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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Bando di reclutamento, per il 2015, di 7.000 volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.74 del 23/9/2014 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 14E04253 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Tags: | Militari e FF.AA. |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Considerato che, pur nelle more dell'emanazione dei decreti
applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
precedentemente citato, appare necessario improntare l'attivita'
della Direzione generale per il personale militare (DGPM) ai principi
di carattere generale dettati dal citato codice dell'amministrazione
digitale;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il foglio n. M_D E0012000 0897464 del 13 agosto 2014 dello
Stato maggiore dell'Esercito, contenente gli elementi di
programmazione per l'emanazione di un bando di reclutamento, per il
2015, di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell'Esercito;
Visto il foglio n. M_D SSMD 0096929 del 6 agosto 2014, con il
quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2015;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013,
registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1,
foglio n. 390, concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e
competenze della DGPM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la propria nomina a Direttore generale della DGPM;
Decreta:
Art. 1
Posti disponibili
1. Per il 2015 e' indetto il reclutamento nell'Esercito di 7.000
VFP 1, ripartiti nei seguenti quattro blocchi di incorporamento:
a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo
2015, 2.100 posti.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 9 ottobre
2014 al 7 novembre 2014, per i nati dal 7 novembre 1989 al 7 novembre
1996, estremi compresi;
b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno
2015, 1.700 posti.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 9
dicembre 2014 al 7 gennaio 2015, per i nati dal 7 gennaio 1990 al 7
gennaio 1997, estremi compresi;
c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre
2015, 1.700 posti.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 10 marzo
2015 all'8 aprile 2015, per i nati dall'8 aprile 1990 all'8 aprile
1997, estremi compresi;
d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre
2015, 1.500 posti.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 7 luglio
2015 al 5 agosto 2015, per i nati dal 5 agosto 1990 al 5 agosto 1997,
estremi compresi.
2. Il 10% dei posti disponibili e' riservato alle categorie
previste nell'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
e indicate nel modello di domanda di partecipazione pubblicato nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In caso di
mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle
suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei.
3. Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti,
secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4.
4. E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento per
piu' blocchi, purche' non immediatamente successivi e nel rispetto
delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa ne
dara' immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In
ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la
citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il
giorno del compimento del 25° anno di eta';
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L'ammissione dei candidati che
hanno conseguito un titolo di studio all'estero e' subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio
scolastico regionale o provinciale, con riportato il giudizio
sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta'
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
j) idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle
Forze armate in qualita' di VFP 1;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
l) statura non inferiore a m 1,65, se candidati di sesso
maschile, e statura non inferiore a m 1,61, se candidate di sesso
femminile;
m) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.
2. Tutti i requisiti di cui al comma 1 dovranno essere posseduti
fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello
dell'eta', fino alla data di effettiva incorporazione, pena
l'esclusione dal reclutamento.
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell'ambito dell'iter di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi
delle attivita' concorsuali, la procedura di reclutamento di cui
all'art. 1 del presente bando sara' gestita tramite il portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (nel prosieguo: portale
dei concorsi), raggiungibile attraverso il sito internet
www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa,
ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita' indicate nel
successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o dal
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito (CSRNE),
dalla stessa delegato alla gestione della procedura concorsuale.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere
in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al
termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per
attivare il proprio univoco profilo sul portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di
accreditamento con una delle seguenti modalita':
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di
telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui
utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso
di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, ai sensi
dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
b) mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata
da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma
digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento,
descritta nella sezione del portale dei concorsi relativa alle
istruzioni, i concorrenti dovranno visionare attentamente le
informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per
poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non
consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la
procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale
del portale dei concorsi.
