioni previste per il regolare percorso di medicina generale;
Tenuto conto che in questa fase di transizione appare opportuno,
nelle more del definitivo passaggio di competenze alle regioni e
province autonome, procedere anche per motivi di urgenza
all'emanazione di un bando di concorso per l'ammissione al corso di
medicina generale, recependo le indicazioni delle regioni e della
provincia autonoma di Trento;
Considerato che la Corte costituzionale con la sentenza n. 219
del 22 maggio 2002 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 24, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
nella parte in cui esclude dall'accesso al corso di formazione
specifica in medicina generale i possessori di diploma di
specializzazione o di dottorato di ricerca;
Viste le indicazioni delle regioni e della provincia autonoma di
Trento in ordine al contingente numerico dei medici da ammettere al
corso di formazione specifica in medicina generale istituito;
Ritenuto, sulla base delle predette indicazioni e delle risorse
finanziarie a tal fine disponibili, di stabilire il contingente
numerico complessivo in 1560 unita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Vista la disponibilita' sul Fondo sanitario nazionale;
Ritenuto di emanare il bando di concorso per l'ammissione al
corso di formazione specifica in medicina generale ai sensi
dell'art. 24 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 e
successive modificazioni;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Contingenti
 
1. E' indetto il pubblico concorso, per esami, per l'ammissione
di millecinquecentosessanta cittadini italiani o degli Stati membri
dell'Unione europea provvisti di diploma di laurea in medicina e
chirurgia, al corso di formazione specifica in medicina generale, in
ottemperanza all'art. 24 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto
1999, e successive modificazioni.
2. Il contingente complessivo dei medici da ammettere al corso di
formazione specifica in medicina generale e' ripartito come segue tra
le regioni e la provincia autonoma di Trento:
 
=====================================================================
Valle d'Aosta | 3
=====================================================================
Piemonte | 60
Lombardia | 150
Liguria | 80
Provincia autonoma di Trento | 15
Veneto | 80
Emilia-Romagna | 120
Friuli-Venezia Giulia | 35
Umbria | 80
Toscana | 130
Lazio | 160
Marche | 50
Molise | 25
Abruzzo | 25
Campania | 150
Puglia | 100
Basilicata | 40
Calabria | 47
Sicilia | 150
Sardegna | 60
 
3. I posti per lo svolgimento del corso di formazione sono
assegnati, in ciascuna regione e nella provincia autonoma di Trento,
secondo le graduatorie determinate sulla base del punteggio
conseguito nella prova scritta.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali di ammissione al concorso
 
1. Per la partecipazione al concorso e' necessario il possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea;
b) laurea in medicina e chirurgia.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso, mentre dovranno essere posseduti e
presentati, entro la data di inizio del corso, il diploma di
abilitazione professionale e l'iscrizione all'albo professionale di
uno degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli
odontoiatri. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'inizio del corso.

                               Art. 3.
 
Domanda e termine di presentazione
 
1. La domanda, in carta semplice, redatta a macchina o in
stampatello, come da schema allegato al presente decreto (allegato
A), deve essere indirizzata al competente assessorato della regione o
della provincia autonoma di Trento in cui il candidato intende
svolgere il corso di formazione (vedi indirizzi in allegato B). La
domanda deve essere sottoscritta a pena di non ammissione al
concorso. Non possono essere prodotte domande per piu' regioni o per
una regione e la provincia autonoma di Trento.
2. I candidati, oltre alle generalita' (cognome, nome, data e
luogo di nascita, codice fiscale e localita' di residenza) debbono
dichiarare, sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione,
quanto segue:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
b) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia, indicando l'universita' che lo ha rilasciato, il giorno,
il mese e l'anno in cui e' stato conseguito;
c) qualora gia' abilitati, di essere iscritti all'albo
professionale dell'ordine dei medici e degli odontoiatri, indicando
la provincia in cui sono iscritti, o all'albo professionale di uno
dei Paesi dell'Unione europea;
d) qualora gia' specialisti, di essere in possesso del diploma
di specializzazione indicando la tipologia del titolo posseduto;
e) di aver svolto periodi di formazione teorico-pratica
documentati precedenti l'esame di abilitazione, indicando
l'Universita' che ha attestato il suddetto tirocinio;
f) di aver svolto ulteriori periodi di formazione
teorico-pratica purche' essi siano avvenuti presso ambienti
ospedalieri riconosciuti e con attrezzature e servizi adeguati in
medicina generale o presso studi di medicina generale riconosciuti o
presso centri riconosciuti in cui i medici dispensano cure primarie.
Di tale ulteriore formazione vanno indicati i periodi e, per ogni
periodo, il soggetto competente al rilascio della certificazione.
3. La domanda deve essere prodotta esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di altro corriere
privato. Sulla busta contenente la domanda deve essere specificato:
«Domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione in
medicina generale».
4. La domanda deve contenere la precisa indicazione del domicilio
o recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare,
tempestivamente, al competente assessorato regionale o provinciale le
eventuali variazioni.
5. Il termine per la presentazione della domanda e' di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
6. La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in
tempo utile solo se spedita entro il termine indicato a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di altro corriere
privato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante. Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano
spedito la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato, quale
ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato.
7. Le regioni e la provincia autonoma di Trento comunicano al
Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e
delle professioni sanitarie, entro venti giorni dalla scadenza del
bando, il numero delle domande di partecipazione al concorso.