Art. 4
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e'
pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra' essere compilata
necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra
modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il
termine perentorio di scadenza di presentazione fissato per ciascun
blocco dall'art. 1, comma 1.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno
accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il
concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la
domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,
una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Non sara' possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (file in
formato PDF), da allegare alla domanda di partecipazione, del
certificato medico, con validita' annuale, attestante l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per le discipline sportive
riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del
18 febbraio 1982, rilasciato, in data non anteriore a sei mesi
precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande per ciascun blocco, da un medico appartenente alla
federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria
pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale
(S.S.N.) e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico
specializzato in medicina dello sport.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua
corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come
ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere stampato e
conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo,
all'occorrenza, all'atto della presentazione presso i centri di
selezione indicati dalla Forza armata. Dopo l'invio della domanda, i
concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa.
Con l'invio della domanda tramite il portale si conclude la
procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso sia dei
requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito, di
preferenza e di precedenza, nonche' del diritto alla riserva dei
posti, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto
dichiarato nella domanda potranno essere inviate dai concorrenti con
le modalita' indicate nel successivo art. 5.
5. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che
il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al
portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il
candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
di acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in
prossimita' della scadenza del termine di presentazione delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato di un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso.
Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al
precedente comma 1), la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione indicata al precedente art. 2.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale di
acquisizione delle domande on-line sia tale da non consentire un
ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvedera' a
informare i candidati con avviso pubblicato nel sito
www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il sesso;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione
conseguiti al termine di detto ciclo di studi, validi ai fini della
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 9, unitamente
all'indirizzo dell'istituto scolastico ove e' stato conseguito il
diploma stesso;
h) l'eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o
precedenza di cui al successivo art. 10;
i) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva
dei posti di cui all'art. 1, comma 2;
j) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
k) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica;
l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
m) di aver tenuto condotta incensurabile;
n) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti da
non piu' di 365 giorni dalla data di presentazione della domanda a
una selezione psico-fisica, prevista nel corso di una procedura di
reclutamento dell'Esercito;
p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
q) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative;
r) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
armate, segnalate in ordine di preferenza;
s) l'eventuale gradimento per l'espletamento del servizio presso
i reparti/Comandi ubicati in quattro regioni segnalate in ordine di
preferenza;
t) l'eventuale gradimento a prestare servizio presso reparti di
paracadutisti dell'Esercito. In tal caso gli arruolandi potranno
essere destinati per l'espletamento del servizio, a prescindere dalle
regioni segnalate, a unita' di paracadutisti sulla base delle
esigenze pianificate dalla Forza armata per ciascun blocco;
u) di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento,
qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico,
assegnati in relazione alle esigenze operative e logistiche della
Forza armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il
territorio nazionale e all'estero;
v) l'eventuale gradimento a prestare servizio nelle truppe
alpine;
w) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito.
9. Con l'invio telematico della domanda con la modalita' indicata
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. I candidati che, convocati per l'incorporazione, non si
presenteranno presso i reggimenti addestrativi o che daranno le
dimissioni entro i termini previsti, potranno presentare nuova
domanda di partecipazione per un blocco non immediatamente
successivo.
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il
concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle
comunicazioni. Tale sezione e' suddivisa in un'area pubblica relativa
alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, ecc.) e un'area privata nella quale saranno rese disponibili
le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun
concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con sms. Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata
dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei
concorsi saranno anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e
www.esercito.difesa.it.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o
modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di
partecipazione, entro il termine di presentazione delle domande di
cui all'art. 4, comma 1, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni
(variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta
elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.),
mediante messaggio di posta elettronica certificata, utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata,
all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante
messaggio di posta elettronica, utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica, all'indirizzo
uad1sezvfp1@ceselna.esercito.difesa.it, indicando il concorso al
quale partecipano. A tale messaggio dovra' comunque essere allegata
copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito
al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
4. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o tardive segnalazioni di variazione dell'indirizzo di posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte
dei candidati.
Art. 6
Fasi del reclutamento
Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti
fasi:
a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia' specificata
nell'art. 4;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte
del CSRNE, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 fatta eccezione
per quelli relativi:
al possesso della statura minima e dell'idoneita' psico-fisica e
attitudinale;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati
carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di
cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio
carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi,
di competenza della DGPM;
d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell'art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del
contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande;
e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a);
f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice,
dei giudizi o delle votazioni riportati dai candidati nel diploma di
istruzione secondaria di primo grado e formazione della graduatoria
degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito;
g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 10
e formazione della relativa graduatoria;
h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui
alla precedente lettera g) presso i centri di selezione indicati
dalla Forza armata per l'accertamento dei requisiti di idoneita'
psico-fisica e attitudinale;
i) formazione, da parte della commissione valutatrice, della
graduatoria di merito dei candidati risultati idonei e/o in attesa
dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
j) approvazione della graduatoria da parte della DGPM;
k) assegnazione ai vari reggimenti addestrativi della Forza
armata da parte dello Stato maggiore dell'Esercito e incorporazione
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla
precedente lettera j);
l) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell'Esercito;
m) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.
Art. 7
Esclusioni
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata nell'art.
4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura
di accreditamento indicata nell'art. 3;
c) prive della copia per immagine (file in formato PDF) del
certificato medico attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva
agonistica in corso di validita';
d) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire
ai candidati di trarne un indebito beneficio, in relazione al
giudizio o alla votazione conseguiti con il diploma di istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di preferenza e di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti.
2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM:
a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento
dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1 nei limiti specificati
dall'art. 6, lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal
reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e
dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non
colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1, lettera d) del
presente articolo;
b) a non ammettere le domande di candidati gia' esclusi dalla
DGPM da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento;
c) ad accertare che le domande siano corredate del certificato di
idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, escludendo dalla
procedura di reclutamento i candidati che ne risultano privi o che
non lo hanno presentato o che lo hanno presentato fuori corso di
validita' o che ne hanno presentato uno irregolare.
Lo stesso CSRNE provvedera' alla notifica ai candidati dei
provvedimenti di esclusione.
3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
b) provvedera' a escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
4. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della
DGPM, anche se gia' incorporati. In quest'ultimo caso il servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto.
5. Se l'esclusione deriva da dichiarazioni non veritiere,
l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'autorita'
giudiziaria e non potra' presentare domanda di partecipazione per i
successivi blocchi.
6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando.
7. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica (per il quale e' dovuto -ai sensi della normativa vigente-
il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 8
Commissioni
1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente, membri;
c) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente ovvero
funzionari amministrativi, designati dalla DGPM, membri;
d) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero
assistente amministrativo, appartenente all'Amministrazione della
Difesa, segretario senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b)
saranno insediate presso i centri di selezione indicati dalla Forza
armata. Esse saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente, membro;
c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado
non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla
professione, appartenente all'Amministrazione della Difesa o
convenzionato, membro;
d) un Ufficiale ovvero Sottufficiale di grado non inferiore a
Maresciallo, membro;
e) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
Art. 9
Selezione dei candidati da ammettere
alla valutazione dei titoli di merito
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la
graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di
merito, sulla base del giudizio o della votazione conseguiti nel
diploma di istruzione secondaria di primo grado, assegnando i
seguenti punteggi:
a) ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
b) distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
c) buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
d) sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1.
2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
saranno tratti dalla predetta graduatoria entro i seguenti numeri
massimi di collocazione utile: 1° blocco: 20.000; 2° blocco: 20.000;
3° blocco: 20.000; 4° blocco: 20.000.
3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al
candidato piu' giovane d'eta'.
5. La graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei
titoli di merito sara' pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito
www.persomil.difesa.it.