                               Art. 4.
 
Prova d'esame
 
1. I candidati devono sostenere una prova scritta che, unica su
tutto il territorio nazionale, si svolgera' il giorno 27 novembre
2003, alle ore 9,30.
2. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati, sara' data
comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso da pubblicarsi nel
bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma, da
affiggersi anche presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e
degli odontoiatri di ciascuna regione o provincia autonoma.
3. Nel caso di costituzione di piu' commissioni i candidati sono
assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero
massimo di duecentotocinquanta candidati per commissione, in base
alla localita' di residenza ovvero in ordine alfabetico ovvero in
base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla regione o provincia
autonoma.
4. La prova scritta consiste nella soluzione di 100 quesiti a
risposta multipla su argomenti di medicina clinica.
5. I questionari sono inviati dal Ministero della salute, tramite
la regione e provincia autonoma, a ciascuna commissione, in plico
sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati
dal Ministero della salute per la prova d'esame.
6. La prova ha la durata di due ore.

                               Art. 5.
 
Svolgimento della prova
 
1. Le commissioni, costituite in conformita' all'art. 29, comma
1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si insediano nelle
rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui al
comma 3.
2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli
altri commissari l'integrita' del plico ministeriale contenente i
questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro
riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e
del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrita' del
plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della salute, ad
aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun
questionario, il timbro fornito dalla regione o dalla provincia
autonoma e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I
questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
4. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre
dal momento in cui, completata la distribuzione dei fascicoli,
contenenti il questionario e un modulo su cui riportare le risposte
ed i dati anagrafici, il presidente completa la lettura delle
istruzioni generali; la prova deve essere svolta secondo le
indicazioni contenute nel fascicolo.
5. Durante la prova scritta non e' permesso ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con i membri della commissione
esaminatrice.
6. I candidati non possono portare con se' appunti, manoscritti,
libri o pubblicazioni di qualunque specie nonche' apparecchi
informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a
distanza di qualsiasi tipo e natura.
7. E' vietato porre sul questionario o sulle buste qualunque
contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena
l'annullamento della prova.
8. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei comma
precedenti o che non svolge i quesiti secondo le istruzioni, e'
escluso dalla prova.
9. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni
ed ha facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo,
durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il
segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.

                               Art. 6.
 
Adempimenti dei concorrenti e della commissione
 
1. Ai fini dell'espletamento della prova, a ciascun candidato
vengono consegnati, un involucro contenente: un modulo anagrafico da
compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le
risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da
linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovra' essere
effettuata solo al termine del tempo a disposizione); il questionario
con le domande oggetto della prova di esame progressivamente
numerate; due buste di cui una grande ed una piccola. Ciascuna
domanda ammette una sola risposta esatta.
2. Al termine della prova il candidato deve: separare il modulo
anagrafico dal modello delle risposte e, unitamente al questionario,
deve inserirlo nella busta piccola, che deve essere chiusa ed
incollata; inserire la suddetta busta unitamente al modulo delle
risposte nella busta piu' grande, chiuderla e incollarla; i membri
della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.
3. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il
candidato non puo' uscire dai locali assegnati, che devono essere
efficacemente vigilati.
4. Il presidente adotta le misure piu' idonee per assicurare la
vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.
5. Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in uno
o piu' plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri
della commissione presenti e dal segretario.
6. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione,
sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria
al momento di procedere alla valutazione della prova. Il giorno
fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo,
dopo aver verificato l'integrita' del plico contenente le buste
relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il presidente
appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua
apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle
risposte e sulla busta contenente il modulo anagrafico ed il
questionario. Tale numero e' riprodotto su apposito elenco destinato
alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli
elaborati ed alla identificazione dei candidati previa apertura delle
buste minori. La commissione confronta le risposte di ciascun
candidato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna
il relativo punteggio.
7. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la
commissione procede all'apertura delle buste contenenti il modulo
anagrafico del candidato autore del singolo elaborato.
8. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese
dalla commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che
deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni
commissario ha diritto a far scrivere a verbale, controfirmandole,
tutte le osservazioni su presunte irregolarita' nello svolgimento
dell'esame, ma non puo' rifiutarsi di firmare il verbale.
9. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni e al personale addetto alla
sorveglianza, in mancanza di normativa regionale in materia
concorsuale, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 134 del 10 giugno
1995.

                               Art. 7.
 
Punteggi
 
1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta
esatta e' assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio e'
attribuito alle risposte errate o alle mancate risposte.
3. La prova scritta si intende superata con il conseguimento del
punteggio di almeno 60 punti.

                               Art. 8.
 