Art. 10
Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la
graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria prevista dall'art. 9, provvedendo a sommare il precedente
punteggio con quello dei seguenti titoli di merito:
a) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
b) diploma di laurea (triennale), non cumulabile con il punteggio
di cui alla precedente lettera a): punti 10;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle
precedenti lettere a) e b):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti
lettere a), b) e c):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8;
e) diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale), non
cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere a), b), c)
e d):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4;
f) attestato di formazione professionale rilasciato ‒ai sensi
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da Enti statali o regionali
legalmente riconosciuti: punti 1,5;
g) maestro di sci: punti 4;
h) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui alla
precedente lettera g): punti 4;
i) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui
alle precedenti lettere g) e
h): punti 2,5;
j) istruttore del Club alpino italiano (qualsiasi livello e
specialita'): punti 2;
k) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio o
di nuoto per salvamento, rilasciato da enti riconosciuti
dall'Amministrazione della Difesa: punti 1,5;
l) patente di guida civile:
categoria B: punti 1;
categoria BE: punti 1,5;
categoria C1/C: punti 2;
categoria C1E/CE: punti 2,5;
categoria D1/D: punti 3;
categoria D1E/DE: punti 3,5;
m) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2;
n) porto d'armi: punti 1;
o) autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata dalla
Federazione italiana sport equestri (si evidenzia che la patente A
ludica non costituisce titolo di merito):
brevetto B ovvero B/DR: punti 1;
1° grado G1 ovvero G1/DR: punti 2;
2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE: punti 3;
p) qualifica tecnica federale rilasciata dalla Federazione
italiana sport equestri:
operatore tecnico equestre di base (OTEB): punti 1;
istruttore federale di 1° livello: punti 2;
q) corso di mascalcia per allievi civili presso il Centro
militare veterinario di Grosseto: punti 1;
r) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile a una
sola lingua, secondo il livello di conoscenza correlato al «Common
European Framework of Reference for languages - CEFR» (si evidenzia
che il livello A 1 non costituisce titolo di merito):
livello A 2: punti 0,5;
livello B 1: punti 1;
livello B 2: punti 1,5;
livello C 1 ovvero C 2: punti 2;
s) aver svolto per almeno un anno servizio militare, a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2.
2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi
validita' illimitata perche' soggetti a scadenza devono essere in
corso di validita' fino alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande per ciascun blocco.
3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al
candidato piu' giovane d'eta'.
5. Per ogni blocco, la graduatoria di merito dei candidati da
ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici e attitudinali
sara' pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito
www.persomil.difesa.it.
Art. 11
Accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i centri di
selezione indicati dalla Forza armata i candidati per l'accertamento
dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla
graduatoria di cui al precedente art. 10 entro i limiti di seguito
indicati: per il 1° blocco: 7.500; per il 2° blocco: 6.000; per il 3°
blocco: 6.000; per il 4° blocco: 5.300.
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla
comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti
anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati
rinunciatari.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di
cui al precedente comma 1, su richiesta dello Stato maggiore
dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di
candidati, compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 10,
presso i centri di selezione indicati dalla Forza armata per
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale, fino al
raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco.
3. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, pena
l'esclusione dal reclutamento, con:
a) certificato medico, con validita' annuale, attestante
l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per le discipline
sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della
sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato, in data non anteriore a sei
mesi precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande per ciascun blocco, da un medico appartenente alla
Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria
pubblica o privata accreditata con il S.S.N. e che esercita in tali
ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport;
b) documento di riconoscimento in corso di validita', come
definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
c) se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero:
copia conforme dell'attestazione di equipollenza del titolo stesso
rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale, con
l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione;
d) originale o copia conforme del referto, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il S.S.N., con campione biologico prelevato in data non anteriore
a sei mesi precedenti la visita, a eccezione di quello riguardante il
gruppo sanguigno, dei seguenti esami:
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;
e) originale del referto, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N., con
campione biologico prelevato in data non anteriore a tre mesi
precedenti la visita, dei seguenti esami:
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
test intradermico Mantoux, ovvero test Quantiferon, per
l'accertamento dell'eventuale contatto con il micobatterio della
tubercolosi (in caso di positivita', e' necessario presentare anche
il referto dell'esame radiografico del torace nelle due posizioni
standard;
anteriore/posteriore e latero/laterale- o il certificato di
eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG);
f) originale o copia conforme del referto, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il S.S.N., con campione biologico prelevato in data non anteriore
a un mese precedente la visita, dell'analisi delle urine per la
ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta
impregiudicata la facolta' per l'Amministrazione della Difesa di
sottoporre a drug test i vincitori dei concorsi dopo l'incorporazione
presso i reggimenti addestrativi;
g) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data
non anteriore a sei mesi precedenti la visita, controfirmato dai
candidati, redatto conformemente all'allegato A al presente bando e
attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonche' la
presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento;
h) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il S.S.N. in data non anteriore a tre mesi precedenti
la visita;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con
esito negativo, in quanto lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
S.S.N., con campione biologico prelevato in data non anteriore a
cinque giorni precedenti la visita.
Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali,
presa visione della documentazione sanitaria elencata nel presente
comma, rinvieranno i candidati a data successiva ove rilevino cause
di incompletezza nella documentazione sanitaria presentata relativa
a:
esami ematochimici e/o delle urine di cui alla lettera d);
markers virali di cui alla lettera e);
drug test di cui alla lettera f).
4. Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali, presa visione della documentazione sanitaria elencata
nel precedente comma, oltre a sottoporre i candidati a una visita
medica generale preliminare, comprensiva della rilevazione dei dati
antropometrici, disporranno l'esecuzione dei seguenti accertamenti
specialistici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) valutazione della personalita' previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale
visita psichiatrica;
e) accertamenti volti alla verifica dell'abuso abituale di alcool
in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione
degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma
dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina
carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per
l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo
referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali;
f) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio
e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per
consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale dei
concorrenti. Nel caso in cui si renda necessario sottoporre i
concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per
l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere,
dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi
all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso
informato.
In sede di visita medica generale le commissioni per gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i
candidati che presentino tatuaggi quando, per la loro sede, siano
contrari al decoro dell'uniforme (e quindi visibili con l'uniforme di
servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito
www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se
posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di
discredito alle istituzioni.
Potranno risultare idonei agli accertamenti sanitari i candidati
riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e alle vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli accertamenti sanitari saranno volti
a verificare, fra l'altro, il possesso, da parte dei concorrenti, dei
seguenti specifici requisiti:
1) statura non inferiore a m 1,65, se di sesso maschile, e a
m 1,61, se di sesso femminile;
2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e
motilita' oculare normali;
3) perdita uditiva:
monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB;
bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%;
monolaterale o bilaterale isolata < =30 dB per le frequenze tra
500 e 3000 Hz e < =35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento
del servizio quale VFP 1;
c) da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei
coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014.
Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato
attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il
coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche
somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR);
apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS);
apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU).
Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti,
adotteranno il giudizio di inidoneita' nei confronti dei candidati
riscontrati affetti dalle sopracitate
imperfezioni/infermita'/patologie durante la visita preliminare o a
seguito di uno degli accertamenti di cui al presente comma,
comunicando le motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma
apposito foglio di notifica del provvedimento.
Per tutti i casi di temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare, ivi compreso lo stato di
gravidanza, o di temporanea inidoneita', le commissioni disporranno
l'esclusione dal reclutamento. In particolare, in caso di gravidanza
l'esclusione sara' disposta per impossibilita' di procedere
all'accertamento dei requisiti previsti dal presente bando.
5. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita, saranno
riconosciuti affetti, dalle commissioni per gli accertamenti
psico-fisici, da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente
probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la
possibile guarigione entro i successivi trenta giorni, le commissioni
rinvieranno il giudizio, fissando il termine entro il quale
sottoporli ad accertamento definitivo per la verifica del possesso
dell'idoneita' psico-fisica.
6. I candidati saranno altresi' sottoposti alla verifica del
possesso delle capacita' attitudinali, come da direttive tecniche
vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento
dei compiti previsti per i VFP 1. Nella valutazione attitudinale
saranno comprese tre prove ginnico-sportive per accertare
l'efficienza fisica, secondo le modalita' riportate nell'allegato B
al presente bando. Il mancato superamento anche di una sola di tali
prove determinera' il giudizio di inidoneita' e, quindi, senza
procedere a ulteriori prove e/o accertamenti, l'esclusione dal
concorso. Il giudizio derivante dalle suddette valutazioni e'
definitivo e sara' reso noto ai candidati seduta stante mediante
apposito foglio di notifica.
7. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le
commissioni formuleranno un giudizio di idoneita' con attribuzione
del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva di cui
al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di
inidoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento. Il
giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni
delegate dalla DGPM alle predette incombenze, sara' comunicato al
candidato mediante apposito foglio di notifica.
8. Il candidato escluso potra' avanzare ricorso giurisdizionale
al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto, ai sensi della
normativa vigente, un contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del
provvedimento di esclusione.
9. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta' all'interessato di avanzare,
entro trenta giorni dalla data di notifica del relativo
provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame, da allegare
necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta
elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un
account di posta elettronica certificata, all'indirizzo
persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da
inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica,
all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it, corredata di copia per
immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata
con il S.S.N., attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie
riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in
questione, nonche' di copia per immagine (file in formato PDF) di un
valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale e per abuso di
alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalita' diverse da quelle
indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili.
10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni,
interessa la commissione medica concorsuale unica di appello, che
provvedera' a convocare il candidato al fine di sottoporlo
all'accertamento dei requisiti psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest'ultima sede e' definitivo. Nel
caso di confermata inidoneita' il candidato sara' escluso dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato dalla stessa
commissione medica presso il centro di selezione che lo aveva
dichiarato inidoneo (ovvero, qualora nel frattempo soppresso, presso
il centro di selezione indicato dalla Forza armata), per il
completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e
attitudinali. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente
nella graduatoria del blocco di provenienza saranno incorporati con
il primo blocco utile, assumendone la decorrenza giuridica.
11. I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di 365 giorni
a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di
reclutamento della Forza armata, alla data di convocazione per gli
accertamenti sanitari devono, previa esibizione del modulo di
notifica di idoneita' comprensivo del profilo precedentemente
assegnato, essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla
visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici
(gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale sospetto
mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data
utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del
relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali;
visita medica generale conclusiva.
Per i candidati gia' giudicati idonei nell'ambito dello stesso
concorso resta valida l'idoneita' attitudinale conseguita.
In sede di visita medica generale le commissioni per gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i
candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al
precedente comma 4.
All'atto della visita medica generale devono comunque essere
prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3,
lettera d), limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo completo,
e lettere f), g) e h) - (solo per i concorrenti di sesso femminile).
Art. 12
Approvazione e validita' delle graduatorie
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i
risultati degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede a
compilare la graduatoria di merito, comprendente i candidati
giudicati idonei e quelli eventualmente in attesa dell'esito dei
predetti accertamenti, che verra' consegnata alla DGPM per
l'approvazione con decreto dirigenziale.
2. Le graduatorie sono valide dodoci mesi esclusivamente per i
blocchi del presente bando, ferme restando le previsioni degli
articoli 13 e 14.
3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito di cui al presente
articolo sara' pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito
www.persomil.difesa.it.
Art. 13
Procedure per il recupero dei posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per
l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione
riferite a ogni blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella
relativa graduatoria di cui al precedente art. 12, su richiesta dello
Stato maggiore dell'Esercito la DGPM potra' autorizzare
l'incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente collocati
nella graduatoria del blocco precedente.
2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta dello Stato maggiore dell'Esercito la DGPM potra'
incrementare le incorporazioni del blocco successivo non oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'art.
1.
Art. 14
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti
le incorporazioni di ciascun blocco
Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, a copertura dei
posti di cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti
vacanti, su richiesta dello Stato maggiore dell'Esercito la DGPM
potra' attingere, previo consenso dei rispettivi Stati maggiori,
dalle graduatorie dei VFP 1 nella Marina militare e nell'Aeronautica
militare, i candidati idonei ma non utilmente collocati, che hanno
manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze armate. Tali
graduatorie, in corso di validita', sono riferite a blocchi
precedenti.
Art. 15
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Per ogni blocco saranno convocati i candidati da ammettere
alla ferma prefissata di un anno presso i reggimenti addestrativi
indicati dallo Stato maggiore dell'Esercito, sulla base della
graduatoria di cui all'art. 12 fino alla copertura dei posti
previsti.