Graduatoria
 
1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova
d'esame, procede alla formulazione della graduatoria di merito e la
trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla regione o
alla provincia autonoma di Trento per gli adempimenti di competenza.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine
perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto
termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di
tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I
componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il
rimborso delle eventuali spese di missione.
3. La regione o la provincia autonoma di Trento, riscontrata la
regolarita' degli atti, approva la graduatoria di merito.
4. La regione o la provincia autonoma, dopo l'approvazione delle
singole graduatorie di merito, provvede, in base al punteggio
conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria
a livello regionale o provinciale entro e non oltre il ventesimo
giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le
commissioni.
5. In caso di parita' di punteggio, ha diritto di preferenza chi
ha minore anzianita' di laurea e, a parita' di anzianita' di laurea,
chi ha minore eta'.
6. L'attribuzione dei posti e' disposta in conformita' alle
risultanze della graduatoria unica e nei limiti del numero dei posti
prefissato all'art. 1 del presente decreto.
7. Dell'utile inserimento in graduatoria viene data comunicazione
agli interessati da parte della regione o della provincia autonoma a
mezzo di pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione o della
provincia autonoma.
8. La regione o la provincia autonoma procede, su istanza degli
interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della
graduatoria nel bollettino ufficiale della regione o della provincia
autonoma, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla
conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione
mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione o della
provincia autonoma.

                               Art. 9.
 
Ammissione al corso
 
1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria unica,
regionale o provinciale, nel limite dei posti fissati dall'art. 1,
devono presentare alla regione o alla provincia autonoma, entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della
graduatoria nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia
autonoma, i seguenti documenti in carta semplice:
a) certificato di laurea in medicina e chirurgia, in originale
o copia autenticata ai sensi di legge, dal quale risulti il giorno,
il mese e l'anno di conseguimento;
b) ove gia' in possesso, certificato di abilitazione
all'esercizio professionale o copia autenticata ai sensi di legge;
c) ove gia' in possesso, certificato di iscrizione all'albo
professionale dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli
odontoiatri o al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea;
d) ove in possesso, le attestazioni comprovanti i periodi di
formazione teorico-pratica svolti precedentemente l'esame di
abilitazione all'esercizio professionale.
2. La mancata presentazione nel termine prescritto del documento
di cui al comma 1, lettera a) comporta la cancellazione dalla
graduatoria regionale o provinciale.
3. I documenti indicati sotto le lettere b), c) e d) dovranno
comunque essere posseduti e presentati alla regione o provincia
autonoma entro la data di inizio del corso di formazione, pena la
cancellazione dalla graduatoria regionale o provinciale.

                              Art. 10.
 
Utilizzazione della graduatoria
 
1. La graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata,
non oltre il termine massimo di dieci giorni dopo dell'inizio del
corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della
graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per
cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.

                              Art. 11.
 
Durata del corso - Rinvio
 
1. La durata del corso potra' essere ridotta per un periodo
massimo di un anno riconducibile a periodi di formazione
teorico-pratica precedenti l'esame di abilitazione, purche' tale
formazione sia impartita o in un ambiente ospedaliero riconosciuto e
che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina
generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale
riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano
cure primarie.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si fa
rinvio alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, e successive modificazioni.

                              Art. 12.
 
Trasferimenti
 
1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, e' previsto il
trasferimento del medico in formazione tra regioni o tra regione e
provincia autonoma solo qualora:
a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i
posti messi a disposizione;
b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della regione o
provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
c) per il medico in formazione sia possibile effettuare
agevolmente il recupero dei periodi di corso non ancora effettuati.

                              Art. 13.
 
Borse di studio
 
1. Al medico durante tutto il periodo di formazione specifica in
medicina generale e' corrisposta, in ratei mensili, da corrispondere
almeno ogni due mesi, una borsa di studio dell'importo annuo
complessivo di euro 11.603,50 (undicimilaseicentotre/50).
2. Corresponsione della borsa e' strettamente correlata
all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

                              Art. 14.
 
Assicurazione
 
1. I medici in formazione debbono essere coperti da polizza
assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi
all'attivita' di formazione in base alle condizioni generali
stabiliti dalla regione o provincia autonoma. La relativa polizza
assicurativa e' stipulata direttamente dalla regione o provincia
autonoma, ovvero dagli interessati. Per le polizze assicurative
stipulate dalla regione o provincia autonoma, il premio
dell'assicurazione e' dedotto dall'importo della borsa di studio.

                              Art. 15.
 
Oneri finanziari
 
1. Gli oneri connessi all'attuazione del presente decreto, ivi
compresi gli oneri per le borse di studio, l'I.R.A.P. e le spese
organizzative del corso, fanno carico alle regioni ed alla provincia
autonoma di Trento che vi provvedono con le quote di stanziamento del
Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata alle stesse a tal
fine assegnate.
2. Le regioni e la provincia autonoma, comunicano annualmente la
situazione di bilancio del corso al Ministero della salute -
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di
assistenza e dei principi etici di sistema.
Il presente decreto verra' inviato agli organi di controllo e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 11 settembre 2003
Il Ministro: Sirchia

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