2. La convocazione agli interessati e' effettuata con le
modalita' indicate nell'art. 5 e contiene l'indicazione del
reggimento addestrativo presso cui presentarsi, con la data e l'ora
di presentazione, nonche' le modalita' di produzione della
certificazione sanitaria attestante le vaccinazioni gia' effettuate
in ambito civile e militare.
3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalita' loro indicate nella convocazione, pena la decadenza
dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta conformemente
all'allegato C al presente bando, attestante il mantenimento dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura dell'ente di incorporazione.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre copia
autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado e un
referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio
6-fosfato-deidrogenasi rilasciato da struttura sanitaria pubblica.
4. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri e con
le modalita' stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a
visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di
idoneita' previsti.
5. Ai sensi dell'art. 978 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell'arco alpino e
nelle altre regioni soggette a reclutamento alpino, saranno
destinati, a domanda e se utilmente collocati in graduatoria, ai
reparti alpini fino al completamento dell'organico previsto per
ciascun blocco.
6. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera', per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione del
blocco e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva
presentazione presso i reggimenti addestrativi. I candidati, tratti
dalla graduatoria di cui all'art. 12, che non si presenteranno nella
data fissata nella comunicazione di convocazione, saranno considerati
rinunciatari. In caso di piu' date di incorporazione riferite a ogni
blocco, gli effetti giuridici decorreranno dalla prima fra quelle
previste.
7. Entro sedici giorni dall'avvenuta incorporazione, i reggimenti
addestrativi dovranno inviare la copia dei relativi verbali, con
l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei
singoli candidati, alla DGPM - I Reparto - 2^ Divisione - 1^ Sezione,
per il seguito di competenza.
8. La DGPM determinera', con decreto dirigenziale, l'ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito, con
riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.
9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita
del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.
Art. 16
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in
particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al
proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel
rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari
nell'Esercito, i VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, a due
periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 17 potra'
essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione della Difesa e
previa accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo
di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al
completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
Art. 17
Possibilita' e sviluppo di carriera
I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica nel periodo di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle
procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel
relativo bando.
Art. 18
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia
a ordinamento militare e civile e del Corpo militare della Croce
Rossa
1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo militare della
Croce Rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale
e a quelli cui e' stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai
sensi del precedente art. 16, comma 3, nei limiti indicati dall'art.
2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati sono
determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della
difesa.
Art. 19
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il
servizio militare in qualita' di VFP 1 nell'Esercito, costituiscono
titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono considerati
utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle
Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle
graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo militare della
Croce Rossa.
Art. 20
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per la sede ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso i centri di
selezione indicati dalla Forza armata i candidati potranno fruire di
vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa, se
disponibili.
3. I candidati convocati per l'incorporazione presso i reggimenti
addestrativi potranno, a domanda, fruire dell'alloggio presso tali
enti dalla sera precedente la data di convocazione. Essi dovranno
comunque attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma.
4. Ai VFP1 che prestano servizio nei reparti alpini e'
attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno
mensile di euro 50,00.
Art. 21
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale arruolamento, per le finalita' di
gestione della procedura di reclutamento e per quelle inerenti alla
ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di
reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato e, in caso di
arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti stabiliti dall'art. 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto
d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale per il personale militare, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali:
a) il responsabile del CSRNE;
b) il responsabile della Sezione C3I del Comando regione militare
nord;
c) il presidente della commissione valutatrice;
d) i presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
e) il Direttore in sede vacante della 2^ Divisione della DGPM.
Art. 22
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 settembre 2014
Il Gen. C.A.: Francesco Tarricone
Avvertenze generali:
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa e il sito internet www.persomil.difesa.it;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni con
il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
dal lunedi' al venerdi': dalle 9,00 alle 12,30;
dal lunedi' al giovedi': dalle 14,45 alle 16,00.
Clicca qui per leggere gli ALLEGATI
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